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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13011 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice DE lavoro, in persona DE giudice NI ZA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza DE 16/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 10344/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona DE Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. CIPRIANI GIUSEPPE
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo di indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 20.3.2025, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice DE lavoro,
[...] esponendo quanto segue:
- ella è invalida civile al 100% come riconosciuto con verbale DEla competente Commissione medica INPS dal mese di ottobre DEl'anno 2023;
- con nota DE 30.9.2024, l'INPS le ha comunicato il ricalcolo DEla pensione di cat. INVCIV n. 044-700407256404 a decorrere dal 1°
1 gennaio 2021 sulla base DEla sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021 e l'indebito derivatone a suo carico avendole corrisposto da gennaio 2022 a ottobre 2023 un pagamento superiore per un importo lordo complessivo pari ad € 6.954,45;
- anteriormente a tale nota, non le era pervenuta alcuna comunicazione. Ciò premesso e considerato:
- che, in base alla normativa vigente in materia, la ripetibilità è circoscritta al periodo successivo alla data DE provvedimento che accerta il venir meno DE diritto, salva l'ipotesi di dolo DEl'accipiens;
- che la ricorrente ha sempre comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria;
- che lo scostamento dei limiti reddituali è stato di “lievissima entità”, con la conseguenza che l'indebito è irripetibile, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inesistenza/irripetibilità DEl'indebito di cui si tratta. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'INPS si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. Si è fatto rilevare quanto segue:
- la ricorrente, “titolare di pensione cat. IO n. 16798635”, risulta aver prodotto nel periodo di interesse redditi da lavoro dipendente per circa € 14.000,00, che hanno determinato il superamento dei limiti di reddito per la fascia in titolarità, circostanza non contestata nel ricorso;
- secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, incombe sul pensionato che agisca in giudizio nei confronti DEl'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo DE suo obbligo di restituire prestazioni l'onere di provare i fatti costitutivi DE diritto a percepire quelle prestazioni e nessuna prova, sotto quest'aspetto, è stata evidentemente fornita dalla sig.ra ; Parte_1
- nel caso di specie, l'indebito per cui è causa deriva dal venir meno DE requisito reddituale, ovvero dal superamento DE limite compatibile con il diritto alla prestazione assistenziale, “non dichiarato dal ricorrente all'Istituto ma all'Agenzia DEl'Entrate e da questa trasmesso in via telematica all'Inps”;
- la richiesta di ripetizione deve, inoltre, ritenersi tempestiva “essendo stata effettuata entro l'anno successivo a quello di conoscenza dei redditi…, anzi entro l'anno stesso” e, in ogni caso, ai sensi DEl'art. 2 DE D.L. 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 191/2023,
“Il recupero DEle prestazioni indebite correlate alla campagna di
2 verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, DEla legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, DE decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”; si evidenzia che “non appena ha avuto conoscenza, a mezzo DE collegamento con l'amministrazione finanziaria, DEle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2022, liquidate dall'amministrazione stessa solo nel marzo 2024, ha provveduto, entro l'anno stesso (30/9/2024), a notificare la nota di indebito…”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia ha ad oggetto l'accertamento negativo di un presunto indebito consistito nell'erogazione di somme in più, per il periodo compreso fra gennaio 2022 e ottobre 2023, per complessivi € 6.954,45, sulla pensione cat. INVCIV n. n. 044-700407256404 di cui è titolare
[...]
. Parte_1
1. L'indebito in questione si riferisce ad una prestazione assistenziale che non attinge, perciò, ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38, comma 1, Cost.). In materia, come ha chiarito, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, vanno applicati, in luogo DE principio generale di ripetizione DEl'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., i “principi di settore, propri DEl'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso DEl'indennità di accompagnamento)” e che, comunque, “nel settore DEla previdenza e DEl'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo DEla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità DEl'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente DEla
3 erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass., Sez. 6, ord. 13223/2020; in termini, anche Cass. 24617/2022). Con precipuo riferimento al caso DEl'indebito per mancanza DE requisito reddituale, la Corte ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza DE requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno DEle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento DEl'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato"”. Sottostà a tale ricostruzione l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità DEle prestazioni di assistenza sociale, destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e DEla propria famiglia, percepite in buona fede. Norma di riferimento, nello specifico, è l'art. 42, comma 5, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003, che fissava in trenta giorni dall'entrata in vigore DE decreto (2.10.2003) il termine entro il quale l'INPS, il Parte_2
e dei ZI DE SO e l'
[...] [...] avrebbero dovuto stabilire “con determinazione CP_2 interdirigenziale,… le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari DEle provvidenze economiche di cui al comma 1 (relative all'invalidità civile, alla cecità civile, etc.), nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti” precisando che “Non si procede alla ripetizione DEle somme indebitamente percepite, prima DEla data di entrata in vigore DE presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. In altri termini, mentre per gli indebiti precedenti al 2.10.2003 era prevista una sanatoria generalizzata, relativamente agli indebiti per motivi reddituali per il periodo successivo, è prevista la ripetibilità DEl'indebito. Ripetibilità che non è, tuttavia, indiscriminata essendo necessario tutelare l'affidamento DE percipiente sicché saranno ripetibili le somme indebite solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito salvo il dolo comprovato DEl'accipiens.
4 Certamente è da escludere l'obbligo di restituzione allorquando i redditi DEl'interessato siano conoscibili dall'ente previdenziale in quanto già dichiarati, sia pure ad altri fini;
l'ente, infatti, è onerato, in virtù DElo stesso art. 42 D.L. 269/2003 prima cit., DE controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto – ribadisce la Corte – è reso ancor più esplicito dall'art. 15 DE D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, “l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo DEle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica..., le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. Da ciò deriva la conoscibilità d'ufficio da parte DEl'INPS dei fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali. Lo stesso principio è, poi, rafforzato dall'art. 13 DE D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha previsto, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS DE “Casellario DEl'Assistenza” per la “raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; al comma 6 DElo stesso articolo, è stabilito che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare agli enti previdenziali che erogano la prestazione soltanto la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi – prosegue la norma – “si procede alla sospensione DEle prestazioni collegate al reddito nel corso DEl'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Dall'obbligo di comunicazione resta, dunque, fuori la situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. In definitiva, l'obbligo di comunicazione riguarda quei dati reddituali che proprio per non dover essere dichiarati nel moDElo di dichiarazione dei redditi (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) andranno dichiarati all'INPS.
5 Il giudice apicale, nella ord. n. 13223/2020 prima menzionata, ha sottolineato come in nessun caso siano ipotizzabili i presupposti per la ripetizione DEl'indebito “quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi – natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi l' già CP_1 conosce”. In questa ipotesi, prevale la tutela DEl'affidamento riposto dal pensionato nella legittimità DEl'erogazione non dovuta non potendo una mancanza DEl'ente che conosce o dovrebbe diligentemente conoscere i dati reddituali rilevanti attivando i controlli telematici che la legge prevede ritorcersi in danno DE pensionato stesso. L'ente dovrebbe attingere le informazioni necessarie proprio dal
“Casellario DEl'Assistenza” che, ai sensi DE comma 2 DEl'art. 13 D.L. 78/2009 cit., costituisce “l'anagrafe generale DEle posizioni assistenziali e DEle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali DElo Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione DEla rete DEl'assistenza sociale, dei servizi e DEle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e DEle informazioni DE Casellario avviene nel rispetto DEla normativa sulla protezione dei dati personali”. Osserva, ancora, la Corte che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso DEla diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore DEla prestazione, il comportamento omissivo DE percipiente, ancorché in malafede, non è determinante DEla indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito DEla stessa (...). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito DEl'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità DEl'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente DEla erogazione non dovuta (...)”.
2. Alla luce dei principi applicabili all'indebito assistenziale come finora illustrati è possibile risolvere agevolmente la questione sottoposta all'esame di questo Tribunale.
