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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/11/2025, n. 9180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9180 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 44401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA con studio in CORSO DI PORTA ROMANA, 54
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CALANDA CRISTINA con studio in VIA MADONNINA 1/B 20026
NOVATE MILANESE presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Per come precisate all'udienza del 23.10.2025: L'avv. BUGEIA chiede che la causa sia rimessa in decisione, con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati
Per il resistente:
Per come precisate all'udienza del 23.10.2025: “L'avv. CALENDA chiede che la causa sia rimessa al
Collegio per la decisione, con la conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. ma con la modifica dell'affidamento esclusivo alla signora, disponendo l'affidamento ai Servizi
Sociali e chiede una diminuzione del contributo al mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
VIGGIU' (VA) il 10/06/2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VIGGIU' (VA) nell'anno 2022, atto n. 14, Parte II, Serie C. Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: in data 23.07.2016, in data 26.11.2017 e , Per_2 Per_3 in data 23.12.2019.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 la chiedeva pronuncia di separazione alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo ad ella dei tre figli, con loro prevalente collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale sita in BA MI, Via Pietro Gobetti 42; - contributo di mantenimento paterno per i tre figli di euro 450 mensili complessivi più il 50% delle spese straordinarie;
-frequentazioni padre-figli in spazio neutro.
pagina 2 di 12 Allegava che dopo aver maturato e comunicato al marito la decisione di volersi separare quest'ultimo poneva in essere nei suoi confronti condotte aggressive fisiche e verbali, maltrattamenti e percosse, gravi atti persecutori, nonché minacce di morte, tanto che ella si vedeva costretta ad presentare più denunce-querele che portavano all'apertura di un procedimento penale nei riguardi del marito nonché all'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare di divieto di avvicinamento a moglie e figli.
Con decreto del 30.12.2024 il Giudice relatore, attesa la misura cautelare in atto nei confronti del resistente, fissava udienza prevedendo la comparizione separate delle parti e dava incarico ai
Servizi Sociali del Comune BA MI di prendere in carico il nucleo familiare con espletamento delle indagini ivi indicate e invio all'Ufficio di una relazione di aggiornamento.
In data 27.02.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1 della ricorrente ma chiedendo: -l'affido condiviso dei tre figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione ad ella della casa coniugale;
-la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, anche inizialmente in spazio neutro;
-un contributo mensile a suo carico per il mantenimento dei figli di euro 275 complessivi più il 30% delle spese straordinarie;
- il 100% dell'AUF alla moglie e successiva ripartizione al 50% una volta riprese le frequentazioni regolari con i figli.
Allegava di aver subito in maniera inaspettata la decisione della moglie di separarsi, dopo una relazione felice e serena, di aver scoperto che la moglie aveva intrapreso frequentazioni con altri uomini e da ultimo la presenza di un nuovo compagno, che questa situazione unita alla grave malattia della madre, poi deceduta nel novembre del 2024, lo avevano fortemente destabilizzato causando dei comportamenti sbagliati nei confronti della moglie ma subito corretti, con rispetto dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti resa nell'ambito del procedimento penale scaturito dopo le denunce della moglie e conclusosi con sentenza di patteggiamento ed una pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione con pena sospesa subordinata all'effettuazione di un percorso di recupero, avviato con il Presidio
Criminologico Territoriale di Milano che aveva fissato appuntamenti il 20/05/2025 – 03/06/2025 e
17/06/2025 per i colloqui preliminari.
All'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 02.04.2025, con cui la causa veniva assegnata a nuovo giudice a seguito di congedo parentale del precedente assegnatario, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i difensori delle parti chiedevano il proseguo della presa in carico da parte dei servizi sociali incaricati e pagina 3 di 12 degli incontri in spazio neutro del padre con i figli, aumentando la frequenza degli stessi, il collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e l'AUF tutto a favore della madre. Il resistente chiedeva poi che fosse disposto l'affido all'ente dei figli e posto a suo carico un contributo di mantenimento di € 150 da versarsi da settembre 2025 per i tre minori , mentre Per_4 la ricorrente insisteva nella domanda di affido super esclusivo alla madre e di contributo di mantenimento paterno di € 450 da versarsi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025 . Per_4
Il Presidente relatore, pertanto, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Letta la relazione dei servizi sociali,
Visto il procedimento penale per il reato di stalking conclusosi con la sentenza di patteggiamento in atti, viste le domande delle parti e sentite le loro dichiarazioni richiamate le convenzioni internazionali e l'art. 473 bis .46 , ritenuto che allo stato, vista anche la mancanza totale di comunicazione tra le parti e i recenti gravi fatti penali, non sia possibile disporre un affidamento condiviso
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_
2) Affida i figli minori, 23.7.2016, 26.11.2017 e 12.12.2019, in via esclusiva Per_2 Per_3 alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di BA MI via Gobetti 43/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
3) Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune di
BA MI i quali manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo,
4) Dispone che i servizi sociali estendano la valutazione psicosociale anche al compagno della madre, sig. residente a [...], Testimone_1
5) Dispone che i servizi proseguano nel percorso di Spazio Neutro già avviato per le visite padre/figli, se possibile intensificando le frequentazioni e, visto anche l'andamento del percorso che il padre sta iniziando con il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, valutino la possibilità di pagina 4 di 12 ampliare gli incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità futura di una liberalizzazione,
6) Dispone che servizi avviino le parti ad un percorso di sostengo alla genitorialità al fine di ripristinare una relazione tra loro che sia funzionale all'interesse dei minori,
7) Dispone che servizi attivino tutti gli interventi ed i supporti psico/socio/educativi ritenuti necessari in favore dei minori e della coppia genitoriale,
8) Dispone che i servizi avviino il al competente per verificare se lo stesso CP_1 CP_2 abusi o meno di alcol, e, per avviare se necessario, una presa in carico,
9) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, la somma di € 240 (omnicomprensiva) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
10) Assegna la casa coniugale di via Gobetti 43 alla madre con tutti gli arredi
11) Dispone che l'AUF sia versato dall' integralmente alla madre collocataria ed CP_3 affidataria dei figli,
12) Concede termine ai servizi fino al 30.9.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento”
e rinviva la causa all'udienza del 23.10.2025.
