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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1291 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EP AN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, via Gaetano Di Biasio n. 24
ATTORE
E
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4.02.1965, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Risi e
NA AR, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aquino, alla via
Giovenale n. 3;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore:“...-previo accertamento dei fatti suesposti e della condotta illecita tenuta dal convenuto (tentata concussione in danno di nei termini esposti Persona_1 nella sentenza n. 9909/2016 della Corte di Appello di Roma-1^ Sezione penale), e sua portata dannosa per l'immagine, il decoro e il prestigio del in Parte_1 seguito a divulgazione dei fatti sottesi;
-condannare , al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi, dal Comune di da liquidarsi Parte_1 in via equitativa, nella misura di € 1.000.000 o in quella diversa, minore o maggiore,
pagina 1 di 8 comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge...”.
Per il convenuto: “...Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda eccezione e richiesta, in via preliminare, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria, in via preliminare gradata ed in ogni caso dichiarare la improcedibilità ed infondatezza della domanda per difetto di azione, in subordine, nel merito rigettare la domanda in quanto non provata ed in ogni caso infondata in fatto e diritto. Con il favore delle spese quale effetto legale di soccombenza...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il – Parte_1 premesso che il sig. , ex sindaco del suddetto Comune, veniva dapprima Controparte_1 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 22.07.2016, per il reato di concussione;
che il predetto veniva condannato, per il reato di tentata concussione, dal
Tribunale di Cassino, con sentenza del 10.05.2009; che la Corte d'appello (con sent.
9909/16), confermava la sussistenza dei fatti di reato commessi dal sig. , Controparte_1 integranti il delitto di tentata concussione, e dichiarava il non doversi procedere in ordine al reato contestato al al capo A), perché estinto per prescrizione, ma CP_1 confermava le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado – ha riferito che:
- il sig. titolare dell'impresa edile “Gruppo Immobiliare Alfa S.r.l.”, Persona_1 aveva incaricato un tecnico di sua fiducia, arch. di predisporre due progetti Persona_2 di due aree edificabili di sua proprietà, site in , in via Trieste e via Parte_1
Buonarroti; - che la Commissione urbanistica edilizia, in data 28.12.2005, aveva riconosciuto che gli interventi in questione erano suscettibili di approvazione urbanistica, necessitando, tuttavia, di alcuni chiarimenti e integrazioni;
- che il sig. aveva quindi sollecitato l'arch. a definire meglio i lavori da eseguire;
- Per_1 Per_2 che il aveva incontrato il sindaco il quale gli aveva intimato di riferire al Per_2 CP_1 che per l'approvazione dei progetti presentati, quest'ultimo avrebbe dovuto Per_1 consegnarli la somma di euro 100.000,00; - che il aveva deciso di non sottostare Per_1
a tale richiesta, chiedendo, quindi, all'arch. di attenersi pedissequamente alle Per_2 richieste espresse dalla Commissione Edilizia;
- che quest'ultimo, recatosi in Comune, aveva nuovamente incontrato il sindaco che si era sincerato se la sua richiesta fosse giunta a destinazione, e, appresa, la volontà negativa del il predetto si era rivolto Per_1
pagina 2 di 8 al responsabile dell'ufficio tecnico, arch. , dichiarando “rimanda rimanda”; - Per_3 che, effettivamente, il giorno successivo, il 21.02.2006, la Commissione edilizia, presieduta dall'arch. , non aveva approvato il progetto chiedendo ulteriori Per_3 integrazioni.
Il ha poi dedotto che i fatti in questione, a seguito Parte_1 dell'ampia diffusione mediatica della notizia, avevano determinato nella collettività un totale senso di ripudio e sfiducia verso l'amministrazione, con conseguente perdita di prestigio e credibilità e lesione all'immagine dell'Ente locale. Ha poi riferito di aver richiesto al in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti CP_1 dall'Ente per la lesione dell'immagine pubblica, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.
Tanto premesso, ha concluso nei termini sopra riportati.
