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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1657/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 1657/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. SERENO LARA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del PM , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: come da note depositate in data 11.12.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso volto alla pronuncia della separazione giudiziale nei Parte_1
confronti di . Controparte_1
La ricorrente ha allegato le seguenti circostanze in punto di fatto:
- I sig.ri si sono coniugati nel paese di origine, all'esito di scelta combinata tra Parte_2 le rispettive famiglie di origine;
il convenuto all'epoca risiedeva già da tempo (circa dal
1994) in Italia ed è rientrato in Bangladesh appositamente per le nozze, dove la moglie rimasta sino a quando si è ricongiunta al coniuge in Italia nel 2005;
- dalla loro unione è nata, a San Donà di Piave (VE) il 15.10.2006, la figlia Persona_1
- la convivenza tra le parti è divenuta progressivamente intollerabile a causa delle gravi condotte del marito, il quale ha aggredito più volte fisicamente la moglie;
in particolare, nel
2011 la ricorrente ha subìto delle lesioni esitate in ematomi: nell'occasione ella si è recata al
Pronto Soccorso;
successivamente, nel 2021 il convenuto ha percosso la sig.ra sulla Pt_1
schiena col cellulare ed, infine, nel maggio 2023, il sig. ha colpito la stessa mediante CP_1
due schiaffi sul capo, che le hanno provocato un movimento di lateralizzazione del collo e conseguente dolore muscolare cervicale;
- quest'ultimo episodio, in relazione al quale la ricorrente si è rivolta alle cure sanitarie di emergenza, l'ha determinata a rivolgersi al Centro Antiviolenza.
Il sig. , seppure ritualmente convenuto in giudizio per l'udienza del Controparte_1
13.6.2024, non si è costituito, non è comparso ed è rimasto, perciò, contumace;
alla medesima udienza la ricorrente ha dichiarato che il sig. dal 16.5.2024 si è allontanato CP_1
dalla casa familiare e si è recato in Bangladesh;
all'udienza del 4.7.2024 si è svolto l'ascolto di allora ancora minorenne, la quale ha confermato che il padre ha lasciato Persona_1
l'Italia il 16.5.2024 e non ha manifestato alcuna volontà di ritornarvi e ha dichiarato in particolare: “Ho visto mio PÀ che ha alzato un po' le mani”.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 12.7.2024, il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti in via provvisoria ed urgente: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima Persona_1 Parte_1
e attribuendo alla stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e assegnazione alla stessa della casa familiare, disponendo che l'eventuale frequentazione con il padre potrà essere liberamente concordata da quest'ultimo con la Controparte_1
figlia; 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di €350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2020; 4) autorizza il sequestro delle somme dovute dal datore di lavoro, Via San Mauro n. Parte_3
312 - Venezia-Burano (Cod. Fisc. e P.IVA o dall'INPS al Sig. P.IVA_1 Controparte_1
(Cod.Fisc. ) a titolo di retribuzione, trattamento di fine-rapporto, indennità CodiceFiscale_3
NASpI, nonché a qualsivoglia altro titolo;
5) autorizza la ricorrente, ex artt.155sexies disp.att. c.p.c. –
492bis c.p.c., alla ricerca con modalità telematiche dei beni mobili del Sig. , nato a [...]
UR (Bangladesh) il 4.3.1980 e residente anagraficamente a Burano (Venezia), Via San Martino
Destro n.637 (Cod.Fisc. ), quali rapporti bancari, finanziari, assicurativi, CodiceFiscale_3
societari e locatizi, anche in qualità di cointestatario, delegante e di delegato, accedendo mediante collegamento ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare nell'Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e quello degli enti previdenziali,
l'Anagrafe dei Rapporti di Conto e di Deposito degli Istituti di Credito, gli Intermediari Finanziari
(S.I.M.), le Società Fiduciarie, le Società di Assicurazione;
7) Ammette le prove orali secondo quanto indicato in premessa”.
All'udienza del 19.11.2024, si è svolta la prova orale, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.2.2025, con concessione alle parti di un termine sino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta, un termine perentorio di 60 giorni prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e, infine, un termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di repliche.
Conclusioni parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
della stessa al marito;
2) disporre, ai sensi dell'art.337sexies c.c., l'assegnazione, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, della casa coniugale sita a Burano (VE), Via San Martino Destro n. 637 alla Sig.ra
in quanto genitrice convivente con la figlia maggiorenne non ancora autonoma Parte_1
economicamente; 3) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in via anticipata Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra nella qualità di genitrice convivente, a titolo di Parte_1 Per concorso nel mantenimento ordinario della figlia l'importo di €.500,00 (cinquecento//00) o della diversa, anche maggiore, somma che verrà ritenuta di giustizia, assegno da dichiararsi annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di
Gennaio 2025, con base Gennaio 2024; 4) statuìre altresì che le spese straordinarie relative alla figlia Per
siano ripartite per la giusta metà tra i genitori. Quanto all'individuazione delle spese straordinarie, prevedere l'espresso riferimento al Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia. 5) disporre l'erogazione integrale alla Per madre, Sig.ra dell'"assegno unico ed universale” per la figlia ”. Parte_1
*****
1. Domanda di separazione.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la pronuncia di separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
2. Domanda di addebito.
Deve anzitutto osservarsi, in linea generale, che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (v. tra le tante Cass. n. 18074 del 20/08/2014).