Alla suddetta udienza venivano sentite nuovamente le parti ed emergeva, in particolare, un forte carico emotivo subito dal resistente, il quale abbandonava l'udienza. La ricorrente, invece, ridimensionava il possibile uso di alcool da parte del dichiarando che non vi erano più CP_1 elementi che suffragavano l'abuso di alcol e di droghe da parte del . CP_1
Il Presidente relatore, pertanto, revocava l'invio del al NOA, e ritenuta la causa CP_1 matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisavano le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente, con la sola modifica richiesta dal difensore del resistente in ordine all'affido dei figli, insistendo affinché fosse disposto l'affido ai Servizi Sociali, e in merito al contributo di mantenimento paterno per i figli, di cui chiedeva una diminuzione. Entrambi i difensori insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e la causa era rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025. pagina 5 di 12 Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni, nonché la sentenza di patteggiamento intervenuta in data 28.11.2024 ai danni del resistente, condannato ad 1 anno e 9 mesi per il reato di stalking nei confronti della ricorrente, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato, allo stato, l'affido super-esclusivo dei tre figli minori alla madre. Infatti, non vi sono motivi per ritenere giustificata la domanda del padre di affido ai
Servizi Sociali, dal momento che la madre è apparsa, lette anche le relazioni dei Servizi in atti, un genitore adeguato.
Nella prima relazione inviata dai servizi sociali di Bollate pervenuta il 3.4.2025 era emerso che “entrambi i genitori presentano caratteristiche di complessiva adeguatezza nelle funzioni di cura e Per_ soddisfacimento dei bisogni primari di , e . I nodi critici rilevati riguardano Per_2 Per_3 principalmente il versante comunicativo tra loro, ancora oggi difficoltoso a causa della recente separazione in atto, ma da una prima ricostruzione questo non sembra impattare né sul riconoscimento delle capacità genitoriali dell'altro né sulla possibilità di favorire l'accesso all'altro genitore”.
Era stato avviato fin dal 26.3.2025 lo Spazio Neutro per riavvicinare i minori al padre dopo il lungo tempo trascorso senza contatti vista l'applicazione della misura cautelare. L'educatrice individuata per l'osservazione ed il supporto alla relazione tra il padre ed i bambini aveva riferito che il primo incontro era andato molto bene e si era svolto in un clima sereno e carico di emozioni.
Nella seconda relazione dei servizi sociali pervenuta in data 2.10.2025 il quadro è in parte cambiato.
Il ha mostrato segni di affaticamento e frustrazione, riconducibili a una situazione CP_1 genitoriale ancora fortemente segnata da tensioni post-separative e della mancata risoluzione di alcune controversie, tra cui quelle di natura economica. Ha manifestato sentimenti di risentimento e rabbia, pagina 6 di 12 esprimendo preoccupazioni per gli effetti che, a suo dire, gli atteggiamenti “avversativi” materni potrebbero esercitare sul suo rapporto con i figli.
La sua situazione personale è, ancora, molto critica atteso che la casa dove vive, che era della madre, sta per essere venduta senza che lui abbia soluzioni abitative alternative ed il primo lavoro reperito dopo la vicenda penale è cessato, sembra a causa di riorganizzazioni interne, ma verosimilmente per le sue assenze causate dai numerosi impegni che ha per lo Spazio Neutro, il NOA ed il Progetto Uomo. Alla udienza del 23.10.2025 ha dichiarato: “Devo seguire un percorso - progetto
Uomo - ho fatto tre incontri conoscitivi con il criminologo ma devo ancora iniziare. Gli incontri sono una volta a settimana e devo frequentare il percorso in una classe con dei compagni, inoltre devo anche andare al NOA, lo farò ma è difficile conciliare il tutto con il lavoro. Devo andare a portare le urine una volta a settimana e i campioni di sangue e capelli ogni tre mesi. Ho inoltre l'impegno con lo
Spazio Neutro e gli incontri con gli assistenti sociali una volta al mese. Ho iniziato a lavorare ma poiché ho dovuto prendere diversi permessi sia per andare a vedere i bambini che per gli altri impegni che ho citato, non mi hanno assunto. Ora ho un contratto come autista, a volte lavoro dalle 5 di mattina alle 18. Credo che guadagnerò 1200 euro ma non ho ancora finito il primo mese, mi pagano in base ai km di percorrenza. Spero di non perdere anche questo”.