1.1. Si è costituito eccependo l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 pretesa creditoria di controparte, in assenza di validi atti interruttivi. Ha poi dedotto l'assenza di efficacia diretta e vincolante in questo giudizio della sentenza di condanna generica al risarcimento in favore del non essendo il Per_1 Parte_1 parte di quel giudizio, nonché l'assenza di efficacia extrapenale della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ha poi contestato la fondatezza della domanda attorea, nell'an, stante l'assenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile, e la mancanza di prova circa il presunto danno all'immagine, nonché nel quantum debeatur. Ciò posto, il convenuto ha concluso nei termini anzidetti.
1.2. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non sono stati ritenuti ammissibili i mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) richiesti dalle parti poiché vertenti su circostanze in parte pacifiche e documentali ed in parte irrilevanti e comunque implicanti valutazioni. È stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione dal g.o.p., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente è stata rimessa sul ruolo, stante l'incompetenza tabellare del predetto giudice per superamento dei limiti di valori. Assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025.
***
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
pagina 3 di 8 In materia di risarcimento del danno derivante da condotte illecite la norma che disciplina i termini di prescrizione del diritto è l'art. 2947 c.c.
Il risarcimento del danno da fatto illecito astrattamente qualificabile come reato si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice se per quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore;
in entrambi i casi, ai sensi del comma 3 dell'art. 29477 c.c. se il reato si è estinto per intervenuta prescrizione la decorrenza del medesimo termine per l'esercizio dell'azione civile decorre dalla consumazione del fatto (Cass. 5009/09).
Per espressa previsione normativa se il reato si è estinto per prescrizione, quest'ultima, ai fini del diritto al risarcimento , non decorre dalla data di estinzione del reato, ma dalla data del fatto, senza che abbiano efficacia gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e l'illecito penale, esclusa ogni interferenza tra le due discipline, operano solo le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica (Cass. 19566/09).
La Giurisprudenza sia di merito che di legittimità ormai consolidata (fra tutte Cass. Civ.
n.14450/11; n.3762/09) ha ribadito che a norma dell'art. 2947 cc in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge come reato e se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato si sia estinto per tale causa il diritto al risarcimento del danno resta assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale.
Ne consegue che quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale , con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se invece vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione.
Nel caso di specie è incontestato che i fatti imputabili al convenuto – astrattamente sussumibili nella fattispecie del tentativo di concussione, per la cui fattispecie opera la prescrizione decennale (come evidenziato in sede penale) – risalgono al 2006 e il presente giudizio è stato incardinato il 26.03.2019, ben oltre, dunque, dieci anni previsti pagina 4 di 8 dalla legge per richiedere il risarcimento dei danni provocati da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2947 c.c.. Né potrebbe il suddetto termine decorrere dalla sentenza della Corte d'Appello di pronuncia di intervenuta prescrizione, non essendovi stata, da parte del , costituzione di parte civile in quella Parte_1 sede.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non si ravvisano, inoltre, validi atti interruttivi della prescrizione.
Come noto, il termine di prescrizione può essere interrotto, per il disposto dell'art. 2943 c.c., non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore". Un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una determinata pretesa e un'intimazione o richiesta di adempimento che, sebbene non necessiti dell'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2010, n. 24656; Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. ord.
14 giugno 2018, n. 15714). Tale condizione non è sussistente laddove siano ravvisabili semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore o, come nel caso esaminato, nell'ipotesi in cui il creditore indichi di volere differire ad un momento futuro, senza già esplicare formalmente la pretesa, la volontà di fare valere il suo diritto (Cass. 15714.2018; Cass. n. 15140.2021).
