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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24350/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANFREDI GIORGIO e Parte_1
MANFREDI DANIELE RAFFAELLO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Della
Misericordia, 3 10122 Torino
ATTRICE contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Cialdini, 19 10138 Torino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
I. In via preliminare processuale:
- accertare e dichiarare che l'epiteto “analfabeta”, attribuito all'attrice ed ai suoi Parte_1 difensori dall'Avv. Pier Franco Gigliotti, difensore della convenuta , nella sua Controparte_1
seconda memoria autorizzata del 31/07/23, eccede le esigenze difensive ed ha il mero intento di denigrare parte attrice ed i suoi difensori, ritenuti incapaci di leggere e comprendere non solo gli atti avversari, ma perfino i propri documenti;
1 - accertare e dichiarare che l'utilizzo di detto epiteto è manifestamente contrario ai doveri di correttezza e di lealtà professionale previsti dal codice deontologico forense, nonché contrario ai principi di tutela della dignità delle persone e del contraddittorio processuale disciplinati dagli artt. 88
e 89 c.p.c.;
- per l'effetto, disporre la cancellazione della suindicata espressione, con le consequenziali pronunce di legge.
II. In via istruttoria: ammettere i capi di prova dedotti nella II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dell'attrice
, con i testi ivi indicati e respingere le avversarie istanze istruttorie, rilevando altresì Parte_1
l'incapacità a testimoniare del teste ex adverso indicato, Avv. Andrea Torazza.
III. Nel merito:
a) accertare e dichiarare che ha violato i principi di correttezza, di trasparenza e Controparte_1
di buona fede nelle comunicazioni date all'attrice sulla gestione e sul risarcimento dei danni alla parte lesa e che tale comportamento, unitamente al mancato risarcimento della parte lesa Parte_2 anteriormente alla pronuncia della sentenza di condanna dell'assicurata ex art. 590 bis Parte_1 cp, ha causato alla stessa un danno non patrimoniale e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tale danno Controparte_1 all'attrice, liquidandolo, in via equitativa, nell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), ovvero nel maggiore o minor importo ritenuto equo o di giustizia dall'Ill.mo Tribunale;
b) accertare e dichiarare altresì l'inadempimento della convenuta alla specifica Controparte_1
obbligazione contrattuale dalla stessa assunta attraverso la polizza n. 286020098 di rimborsare all'assicurata/parte attrice le spese legali dalla stessa sostenute per la propria difesa nel giudizio penale e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice le spese legali da essa sostenute nel giudizio penale n. 16877/20219 avanti al Tribunale di Torino, nell'importo di € 5.635,00, oltre agli accessori di legge, analiticamente esposte, secondo il tariffario forense, nella parcella pro - forma trasmessa a con pec in data 24/05/2022; Controparte_1
c) condannare altresì la convenuta a corrispondere, ai sensi degli artt. 89, 91 e 96 ultimo capoverso
c.p.c., all'attrice le spese e gli onorari tutti del presente giudizio, maggiorati di spese Parte_1
generali, IVA e CPA, nonché a rimborsare a parte attrice le competenze e spese relative alla mediazione obbligatoria tenutasi in data 05/10/2022 nell'importo complessivo di € 348,80 (di cui €
48,80 per esposti ed € 300,00 per onorari), tenuto conto, ai sensi dell'art. 116 cpc, che la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria Controparte_1
2 (come è accaduto nel caso di specie) assume rilevanza ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs n.
28/2010.
Per parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ammissione a prova per testi del capo 6 di memoria n. 2, previa applicazione nei confronti di parte attrice del disposto del 2° comma dell'articolo 89 CPC, verificata la sussistenza della legittimazione passiva di in ordine alle domande di Controparte_1
rimborso derivanti dalla polizza di tutela legale con D.A.S. spa, assolvere comunque la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Oggetto: risarcimento del danno – assicurazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 16.12.2022, ha citato in Parte_1
giudizio rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1
• In data 09.01.2019, contraeva con Parte_1 Controparte_1 CP_2
di la polizza assicurativa n. 286020098, relativa al veicolo tg. DF311CV, per
[...] CP_3
la R.C., il furto/incendio, nonché per la protezione legale e spese peritali.
• In data 20.05.2019, nel Comune di Andezeno (TO), la , mentre era alla guida del Parte_1
suo veicolo, con a bordo la sig.ra la sorella Persona_1 Controparte_4
e la cugina tutte residenti in [...], a causa di un blackout di una frazione di Persona_2
secondo, perdeva il controllo del mezzo, che usciva dalla sede stradale e finiva contro un muro di cinta posto a lato della corsia opposta di marcia.
• Nel sinistro, riportava lesioni gravi, mentre le altre trasportate Persona_1
lesioni di lieve entità.
• La presentava denuncia del sinistro all' di contraente della Parte_1 Controparte_5 CP_3 polizza e, in data 01.07.2019, confermava all'assicurata di aver ricevuto la Controparte_1
denuncia in data 26.06.2019, di aver attribuito al sinistro il n. 0050252019000000035, al quale l'assicurata doveva far riferimento nell'invio della documentazione, via posta o via fax, alla propria Agenzia di fiducia.
3 • Nel frattempo, i Carabinieri di contestavano alla il reato di cui all'art. 590 CP_3 Parte_1
bis c.p., ossia lesioni personali stradali gravi o gravissime e le nominavano, quale difensore d'ufficio, l'avv. Domini il quale era poi sostituito dall'avv. Giorgio Manfredi, quale difensore di fiducia nominato dalla attrice.
• Nei giorni successivi, il difensore dell'assicurata prendeva contatto con CP_6 liquidatore indicato dall'Agenzia di il quale, esaminata la pratica, riferiva che in quei CP_3
giorni era stato risarcito il per i danni arrecati nel sinistro ad un palo Controparte_7 dell'illuminazione pubblica;
quanto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite nel sinistro dalla trasportata il riferiva che la pratica di risarcimento sarebbe stata Parte_2 CP_6
seguita con la massima cura ed attenzione.