La condizione attuale del padre, segnata da precarietà abitativa, non certezza della occupazione lavorativa e carenza di risorse economiche, configura un quadro di fragilità significativa che incide direttamente sulla sua capacità di aderire in modo attivo, continuativo e consapevole ai percorsi prescritti da codesta AG.
Il quadro materno è invece più stabile e più pacificato.
La madre ha mantenuto contatti con il Servizio interpellando le scriventi in caso di difficoltà o di mancati accordi genitoriali. Esprime una situazione personale meno densa di emozioni acute, ed una tonalità meno tesa, indicativa di una minore intensità di coinvolgimento nelle dinamiche familiari. La signora ha riferito di una condizione di buon adattamento da parte dei figli, confermando il loro investimento affettivo nei confronti di entrambi i genitori. Non sembrano emerge dubbi circa la capacità materna di agevolare la relazione dei figli con il padre. Alla udienza del 22.4.2025 ha dichiarato: “i bambini sono contenti di incontrare il padre. il distacco dal padre inizialmente fa male e poi si mettono tranquilli. In casa hanno un calendario dove segnano la X nei giorni che mancano
pagina 7 di 12 prima dell'incontro con il padre. Lo fanno tutti e tre, un giorno per ciascuno mettono la X. Non mi oppongo allo spazio neutro ed anche ad una intensificazione degli incontri”.
È stato anche visto il nuovo compagno della madre che si è presentato “disponibile, aperto al dialogo seppur molto agitato. Secondo quanto riferito lavora come manutentore/carpentiere presso una società di Tredate e vive a Cassagno Magnago presso un appartamento in affitto” pertanto non è convivente con la Pt_1
Alla luce di quanto è emerso dalla indagine dei servizi sociali e di quanto anche è ricavabile dalla dichiarazioni libere delle parti, si ritiene che, escluso, allo stato, l'affidamento condiviso vista la violenza domestica esercitata dal marito nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli, concretizzatasi nel reato di stalking, e visto l' ancora molto forte risentimento dell'uomo, che si auspica possa essere superato con la partecipazione ai corsi del Progetto Uomo, il regime più rispondente all'interesse dei minori sia l'affidamento super esclusivo alla madre.
Nessuna negatività, infatti, è stata riscontrata in relazione alla genitorialità materna che debba portare a disporre una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, neppure in relazione all'accesso dei minori al padre. Ella ha dimostrato di essere un genitore presente e accudente nei confronti dei figli ed è apparsa tutelante del rapporto padre-figli, nonostante i personali vissuti, riferendo il sincero attaccamento reciproco padre/figli e non opponendosi ad un aumento delle loro frequentazioni. Per_ Il collocamento dei tre figli, , e , deve confermarsi presso la madre, nella ex Per_2 Per_5 casa coniugale di BA MI, via Pietro Gobetti 43, ad ella conseguentemente assegnata con tutto quanto l'arreda.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, allo stato, deve disporsi il proseguo dello spazio neutro.
Attualmente il calendario di visite prevede incontri con cadenza quindicinale di cui uno della durata di un'ora e mezza e l'altro della durata di un'ora. Tale assetto assume carattere di provvisorietà ed è stato definito accogliendo un bisogno piuttosto evidente dei bambini di trascorrere più tempo con il padre, cercando di garantire una certa regolarità. Devono pertanto essere delegati i servizi sociali di apportare i ritenuti opportuni ampliamenti o modificazioni, valutato in via preminente il benessere dei minori, tenuto anche conto dell'andamento dei percorsi attuati dal padre che, allo stato, come già detto, e come anche dallo stesso manifestato alla udienza del 23.10.2025, è apparso ancora molto provato dalle vicende familiari, ed in un situazione di fragilità personale ed emotiva. pagina 8 di 12 L'intervento dei Servizi Sociali
Deve disporsi il proseguo della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di BA MI, i quali dovranno mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare e proseguire nei percorsi attivati e in quelli che si rendano necessari nell'interesse dei minori e dei genitori. Dovranno altresì continuare il percorso di spazio neutro in ordine alle frequentazioni padre- figli, intensificando, se ritenuto opportuno, gradualmente gli incontri e, visto anche l'andamento del percorso del padre con il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, valutando la possibilità di avviare incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità futura di una liberalizzazione, tenuto conto altresì della situazione abitativa del . CP_1
Deve confermarsi la revoca dell'invio del al NOA visto il venir meno dei dubbi CP_1 materni sull'abuso da parte dello stesso di alcol e di sostanze. Si auspica che egli possa frequentare con regolarità, venuto meno il carico delle presenza presso il NOA, lo Spazio Neutro ed il Progetto
Uomo.
Le condizioni economiche
A decorrere da maggio 2025 è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando alla madre la somma omnicomprensiva di euro 240 mensili
(€ 80 per ciascun figlio).
Tale contributo era stato previsto a fronte dell'allora stato di disoccupazione del padre, il quale aveva dichiarato all'udienza del 22.04.2024 di percepire solo la NASPI pari ad euro 760 mensili e di dover sostenere il pagamento di un rateo di euro 150 mensili per un finanziamento acceso per far fronte alle spese del matrimonio con la Pt_1
Del resto nella memoria del del 28.3.2025 lo stesso aveva chiesto “attese le attuali CP_1 condizioni economiche del resistente, che percepisce solo il sussidio Naspi pari a circa euro 696,00 mensili, il Sig. corrisponda alla Sig.ra il contributo al mantenimento a far data dal CP_1 Pt_1 mese di settembre 2025 per l'importo di Euro 275,00. Periodo entro il quale il Sig. ritiene di CP_1 poter essere assunto, a tal fine si riserva di mostrare la busta paga alla ricorrente”.