Non determina, pertanto, l'interruzione della prescrizione la riserva di agire in seguito per far valere eventuali diritti, atteso che tale dichiarazione, per genericità ed ipoteticità, non può equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 279 del 2024, Cass. n. 25500 del 2006)
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisano validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, non può ritenersi tale la raccomandata con cui il Comune di
, in data 14.07.2011, ha rappresentato al sig. “in ottemperanza alla Parte_1 CP_1 delibera di Giunta Comunale n° 155 del 14/07/2011” che:
- “Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Roma ha emesso sentenza di condanna” nei confronti del predetto per reati contro la P.A.; pagina 5 di 8 - “La suddetta sentenza di condanna ha profondamente scosso la collettività e rischia di ledere qualora dovesse essere confermata anche nell'eventuale terzo grado di CP_ giudizio, l'immagine della . Considerata anche la risonanza mediatica della notizia”;
- “L'eventuale sentenza definitiva di colpevolezza (…) verrebbe a creare evidente lesione dell'immagine della Città con conseguente danno materiale e morale…”; CP_
- “Per tali motivi, il sottoscritto, in qualità di Sindaco pro tempore della , Le notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge l'intenzione del di Parte_1 richiederLe, in caso di sentenza definitiva di condanna, il risarcimento dei danni causati all'Ente…” (cfr. doc. 5 atto di citazione)
La suddetta missiva non contiene l'inequivoca volontà del di agire in via Pt_1 risarcitoria nei confronti dell'ex Sindaco;
al contrario, questa può considerarsi una mera manifestazione di intenti, con cui l'Ente ha rappresentato la volontà di agire nei confronti dell'odierno convenuto solo nell'ipotesi di conferma, nel terzo grado di giudizio, della succitata sentenza d'Appello, e, quindi, nel caso di condanna definita del
Ciò posto, a fronte di una dichiarazione di tal tipo - non coincidente, come detto, CP_1 con l'inequivoca volontà di richiedere l'immediato pagamento - neppure potrebbe attendersi da parte del il pagamento di una somma a titolo risarcimento, in quanto CP_1 richiesto, giova ribadirlo, in via meramente eventuale.
Pertanto, l'omesso riscontro da parte del predetto di tale comunicazione, è inidoneo a costituire comportamento concludente di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Le anzidette considerazioni sono inoltre confermate dalla lettura della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 14.07.2011 (cfr. doc. 5 citazione), in ottemperanza della quale è stata inoltrata al la suddetta missiva. Con detta CP_1 deliberazione è stato infatti autorizzato il Sindaco pro tempore “a porre in essere ogni azione e/o procedura di legge, qualora ne ricorrano le condizioni e valutandone la possibilità, dirette ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali per lesione dell'immagine dell'Ente, derivanti dall'eventuale riconoscimento anche nel terzo e definitivo grado di giudizio dell'esistenza della fattispecie di reato oggetto del procedimento penale tuttora pendente…”; nonché di “autorizzare altresì il Sindaco pro- tempore…a dare comunicazione all'ex Sindaco, ins. , della Controparte_1 determinazione assunta dall'Amministrazione finalizzata a tutelare l'immagine del pagina 6 di 8 da eventuali danni materiali e morali che potrebbero derivare Parte_1 dall'eventuale riconoscimento, anche nel terzo e definitivo grado di giudizio, della fattispecie di reato contro la P.A. oggetto del procedimento penale tuttora pendente”.
Pertanto, la suddetta missiva inoltrata all'ex Sindaco del , Parte_1 lungi dal costituire un atto di messa in mora, rappresenta soltanto la manifestazione della volontà dell'Ente, espressa all'esito della citata delibera, di agire nei confronti del predetto per l'eventuale pregiudizio all'immagine in ipotesi di riconoscimento, in via definitiva, della fattispecie di reato contro la P.A..
Né potrebbe giungersi a conclusioni differenti per il sol fatto che nella suddetta nota è indicato che “La presente viene formulata ai sensi della vigente normativa ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione”, posto che, in assenza dei requisiti previsti per legge – stante anche la tassatività degli atti interruttivi della prescrizione (cfr. Cass. lav. N. 13046/2006) – non è possibile riconoscere l'effetto previsto all'art. 2943 c.c., non potendo questo dipendere da una mera dichiarazione della parte in tal senso.
