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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2472/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_1 C.F._1
ANGELA, elettivamente domiciliato in via Madonna dell'Arco 19 88824 Belvedere di Spinello presso il difensore avv. BASILE ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA N. 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2021, , avendo proposto istanza di accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché' all'ottenimento dei benefici di cui all'art.3 comma 3 l.104/92 dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero in subordine da diversa data successiva. Sosteneva l'erroneità e contraddittorietà delle valutazioni peritali oltre che l'aggravamento delle condizioni sanitarie successivamente alla visita peritale.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa in ordine all'aggravamento e successiva rinnovazione delle indagini peritali, previa ulteriore richiesta di relazione integrativa, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e pagina 1 di 3 concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Con particolare riguardo all'incapacità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana, secondo la giurisprudenza: “Secondo la giurisprudenza: “In primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio:
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere e che pertanto devono intendersi qui richiamate, che la ricorrente necessitava di assistenza continua di terzi per il compimento degli atti di vita quotidiana, in ragione delle gravi patologie da cui è affetta (e in particolare della patologia osteo articolare) a partire dalla CP_ visita della Commissione Medica del CML dell' di Crotone, effettuata in data 04/02/2021, come pure ricorreva sin da allora lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1, L.5.2.1992 CP_ n.104, circostanza peraltro neppure contestata dall'
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussisteva in Parte_1
il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3 L.
[...]
104/1992 a partire dal 4.2.2021, con conseguente accoglimento del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite sono liquidate ex D.M. 55/2014 e s.m.i. e sono poste a carico di parte resistente, ridotte al minimo per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 in capo a a far data dal 4 febbraio 2021; Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 3 Crotone, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_1 C.F._1
ANGELA, elettivamente domiciliato in via Madonna dell'Arco 19 88824 Belvedere di Spinello presso il difensore avv. BASILE ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA N. 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2021, , avendo proposto istanza di accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché' all'ottenimento dei benefici di cui all'art.3 comma 3 l.104/92 dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero in subordine da diversa data successiva. Sosteneva l'erroneità e contraddittorietà delle valutazioni peritali oltre che l'aggravamento delle condizioni sanitarie successivamente alla visita peritale.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa in ordine all'aggravamento e successiva rinnovazione delle indagini peritali, previa ulteriore richiesta di relazione integrativa, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e pagina 1 di 3 concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Con particolare riguardo all'incapacità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana, secondo la giurisprudenza: “Secondo la giurisprudenza: “In primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio:
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere e che pertanto devono intendersi qui richiamate, che la ricorrente necessitava di assistenza continua di terzi per il compimento degli atti di vita quotidiana, in ragione delle gravi patologie da cui è affetta (e in particolare della patologia osteo articolare) a partire dalla CP_ visita della Commissione Medica del CML dell' di Crotone, effettuata in data 04/02/2021, come pure ricorreva sin da allora lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1, L.5.2.1992 CP_ n.104, circostanza peraltro neppure contestata dall'
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussisteva in Parte_1
il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3 L.
[...]
104/1992 a partire dal 4.2.2021, con conseguente accoglimento del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite sono liquidate ex D.M. 55/2014 e s.m.i. e sono poste a carico di parte resistente, ridotte al minimo per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 in capo a a far data dal 4 febbraio 2021; Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 3 Crotone, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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