• Questa rassicurazione veniva ribadita nei ripetuti colloqui telefonici che il difensore dell'assicurata intratteneva con il , al quale riferiva lo stato di avanzamento delle indagini CP_6
processuali da parte della Procura della Repubblica e le preoccupazioni della propria assistita perché la da essa contattata telefonicamente per avere notizie sul suo stato di salute e Parte_2
per sapere se vi fossero state trattative per il risarcimento dei danni, le aveva sempre riferito che nessun risarcimento era arrivato ed, anzi, che il suo legale non riusciva a prendere contatto con la CP_1
• Questa situazione – e cioè la richiesta, da parte del difensore dell'assicurata, di avere informazioni sulla liquidazione dei danni alla parte lesa e le continue rassicurazioni, da parte del
, che la definizione dei danni sarebbe avvenuta in tempi brevi – è proseguita per 33 mesi, CP_6
dal sinistro fino al febbraio 2022, allorquando la è stata rinviata a giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, Sezione VI Penale, per l'udienza dibattimentale del 05.05.22.
• Con l'assicurata il difensore aveva concordato di procedere con la citazione in giudizio ex art. 83 c.p.p. di , in qualità di responsabile civile, come previsto dalla legge Controparte_1 sull'assicurazione obbligatoria e come consentito dalla modifica apportata all'art. 83 c.p.p. della sentenza della Corte Costituzionale 16/04/1998 n. 112, nel caso in cui il danno non fosse stato risarcito. Poiché a febbraio 2022 il liquidatore non era in grado di riferire alcuna novità CP_6 sull'avvenuta liquidazione dei danni alla parte lesa, il difensore dell'assicurata, si rivolgeva a
(operatrice presso l'Agenzia di che conosceva personalmente per la stipula CP_8 CP_3
di alcune personali polizze con per avere notizie sulla liquidazione. CP_1
CP_
• A questa richiesta, la , in data 16.03.22, rispondeva che la liquidatrice era la Dott.ssa e che il risarcimento era in fase di concordato. Parte_3
• Il medesimo giorno, l'avv. Manfredi si rivolgeva alla la quale riferiva: “confermo Parte_3
4 l'acquisizione del fascicolo, Le lesioni sono in fase di definizione in accordo con il legale della danneggiata – sarà mia cura aggiornarla”.
• Confidando nell'imminente definizione del danno con il legale della parte lesa, l'assicurata abbandonava la decisione di citare nel giudizio penale , in qualità di responsabile Controparte_1
civile ex lege. La comunicazione di del 16.03.22 si rivelava tuttavia ingannevole ed CP_1
inaffidabile, tanto è vero che, alla richiesta, da parte del difensore dell'assicurata, di una conferma sulla prospettata chiusura, la , in data 13.04.22, rispondeva “di non aver Parte_3 più avuto contatti con il legale dell'assicurata”.
• La non provvedeva al risarcimento del danno prima della udienza dibattimentale con la CP_1
conseguenza che ciò aveva impedito la concessione alla delle attenuanti ex art. 62 Parte_1
n. 6 c.p. ed altresì, essendo ormai spirato il termine per la citazione della assicurazione nel giudizio penale, il difensore dell'assicurata aveva dovuto raggiungere con il PM un patteggiamento con pena diminuita per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e ulteriormente diminuita per effetto del rito in 40 giorni di reclusione e sospensione della patente di guida per anni uno (doc. 12 sentenza Tribunale di Torino).
• A seguito del giudizio penale, la chiedeva, in via stragiudiziale, a di Parte_1 Controparte_1
risarcirle i danni per le false comunicazioni ricevute negli anni in merito alla definizione della pratica di liquidazione dei danni alla trasportata danneggiata ed altresì chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute in sede di penale, come previsto dalla polizza.
• Pertanto, la promuoveva il presente giudizio chiedendo: Parte_1
a) il risarcimento quantificato equitativamente in € 5.000, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa, a titolo di danno non patrimoniale per aver tenuto una condotta contraria CP_1
ai doveri di buona fede e correttezza contrattuali avendo la medesima fornito, per anni, informazioni false e ingannevoli a causa delle quali l'attrice non ha ottenuto, in sede penale, un proscioglimento o quantomeno l'applicazione delle attenuanti ex art. 62 n. 6 c.p. che avrebbero comunque determinato una ulteriore diminuzione della pena poi patteggiata;
b) il rimborso di € 5.635 oltre spese generali, IVA e C.P.A., a titolo di spese legali sostenute nel giudizio penale, in forza di quanto previsto dalla polizza assicurativa.
Si costituiva che, in via preliminare, chiedeva di accertare la sussistenza o meno Controparte_1
della propria legittimazione passiva relativamente alla domanda di pagamento delle spese legali del giudizio penale, poiché in base alla clausola n. 27 della polizza, la gestione dei sinistri di tutela legale era affidata a D.S.A. spa società dotata di personalità giuridica Controparte_9
5 totalmente autonoma.
Nel merito, svolgeva le seguenti difese.
o Parte attrice non ha ottemperato ad alcuno degli adempimenti obbligatori e tassativi previsti dalle clausole e condizioni che regolamentano la garanzia assicurativa di tutela legale, esplicitate agli articoli 7 e 8. In particolare, ha eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa poiché il sinistro non è stato denunciato a DAS e la nomina del difensore, avv.
Manfredi, non è stata previamente condivisa con DAS, né a questa è mai stata trasmessa alcuna documentazione o atti giudiziali e stragiudiziali. In ogni caso, l'importo a titolo di onorari per la difesa, di cui alla pro forma prodotta, è eccessivo e spropositato rispetto a quanto stabiliva il
D.M. in allora vigente.
o La non avrebbe potuto evitare la condanna penale, stante la gravità delle lesioni Parte_1
arrecate alla trasportata. In ogni caso, la decisione della attrice di non citare in giudizio la quale responsabile civile, è stata una negligenza o comunque un'imprudenza della CP_1
e del suo difensore. Parte_1
o In merito alle tempistiche del risarcimento, aveva tempestivamente risarcito il Comune CP_1
di Andezeno, mentre con riguardo alla trasportata, la pratica si è dilungata a causa di problematiche legate sia al fatto che la danneggiata era residente in [...]sia a rivalse di istituti mutualistici e assicurativi francesi che avanzavano domande di rivalsa per indennità pagate alla trasportata Pertanto nessun addebito di malafede può essere mosso alla Parte_2
assicurazione.