Tantomeno, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la nota prot.
17248 del 6.10.2015 di mera notifica della delibera di Giunta Comunale n. 78 del
25.09.2015, il cui contenuto è analogo alla delibera del 2011. Segnatamente, con tale delibera, si conferisce un'autorizzazione al Sindaco a proporre azione nei confronti del per danno all'immagine dell'Ente al verificarsi dei seguenti presupposti: CP_1
a)“qualora ne ricorrano le condizioni e valutandone le possibilità”; b) solo in caso di riconoscimento di responsabilità penale anche nel terzo e definitivo grado di giudizio, circostanza che rischierebbe di ledere la immagine dell'Ente.
Con la nota di accompagno (prot. 17248 del 6.10.2015), indirizzata specificamente al – posto che la delibera della Giunta Comunale è mero atto autorizzativo CP_1 interno inidoneo a costituire lettera di messa in mora – non è contenuta alcuna intimazione di pagamento, ma ci si limita a comunicare al la deliberazione della CP_1
G.C. n. 78 del 25.09.2015 “ad ogni effetto e conseguenza di legge”. Deliberazione, con la quale, come già detto, si autorizza il Sindaco pro tempore ad agire per il risarcimento di ipotetici danni derivanti “dall'eventuale riconoscimento anche nel terzo e definitivo grado di giudizio dell'esistenza della fattispecie di reato oggetto del procedimento penale tutt'ora pendente”.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve pertanto riconoscersi l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria (contestualmente con il reato, in pagina 7 di 8 assenza di costituzione del Comune come parte civile e di idoneo atto interruttivo), essendo decorso il termine prescrizionale decennale (maturato nel gennaio 2016), decorrente dal momento della commissione dei fatti.
La domanda proposta dal va quindi rigettata, stante la Parte_1 prescrizione della pretesa creditoria azionata.
3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_3 così provvede
[...]
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna il al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio che liquida in € 5.431,00, oltre oneri di legge.
Cassino, 14.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1291 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
EP AN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, via Gaetano Di Biasio n. 24
ATTORE
E
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
4.02.1965, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Risi e
NA AR, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aquino, alla via
Giovenale n. 3;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore:“...-previo accertamento dei fatti suesposti e della condotta illecita tenuta dal convenuto (tentata concussione in danno di nei termini esposti Persona_1 nella sentenza n. 9909/2016 della Corte di Appello di Roma-1^ Sezione penale), e sua portata dannosa per l'immagine, il decoro e il prestigio del in Parte_1 seguito a divulgazione dei fatti sottesi;
-condannare , al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi, dal Comune di da liquidarsi Parte_1 in via equitativa, nella misura di € 1.000.000 o in quella diversa, minore o maggiore,
pagina 1 di 8 comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge...”.
Per il convenuto: “...Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda eccezione e richiesta, in via preliminare, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria, in via preliminare gradata ed in ogni caso dichiarare la improcedibilità ed infondatezza della domanda per difetto di azione, in subordine, nel merito rigettare la domanda in quanto non provata ed in ogni caso infondata in fatto e diritto. Con il favore delle spese quale effetto legale di soccombenza...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il – Parte_1 premesso che il sig. , ex sindaco del suddetto Comune, veniva dapprima Controparte_1 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 22.07.2016, per il reato di concussione;
che il predetto veniva condannato, per il reato di tentata concussione, dal
Tribunale di Cassino, con sentenza del 10.05.2009; che la Corte d'appello (con sent.
