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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3457/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio Feraudo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acri, alla via Pastrengo, n. 130, E (c.f.: ),Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Aurelia Candido ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via E. De Nicola, n. 1, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: divorzio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 19/3/2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/12/2024 ha premesso di Parte_1 avere contratto, in data 12/9/1983, matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli in data 14/6/1984, Parte_2 Per_1
e , in data 21/2/1992, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Il ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito della sentenza n. 3/2023 del 2/1/2023, con cui questo tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza riconoscere alcun assegno divorzile alla convenuta, tenuto conto delle proprie precarie condizioni di salute e della piena capacità lavorativa della . Pt_2
Si è costituita in giudizio conte l'atto Parte_2 introduttivo e chiedendo, a sua volta, la pronuncia del divorzio con riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, da rivalutarsi, nonché del diritto alla corresponsione di una quota sul TFR maturato dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.). Alla prima udienza del 19/3/2025, il giudice ha sentito le parti presenti personalmente e ne ha favorito l'accordo. Infatti, dopo ampia discussione, le parti si sono accordate nel senso di prevedere l'obbligo del di Pt_2 corrispondere alla un assegno divorzile di € 200,00, con decorrenza Pt_2 dal mese di aprile 2025 ed entro il giorno 10 di ogni mese. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO Risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che in data 11/9/1983 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Acri. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale, pronunziata con sentenza n. 3/2023 di questo tribunale, depositata in data 2/1/2023. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, senza che la separazione si sia mai interrotta. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore degli atti, il contegno delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini specificati in parte motiva. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito, apparendo le condizioni concordate confacenti al loro interesse. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Acri, l'11 settembre 1983, tra e Parte_1 [...]
annotato nel medesimo a ell Parte_2 civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 19, Parte II, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- è obbligato a versare ad con Parte_1 Parte_2 decorrenza dal mese di aprile 2025 ed entro il giorno 10 di ciascun mese, un assegno divorzile di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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