Da ultimo il , sentito all'udienza del 23.10.2025, ha riportato di aver stipulato un CP_1 contratto di lavoro come autista, con uno stipendio di circa 1.200 euro. Ha riportato inoltre di essere stato contattato da una società di recupero credito per la sua quota parte del canone di locazione della casa coniugale non pagato (la quota della moglie è stata sanata con un intervento comunale) e del pagina 9 di 12 permanere del finanziamento di 150 euro mensili, contratto per il matrimonio con la moglie che non sta, da ultimo, onorando. Inoltre, lo stesso dovrà presto trovare una nuova situazione abitativa atteso che la casa della madre dovrebbe essere venduta, e la NASPI dovrebbe essere cessata (o sarà cessata a breve) visto che il licenziamento decorre dall'ottobre 2023.
Quanto alla situazione della ella lavora sempre come addetta alla mensa in un'azienda Pt_1 farmaceutica con contratto part-time a tempo indeterminato e una retribuzione mensile di circa 800/900 euro mensili per 14 mensilità. Ha dichiarato di non poter passare ad un full time in quanto gli orari di lavoro non sarebbero compatibili con la cura dei tre figli minori. Dalla CE /2024 emergono € 13.793 lordi che detratte le tasse e le imposte locali e divisi per 12 mesi portano ad un netto medio mensile di
€ 1.020. Ella inoltre percepisce l'AUF pari ad euro 700 mensili.
Quanto alla ex casa coniugale di BA MI, condotta in locazione, ella, sanata la morosità maturata per la parte ad ella spettante, sta versando regolarmente il canone di euro 500 mensili comprensivo di spese condominiali.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli e considerata l'attuale condizione psicofisica del padre, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento figli minori nella somma di euro 240 mensili
, come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti. Per_4
La domanda del padre di riduzione del suddetto contributo non può trovare accoglimento, trattandosi già di una somma minima per tre figli minori, ed anche onnicomprensiva. Egli non contribuisce in via diretta al loro mantenimento, vedendoli solo in spazio neutro e neanche da ultimo con regolarità. È pur vero che al momento il sta attraversando un momento di instabilità, lavorativa, abitativa e CP_1 anche emotiva, ma questo non può andare a detrimento dei minori e anzi è nell'ottica del loro primario interesse che lo stesso dovrebbe darsi da fare per riprendersi da questo momento di fragilità. Positivamente, si evidenzia che lo stesso è da ultimo riuscito a trovare una nuova occupazione come sopra riportato e si auspica che con l'aiuto degli operatori dei servizi sociali intervenuti possa al più presto risolvere anche la propria situazione abitativa e contribuire in modo più significativo al mantenimento dei tre figli minori.
Le spese di lite
Le spese del giudizio, vista la parziale soccombenza del resistente, devono essere poste a suo carico per la quota della metà e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività
pagina 10 di 12 professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. e dimezzati i parametri per la fase istruttoria e decisionale (totale € 5.260).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in VIGGIU' (VA) il Controparte_1
10/06/2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VIGGIU' (VA) nell'anno 2022, atto n. 14, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di VIGGIU' (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, Per_
3. Affida i tre figli minori, nato il [...], nata il [...] e nata il Per_2 Per_3
12.12.2019, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di BA MI via Gobetti 43/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune di
BA MI, i quali manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo,
5. Dispone che i servizi proseguano nel percorso di Spazio Neutro già avviato per le visite padre/figli, con delega ad apportare i ritenuti opportuni ampliamenti o modificazioni, valutato in via preminente il benessere dei minori, tenuto anche conto dell'andamento dei percorsi attuati dal padre, se possibile intensificando gradualmente gli incontri e valutando la possibilità di avviare incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità di una futura liberalizzazione, tenuto anche conto della stabilizzazione abitativa del , CP_1
pagina 11 di 12 6. Dispone il proseguo del percorso di sostengo alla genitorialità delle parti al fine di ripristinare una relazione tra loro che sia funzionale all'interesse dei minori,
7. Dispone che servizi proseguano/attivino tutti gli interventi ed i supporti psico/socio/educativi ritenuti necessari in favore dei minori e della coppia genitoriale,
8. Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, la somma di € 240
(omnicomprensiva) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole con decorrenza dal rateo di maggio 2025. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
9. Assegna la casa coniugale sita in BA MI (MI), via Pietro Gobetti 43 alla madre con tutti gli arredi,
10. Dispone che l'AUF sia versato dall' integralmente alla madre collocataria ed affidataria CP_3 dei figli,
11. Condanna il alla rifusione della quota di ½ delle del presente giudizio a favore CP_1 della che si liquidano in euro 2.639 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Pt_1
Iva e cpa come per legge.