9909/16), confermava la sussistenza dei fatti di reato commessi dal sig. , Controparte_1 integranti il delitto di tentata concussione, e dichiarava il non doversi procedere in ordine al reato contestato al al capo A), perché estinto per prescrizione, ma CP_1 confermava le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado – ha riferito che:
- il sig. titolare dell'impresa edile “Gruppo Immobiliare Alfa S.r.l.”, Persona_1 aveva incaricato un tecnico di sua fiducia, arch. di predisporre due progetti Persona_2 di due aree edificabili di sua proprietà, site in , in via Trieste e via Parte_1
Buonarroti; - che la Commissione urbanistica edilizia, in data 28.12.2005, aveva riconosciuto che gli interventi in questione erano suscettibili di approvazione urbanistica, necessitando, tuttavia, di alcuni chiarimenti e integrazioni;
- che il sig. aveva quindi sollecitato l'arch. a definire meglio i lavori da eseguire;
- Per_1 Per_2 che il aveva incontrato il sindaco il quale gli aveva intimato di riferire al Per_2 CP_1 che per l'approvazione dei progetti presentati, quest'ultimo avrebbe dovuto Per_1 consegnarli la somma di euro 100.000,00; - che il aveva deciso di non sottostare Per_1
a tale richiesta, chiedendo, quindi, all'arch. di attenersi pedissequamente alle Per_2 richieste espresse dalla Commissione Edilizia;
- che quest'ultimo, recatosi in Comune, aveva nuovamente incontrato il sindaco che si era sincerato se la sua richiesta fosse giunta a destinazione, e, appresa, la volontà negativa del il predetto si era rivolto Per_1
pagina 2 di 8 al responsabile dell'ufficio tecnico, arch. , dichiarando “rimanda rimanda”; - Per_3 che, effettivamente, il giorno successivo, il 21.02.2006, la Commissione edilizia, presieduta dall'arch. , non aveva approvato il progetto chiedendo ulteriori Per_3 integrazioni.
Il ha poi dedotto che i fatti in questione, a seguito Parte_1 dell'ampia diffusione mediatica della notizia, avevano determinato nella collettività un totale senso di ripudio e sfiducia verso l'amministrazione, con conseguente perdita di prestigio e credibilità e lesione all'immagine dell'Ente locale. Ha poi riferito di aver richiesto al in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti CP_1 dall'Ente per la lesione dell'immagine pubblica, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.
Tanto premesso, ha concluso nei termini sopra riportati.
1.1. Si è costituito eccependo l'intervenuta prescrizione della Controparte_1 pretesa creditoria di controparte, in assenza di validi atti interruttivi. Ha poi dedotto l'assenza di efficacia diretta e vincolante in questo giudizio della sentenza di condanna generica al risarcimento in favore del non essendo il Per_1 Parte_1 parte di quel giudizio, nonché l'assenza di efficacia extrapenale della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ha poi contestato la fondatezza della domanda attorea, nell'an, stante l'assenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile, e la mancanza di prova circa il presunto danno all'immagine, nonché nel quantum debeatur. Ciò posto, il convenuto ha concluso nei termini anzidetti.
1.2. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non sono stati ritenuti ammissibili i mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) richiesti dalle parti poiché vertenti su circostanze in parte pacifiche e documentali ed in parte irrilevanti e comunque implicanti valutazioni. È stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione dal g.o.p., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Successivamente è stata rimessa sul ruolo, stante l'incompetenza tabellare del predetto giudice per superamento dei limiti di valori. Assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025.
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2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
pagina 3 di 8 In materia di risarcimento del danno derivante da condotte illecite la norma che disciplina i termini di prescrizione del diritto è l'art. 2947 c.c.
Il risarcimento del danno da fatto illecito astrattamente qualificabile come reato si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice se per quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore;
in entrambi i casi, ai sensi del comma 3 dell'art. 29477 c.c. se il reato si è estinto per intervenuta prescrizione la decorrenza del medesimo termine per l'esercizio dell'azione civile decorre dalla consumazione del fatto (Cass. 5009/09).
Per espressa previsione normativa se il reato si è estinto per prescrizione, quest'ultima, ai fini del diritto al risarcimento , non decorre dalla data di estinzione del reato, ma dalla data del fatto, senza che abbiano efficacia gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e l'illecito penale, esclusa ogni interferenza tra le due discipline, operano solo le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica (Cass. 19566/09).