In altre parole, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione d'intollerabilità della convivenza, perché deve riscontrarsi, ai fini dell'addebito, un rapporto di casualità diretta tra il comportamento e l'improseguibilità della stessa.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova sulla stretta causalità tra la condotta trasgressiva dei doveri coniugali e la crisi matrimoniale grava in capo alla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito su di una pluralità di condotte violative dei doveri di cui all'art. 143 c.c. ed in particolare che durante il rapporto coniugale ci sarebbero stati numerosi episodi di violenza agiti dal marito nei confronti della moglie.
Si ricorda in proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro condivisa da questo Collegio, le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass.,
n. 30721/2024, Cass. n. 27766/2022; Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11142/2016; Cass. n.
817/2011; Cass. n. 7321/2005).
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta, delle ripetute aggressioni fisiche allegate dalla sig.ra durante l'unione matrimoniale, ha trovato conferma l'episodio del 16.5.2023. Pt_1
In riferimento ad esso è stata prodotta la relazione del Pronto Soccorso del 16.5.2023 h. 20
e 59 (doc. 6, fasc. ricorrente), nella quale il medico, a fronte degli schiaffi al capo che la ricorrente ha narrato di aver subito dal marito con movimento di lateralizzazione del collo, ha diagnosticato alla sig.ra una cefalea con cervicalgia in quadro depressivo reattivo. Pt_1
In considerazione del dato cronologico testé riportato e del distretto corporeo oggetto dell'accertamento sanitario, la refertazione medica appare del tutto compatibile con l'atto di violenza narrato.
All'udienza del 19.11.2024, poi, la teste dr.ssa , Assistente Sociale del Centro Tes_1
Antiviolenza del Comune di Venezia, ha confermato che, a seguito di tale episodio, la ricorrente ha avviato un percorso presso il predetto Centro Antiviolenza.
Infine, come sopra riportato, anche la figlia ha riferito che il padre comunque Persona_1
“alzava un po' le mani”, corroborando ancor più la narrazione della madre.
E' stata, dunque, provata a carico di la grave violazione dei doveri Controparte_1
nascenti dal matrimonio, violazione che ha pregiudicato l'unità della famiglia.
Alla luce di queste risultanze la separazione deve essere addebitata al sig. . Controparte_1
3. Assegnazione della casa familiare e mantenimento della figlia.
Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, per cui non devono Persona_1
essere assunte ulteriori statuizioni inerenti il suo affidamento, collocazione prevalente e frequentazione con il padre.
È pacifico che la figlia continui ad abitare con la madre, per cui va confermata, Persona_1
ai sensi dell'art. 337sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
Quanto al mantenimento della figlia, si deve ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
– fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura. assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 316 bis c.c.).
Dall'estratto contributivo INPS acquisito, risulta che ha percepito nel Controparte_1
2023 circa €20.000,00, quale reddito da lavoro dipendente e fino alla mensilità di aprile
2024 circa €7.900,00 derivanti perlopiù dalla percezione di indennità NASpI;
è risultato, altresì, che egli sia passato da contratto full-time a quello part-time per poi transitare ad una forma contrattuale ancora più flessibile in virtù della quale da gennaio 2024 ad aprile 2024 ha altresì percepito uno stipendio di circa €.1.000,00.
È certo che il convenuto si sia trasferito in Bangladesh con un biglietto aereo di sola andata e non è noto se attualmente egli lavori, ma dispone di sicura capacità lavorativa.
Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., appare congruo disporre a carico di
[...]
l'obbligo di versare a la somma di €400,00 mensili a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla deposito del ricorso e che egli debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ricreative della prole secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di
Venezia.
L'Assegno Unico Universale va attribuito integramente a quale unico genitore Parte_1
convivente con la figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dello Stato dato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio il 1/11/2002 in Bangladesh, con addebito della stessa a
[...]
. CP_1 - Assegna la casa familiare, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, sita a Burano (VE), via
San Martino Destro n. 637, alla sig.ra per ivi vivere con la figlia. Parte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di
€400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
- Dà atto che l'Assegno unico universale erogato dallo Stato per la figlia sarà corrisposto nella misura del 100% alla Sig.ra Parte_1
- Condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€6.164,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva, €1.806,00 fase istruttoria ed €1.453,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio del 21/02/2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca