Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 221 dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Falletta Debora, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.07.1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Di Pisa Vito che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 7.02.2025.
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I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 7.02.2025 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, in data 4.03.2025, ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 29.07.2002,
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 213, parte II
serie A, Vol. 2294 dell'anno 2002 — alle condizioni indicate in ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 6/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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