La Giurisprudenza sia di merito che di legittimità ormai consolidata (fra tutte Cass. Civ.
n.14450/11; n.3762/09) ha ribadito che a norma dell'art. 2947 cc in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge come reato e se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato si sia estinto per tale causa il diritto al risarcimento del danno resta assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale.
Ne consegue che quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale , con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se invece vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione.
Nel caso di specie è incontestato che i fatti imputabili al convenuto – astrattamente sussumibili nella fattispecie del tentativo di concussione, per la cui fattispecie opera la prescrizione decennale (come evidenziato in sede penale) – risalgono al 2006 e il presente giudizio è stato incardinato il 26.03.2019, ben oltre, dunque, dieci anni previsti pagina 4 di 8 dalla legge per richiedere il risarcimento dei danni provocati da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2947 c.c.. Né potrebbe il suddetto termine decorrere dalla sentenza della Corte d'Appello di pronuncia di intervenuta prescrizione, non essendovi stata, da parte del , costituzione di parte civile in quella Parte_1 sede.
Contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non si ravvisano, inoltre, validi atti interruttivi della prescrizione.
Come noto, il termine di prescrizione può essere interrotto, per il disposto dell'art. 2943 c.c., non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore". Un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una determinata pretesa e un'intimazione o richiesta di adempimento che, sebbene non necessiti dell'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2010, n. 24656; Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. ord.
14 giugno 2018, n. 15714). Tale condizione non è sussistente laddove siano ravvisabili semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore o, come nel caso esaminato, nell'ipotesi in cui il creditore indichi di volere differire ad un momento futuro, senza già esplicare formalmente la pretesa, la volontà di fare valere il suo diritto (Cass. 15714.2018; Cass. n. 15140.2021).
Non determina, pertanto, l'interruzione della prescrizione la riserva di agire in seguito per far valere eventuali diritti, atteso che tale dichiarazione, per genericità ed ipoteticità, non può equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 279 del 2024, Cass. n. 25500 del 2006)
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisano validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, non può ritenersi tale la raccomandata con cui il Comune di
, in data 14.07.2011, ha rappresentato al sig. “in ottemperanza alla Parte_1 CP_1 delibera di Giunta Comunale n° 155 del 14/07/2011” che:
- “Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Roma ha emesso sentenza di condanna” nei confronti del predetto per reati contro la P.A.; pagina 5 di 8 - “La suddetta sentenza di condanna ha profondamente scosso la collettività e rischia di ledere qualora dovesse essere confermata anche nell'eventuale terzo grado di CP_ giudizio, l'immagine della . Considerata anche la risonanza mediatica della notizia”;
- “L'eventuale sentenza definitiva di colpevolezza (…) verrebbe a creare evidente lesione dell'immagine della Città con conseguente danno materiale e morale…”; CP_
- “Per tali motivi, il sottoscritto, in qualità di Sindaco pro tempore della , Le notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge l'intenzione del di Parte_1 richiederLe, in caso di sentenza definitiva di condanna, il risarcimento dei danni causati all'Ente…” (cfr. doc. 5 atto di citazione)
La suddetta missiva non contiene l'inequivoca volontà del di agire in via Pt_1 risarcitoria nei confronti dell'ex Sindaco;
al contrario, questa può considerarsi una mera manifestazione di intenti, con cui l'Ente ha rappresentato la volontà di agire nei confronti dell'odierno convenuto solo nell'ipotesi di conferma, nel terzo grado di giudizio, della succitata sentenza d'Appello, e, quindi, nel caso di condanna definita del
Ciò posto, a fronte di una dichiarazione di tal tipo - non coincidente, come detto, CP_1 con l'inequivoca volontà di richiedere l'immediato pagamento - neppure potrebbe attendersi da parte del il pagamento di una somma a titolo risarcimento, in quanto CP_1 richiesto, giova ribadirlo, in via meramente eventuale.