12. Compensa le spese nella restante quota di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali Comuni Insieme – Area Minori
BA MI
Milano 12/11/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA con studio in CORSO DI PORTA ROMANA, 54
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CALANDA CRISTINA con studio in VIA MADONNINA 1/B 20026
NOVATE MILANESE presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Per come precisate all'udienza del 23.10.2025: L'avv. BUGEIA chiede che la causa sia rimessa in decisione, con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati
Per il resistente:
Per come precisate all'udienza del 23.10.2025: “L'avv. CALENDA chiede che la causa sia rimessa al
Collegio per la decisione, con la conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. ma con la modifica dell'affidamento esclusivo alla signora, disponendo l'affidamento ai Servizi
Sociali e chiede una diminuzione del contributo al mantenimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
VIGGIU' (VA) il 10/06/2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VIGGIU' (VA) nell'anno 2022, atto n. 14, Parte II, Serie C. Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: in data 23.07.2016, in data 26.11.2017 e , Per_2 Per_3 in data 23.12.2019.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 la chiedeva pronuncia di separazione alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo ad ella dei tre figli, con loro prevalente collocamento presso di lei e assegnazione della casa coniugale sita in BA MI, Via Pietro Gobetti 42; - contributo di mantenimento paterno per i tre figli di euro 450 mensili complessivi più il 50% delle spese straordinarie;
-frequentazioni padre-figli in spazio neutro.
pagina 2 di 12 Allegava che dopo aver maturato e comunicato al marito la decisione di volersi separare quest'ultimo poneva in essere nei suoi confronti condotte aggressive fisiche e verbali, maltrattamenti e percosse, gravi atti persecutori, nonché minacce di morte, tanto che ella si vedeva costretta ad presentare più denunce-querele che portavano all'apertura di un procedimento penale nei riguardi del marito nonché all'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare di divieto di avvicinamento a moglie e figli.
Con decreto del 30.12.2024 il Giudice relatore, attesa la misura cautelare in atto nei confronti del resistente, fissava udienza prevedendo la comparizione separate delle parti e dava incarico ai
Servizi Sociali del Comune BA MI di prendere in carico il nucleo familiare con espletamento delle indagini ivi indicate e invio all'Ufficio di una relazione di aggiornamento.
In data 27.02.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1 della ricorrente ma chiedendo: -l'affido condiviso dei tre figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione ad ella della casa coniugale;
-la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, anche inizialmente in spazio neutro;
-un contributo mensile a suo carico per il mantenimento dei figli di euro 275 complessivi più il 30% delle spese straordinarie;
- il 100% dell'AUF alla moglie e successiva ripartizione al 50% una volta riprese le frequentazioni regolari con i figli.
Allegava di aver subito in maniera inaspettata la decisione della moglie di separarsi, dopo una relazione felice e serena, di aver scoperto che la moglie aveva intrapreso frequentazioni con altri uomini e da ultimo la presenza di un nuovo compagno, che questa situazione unita alla grave malattia della madre, poi deceduta nel novembre del 2024, lo avevano fortemente destabilizzato causando dei comportamenti sbagliati nei confronti della moglie ma subito corretti, con rispetto dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti resa nell'ambito del procedimento penale scaturito dopo le denunce della moglie e conclusosi con sentenza di patteggiamento ed una pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione con pena sospesa subordinata all'effettuazione di un percorso di recupero, avviato con il Presidio
Criminologico Territoriale di Milano che aveva fissato appuntamenti il 20/05/2025 – 03/06/2025 e
17/06/2025 per i colloqui preliminari.
All'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 02.04.2025, con cui la causa veniva assegnata a nuovo giudice a seguito di congedo parentale del precedente assegnatario, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i difensori delle parti chiedevano il proseguo della presa in carico da parte dei servizi sociali incaricati e pagina 3 di 12 degli incontri in spazio neutro del padre con i figli, aumentando la frequenza degli stessi, il collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e l'AUF tutto a favore della madre. Il resistente chiedeva poi che fosse disposto l'affido all'ente dei figli e posto a suo carico un contributo di mantenimento di € 150 da versarsi da settembre 2025 per i tre minori , mentre Per_4 la ricorrente insisteva nella domanda di affido super esclusivo alla madre e di contributo di mantenimento paterno di € 450 da versarsi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025 . Per_4
Il Presidente relatore, pertanto, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Letta la relazione dei servizi sociali,
Visto il procedimento penale per il reato di stalking conclusosi con la sentenza di patteggiamento in atti, viste le domande delle parti e sentite le loro dichiarazioni richiamate le convenzioni internazionali e l'art. 473 bis .46 , ritenuto che allo stato, vista anche la mancanza totale di comunicazione tra le parti e i recenti gravi fatti penali, non sia possibile disporre un affidamento condiviso
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_
2) Affida i figli minori, 23.7.2016, 26.11.2017 e 12.12.2019, in via esclusiva Per_2 Per_3 alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di BA MI via Gobetti 43/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
3) Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune di
BA MI i quali manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo,
4) Dispone che i servizi sociali estendano la valutazione psicosociale anche al compagno della madre, sig. residente a [...], Testimone_1
5) Dispone che i servizi proseguano nel percorso di Spazio Neutro già avviato per le visite padre/figli, se possibile intensificando le frequentazioni e, visto anche l'andamento del percorso che il padre sta iniziando con il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, valutino la possibilità di pagina 4 di 12 ampliare gli incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità futura di una liberalizzazione,
6) Dispone che servizi avviino le parti ad un percorso di sostengo alla genitorialità al fine di ripristinare una relazione tra loro che sia funzionale all'interesse dei minori,
7) Dispone che servizi attivino tutti gli interventi ed i supporti psico/socio/educativi ritenuti necessari in favore dei minori e della coppia genitoriale,
8) Dispone che i servizi avviino il al competente per verificare se lo stesso CP_1 CP_2 abusi o meno di alcol, e, per avviare se necessario, una presa in carico,
9) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, la somma di € 240 (omnicomprensiva) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
10) Assegna la casa coniugale di via Gobetti 43 alla madre con tutti gli arredi
11) Dispone che l'AUF sia versato dall' integralmente alla madre collocataria ed CP_3 affidataria dei figli,
12) Concede termine ai servizi fino al 30.9.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento”
e rinviva la causa all'udienza del 23.10.2025.
