Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/2024 sezione lavoro, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Maria Andreano ed Parte_1
Erika Leonardi
Parte appellante
E
in persona del Sindaco pro-tempore, rappr.to e difeso per Controparte_1
procura alle liti in atti dall'Avv. Margherita Turchetti
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 aprile 2024 ha impugnato la sentenza del 17 ottobre Parte_1
2023 con la quale il Tribunale di Macerata aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento dell'abusiva occupazione da parte del del capannone Controparte_1
con corte circostante di sua proprietà, sito nel territorio di detto Ente, ed il pagamento a tale titolo di una somma, da determinarsi secondo il valore annuale degli affitti previsto dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate a decorrere da maggio del 2008 sino alla restituzione delle chiavi, nonché il ripristino della recinzione abbattuta nell'anno 2016, ovvero il pagamento delle somme necessarie alla ricostituzione dello status quo ante, nonché il risarcimento del danno derivato dalla perdita dell'indennizzo spettante per i danni da terremoto. Ha dedotto l'appellante l'errore del
, Sindaco del Comune di all'epoca dei fatti di causa, rispetto alla Testimone_1 CP_1 dichiarazione che l'immobile in questione fosse stato concesso in comodato all'Ente convenuto nell'anno 2008 senza limiti temporali invece che per soli tre mesi, laddove il teste, in veste di
Sindaco, avrebbe dovuto curare la formalizzazione del contratto e non dare origine all'occupazione abusiva dell'immobile protrattasi per molti anni;
che la stessa produzione documentale curata dall'Ente convenuto confortava la prospettazione dei fatti attorea, posto che il contenuto delle missive rivelava l'inesistenza del consenso del proprietario dell'immobile alla detenzione titolata;
che erroneamente il Tribunale aveva valutato, altresì, la deposizione del teste , Testimone_2
presidente di un club motociclistico, il quale aveva falsamente dichiarato di essere stato autorizzato dal proprietario del terreno in questione ad effettuare ivi una pluralità di motoraduni;
che il
Tribunale, attraverso un corretto raffronto delle deposizioni testimoniali, avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza che il comodato d'uso era stato originariamente concesso per soli tre mesi, e comunque limitatamente alla manifestazione della Protezione Civile avvenuta nel maggio dell'anno
2008, risultandone un utilizzo a tempo indeterminato sine titulo mediante detenzione delle chiavi, mai restituite al proprietario né ad altri soggetti dal medesimo incaricati di riceverle;
che la missiva inviata nel giugno 2020, consacrante la formale revoca del contratto di comodato per cui è causa e la richiesta di restituzione delle chiavi, era stata preceduta da numerosi contatti telefonici con il
Sindaco dell'epoca e con vari funzionari comunali;
che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non provato il danno conseguente all'abusiva occupazione del bene, laddove la prova del suo mancato utilizzo consentiva l'applicazione del criterio equitativo per la quantificazione del relativo pregiudizio, a nulla rilevando il difetto di allegazioni circa le concrete possibilità di godimento del bene, e dovendosi presumere il sacrificio di tale godimento per effetto dell'abusiva occupazione, così come il pregiudizio inerente alla perdita della possibilità di accedere ai fondi stanziati per la ricostruzione dell'immobile rimasto lesionato a seguito del terremoto;
che, infine, appariva ingiusta la decisione del Tribunale di respingere anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. inerente al periodo trascorso dall'anno 2008 sino all'epoca di vendita dell'immobile (anno 2021). L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Invero, la situazione di fatto dedotta nell'atto introduttivo del giudizio a fondamento delle domande attoree è ab origine non conforme a diritto, posto che il contratto di comodato dedotto in causa, tanto se di durata pari a soli tre mesi quanto se concluso a tempo indeterminato, non sfugge alla declaratoria di nullità per difetto di forma essenziale, in relazione alla natura di Ente Pubblico del preteso soggetto comodatario.
In tal senso, è irrilevante stabilire se ed in quale misura il teste , escusso nella Testimone_1 veste di Sindaco del Comune di all'epoca dei fatti di causa, sia attendibile nella parte in CP_1 cui dichiara che l'immobile in questione venne concesso in comodato all'Ente convenuto nell'anno
2008 senza limiti temporali, poiché anche escludendo la veridicità di tale circostanza e ritenendo accertata la pattuizione sul limite temporale di durata del rapporto, non si supera il dato incontrovertibile secondo cui questo è sorto invalidamente ed ha integrato sin dall'inizio una fattispecie illecita.
Ciò detto, e muovendo dall'incontestata circostanza che vi sia stato tra le parti in causa un iniziale accordo, seppure privo della necessaria veste formale, in forza del quale il proprietario dell'immobile in questione ne concedeva il godimento gratuito all'Ente pubblico, la relazione di fatto così instauratasi tra l'Ente convenuto e l'immobile in discorso, in quanto difforme dalle previsioni inderogabili di legge, può essere qualificata in termini di occupazione sine titulo.
Rispetto alla surriferita situazione di fatto, il profilo giuridicamente rilevante è circoscritto agli effetti della manifestazione, da parte del concedente, dell'intento di rientrare nella piena disponibilità materiale del bene concesso in godimento gratuito.