6 La ricorrente, che non contesta l'indebito ma la sua ripetibilità, eccepisce, come si è visto, quanto segue:
- ella ha sempre dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria;
all'atto introduttivo sono allegati i moDEli di dichiarazione congiunta 730/2022, con relativa ricevuta di consegna in data 3.6.2022, 730/2023, con relativa ricevuta di consegna in data 24.5.2023, e 730/2024, con relativa ricevuta di consegna in data 4.7.2024; essi riportano, quali redditi imponibili, rispettivamente, gli importi di € 17.504,00, € 17.534,00 ed € 18.589,00 (all. 3 al fasc. di parte);
- lo scostamento dai limiti di reddito di cui alla tabella in all. 5 al medesimo fascicolo ove sono indicati, per l'anno 2022, il limite di reddito anno personale di € 17.050,42 e, per l'anno 2023, il limite di
€ 17.920,00, è stato “di lievissima entità”. È evidente che causa DEl'indebito sia il superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla legge e, poiché nell'ambito DE sistema previdenziale ed assistenziale è il legislatore che, nelle diverse fattispecie, individua quale debba essere il reddito rilevante al fine DE diritto ad una determinata prestazione, quel limite è certamente conoscibile dall'interessato. Non varrebbe, neppure, evocare la decadenza DEl'ente dalla richiesta di indebito ai sensi DEl'art. 13, comma 2, L. 412/1991. Secondo gli insegnamenti DEla giurisprudenza di legittimità, all'indebito assistenziale di cui si tratta non può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991. Tali disposizioni sono, infatti, destinate a disciplinare “esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica DEla citata disposizione introdotta dal legislatore DE 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso DE carattere eccezionale DEle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (…) o assistenziale indebita (…)” (così, in Cass. 13915/2021 che richiama i propri conformi precedenti). In base alla stessa ricostruzione attorea, i redditi non sono stati comunicati all'INPS ma dichiarati all'Amministrazione finanziaria che, poi, li ha trasmessi all'ente previdenziale. Ora, appare chiaro:
- che la pensionata non sia responsabile di alcuna omissione avendo dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria per il
7 periodo qui rilevante sicché i redditi medesimi erano conoscibili dall'INPS anche d'ufficio in via telematica;
- che, d'altra parte, l'incremento reddituale che ha determinato il superamento dei limiti di legge non era imputabile a dati reddituali che, non dichiarati nel moDElo 730, avrebbero dovuto esser comunicati all'INPS ma, come si legge a pg. 2 DEla memoria difensiva DEl'ente previdenziale, a “redditi da lavoro dipendente per circa € 14.000” prodotti nel periodo di interesse;
- che nessuna situazione di dolo è, di conseguenza, prospettabile non avendo la pensionata dichiarato il falso o posto in essere comportamenti attivi diretti a indurre l'ente previdenziale in errore ed essendo lieve lo scostamento rispetto al limite di reddito, di poche centinaia di euro, tale da non rendere immediatamente percepibile il venir meno DE beneficio. Ne discende, ferma restando la ripetibilità dei soli ratei DEla prestazione eventualmente erogati indebitamente dalla data di notifica DE provvedimento di accertamento DE venir meno DEle condizioni di legge e di revoca DE beneficio, che resti viceversa esclusa la ripetizione DEle somme precedentemente corrisposte, nella specie DEle somme corrisposte da gennaio 2022 a ottobre 2023. L'affidamento riposto dalla pensionata nella legittima erogazione di tali somme è senza dubbio tutelabile. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento e la declaratoria DEla illegittimità DEla richiesta di indebito avanzata dall'INPS con nota DE 30.9.2024. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.906,50, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso DEle spese forfettarie nella misura DE 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, restando la residua parte compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria DEla irripetibilità DEl'indebito oggettivo pari ad € 6.954,45 di cui alla nota INPS DE 30.9.2024;
- condanna l'INPS, in persona DE legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, DEle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.906,50, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre
8 al rimborso DEle spese forfettarie nella misura DE 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 16/12/2025
IL GIUDICE
NI ZA
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