Alla suddetta udienza venivano sentite nuovamente le parti ed emergeva, in particolare, un forte carico emotivo subito dal resistente, il quale abbandonava l'udienza. La ricorrente, invece, ridimensionava il possibile uso di alcool da parte del dichiarando che non vi erano più CP_1 elementi che suffragavano l'abuso di alcol e di droghe da parte del . CP_1
Il Presidente relatore, pertanto, revocava l'invio del al NOA, e ritenuta la causa CP_1 matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisavano le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente, con la sola modifica richiesta dal difensore del resistente in ordine all'affido dei figli, insistendo affinché fosse disposto l'affido ai Servizi Sociali, e in merito al contributo di mantenimento paterno per i figli, di cui chiedeva una diminuzione. Entrambi i difensori insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e la causa era rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025. pagina 5 di 12 Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni, nonché la sentenza di patteggiamento intervenuta in data 28.11.2024 ai danni del resistente, condannato ad 1 anno e 9 mesi per il reato di stalking nei confronti della ricorrente, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato, allo stato, l'affido super-esclusivo dei tre figli minori alla madre. Infatti, non vi sono motivi per ritenere giustificata la domanda del padre di affido ai
Servizi Sociali, dal momento che la madre è apparsa, lette anche le relazioni dei Servizi in atti, un genitore adeguato.
Nella prima relazione inviata dai servizi sociali di Bollate pervenuta il 3.4.2025 era emerso che “entrambi i genitori presentano caratteristiche di complessiva adeguatezza nelle funzioni di cura e Per_ soddisfacimento dei bisogni primari di , e . I nodi critici rilevati riguardano Per_2 Per_3 principalmente il versante comunicativo tra loro, ancora oggi difficoltoso a causa della recente separazione in atto, ma da una prima ricostruzione questo non sembra impattare né sul riconoscimento delle capacità genitoriali dell'altro né sulla possibilità di favorire l'accesso all'altro genitore”.
Era stato avviato fin dal 26.3.2025 lo Spazio Neutro per riavvicinare i minori al padre dopo il lungo tempo trascorso senza contatti vista l'applicazione della misura cautelare. L'educatrice individuata per l'osservazione ed il supporto alla relazione tra il padre ed i bambini aveva riferito che il primo incontro era andato molto bene e si era svolto in un clima sereno e carico di emozioni.
Nella seconda relazione dei servizi sociali pervenuta in data 2.10.2025 il quadro è in parte cambiato.
Il ha mostrato segni di affaticamento e frustrazione, riconducibili a una situazione CP_1 genitoriale ancora fortemente segnata da tensioni post-separative e della mancata risoluzione di alcune controversie, tra cui quelle di natura economica. Ha manifestato sentimenti di risentimento e rabbia, pagina 6 di 12 esprimendo preoccupazioni per gli effetti che, a suo dire, gli atteggiamenti “avversativi” materni potrebbero esercitare sul suo rapporto con i figli.
La sua situazione personale è, ancora, molto critica atteso che la casa dove vive, che era della madre, sta per essere venduta senza che lui abbia soluzioni abitative alternative ed il primo lavoro reperito dopo la vicenda penale è cessato, sembra a causa di riorganizzazioni interne, ma verosimilmente per le sue assenze causate dai numerosi impegni che ha per lo Spazio Neutro, il NOA ed il Progetto Uomo. Alla udienza del 23.10.2025 ha dichiarato: “Devo seguire un percorso - progetto
Uomo - ho fatto tre incontri conoscitivi con il criminologo ma devo ancora iniziare. Gli incontri sono una volta a settimana e devo frequentare il percorso in una classe con dei compagni, inoltre devo anche andare al NOA, lo farò ma è difficile conciliare il tutto con il lavoro. Devo andare a portare le urine una volta a settimana e i campioni di sangue e capelli ogni tre mesi. Ho inoltre l'impegno con lo
Spazio Neutro e gli incontri con gli assistenti sociali una volta al mese. Ho iniziato a lavorare ma poiché ho dovuto prendere diversi permessi sia per andare a vedere i bambini che per gli altri impegni che ho citato, non mi hanno assunto. Ora ho un contratto come autista, a volte lavoro dalle 5 di mattina alle 18. Credo che guadagnerò 1200 euro ma non ho ancora finito il primo mese, mi pagano in base ai km di percorrenza. Spero di non perdere anche questo”.
La condizione attuale del padre, segnata da precarietà abitativa, non certezza della occupazione lavorativa e carenza di risorse economiche, configura un quadro di fragilità significativa che incide direttamente sulla sua capacità di aderire in modo attivo, continuativo e consapevole ai percorsi prescritti da codesta AG.
Il quadro materno è invece più stabile e più pacificato.
La madre ha mantenuto contatti con il Servizio interpellando le scriventi in caso di difficoltà o di mancati accordi genitoriali. Esprime una situazione personale meno densa di emozioni acute, ed una tonalità meno tesa, indicativa di una minore intensità di coinvolgimento nelle dinamiche familiari. La signora ha riferito di una condizione di buon adattamento da parte dei figli, confermando il loro investimento affettivo nei confronti di entrambi i genitori. Non sembrano emerge dubbi circa la capacità materna di agevolare la relazione dei figli con il padre. Alla udienza del 22.4.2025 ha dichiarato: “i bambini sono contenti di incontrare il padre. il distacco dal padre inizialmente fa male e poi si mettono tranquilli. In casa hanno un calendario dove segnano la X nei giorni che mancano
pagina 7 di 12 prima dell'incontro con il padre. Lo fanno tutti e tre, un giorno per ciascuno mettono la X. Non mi oppongo allo spazio neutro ed anche ad una intensificazione degli incontri”.
È stato anche visto il nuovo compagno della madre che si è presentato “disponibile, aperto al dialogo seppur molto agitato. Secondo quanto riferito lavora come manutentore/carpentiere presso una società di Tredate e vive a Cassagno Magnago presso un appartamento in affitto” pertanto non è convivente con la Pt_1
Alla luce di quanto è emerso dalla indagine dei servizi sociali e di quanto anche è ricavabile dalla dichiarazioni libere delle parti, si ritiene che, escluso, allo stato, l'affidamento condiviso vista la violenza domestica esercitata dal marito nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli, concretizzatasi nel reato di stalking, e visto l' ancora molto forte risentimento dell'uomo, che si auspica possa essere superato con la partecipazione ai corsi del Progetto Uomo, il regime più rispondente all'interesse dei minori sia l'affidamento super esclusivo alla madre.
Nessuna negatività, infatti, è stata riscontrata in relazione alla genitorialità materna che debba portare a disporre una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, neppure in relazione all'accesso dei minori al padre. Ella ha dimostrato di essere un genitore presente e accudente nei confronti dei figli ed è apparsa tutelante del rapporto padre-figli, nonostante i personali vissuti, riferendo il sincero attaccamento reciproco padre/figli e non opponendosi ad un aumento delle loro frequentazioni. Per_ Il collocamento dei tre figli, , e , deve confermarsi presso la madre, nella ex Per_2 Per_5 casa coniugale di BA MI, via Pietro Gobetti 43, ad ella conseguentemente assegnata con tutto quanto l'arreda.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, allo stato, deve disporsi il proseguo dello spazio neutro.
Attualmente il calendario di visite prevede incontri con cadenza quindicinale di cui uno della durata di un'ora e mezza e l'altro della durata di un'ora. Tale assetto assume carattere di provvisorietà ed è stato definito accogliendo un bisogno piuttosto evidente dei bambini di trascorrere più tempo con il padre, cercando di garantire una certa regolarità. Devono pertanto essere delegati i servizi sociali di apportare i ritenuti opportuni ampliamenti o modificazioni, valutato in via preminente il benessere dei minori, tenuto anche conto dell'andamento dei percorsi attuati dal padre che, allo stato, come già detto, e come anche dallo stesso manifestato alla udienza del 23.10.2025, è apparso ancora molto provato dalle vicende familiari, ed in un situazione di fragilità personale ed emotiva. pagina 8 di 12 L'intervento dei Servizi Sociali
Deve disporsi il proseguo della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di BA MI, i quali dovranno mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare e proseguire nei percorsi attivati e in quelli che si rendano necessari nell'interesse dei minori e dei genitori. Dovranno altresì continuare il percorso di spazio neutro in ordine alle frequentazioni padre- figli, intensificando, se ritenuto opportuno, gradualmente gli incontri e, visto anche l'andamento del percorso del padre con il Presidio Criminologico Territoriale di Milano, valutando la possibilità di avviare incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità futura di una liberalizzazione, tenuto conto altresì della situazione abitativa del . CP_1
Deve confermarsi la revoca dell'invio del al NOA visto il venir meno dei dubbi CP_1 materni sull'abuso da parte dello stesso di alcol e di sostanze. Si auspica che egli possa frequentare con regolarità, venuto meno il carico delle presenza presso il NOA, lo Spazio Neutro ed il Progetto
Uomo.
Le condizioni economiche
A decorrere da maggio 2025 è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando alla madre la somma omnicomprensiva di euro 240 mensili
(€ 80 per ciascun figlio).
Tale contributo era stato previsto a fronte dell'allora stato di disoccupazione del padre, il quale aveva dichiarato all'udienza del 22.04.2024 di percepire solo la NASPI pari ad euro 760 mensili e di dover sostenere il pagamento di un rateo di euro 150 mensili per un finanziamento acceso per far fronte alle spese del matrimonio con la Pt_1
Del resto nella memoria del del 28.3.2025 lo stesso aveva chiesto “attese le attuali CP_1 condizioni economiche del resistente, che percepisce solo il sussidio Naspi pari a circa euro 696,00 mensili, il Sig. corrisponda alla Sig.ra il contributo al mantenimento a far data dal CP_1 Pt_1 mese di settembre 2025 per l'importo di Euro 275,00. Periodo entro il quale il Sig. ritiene di CP_1 poter essere assunto, a tal fine si riserva di mostrare la busta paga alla ricorrente”.
Da ultimo il , sentito all'udienza del 23.10.2025, ha riportato di aver stipulato un CP_1 contratto di lavoro come autista, con uno stipendio di circa 1.200 euro. Ha riportato inoltre di essere stato contattato da una società di recupero credito per la sua quota parte del canone di locazione della casa coniugale non pagato (la quota della moglie è stata sanata con un intervento comunale) e del pagina 9 di 12 permanere del finanziamento di 150 euro mensili, contratto per il matrimonio con la moglie che non sta, da ultimo, onorando. Inoltre, lo stesso dovrà presto trovare una nuova situazione abitativa atteso che la casa della madre dovrebbe essere venduta, e la NASPI dovrebbe essere cessata (o sarà cessata a breve) visto che il licenziamento decorre dall'ottobre 2023.
Quanto alla situazione della ella lavora sempre come addetta alla mensa in un'azienda Pt_1 farmaceutica con contratto part-time a tempo indeterminato e una retribuzione mensile di circa 800/900 euro mensili per 14 mensilità. Ha dichiarato di non poter passare ad un full time in quanto gli orari di lavoro non sarebbero compatibili con la cura dei tre figli minori. Dalla CE /2024 emergono € 13.793 lordi che detratte le tasse e le imposte locali e divisi per 12 mesi portano ad un netto medio mensile di
€ 1.020. Ella inoltre percepisce l'AUF pari ad euro 700 mensili.
Quanto alla ex casa coniugale di BA MI, condotta in locazione, ella, sanata la morosità maturata per la parte ad ella spettante, sta versando regolarmente il canone di euro 500 mensili comprensivo di spese condominiali.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli e considerata l'attuale condizione psicofisica del padre, possa essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento figli minori nella somma di euro 240 mensili
, come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti. Per_4
La domanda del padre di riduzione del suddetto contributo non può trovare accoglimento, trattandosi già di una somma minima per tre figli minori, ed anche onnicomprensiva. Egli non contribuisce in via diretta al loro mantenimento, vedendoli solo in spazio neutro e neanche da ultimo con regolarità. È pur vero che al momento il sta attraversando un momento di instabilità, lavorativa, abitativa e CP_1 anche emotiva, ma questo non può andare a detrimento dei minori e anzi è nell'ottica del loro primario interesse che lo stesso dovrebbe darsi da fare per riprendersi da questo momento di fragilità. Positivamente, si evidenzia che lo stesso è da ultimo riuscito a trovare una nuova occupazione come sopra riportato e si auspica che con l'aiuto degli operatori dei servizi sociali intervenuti possa al più presto risolvere anche la propria situazione abitativa e contribuire in modo più significativo al mantenimento dei tre figli minori.
Le spese di lite
Le spese del giudizio, vista la parziale soccombenza del resistente, devono essere poste a suo carico per la quota della metà e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività
pagina 10 di 12 professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. e dimezzati i parametri per la fase istruttoria e decisionale (totale € 5.260).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in VIGGIU' (VA) il Controparte_1
10/06/2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di VIGGIU' (VA) nell'anno 2022, atto n. 14, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di VIGGIU' (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, Per_
3. Affida i tre figli minori, nato il [...], nata il [...] e nata il Per_2 Per_3
12.12.2019, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di BA MI via Gobetti 43/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune di
BA MI, i quali manterranno uno stretto monitoraggio sul nucleo,
5. Dispone che i servizi proseguano nel percorso di Spazio Neutro già avviato per le visite padre/figli, con delega ad apportare i ritenuti opportuni ampliamenti o modificazioni, valutato in via preminente il benessere dei minori, tenuto anche conto dell'andamento dei percorsi attuati dal padre, se possibile intensificando gradualmente gli incontri e valutando la possibilità di avviare incontri sul territorio, sempre alla presenza di un educatore, fatta salva la possibilità di una futura liberalizzazione, tenuto anche conto della stabilizzazione abitativa del , CP_1
pagina 11 di 12 6. Dispone il proseguo del percorso di sostengo alla genitorialità delle parti al fine di ripristinare una relazione tra loro che sia funzionale all'interesse dei minori,
7. Dispone che servizi proseguano/attivino tutti gli interventi ed i supporti psico/socio/educativi ritenuti necessari in favore dei minori e della coppia genitoriale,
8. Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, la somma di € 240
(omnicomprensiva) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole con decorrenza dal rateo di maggio 2025. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026,
9. Assegna la casa coniugale sita in BA MI (MI), via Pietro Gobetti 43 alla madre con tutti gli arredi,
10. Dispone che l'AUF sia versato dall' integralmente alla madre collocataria ed affidataria CP_3 dei figli,
11. Condanna il alla rifusione della quota di ½ delle del presente giudizio a favore CP_1 della che si liquidano in euro 2.639 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Pt_1
Iva e cpa come per legge.
12. Compensa le spese nella restante quota di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali Comuni Insieme – Area Minori
BA MI
Milano 12/11/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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