Previo accertamento della propria legittimazione passiva, chiedeva quindi il rigetto delle avversarie domande.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 25.9.2024, senza svolgere attività istruttoria, e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sulla legittimazione passiva di Controparte_1
Sussiste la legittimazione passiva di in ordine alla domanda di pagamento delle Controparte_1
spese legali relative al procedimento penale poiché la polizza assicurativa, prodotta da parte attrice, e quindi anche la garanzia di protezione legale in essa prevista alla clausola 27, è stata stipulata soltanto con e non anche con DAS, come si evince dal doc. 1 (polizza assicurativa stipulata tra Controparte_1
6 e ). Il rapporto contrattuale sussiste, dunque, soltanto tra l'assicurato (la Parte_1 Controparte_1
) e , ragione per cui quest'ultima è il soggetto nei cui confronti l'assicurato Parte_1 Controparte_1 può e deve far valere il diritto all'indennizzo; al contrario, DAS non è parte del contratto ma è la società a cui l'assicurazione ha affidato ex art. 164 comma 2 lettera b) cod. ass. priv. soltanto la gestione della procedura per ottenere l'indennizzo in caso di spese legali o peritali sopportate dall'assicurato; per cui nessuna domanda può essere direttamente avanzata dall'assicurato nei confronti di DAS.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
La domanda non è fondata per i seguenti motivi.
➢ In primo luogo, non può condividersi la tesi di parte attrice secondo cui, in caso di riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., la sarebbe stata prosciolta, dal Parte_1
momento che la norma citata prevede una mera circostanza attenuante e cioè, in caso di condanna, una eventuale mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il reato commesso. Ne consegue che comunque la avrebbe subito la condanna Parte_1
penale.
➢ In ogni caso dalla documentazione di causa non emerge alcun comportamento di CP_1
dilatorio, reticente o in qualche modo contrario alla buona fede e correttezza contrattuale.
- Ed infatti, dal doc. 15 (e-mail del 8.6.2022) allegato alla citazione, si evince che la procedura di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla trasportata era stata tempestivamente attivata da (doc. 3 parte attrice) e che tuttavia CP_1
la stessa si era dilungata fino a concludersi soltanto a marzo 2023, non tanto per inerzia della assicurazione, quanto piuttosto per difficoltà connesse alla situazione della danneggiata;
in particolare nel documento 15 si legge: Subito l'esame del fascicolo ha evidenziato una situazione complicata da: danno grave, carenza di documentazione sanitaria che è stata prontamente da me richiesta, danneggiata non visitabile in quanto residente all'estero e quindi predisposizione di un parere per tabulas sempre cercando
l'accordo con il collega, intervento sul sinistro di altri soggetti vantanti crediti quali Caisse
Primaire d'Assurance Maladie e la Mutuelle Complementaire oltreché Axa Italie;
posizioni chiarite solo recentemente in data 17 maggio u.s. dal collega. Ancora, nel doc. 11 di parte attrice (e-mail del 7.4.2022 e del 13.4.2022) l'avv. Manfredi scriveva: Buongiorno dott.ssa
, con riferimento e seguito alla percorsa corrispondenza, Le chiedo un Parte_3
aggiornamento sulla liquidazione dei danni alla Sig.ra residente in [...]
7 Francia; la liquidatrice di Generali rispondeva: Gentile avv. Manfredi buongiorno, come anticipato telefonicamente ho contattato più volte il collega patrocinatore della danneggiata. Il legale è Avv. Andrea Torrazza (seguiva indicazione del contatto telefonico dell'avvocato).
- dal doc. 12 di parte convenuta e doc. 15 (e-mail del 8.6.2022) allegato in citazione, risulta che è venuta a conoscenza del procedimento penale a carico della Controparte_1
per il reato ex art. 590 bis c.p. soltanto a marzo 2022 quando era già stato Parte_1
emesso il provvedimento di citazione in giudizio della attrice con udienza dibattimentale fissata a maggio 2022 (doc. 7 parte attrice datato 16.2.2022);
- la procedura di liquidazione, nel periodo tra la citazione a giudizio della e Parte_1
l'udienza dibattimentale era effettivamente in fase di concordato: nel doc. 5 di parte convenuta (e-mail avv. Torrazza del 17.5.2022), il difensore della trasportata danneggiata aveva avanzato una proposta per la definizione stragiudiziale del risarcimento;
risultano poi successive e-mail del settembre 2022 in cui l'agente liquidatore di chiede CP_1 aggiornamenti all'avv. Torrazza che, con e-mail del 15.9.2022, risponde: Dottoressa buongiorno, purtroppo la Francia, nonostante i numerosi solleciti, non mi ha ancora fatto avere il codice IBAN della signora UF in modo tale che possiate effettuare il bonifico sull'importo concordato. Ho ancora sollecitato. Spero di poterla aggiornare in tempi brevi
(…).
➢ In definitiva non sussiste alcuna responsabilità imputabile a generali per i seguenti motivi:
❖ la durata della procedura di liquidazione del danno e il mancato pagamento del risarcimento entro l'udienza dibattimentale non sono dipesi dalla condotta negligente, reticente o dilatoria della assicurazione che null'altro avrebbe potuto fare per accelerare la procedura.
La definizione del sinistro è stata complicata infatti da ritardi connessi alla difficoltà di reperire i documenti sanitari della trasportata, di visitare la paziente che non solo aveva subito un grave danno, ma era anche residente in Francia, oltre al problema della verifica del risarcimento del danno da parte degli enti assistenziali francesi.
❖ Parte attrice non avrebbe potuto evitare la condanna penale.
❖ L'assicurazione non ha mai fornito alcuna informazione falsa, ingannevole o fuorviante, dal momento che mai ha garantito a parte attrice o al suo difensore che il sinistro sarebbe stato definito in tempi brevi ed entro una certa data, né tantomeno entro l'udienza dibattimentale, anzi correttamente la compagnia aveva detto che la procedura era in via di concordato ed effettivamente così risulta dalla documentazione di causa.
8 ❖ La scelta dell' attrice di non citare in giudizio , quale responsabile civile, non può Controparte_1
essere addebitata alla assicurazione. Piuttosto parte attrice, consapevole che non vi fossero garanzie del pagamento prima del maggio 2022, avrebbe potuto/dovuto offrirsi, ove possibile, di pagare direttamente per poi recuperare successivamente dalla assicurazione le somme pagate;
oppure avrebbe potuto/dovuto prudentemente e cautelativamente citare comunque la compagnia assicurativa nel giudizio penale. Non vi erano infatti elementi che potessero indurre la parte a confidare in un tempestivo risarcimento da parte di che anzi aveva espressamente CP_1
avvisato di tutte le difficoltà incontrate nel gestire la pratica. Ad aprile 2022, la liquidatrice di aveva anche comunicato all'avv. Manfredi di avere più volte tentato di contattare il CP_1
legale della trasportata, circostanza che avrebbe potuto/dovuto indurre la parte a contattare il legale della per avere maggiori informazioni o, comunque, a non porre fiducia in un Parte_2 tempestivo risarcimento, tenuto conto che l'udienza dibattimentale era fissata il 5.5.2022 e quindi a meno di un mese.
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, va dunque respinta.
Sul rimborso delle spese legali relative al procedimento penale
Parte attrice ha poi chiesto il rimborso delle spese legali del procedimento penale per €
5.635,00, oltre agli accessori di legge, in quanto previsto dalla polizza n. 286020098.
La domanda non può essere accolta
per questi motivi
.
✓ La protezione legale, ossia la copertura assicurativa per le spese legali sopportate dall'assicurato, è oggetto specifico della clausola 27 della polizza prodotta dall'attrice (doc.
1) con la quale aveva affidato la gestione del sinistro relativa alla tutela legale a CP_1
DAS;
✓ All'interno della clausola 27 sono previsti obblighi puntuali a carico dell'assicurato che voglia ottenere l'indennizzo per le spese legali;
in particolare: nell'art. 7 si legge: Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA
TELEFONICA (…)
2. DENUNCIA SCRITTA (…) l'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 c.c. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che
9 esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio
Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del
Tribunale ove ha sede la sede legale o la residenza l' – al quale affidare la Parte_4
pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo; nell'art. 8 si legge: Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 7 “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
gli incarichi ai consulenti tecnici e agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell' presentino possibilità di Parte_4 successo;
agli stessi l' rilascerà le necessarie procure;
in caso contrario Parte_4
l' decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
l' , senza Parte_4 Parte_4
preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
✓ Le condizioni di operatività della polizza essendo previste nel contratto di cui l'attrice intende oggi avvalersi, dovevano essere dalla medesima conosciute senza necessità che ne ribadisse l'applicabilità, ragione per cui incombeva sull'assicurata e non su CP_1
l'obbligo di tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini CP_1 dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza e di concordare preventivamente con
DAS gli incarichi ai legali nominati dall'assicurata, il tutto a pena di decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa.
✓ Nel caso di specie, parte attrice non ha provato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza di cui non vi è traccia documentale;
anzi è ragionevole credere che questi non siano stati proprio assolti stando a quanto si legge nel doc. 18 di parte attrice (e-mail del
11.7.2022) dove è il difensore di parte attrice a chiedere a se DAS fosse stata CP_1
interessata del sinistro ai fini del rimborso delle spese legali: Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla comunicazione 28/06/22 (che si riporta di seguito), si allega copia della
10 proposta di parcella relativa alle spese legali a carico della Sig.ra con invito Parte_1
a precisarmi se la Vs Agenzia ha provveduto ad interessare la DAS ai sensi della clausola
27 delle condizioni di polizza (…).
✓
Per questi motivi
, deve ritenersi che parte attrice sia decaduta dal diritto all'indennizzo per le spese legali del procedimento penale.
La domanda di rimborso spese legali va quini respinta.
Sulla richiesta di applicazione degli artt. 88 – 89 c.p.c.
Nella memoria istruttoria depositata in data 31.07.2023 parte convenuta ha sostenuto che la stessa parte attrice dimostrando di non comprendere il significato del contratto si comportava come una analfabeta e testualmente scrive: Analogamente non merita alcun commento l'affermazione attorea di considerarsi di fatto una “analfabeta”.
Parte attrice ha chiesto l'applicazione dell'art. 88-89 c.p.c. ritenendo l'espressione “ analfabeta” riferita alla parte ed al suo difensore, lesiva del loro onore e della loro dignità.
La regola processual civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia. Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte
(Tribunale di Palermo 3996/2023).
Nel caso di specie, va disposta la cancellazione della espressione “analfabeta” in quanto inappropriata ed offensiva e in alcun modo necessaria a fini difensivi. Aver infatti affermato che parte attrice si reputi o si comporti da analfabeta nell'interpretare il contratto oggetto di causa, significa senz'altro rivolgerle una offesa che non ha aggiunto nulla rispetto all'impianto difensivo in fatto ed in diritto di parte convenuta. L'interpretazione del contratto assicurativo evidentemente non è condizionata o modificata dall'offesa rivolta a parte attrice.
Va quindi senz'altro disposta la cancellazione dell'espressione offensiva. Non si ritiene invece di accordare alcun risarcimento del danno attesa la tenuità della offesa e la manca si ogni allegazione e prova rispetto al danno non patrimoniale subito
Va invece respinta la medesima richiesta di applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. avanzata
11 anche da parte convenuta in quanto questa non ha neanche individuato le espressioni asseritamente offensive, né le stesse si rinvengono d'ufficio all'interno degli atti della controparte.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000;
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 50% dal momento che sono state depositate soltanto le memorie istruttorie.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 840,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
respinge la domanda;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese Parte_1
del giudizio in favore di liquidandole in € 4.237,00, per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone la cancellazione dalla memoria di parte convenuta del 31.7.2023 della seguente espressione a pag. 3 lett. F “di considerarsi di fatto una analfabeta”
Torino, 07.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24350/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANFREDI GIORGIO e Parte_1
MANFREDI DANIELE RAFFAELLO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Della
Misericordia, 3 10122 Torino
ATTRICE contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Cialdini, 19 10138 Torino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
I. In via preliminare processuale:
- accertare e dichiarare che l'epiteto “analfabeta”, attribuito all'attrice ed ai suoi Parte_1 difensori dall'Avv. Pier Franco Gigliotti, difensore della convenuta , nella sua Controparte_1
seconda memoria autorizzata del 31/07/23, eccede le esigenze difensive ed ha il mero intento di denigrare parte attrice ed i suoi difensori, ritenuti incapaci di leggere e comprendere non solo gli atti avversari, ma perfino i propri documenti;
1 - accertare e dichiarare che l'utilizzo di detto epiteto è manifestamente contrario ai doveri di correttezza e di lealtà professionale previsti dal codice deontologico forense, nonché contrario ai principi di tutela della dignità delle persone e del contraddittorio processuale disciplinati dagli artt. 88
e 89 c.p.c.;
- per l'effetto, disporre la cancellazione della suindicata espressione, con le consequenziali pronunce di legge.
II. In via istruttoria: ammettere i capi di prova dedotti nella II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dell'attrice
, con i testi ivi indicati e respingere le avversarie istanze istruttorie, rilevando altresì Parte_1
l'incapacità a testimoniare del teste ex adverso indicato, Avv. Andrea Torazza.
III. Nel merito:
a) accertare e dichiarare che ha violato i principi di correttezza, di trasparenza e Controparte_1
di buona fede nelle comunicazioni date all'attrice sulla gestione e sul risarcimento dei danni alla parte lesa e che tale comportamento, unitamente al mancato risarcimento della parte lesa Parte_2 anteriormente alla pronuncia della sentenza di condanna dell'assicurata ex art. 590 bis Parte_1 cp, ha causato alla stessa un danno non patrimoniale e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tale danno Controparte_1 all'attrice, liquidandolo, in via equitativa, nell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), ovvero nel maggiore o minor importo ritenuto equo o di giustizia dall'Ill.mo Tribunale;
b) accertare e dichiarare altresì l'inadempimento della convenuta alla specifica Controparte_1
obbligazione contrattuale dalla stessa assunta attraverso la polizza n. 286020098 di rimborsare all'assicurata/parte attrice le spese legali dalla stessa sostenute per la propria difesa nel giudizio penale e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la convenuta in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice le spese legali da essa sostenute nel giudizio penale n. 16877/20219 avanti al Tribunale di Torino, nell'importo di € 5.635,00, oltre agli accessori di legge, analiticamente esposte, secondo il tariffario forense, nella parcella pro - forma trasmessa a con pec in data 24/05/2022; Controparte_1
c) condannare altresì la convenuta a corrispondere, ai sensi degli artt. 89, 91 e 96 ultimo capoverso
c.p.c., all'attrice le spese e gli onorari tutti del presente giudizio, maggiorati di spese Parte_1
generali, IVA e CPA, nonché a rimborsare a parte attrice le competenze e spese relative alla mediazione obbligatoria tenutasi in data 05/10/2022 nell'importo complessivo di € 348,80 (di cui €
48,80 per esposti ed € 300,00 per onorari), tenuto conto, ai sensi dell'art. 116 cpc, che la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria Controparte_1
2 (come è accaduto nel caso di specie) assume rilevanza ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs n.
28/2010.
Per parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ammissione a prova per testi del capo 6 di memoria n. 2, previa applicazione nei confronti di parte attrice del disposto del 2° comma dell'articolo 89 CPC, verificata la sussistenza della legittimazione passiva di in ordine alle domande di Controparte_1
rimborso derivanti dalla polizza di tutela legale con D.A.S. spa, assolvere comunque la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Oggetto: risarcimento del danno – assicurazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 16.12.2022, ha citato in Parte_1
giudizio rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1
• In data 09.01.2019, contraeva con Parte_1 Controparte_1 CP_2
di la polizza assicurativa n. 286020098, relativa al veicolo tg. DF311CV, per
[...] CP_3
la R.C., il furto/incendio, nonché per la protezione legale e spese peritali.
• In data 20.05.2019, nel Comune di Andezeno (TO), la , mentre era alla guida del Parte_1
suo veicolo, con a bordo la sig.ra la sorella Persona_1 Controparte_4
e la cugina tutte residenti in [...], a causa di un blackout di una frazione di Persona_2
secondo, perdeva il controllo del mezzo, che usciva dalla sede stradale e finiva contro un muro di cinta posto a lato della corsia opposta di marcia.
• Nel sinistro, riportava lesioni gravi, mentre le altre trasportate Persona_1
lesioni di lieve entità.
• La presentava denuncia del sinistro all' di contraente della Parte_1 Controparte_5 CP_3 polizza e, in data 01.07.2019, confermava all'assicurata di aver ricevuto la Controparte_1
denuncia in data 26.06.2019, di aver attribuito al sinistro il n. 0050252019000000035, al quale l'assicurata doveva far riferimento nell'invio della documentazione, via posta o via fax, alla propria Agenzia di fiducia.
3 • Nel frattempo, i Carabinieri di contestavano alla il reato di cui all'art. 590 CP_3 Parte_1
bis c.p., ossia lesioni personali stradali gravi o gravissime e le nominavano, quale difensore d'ufficio, l'avv. Domini il quale era poi sostituito dall'avv. Giorgio Manfredi, quale difensore di fiducia nominato dalla attrice.
• Nei giorni successivi, il difensore dell'assicurata prendeva contatto con CP_6 liquidatore indicato dall'Agenzia di il quale, esaminata la pratica, riferiva che in quei CP_3
giorni era stato risarcito il per i danni arrecati nel sinistro ad un palo Controparte_7 dell'illuminazione pubblica;
quanto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite nel sinistro dalla trasportata il riferiva che la pratica di risarcimento sarebbe stata Parte_2 CP_6
seguita con la massima cura ed attenzione.
• Questa rassicurazione veniva ribadita nei ripetuti colloqui telefonici che il difensore dell'assicurata intratteneva con il , al quale riferiva lo stato di avanzamento delle indagini CP_6
processuali da parte della Procura della Repubblica e le preoccupazioni della propria assistita perché la da essa contattata telefonicamente per avere notizie sul suo stato di salute e Parte_2
per sapere se vi fossero state trattative per il risarcimento dei danni, le aveva sempre riferito che nessun risarcimento era arrivato ed, anzi, che il suo legale non riusciva a prendere contatto con la CP_1
• Questa situazione – e cioè la richiesta, da parte del difensore dell'assicurata, di avere informazioni sulla liquidazione dei danni alla parte lesa e le continue rassicurazioni, da parte del
, che la definizione dei danni sarebbe avvenuta in tempi brevi – è proseguita per 33 mesi, CP_6
dal sinistro fino al febbraio 2022, allorquando la è stata rinviata a giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, Sezione VI Penale, per l'udienza dibattimentale del 05.05.22.
• Con l'assicurata il difensore aveva concordato di procedere con la citazione in giudizio ex art. 83 c.p.p. di , in qualità di responsabile civile, come previsto dalla legge Controparte_1 sull'assicurazione obbligatoria e come consentito dalla modifica apportata all'art. 83 c.p.p. della sentenza della Corte Costituzionale 16/04/1998 n. 112, nel caso in cui il danno non fosse stato risarcito. Poiché a febbraio 2022 il liquidatore non era in grado di riferire alcuna novità CP_6 sull'avvenuta liquidazione dei danni alla parte lesa, il difensore dell'assicurata, si rivolgeva a
(operatrice presso l'Agenzia di che conosceva personalmente per la stipula CP_8 CP_3
di alcune personali polizze con per avere notizie sulla liquidazione. CP_1
CP_
• A questa richiesta, la , in data 16.03.22, rispondeva che la liquidatrice era la Dott.ssa e che il risarcimento era in fase di concordato. Parte_3
• Il medesimo giorno, l'avv. Manfredi si rivolgeva alla la quale riferiva: “confermo Parte_3
4 l'acquisizione del fascicolo, Le lesioni sono in fase di definizione in accordo con il legale della danneggiata – sarà mia cura aggiornarla”.
• Confidando nell'imminente definizione del danno con il legale della parte lesa, l'assicurata abbandonava la decisione di citare nel giudizio penale , in qualità di responsabile Controparte_1
civile ex lege. La comunicazione di del 16.03.22 si rivelava tuttavia ingannevole ed CP_1
inaffidabile, tanto è vero che, alla richiesta, da parte del difensore dell'assicurata, di una conferma sulla prospettata chiusura, la , in data 13.04.22, rispondeva “di non aver Parte_3 più avuto contatti con il legale dell'assicurata”.
• La non provvedeva al risarcimento del danno prima della udienza dibattimentale con la CP_1
conseguenza che ciò aveva impedito la concessione alla delle attenuanti ex art. 62 Parte_1
n. 6 c.p. ed altresì, essendo ormai spirato il termine per la citazione della assicurazione nel giudizio penale, il difensore dell'assicurata aveva dovuto raggiungere con il PM un patteggiamento con pena diminuita per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e ulteriormente diminuita per effetto del rito in 40 giorni di reclusione e sospensione della patente di guida per anni uno (doc. 12 sentenza Tribunale di Torino).
• A seguito del giudizio penale, la chiedeva, in via stragiudiziale, a di Parte_1 Controparte_1
risarcirle i danni per le false comunicazioni ricevute negli anni in merito alla definizione della pratica di liquidazione dei danni alla trasportata danneggiata ed altresì chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute in sede di penale, come previsto dalla polizza.
• Pertanto, la promuoveva il presente giudizio chiedendo: Parte_1
a) il risarcimento quantificato equitativamente in € 5.000, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa, a titolo di danno non patrimoniale per aver tenuto una condotta contraria CP_1
ai doveri di buona fede e correttezza contrattuali avendo la medesima fornito, per anni, informazioni false e ingannevoli a causa delle quali l'attrice non ha ottenuto, in sede penale, un proscioglimento o quantomeno l'applicazione delle attenuanti ex art. 62 n. 6 c.p. che avrebbero comunque determinato una ulteriore diminuzione della pena poi patteggiata;
b) il rimborso di € 5.635 oltre spese generali, IVA e C.P.A., a titolo di spese legali sostenute nel giudizio penale, in forza di quanto previsto dalla polizza assicurativa.
Si costituiva che, in via preliminare, chiedeva di accertare la sussistenza o meno Controparte_1
della propria legittimazione passiva relativamente alla domanda di pagamento delle spese legali del giudizio penale, poiché in base alla clausola n. 27 della polizza, la gestione dei sinistri di tutela legale era affidata a D.S.A. spa società dotata di personalità giuridica Controparte_9
5 totalmente autonoma.
Nel merito, svolgeva le seguenti difese.
o Parte attrice non ha ottemperato ad alcuno degli adempimenti obbligatori e tassativi previsti dalle clausole e condizioni che regolamentano la garanzia assicurativa di tutela legale, esplicitate agli articoli 7 e 8. In particolare, ha eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa poiché il sinistro non è stato denunciato a DAS e la nomina del difensore, avv.
Manfredi, non è stata previamente condivisa con DAS, né a questa è mai stata trasmessa alcuna documentazione o atti giudiziali e stragiudiziali. In ogni caso, l'importo a titolo di onorari per la difesa, di cui alla pro forma prodotta, è eccessivo e spropositato rispetto a quanto stabiliva il
D.M. in allora vigente.
o La non avrebbe potuto evitare la condanna penale, stante la gravità delle lesioni Parte_1
arrecate alla trasportata. In ogni caso, la decisione della attrice di non citare in giudizio la quale responsabile civile, è stata una negligenza o comunque un'imprudenza della CP_1
e del suo difensore. Parte_1
o In merito alle tempistiche del risarcimento, aveva tempestivamente risarcito il Comune CP_1
di Andezeno, mentre con riguardo alla trasportata, la pratica si è dilungata a causa di problematiche legate sia al fatto che la danneggiata era residente in [...]sia a rivalse di istituti mutualistici e assicurativi francesi che avanzavano domande di rivalsa per indennità pagate alla trasportata Pertanto nessun addebito di malafede può essere mosso alla Parte_2
assicurazione.
Previo accertamento della propria legittimazione passiva, chiedeva quindi il rigetto delle avversarie domande.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 25.9.2024, senza svolgere attività istruttoria, e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sulla legittimazione passiva di Controparte_1
Sussiste la legittimazione passiva di in ordine alla domanda di pagamento delle Controparte_1
spese legali relative al procedimento penale poiché la polizza assicurativa, prodotta da parte attrice, e quindi anche la garanzia di protezione legale in essa prevista alla clausola 27, è stata stipulata soltanto con e non anche con DAS, come si evince dal doc. 1 (polizza assicurativa stipulata tra Controparte_1
6 e ). Il rapporto contrattuale sussiste, dunque, soltanto tra l'assicurato (la Parte_1 Controparte_1
) e , ragione per cui quest'ultima è il soggetto nei cui confronti l'assicurato Parte_1 Controparte_1 può e deve far valere il diritto all'indennizzo; al contrario, DAS non è parte del contratto ma è la società a cui l'assicurazione ha affidato ex art. 164 comma 2 lettera b) cod. ass. priv. soltanto la gestione della procedura per ottenere l'indennizzo in caso di spese legali o peritali sopportate dall'assicurato; per cui nessuna domanda può essere direttamente avanzata dall'assicurato nei confronti di DAS.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
La domanda non è fondata per i seguenti motivi.
➢ In primo luogo, non può condividersi la tesi di parte attrice secondo cui, in caso di riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., la sarebbe stata prosciolta, dal Parte_1
momento che la norma citata prevede una mera circostanza attenuante e cioè, in caso di condanna, una eventuale mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il reato commesso. Ne consegue che comunque la avrebbe subito la condanna Parte_1
penale.
➢ In ogni caso dalla documentazione di causa non emerge alcun comportamento di CP_1
dilatorio, reticente o in qualche modo contrario alla buona fede e correttezza contrattuale.
- Ed infatti, dal doc. 15 (e-mail del 8.6.2022) allegato alla citazione, si evince che la procedura di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla trasportata era stata tempestivamente attivata da (doc. 3 parte attrice) e che tuttavia CP_1
la stessa si era dilungata fino a concludersi soltanto a marzo 2023, non tanto per inerzia della assicurazione, quanto piuttosto per difficoltà connesse alla situazione della danneggiata;
in particolare nel documento 15 si legge: Subito l'esame del fascicolo ha evidenziato una situazione complicata da: danno grave, carenza di documentazione sanitaria che è stata prontamente da me richiesta, danneggiata non visitabile in quanto residente all'estero e quindi predisposizione di un parere per tabulas sempre cercando
l'accordo con il collega, intervento sul sinistro di altri soggetti vantanti crediti quali Caisse
Primaire d'Assurance Maladie e la Mutuelle Complementaire oltreché Axa Italie;
posizioni chiarite solo recentemente in data 17 maggio u.s. dal collega. Ancora, nel doc. 11 di parte attrice (e-mail del 7.4.2022 e del 13.4.2022) l'avv. Manfredi scriveva: Buongiorno dott.ssa
, con riferimento e seguito alla percorsa corrispondenza, Le chiedo un Parte_3
aggiornamento sulla liquidazione dei danni alla Sig.ra residente in [...]
7 Francia; la liquidatrice di Generali rispondeva: Gentile avv. Manfredi buongiorno, come anticipato telefonicamente ho contattato più volte il collega patrocinatore della danneggiata. Il legale è Avv. Andrea Torrazza (seguiva indicazione del contatto telefonico dell'avvocato).
- dal doc. 12 di parte convenuta e doc. 15 (e-mail del 8.6.2022) allegato in citazione, risulta che è venuta a conoscenza del procedimento penale a carico della Controparte_1
per il reato ex art. 590 bis c.p. soltanto a marzo 2022 quando era già stato Parte_1
emesso il provvedimento di citazione in giudizio della attrice con udienza dibattimentale fissata a maggio 2022 (doc. 7 parte attrice datato 16.2.2022);
- la procedura di liquidazione, nel periodo tra la citazione a giudizio della e Parte_1
l'udienza dibattimentale era effettivamente in fase di concordato: nel doc. 5 di parte convenuta (e-mail avv. Torrazza del 17.5.2022), il difensore della trasportata danneggiata aveva avanzato una proposta per la definizione stragiudiziale del risarcimento;
risultano poi successive e-mail del settembre 2022 in cui l'agente liquidatore di chiede CP_1 aggiornamenti all'avv. Torrazza che, con e-mail del 15.9.2022, risponde: Dottoressa buongiorno, purtroppo la Francia, nonostante i numerosi solleciti, non mi ha ancora fatto avere il codice IBAN della signora UF in modo tale che possiate effettuare il bonifico sull'importo concordato. Ho ancora sollecitato. Spero di poterla aggiornare in tempi brevi
(…).
➢ In definitiva non sussiste alcuna responsabilità imputabile a generali per i seguenti motivi:
❖ la durata della procedura di liquidazione del danno e il mancato pagamento del risarcimento entro l'udienza dibattimentale non sono dipesi dalla condotta negligente, reticente o dilatoria della assicurazione che null'altro avrebbe potuto fare per accelerare la procedura.
La definizione del sinistro è stata complicata infatti da ritardi connessi alla difficoltà di reperire i documenti sanitari della trasportata, di visitare la paziente che non solo aveva subito un grave danno, ma era anche residente in Francia, oltre al problema della verifica del risarcimento del danno da parte degli enti assistenziali francesi.
❖ Parte attrice non avrebbe potuto evitare la condanna penale.
❖ L'assicurazione non ha mai fornito alcuna informazione falsa, ingannevole o fuorviante, dal momento che mai ha garantito a parte attrice o al suo difensore che il sinistro sarebbe stato definito in tempi brevi ed entro una certa data, né tantomeno entro l'udienza dibattimentale, anzi correttamente la compagnia aveva detto che la procedura era in via di concordato ed effettivamente così risulta dalla documentazione di causa.
8 ❖ La scelta dell' attrice di non citare in giudizio , quale responsabile civile, non può Controparte_1
essere addebitata alla assicurazione. Piuttosto parte attrice, consapevole che non vi fossero garanzie del pagamento prima del maggio 2022, avrebbe potuto/dovuto offrirsi, ove possibile, di pagare direttamente per poi recuperare successivamente dalla assicurazione le somme pagate;
oppure avrebbe potuto/dovuto prudentemente e cautelativamente citare comunque la compagnia assicurativa nel giudizio penale. Non vi erano infatti elementi che potessero indurre la parte a confidare in un tempestivo risarcimento da parte di che anzi aveva espressamente CP_1
avvisato di tutte le difficoltà incontrate nel gestire la pratica. Ad aprile 2022, la liquidatrice di aveva anche comunicato all'avv. Manfredi di avere più volte tentato di contattare il CP_1
legale della trasportata, circostanza che avrebbe potuto/dovuto indurre la parte a contattare il legale della per avere maggiori informazioni o, comunque, a non porre fiducia in un Parte_2 tempestivo risarcimento, tenuto conto che l'udienza dibattimentale era fissata il 5.5.2022 e quindi a meno di un mese.
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, va dunque respinta.
Sul rimborso delle spese legali relative al procedimento penale
Parte attrice ha poi chiesto il rimborso delle spese legali del procedimento penale per €
5.635,00, oltre agli accessori di legge, in quanto previsto dalla polizza n. 286020098.
La domanda non può essere accolta
per questi motivi
.
✓ La protezione legale, ossia la copertura assicurativa per le spese legali sopportate dall'assicurato, è oggetto specifico della clausola 27 della polizza prodotta dall'attrice (doc.
1) con la quale aveva affidato la gestione del sinistro relativa alla tutela legale a CP_1
DAS;
✓ All'interno della clausola 27 sono previsti obblighi puntuali a carico dell'assicurato che voglia ottenere l'indennizzo per le spese legali;
in particolare: nell'art. 7 si legge: Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA
TELEFONICA (…)
2. DENUNCIA SCRITTA (…) l'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 c.c. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che
9 esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio
Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del
Tribunale ove ha sede la sede legale o la residenza l' – al quale affidare la Parte_4
pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo; nell'art. 8 si legge: Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 7 “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
gli incarichi ai consulenti tecnici e agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell' presentino possibilità di Parte_4 successo;
agli stessi l' rilascerà le necessarie procure;
in caso contrario Parte_4
l' decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
l' , senza Parte_4 Parte_4
preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
✓ Le condizioni di operatività della polizza essendo previste nel contratto di cui l'attrice intende oggi avvalersi, dovevano essere dalla medesima conosciute senza necessità che ne ribadisse l'applicabilità, ragione per cui incombeva sull'assicurata e non su CP_1
l'obbligo di tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini CP_1 dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza e di concordare preventivamente con
DAS gli incarichi ai legali nominati dall'assicurata, il tutto a pena di decadenza dal diritto alla prestazione assicurativa.
✓ Nel caso di specie, parte attrice non ha provato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza di cui non vi è traccia documentale;
anzi è ragionevole credere che questi non siano stati proprio assolti stando a quanto si legge nel doc. 18 di parte attrice (e-mail del
11.7.2022) dove è il difensore di parte attrice a chiedere a se DAS fosse stata CP_1
interessata del sinistro ai fini del rimborso delle spese legali: Con riferimento al sinistro in oggetto ed alla comunicazione 28/06/22 (che si riporta di seguito), si allega copia della
10 proposta di parcella relativa alle spese legali a carico della Sig.ra con invito Parte_1
a precisarmi se la Vs Agenzia ha provveduto ad interessare la DAS ai sensi della clausola
27 delle condizioni di polizza (…).
✓
Per questi motivi
, deve ritenersi che parte attrice sia decaduta dal diritto all'indennizzo per le spese legali del procedimento penale.
La domanda di rimborso spese legali va quini respinta.
Sulla richiesta di applicazione degli artt. 88 – 89 c.p.c.
Nella memoria istruttoria depositata in data 31.07.2023 parte convenuta ha sostenuto che la stessa parte attrice dimostrando di non comprendere il significato del contratto si comportava come una analfabeta e testualmente scrive: Analogamente non merita alcun commento l'affermazione attorea di considerarsi di fatto una “analfabeta”.
Parte attrice ha chiesto l'applicazione dell'art. 88-89 c.p.c. ritenendo l'espressione “ analfabeta” riferita alla parte ed al suo difensore, lesiva del loro onore e della loro dignità.
La regola processual civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia. Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte
(Tribunale di Palermo 3996/2023).
Nel caso di specie, va disposta la cancellazione della espressione “analfabeta” in quanto inappropriata ed offensiva e in alcun modo necessaria a fini difensivi. Aver infatti affermato che parte attrice si reputi o si comporti da analfabeta nell'interpretare il contratto oggetto di causa, significa senz'altro rivolgerle una offesa che non ha aggiunto nulla rispetto all'impianto difensivo in fatto ed in diritto di parte convenuta. L'interpretazione del contratto assicurativo evidentemente non è condizionata o modificata dall'offesa rivolta a parte attrice.
Va quindi senz'altro disposta la cancellazione dell'espressione offensiva. Non si ritiene invece di accordare alcun risarcimento del danno attesa la tenuità della offesa e la manca si ogni allegazione e prova rispetto al danno non patrimoniale subito
Va invece respinta la medesima richiesta di applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. avanzata
11 anche da parte convenuta in quanto questa non ha neanche individuato le espressioni asseritamente offensive, né le stesse si rinvengono d'ufficio all'interno degli atti della controparte.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000;
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 50% dal momento che sono state depositate soltanto le memorie istruttorie.
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 840,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
respinge la domanda;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese Parte_1
del giudizio in favore di liquidandole in € 4.237,00, per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone la cancellazione dalla memoria di parte convenuta del 31.7.2023 della seguente espressione a pag. 3 lett. F “di considerarsi di fatto una analfabeta”
Torino, 07.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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