TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6732 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E , nella qualità di
[...] Parte_4 Parte_5
eredi di Persona_1
Con l'avv. MARCHESE PIETRO ricorrente
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario MAGGIO MARIO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 Parte_2
, E
[...] Parte_3 Parte_4
in solido e nella qualità di eredi di Parte_5 Persona_1
dei ratei di indennità di accompagnamento maturati da
[...] Persona_1
dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al decesso del
[...]
30.07.2022, oltre interessi dal 07.11.2023 al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della CP_1
residua metà, che liquida in € 600,00 per onorario, oltre € 43,00 per spese, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv.
1 PIETRO MARCHESE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26.05.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano che in data 24.01.2023 era stato emesso decreto di omologa che riconosceva in capo al de cuis la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della Persona_1 indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.10.2021); che il successivo 25.01.2023 il decreto era stato notificato all' e che nei successivi centoventi giorni l' non aveva provveduto al CP_1 CP_2 pagamento.
Concludevano quindi con la domanda di condanna dell al pagamento della CP_1
prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_2
eccepiva la mancata presentazione della domanda amministrativa da parte degli eredi e concludeva nei termini seguenti: “Pertanto si rimane in attesa della domanda per provvedere al pagamento”;
- premesso che, istruita la causa con acquisizione documentale, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 07/04/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che non è contestato che le parti ricorrenti non abbiano mai trasmesso all'istituto la domanda amministrativa per il pagamento dei ratei e che il mod. AP70 è stato inoltrato soltanto in data 7/11/2023 (cfr. verbale del 14.03.2024), dunque in data successiva al deposito del ricorso, con la sola indicazione – quale erede – della coniuge
; Parte_1
- rilevato che, soltanto in data 25/03/2025 - a seguito di disposizione d'ufficio ex art. 421 cpc tenuto conto degli elementi indiziari in atti - le parti ricorrenti hanno documentato la loro qualità di eredi (cfr. certificato storico di famiglia);
- rilevato che vi è in atti la prova documentale del riconoscimento della sussistenza, in capo al de cuius, del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e sino al decesso, nonché la prova della notifica all'istituto del decreto di omologa e dell'inoltro del modello AP70
(successivamente alla introduzione del giudizio) nonché la prova della qualità di eredi dei ricorrenti, acquisita ex art. 412 cpc;
- rilevato che il modulo AP70 è stato inoltrato all' in data successiva al deposito CP_2 del ricorso, con la conseguenza che gli interessi legali dovranno decorrere da tale data;
- rilevato che l' non ha provato di avere adempiuto;
CP_2
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dell' alla erogazione della prestazione in favore degli eredi;
CP_2
2 - rilevato che la trasmissione del mod. AP70 soltanto in corso di causa giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, mentre la residua metà, liquidata come in dispositivo, è posta a carico dell'istituto, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6732 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E , nella qualità di
[...] Parte_4 Parte_5
eredi di Persona_1
Con l'avv. MARCHESE PIETRO ricorrente
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario MAGGIO MARIO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 Parte_2
, E
[...] Parte_3 Parte_4
in solido e nella qualità di eredi di Parte_5 Persona_1
dei ratei di indennità di accompagnamento maturati da
[...] Persona_1
dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al decesso del
[...]
30.07.2022, oltre interessi dal 07.11.2023 al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della CP_1
residua metà, che liquida in € 600,00 per onorario, oltre € 43,00 per spese, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv.
1 PIETRO MARCHESE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26.05.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano che in data 24.01.2023 era stato emesso decreto di omologa che riconosceva in capo al de cuis la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della Persona_1 indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.10.2021); che il successivo 25.01.2023 il decreto era stato notificato all' e che nei successivi centoventi giorni l' non aveva provveduto al CP_1 CP_2 pagamento.
Concludevano quindi con la domanda di condanna dell al pagamento della CP_1
prestazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_2
eccepiva la mancata presentazione della domanda amministrativa da parte degli eredi e concludeva nei termini seguenti: “Pertanto si rimane in attesa della domanda per provvedere al pagamento”;
- premesso che, istruita la causa con acquisizione documentale, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 07/04/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che non è contestato che le parti ricorrenti non abbiano mai trasmesso all'istituto la domanda amministrativa per il pagamento dei ratei e che il mod. AP70 è stato inoltrato soltanto in data 7/11/2023 (cfr. verbale del 14.03.2024), dunque in data successiva al deposito del ricorso, con la sola indicazione – quale erede – della coniuge
; Parte_1
- rilevato che, soltanto in data 25/03/2025 - a seguito di disposizione d'ufficio ex art. 421 cpc tenuto conto degli elementi indiziari in atti - le parti ricorrenti hanno documentato la loro qualità di eredi (cfr. certificato storico di famiglia);
- rilevato che vi è in atti la prova documentale del riconoscimento della sussistenza, in capo al de cuius, del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e sino al decesso, nonché la prova della notifica all'istituto del decreto di omologa e dell'inoltro del modello AP70
(successivamente alla introduzione del giudizio) nonché la prova della qualità di eredi dei ricorrenti, acquisita ex art. 412 cpc;
- rilevato che il modulo AP70 è stato inoltrato all' in data successiva al deposito CP_2 del ricorso, con la conseguenza che gli interessi legali dovranno decorrere da tale data;
- rilevato che l' non ha provato di avere adempiuto;
CP_2
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dell' alla erogazione della prestazione in favore degli eredi;
CP_2
2 - rilevato che la trasmissione del mod. AP70 soltanto in corso di causa giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, mentre la residua metà, liquidata come in dispositivo, è posta a carico dell'istituto, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
3