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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1362/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
NE La GI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70625019110342003000 SANZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
il dott. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'istanza cautelare e si riporta agli scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1362/2025 la Ricorrente_2 s.r.l. (d'ora in avanti, Ricorrente_2) esponeva:
che in data 23/06/2025, nell'accedere al proprio cassetto fiscale, si era accorta della presenza dell'avviso di accertamento n. 70625019110342003000, indicato dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, AD) come notificato in data 1 febbraio 2025;
che, in realtà, l'avviso non le era mai stato notificato;
tanto esposto, chiedeva annullarsi l'avviso.
L'AD resisteva.
La ricorrente avanzava istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile.
Non poteva la Ricorrente_2 limitare le sue doglianze alla invalida o inesistente notifica dell'avviso di accertamento, giacché l'atto non notificato (o non correttamente notificato) è inefficace nella sfera giuridica del contribuente e dunque non lesivo.
In altri termini, il contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza manca dell'interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell'azione anche nel processo tributario (Cass. 4903/2025).
Inoltre, la costituzione in giudizio della società ricorrente è avvenuta (in data 28.10.2025) oltre il termine di cui all'art. 22 d. lgs. 546/1992, atteso che il ricorso è stato notificato in data 3 luglio 2025
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1362/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
NE La GI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70625019110342003000 SANZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
il dott. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'istanza cautelare e si riporta agli scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1362/2025 la Ricorrente_2 s.r.l. (d'ora in avanti, Ricorrente_2) esponeva:
che in data 23/06/2025, nell'accedere al proprio cassetto fiscale, si era accorta della presenza dell'avviso di accertamento n. 70625019110342003000, indicato dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, AD) come notificato in data 1 febbraio 2025;
che, in realtà, l'avviso non le era mai stato notificato;
tanto esposto, chiedeva annullarsi l'avviso.
L'AD resisteva.
La ricorrente avanzava istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita nei modi di cui all'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile.
Non poteva la Ricorrente_2 limitare le sue doglianze alla invalida o inesistente notifica dell'avviso di accertamento, giacché l'atto non notificato (o non correttamente notificato) è inefficace nella sfera giuridica del contribuente e dunque non lesivo.
In altri termini, il contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza manca dell'interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell'azione anche nel processo tributario (Cass. 4903/2025).
Inoltre, la costituzione in giudizio della società ricorrente è avvenuta (in data 28.10.2025) oltre il termine di cui all'art. 22 d. lgs. 546/1992, atteso che il ricorso è stato notificato in data 3 luglio 2025
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.