Pertanto, l'omesso riscontro da parte del predetto di tale comunicazione, è inidoneo a costituire comportamento concludente di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Le anzidette considerazioni sono inoltre confermate dalla lettura della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 14.07.2011 (cfr. doc. 5 citazione), in ottemperanza della quale è stata inoltrata al la suddetta missiva. Con detta CP_1 deliberazione è stato infatti autorizzato il Sindaco pro tempore “a porre in essere ogni azione e/o procedura di legge, qualora ne ricorrano le condizioni e valutandone la possibilità, dirette ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali per lesione dell'immagine dell'Ente, derivanti dall'eventuale riconoscimento anche nel terzo e definitivo grado di giudizio dell'esistenza della fattispecie di reato oggetto del procedimento penale tuttora pendente…”; nonché di “autorizzare altresì il Sindaco pro- tempore…a dare comunicazione all'ex Sindaco, ins. , della Controparte_1 determinazione assunta dall'Amministrazione finalizzata a tutelare l'immagine del pagina 6 di 8 da eventuali danni materiali e morali che potrebbero derivare Parte_1 dall'eventuale riconoscimento, anche nel terzo e definitivo grado di giudizio, della fattispecie di reato contro la P.A. oggetto del procedimento penale tuttora pendente”.
Pertanto, la suddetta missiva inoltrata all'ex Sindaco del , Parte_1 lungi dal costituire un atto di messa in mora, rappresenta soltanto la manifestazione della volontà dell'Ente, espressa all'esito della citata delibera, di agire nei confronti del predetto per l'eventuale pregiudizio all'immagine in ipotesi di riconoscimento, in via definitiva, della fattispecie di reato contro la P.A..
Né potrebbe giungersi a conclusioni differenti per il sol fatto che nella suddetta nota è indicato che “La presente viene formulata ai sensi della vigente normativa ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione”, posto che, in assenza dei requisiti previsti per legge – stante anche la tassatività degli atti interruttivi della prescrizione (cfr. Cass. lav. N. 13046/2006) – non è possibile riconoscere l'effetto previsto all'art. 2943 c.c., non potendo questo dipendere da una mera dichiarazione della parte in tal senso.
Tantomeno, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la nota prot.
17248 del 6.10.2015 di mera notifica della delibera di Giunta Comunale n. 78 del
25.09.2015, il cui contenuto è analogo alla delibera del 2011. Segnatamente, con tale delibera, si conferisce un'autorizzazione al Sindaco a proporre azione nei confronti del per danno all'immagine dell'Ente al verificarsi dei seguenti presupposti: CP_1
a)“qualora ne ricorrano le condizioni e valutandone le possibilità”; b) solo in caso di riconoscimento di responsabilità penale anche nel terzo e definitivo grado di giudizio, circostanza che rischierebbe di ledere la immagine dell'Ente.
Con la nota di accompagno (prot. 17248 del 6.10.2015), indirizzata specificamente al – posto che la delibera della Giunta Comunale è mero atto autorizzativo CP_1 interno inidoneo a costituire lettera di messa in mora – non è contenuta alcuna intimazione di pagamento, ma ci si limita a comunicare al la deliberazione della CP_1
G.C. n. 78 del 25.09.2015 “ad ogni effetto e conseguenza di legge”. Deliberazione, con la quale, come già detto, si autorizza il Sindaco pro tempore ad agire per il risarcimento di ipotetici danni derivanti “dall'eventuale riconoscimento anche nel terzo e definitivo grado di giudizio dell'esistenza della fattispecie di reato oggetto del procedimento penale tutt'ora pendente”.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve pertanto riconoscersi l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria (contestualmente con il reato, in pagina 7 di 8 assenza di costituzione del Comune come parte civile e di idoneo atto interruttivo), essendo decorso il termine prescrizionale decennale (maturato nel gennaio 2016), decorrente dal momento della commissione dei fatti.
La domanda proposta dal va quindi rigettata, stante la Parte_1 prescrizione della pretesa creditoria azionata.
3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla CP_3 così provvede
[...]
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna il al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio che liquida in € 5.431,00, oltre oneri di legge.
Cassino, 14.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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