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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1381 del
Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NA NO (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Properzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Properzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 19.09.2024, gli istanti hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione omologate dall'intestato Tribunale con decreto n. 11454/2021 del 27.07.2021 emesso nel procedimento RG n.
1439/2021, disponendo a carico del 'obbligo di corrispondere, entro il CP_1 giorno 30 di ogni mese, un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie di € 100,00 a mani, previa ricevuta sottoscritta da ambo le parti, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
A sostegno della domanda è stato dedotto che il peggioramento delle condizioni di salute del che ha richiesto l'ausilio di una collaboratrice CP_1 domestica con un esborso di circa 500,00 euro al mese e che la è Pt_1 percettrice dal mese di ottobre 2023 di un assegno sociale dall'INPS di circa
330,00 al mese e svolge dei piccoli lavori saltuari.
Visto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con provvedimento del 30.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate in data 29.01.2025 con cui il procuratore delle parti ha richiamato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, il Giudice ha rimesso al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1381 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con decreto n.
11454/2021 del 27.07.2021, per l'effetto dispone: 3
A) il sig. verserà un assegno di mantenimento alla moglie Controparte_1 di €. 100,00 al mese, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese con consegna a mani e previa ricevuta sottoscritta da ambo le parti, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
B) ferme le ulteriori condizioni convenute dalle parti con l'accordo di separazione omologato.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 11 aprile 2025
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1381 del
Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NA NO (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Properzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Properzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 19.09.2024, gli istanti hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione omologate dall'intestato Tribunale con decreto n. 11454/2021 del 27.07.2021 emesso nel procedimento RG n.
1439/2021, disponendo a carico del 'obbligo di corrispondere, entro il CP_1 giorno 30 di ogni mese, un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie di € 100,00 a mani, previa ricevuta sottoscritta da ambo le parti, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
A sostegno della domanda è stato dedotto che il peggioramento delle condizioni di salute del che ha richiesto l'ausilio di una collaboratrice CP_1 domestica con un esborso di circa 500,00 euro al mese e che la è Pt_1 percettrice dal mese di ottobre 2023 di un assegno sociale dall'INPS di circa
330,00 al mese e svolge dei piccoli lavori saltuari.
Visto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con provvedimento del 30.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate in data 29.01.2025 con cui il procuratore delle parti ha richiamato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, il Giudice ha rimesso al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1381 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con decreto n.
11454/2021 del 27.07.2021, per l'effetto dispone: 3
A) il sig. verserà un assegno di mantenimento alla moglie Controparte_1 di €. 100,00 al mese, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese con consegna a mani e previa ricevuta sottoscritta da ambo le parti, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
B) ferme le ulteriori condizioni convenute dalle parti con l'accordo di separazione omologato.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 11 aprile 2025
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Gianluca Gelso