In altri termini, l'accertamento rilevante in questa sede riguarda solo l'interesse del proprietario dell'immobile ad ottenere la restituzione del bene e il sorgere di tale interesse non può prescindere dall'adeguata manifestazione di una volontà in tal senso, debitamente portata a conoscenza dell'altra parte. Operano, infatti, in tema di restituzioni i medesimi principi applicabili alla fattispecie di ripetizione dell'indebito, così che, per far valere il diritto alla restituzione dell'immobile è necessario formalizzare la relativa domanda, onde vincere la presunzione di tolleranza della perdurante situazione di altrui pacifico godimento del bene.
Nel caso di specie, la restituzione del bene, semmai abbia formato oggetto di specifica domanda giudiziale - non rivenendosi in seno al ricorso di primo grado chiare ed univoche conclusioni in tal senso - senza dubbio non risponde all'attuale interesse di parte attrice, essendo pacifica, ed oltretutto documentata, la circostanza che questa nel giugno 2021 ha trasferito ad altri la proprietà dell'immobile.
Restano da valutare le pretese patrimoniali che il proprietario ricollega alla mancata disponibilità materiale del bene durante il periodo dedotto in causa;
in particolare, occorre stabilire la spettanza al predetto dell'indennità da abusiva occupazione, di cui egli chiede la quantificazione secondo il valore annuale degli affitti previsto dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate, nonché la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al terremoto ed all'abbattimento del muretto di recinzione, oltre che la domanda subordinata di liquidazione di una somma a titolo di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c..
Ebbene, in relazione al dibattito sorto presso i giudici di legittimità, sul se quello da occupazione sine titulo di immobile sia un danno in re ipsa, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate nel senso che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (Cass., sez. un.,
n.33645/2022).
Vero è che in seno alla parte motiva della surrichiamata pronuncia vi è un richiamo alla normativa (art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) disciplinante il caso di utilizzazione senza titolo di un bene da parte della Pubblica Amministrazione per scopi di interesse pubblico e di successivo provvedimento di acquisizione, da cui discenderebbe il diritto del proprietario ad un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;
in tal caso si sottolinea come “….la determinazione legislativa in via forfettaria dell'indennizzo, senza esigere dal proprietario
l'allegazione della mancata possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto …. costituisce una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione….”. Tuttavia, nel corpo della sentenza si chiarisce come siffatta possibilità di liquidazione forfetaria dell'indennizzo, senza necessità che il proprietario del bene assolva a precisi oneri di allegazione e prova dello specifico pregiudizio derivato dalla mancata disponibilità materiale dello stesso, opera esclusivamente in tema di esercizio del potere autoritativo di espropriazione, ossia nell'ambito di fattispecie rispetto alle quali vi sia stato un agire amministrativo cadenzato dall'adozione di formali provvedimenti aventi la finalità di comprimere unilateralmente il diritto di proprietà del privato;
si tratta, dunque, di atti di per sé evocativi di conseguenze pregiudizievoli per quest'ultimo, apprezzabili secondo l'id quod plerumque accidit, nel caso in cui la pubblica amministrazione non eserciti il potere autoritativo nei tempi e modi previsti dalla legge.
Al contrario, qualora, come nella specie, l'occupazione abusiva d'immobile sia scaturita dall'evoluzione di una vicenda di diritto comune, rispetto alla quale l'Ente pubblico abbia agito iure privatorum e non nell'esercizio di poteri autoritativi, è onere del proprietario allegare e provare l'effettiva perdita della concreta possibilità di trarre dal bene determinate utilità, quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione sine titulo, laddove il non uso del bene, pure rientrante tra le facoltà riconosciute al proprietario, integra una situazione insuscettibile di remunerazione a qualsivoglia titolo ovvero di risarcimento.
Fa eccezione alla suddetta regola l'art. 1591 c.c. in tema di ritardata restituzione del bene concesso in locazione, avendo il legislatore in tal caso espressamente previsto - in relazione al titolo oneroso del contratto, non già gratuito come il comodato - l'obbligo del conduttore di versare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, a prescindere dalla prova del maggior danno.
Ne discende che correttamente il Tribunale, pur ravvisando un'ipotesi di abusiva occupazione del bene quantomeno a partire dall'epoca della domanda di restituzione dell'immobile formalizzata con lettera del 5 giugno 2020, ha escluso in radice la sussistenza in capo all'appellante del diritto di conseguire indennità o risarcimenti a tale titolo, nell'assoluto difetto di elementi da cui evincere il sacrificio effettivo delle facoltà di fare uso del bene o di trarne una qualche utilità, anche con riferimento alla lamentata perdita della possibilità di conseguire i fondi stanziati per il terremoto, dedotta in termini oltremodo astratti ed avulsa persino dalla prova di avere infruttuosamente inoltrato la relativa domanda amministrativa, nonché con riferimento al lamentato abbattimento del muro di recinzione, l'attualità dell'interesse al cui ripristino è stata correttamente esclusa in ragione dell'intervenuta alienazione dell'immobile.
Infine, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. difetta dei presupposti di ammissibilità, ancor prima che di fondatezza, dal momento che la stessa ha carattere sussidiario ed avrebbe richiesto al suo esperimento l'improponibilità ab origine dell'azione risarcitoria per difetto di titolo, non già, come nella specie, il rigetto della stessa per carenza di prova del pregiudizio subito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore del in Controparte_1
complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente