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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 131/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvo Cavallaro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza, ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3779/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da
[...]
, volto all'annullamento degli avvisi di pagamento n. 313220207021360846 Pt_1
dell'1.2.2022 e n. 313220217700434600 del 16.2.2022, con i quali l aveva CP_1
1 chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi da novembre 2020 a giugno 2021 e da aprile 2019 a settembre 2020, a seguito della revoca del beneficio. Nulla disponeva sulle spese di lite in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che, alla stregua dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito, incombeva sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione già ricevuta o l'esistenza di un titolo posto a fondamento della prestazione erogata, osservava che il ricorrente non aveva fornito alcun mezzo di prova per dimostrare il possesso delle condizioni legittimanti il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.
Rilevava inoltre che l aveva provveduto alla revoca del reddito di cittadinanza CP_1
a seguito dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, come da verbale dell'1.7.2021, che il aveva omesso di indicare e comunicare la percezione di Pt_1
vincite da gioco aventi un ammontare superiore ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
b) n. 3 D.L. n. 4/2019; rigettava pertanto l'eccezione di infondatezza della pretesa restitutoria sollevata dal ricorrente.
Riteneva altresì infondata la doglianza relativa ad una presunta carenza di motivazione degli avvisi impugnati, essendo in essi precisato che la richiesta di pagamento derivava dalla “revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento in data 18.7.2021, per l'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, osservando che da tali avvisi si desumevano con chiarezza le ragioni giustificative della pretesa restitutoria avanzata dall . Controparte_2
Riteneva inoltre l'eccezione del ricorrente priva di congruenza logica - oltre che irrilevante alla luce del costante orientamento della Suprema Corte in tema di presunto difetto di motivazione degli atti impugnati, quando l'attore abbia dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione e non abbia allegato il concreto pag. 2/11 pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa dal vizio dell'atto - avendo il ricorrente manifestato con le proprie difese la piena conoscenza del procedimento penale a suo carico per i medesimi fatti posti a fondamento della revoca della prestazione erogata.
Riteneva infondata anche l'eccezione di omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine, poiché tali omissioni non comportano la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione.
Infine, rigettava la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, non avendo l'appellante fornito prova della pendenza del procedimento, del numero di iscrizione nel registro notizie di reato e dell'eventuale ipotesi delittuosa contestata. Sul punto osservava altresì che l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente non costituiva presupposto necessario dell'azione di ripetizione di indebito.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 27 febbraio 2023.
L , costituitosi nel giudizio di appello, resisteva al gravame e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza impugnata proponendo plurime censure.
In primo luogo sostiene di non essere tenuto a fornire prova della fondatezza della pretesa creditoria, vertendo la propria domanda non sull'accertamento negativo della prestazione ricevuta, quanto invece sulla “irregolarità delle cartelle con cui l'Ente ne determinava la revoca, senza alcun contraddittorio”.
Rileva sul punto che gli avvisi ricevuti, considerati generici, non specificano in maniera dettagliata i motivi per cui si ritiene che lo stesso sia tenuto a restituire le somme richieste, “non enucleando di fatto nessuna specificazione sulla motivazione pag. 3/11 per cui dette somme (e non altre) andrebbero sottratte da quanto ricevuto ... a titolo di RdC”, e che non contengono indicazione alcuna in merito ai principi normativi di riferimento, al metodo di determinazione della somma richiesta, ai calcoli effettuati.
Lamenta che negli avvisi non siano indicati l'Organo Giudiziario a cui ricorrere ed il termine entro cui proporre opposizione, con grave pregiudizio ai propri diritti di difesa.
Rileva altresì che il provvedimento di revoca del beneficio del 17 luglio 2021 (non
18 luglio, come erroneamente indicato dall nella proprie richieste di CP_1
restituzione delle somme), recante soltanto la generica indicazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni variazioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, non contenga alcun riferimento alla domanda protocollo – RDC – 2019 – 837736, per la quale mai ha ricevuto notifica di CP_1
revoca del beneficio.
Si duole che nel suddetto provvedimento non sia indicata alcuna norma o principio normativo che giustifichi la revoca del RdC e la successiva richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto, che non vi sia alcun riferimento al procedimento penale a suo carico, che il termine di pagamento di 30 gg. ivi indicato non corrisponda a quello previsto dall'art. 30 D.L. 78/10, conv. in l. 122/10, par. 2, che gli avvisi di pagamento siano stati emessi in pendenza del procedimento penale, nel quale è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 7 co. 1 e 2 D.L. 4/2019, rilevando inoltre sul punto che la somma richiesta nei due avvisi di pagamento non coincide con quella contestata in sede penale.
Lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui si ritiene infondata la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per mancanza di prova dell'effettiva pendenza del procedimento penale, evidenziando le allegazioni riportate in proposito nel ricorso introduttivo del giudizio (a pag. 4), contenenti la precisa indicazione degli estremi del procedimento, della fattispecie di reato contestata e della pendenza attuale del processo innanzi al Tribunale di Catania. pag. 4/11 Evidenzia inoltre che l'art. 7 del D.L. del 28.1.2019, comma 3, prevede l'irrogazione della sanzione solo a seguito di condanna in via definitiva.
Rileva ancora che nel caso in esame non è stato accertato che le vincite abbiano generato una variazione del reddito del nucleo familiare, sostenendo che le vincite da gioco debbano essere dichiarate quando superano € 6.000, oltre a € 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, requisito nel caso di specie insussistente negli anni presi in considerazione dall'accertamento della Guardia di
Finanza.
Ribadisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, stante la mancata notifica del provvedimento di revoca del beneficio del 17 luglio 2021 (Racc.
21N19L7JA10674), notificato ad indirizzo – Mascali, v. Federico De Roberto n. 41 – non corrispondente al domicilio eletto, e la mancata produzione da parte dell CP_1
dell'avviso di ricevimento.
2. L'appello è infondato.
2.1. Ritiene in primo luogo il Collegio che correttamente il primo giudice abbia qualificato l'azione proposta in giudizio come azione di accertamento negativo del credito dell alla restituzione di somme erogate all'appellante a titolo di reddito CP_1
di cittadinanza a seguito di false o incomplete dichiarazioni sul reddito o sul patrimonio proprio o del nucleo familiare di appartenenza per gli anni 2019 e 2020.
Invero gli avvisi dell'1 febbraio e del 16 febbraio 2022, oggetto della proposta impugnazione, non riguardano una iscrizione a ruolo o, comunque, l'emissione di un atto della procedura di riscossione, ma la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alle domande prot. n. RDC-2019-837736 e prot. INPS-RDC- CP_1
2020-2933402, del quale pacificamente il all'epoca godeva, per Pt_1
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
In entrambi gli avvisi è altresì riportato l'importo della prestazione ritenuta non dovuta ed il periodo di riferimento, per un totale di € 21.996,83 per i periodi da aprile
2019 a settembre 2020 (avviso del 16.2.2022) e da novembre 2020 a giugno 2021 pag. 5/11 (avviso dell'1.2.2022). Degli importi indicati, ritenuti non dovuti, era espressamente richiesta la restituzione.
Orbene, a fronte della corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dal
, va data continuità al principio di diritto, richiamato anche dal giudice di Pt_1
prime cure, secondo il quale “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L. sent. n. 2739 dell'11/02/2016; cfr. Cass. S.U. sent. n.
18046 del 4.8.2010). Si è altresì osservato sul punto che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass.
Sez. L, sent. n. 198 del 05/01/2011; Cass. Sez. L, sent. n. 1228 del 20/01/2011).
Infondatamente, dunque, l'appellante afferma di non essere tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria e, quindi, il diritto a godere della prestazione revocata, vertendo a suo dire la propria domanda sulla “irregolarità delle cartelle con cui l'Ente ne determinava la revoca senza alcun contraddittorio”, non pag. 6/11 essendovi alcuna iscrizione a ruolo, né l'emissione o la notifica di una cartella di pagamento.
2.2. E' del pari non pertinente il richiamo dell'appellante all'art. 30 D.L. 78/2010, conv. con modif. in L. 122/2010, recante un termine di pagamento di 60 gg. della somma oggetto di avviso di addebito, per evidenziare la non corrispondenza con il termine assegnato dall ai fini della restituzione delle somme erogate e non CP_1
dovute, non essendo stato emesso nel caso di specie alcuna avviso di addebito.
2.3. Va inoltre osservato che l'appellante non contesta i fatti posti a fondamento della revoca della prestazione goduta, dei quali mostra peraltro di essere a conoscenza sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In esso infatti faceva riferimento ad una “causa penale ancora non definita”, nella quale aveva ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., relativo al proc.
n. 8752/21 R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 7 co. 1 e 2 D.L. 4/2019.
Gli avvisi impugnati, a prescindere dalla notifica del procedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 17.7.2021, recano una chiara, ancorché sintetica, descrizione delle ragioni della revoca del beneficio, fondata sull'accertamento di un dato reddituale o patrimoniale incompatibile con la percezione della prestazione erogata (per false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC o per omessa comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo familiare), nonché l'indicazione dell'importo richiesto in restituzione poiché indebitamente corrisposto e del periodo di riferimento, a nulla rilevando la mancata indicazione delle norme applicate se il motivo della revoca del beneficio è, comunque, indicato con sufficiente chiarezza.
Sotto tale profilo occorre precisare che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore del beneficiario comporta l'irrilevanza della inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il pag. 7/11 giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (così Cass. Sez. L. n.
20604 del 30.9.2014; conf. Cass. Sez. L n. 2804 del 24/02/2003).
2.4. Non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo il quale la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 D.L. 28.1.2019 co. 3, consegue alla condanna in via definitiva per il reato di cui ai precedenti commi 1 e 2, essendo altresì previsto al successivo comma 4 che “fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La revoca disposta dall consegue dunque all'accertamento di un reddito non CP_1
dichiarato dal percettore del beneficio.
2.5. Venendo ora al merito della contestazione formulata dall , CP_1
dall'accertamento di cui alla nota prot. n. 0379730/2021 dell'1.7.2021, compiuto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Riposto, mediante consultazione del sistema informativo statistico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Portale dei Giochi
– Analisi dei Conti di gioco, è emerso che il e la moglie Pt_1 Controparte_3
avevano aperto diversi conti gioco con vari concessionari dai quali, sin dall'agosto
2015, prima e dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, erano transitati diversi flussi finanziari (ricariche, giocate, vincite e prelievi).
Dall'accertamento effettuato sul conto del e del suo nucleo familiare sono Pt_1
emerse dunque per gli anni 2019 e 2020 vincite totali pari ad € 12.572,19 per l'anno
2019 ed € 11.946,59 per l'anno 2020, importi superiori ai limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) n. 3 D.L. 4/2019, che nel testo vigente ratione temporis prevede un “valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
pag. 8/11 successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo ...”.
Ebbene, a fronte della produzione dell , il ricorrente sin dal primo grado non CP_1
ha contestato il dato delle vincite attribuite a lui e alla , altra componente CP_3
del suo nucleo familiare;
egli invece si è limitato a contestare che le vincite accertate dalla Guardia di Finanza rilevino ai fini della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, affermando che debbano essere dichiarate le sole vincite di importo superiore ad € 6000,00, oltre ad € 2000,00 per ogni componente del nucleo familiare.
Ritiene il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso. Invero la giurisprudenza ha chiarito che integra la condotta sanzionata penalmente dall'art. 7
D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella l. 26/2019, l'omessa comunicazione all , nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, del CP_1
conseguimento di “vincite al gioco di entità tale da incidere sul riconoscimento del beneficio o sul suo ammontare” (Cass. penale sez. III, 11/07/2025, n.27994). La
Suprema Corte in proposito ha osservato: “... la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione. Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n.
4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente pag. 9/11 del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione” (così Cass. pen. n. 27994/2025 cit.).
Si è altresì precisato che le somme derivanti da vincite di gioco (Cass. pen. sez. III,
11/06/2025, n.32172, relativo a vincite di gioco on line) “devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista”.
2.6. La fattispecie esaminata, considerato che il disposto di cui all'art. 7 D.L.
28.1.2019 co. 4 cit. prevede - “fermo quanto previsto dal comma 3” in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 - la revoca del beneficio da parte dell'amministrazione erogante quando accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, induce a ritenere che non sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica del processo penale per il medesimo fatto rispetto al procedimento civile avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente erogate. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini della chiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. è necessario che sussista una norma del diritto sostanziale che lega direttamente l'effetto giuridico in discussione nel processo civile alla commissione del reato al quale si riferisce la procedura penale (cfr. Cass. sez. II, 24/10/2025, n.28284, secondo la quale “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale").
3. Per i motivi esposti, ogni altra questione ritenuta assorbita, l'appello deve essere rigettato. pag. 10/11 4. Ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., stante la dichiarazione resa dall'appellante nel giudizio di primo grado in merito al possesso del requisito reddituale previsto dalla norma citata, le spese del grado vanno dichiarate irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 131/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvo Cavallaro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza, ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3779/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da
[...]
, volto all'annullamento degli avvisi di pagamento n. 313220207021360846 Pt_1
dell'1.2.2022 e n. 313220217700434600 del 16.2.2022, con i quali l aveva CP_1
1 chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza per i periodi da novembre 2020 a giugno 2021 e da aprile 2019 a settembre 2020, a seguito della revoca del beneficio. Nulla disponeva sulle spese di lite in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che, alla stregua dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito, incombeva sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione già ricevuta o l'esistenza di un titolo posto a fondamento della prestazione erogata, osservava che il ricorrente non aveva fornito alcun mezzo di prova per dimostrare il possesso delle condizioni legittimanti il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.
Rilevava inoltre che l aveva provveduto alla revoca del reddito di cittadinanza CP_1
a seguito dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, come da verbale dell'1.7.2021, che il aveva omesso di indicare e comunicare la percezione di Pt_1
vincite da gioco aventi un ammontare superiore ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
b) n. 3 D.L. n. 4/2019; rigettava pertanto l'eccezione di infondatezza della pretesa restitutoria sollevata dal ricorrente.
Riteneva altresì infondata la doglianza relativa ad una presunta carenza di motivazione degli avvisi impugnati, essendo in essi precisato che la richiesta di pagamento derivava dalla “revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento in data 18.7.2021, per l'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, osservando che da tali avvisi si desumevano con chiarezza le ragioni giustificative della pretesa restitutoria avanzata dall . Controparte_2
Riteneva inoltre l'eccezione del ricorrente priva di congruenza logica - oltre che irrilevante alla luce del costante orientamento della Suprema Corte in tema di presunto difetto di motivazione degli atti impugnati, quando l'attore abbia dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione e non abbia allegato il concreto pag. 2/11 pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa dal vizio dell'atto - avendo il ricorrente manifestato con le proprie difese la piena conoscenza del procedimento penale a suo carico per i medesimi fatti posti a fondamento della revoca della prestazione erogata.
Riteneva infondata anche l'eccezione di omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine, poiché tali omissioni non comportano la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione.
Infine, rigettava la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, non avendo l'appellante fornito prova della pendenza del procedimento, del numero di iscrizione nel registro notizie di reato e dell'eventuale ipotesi delittuosa contestata. Sul punto osservava altresì che l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente non costituiva presupposto necessario dell'azione di ripetizione di indebito.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 27 febbraio 2023.
L , costituitosi nel giudizio di appello, resisteva al gravame e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza impugnata proponendo plurime censure.
In primo luogo sostiene di non essere tenuto a fornire prova della fondatezza della pretesa creditoria, vertendo la propria domanda non sull'accertamento negativo della prestazione ricevuta, quanto invece sulla “irregolarità delle cartelle con cui l'Ente ne determinava la revoca, senza alcun contraddittorio”.
Rileva sul punto che gli avvisi ricevuti, considerati generici, non specificano in maniera dettagliata i motivi per cui si ritiene che lo stesso sia tenuto a restituire le somme richieste, “non enucleando di fatto nessuna specificazione sulla motivazione pag. 3/11 per cui dette somme (e non altre) andrebbero sottratte da quanto ricevuto ... a titolo di RdC”, e che non contengono indicazione alcuna in merito ai principi normativi di riferimento, al metodo di determinazione della somma richiesta, ai calcoli effettuati.
Lamenta che negli avvisi non siano indicati l'Organo Giudiziario a cui ricorrere ed il termine entro cui proporre opposizione, con grave pregiudizio ai propri diritti di difesa.
Rileva altresì che il provvedimento di revoca del beneficio del 17 luglio 2021 (non
18 luglio, come erroneamente indicato dall nella proprie richieste di CP_1
restituzione delle somme), recante soltanto la generica indicazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni variazioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, non contenga alcun riferimento alla domanda protocollo – RDC – 2019 – 837736, per la quale mai ha ricevuto notifica di CP_1
revoca del beneficio.
Si duole che nel suddetto provvedimento non sia indicata alcuna norma o principio normativo che giustifichi la revoca del RdC e la successiva richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto, che non vi sia alcun riferimento al procedimento penale a suo carico, che il termine di pagamento di 30 gg. ivi indicato non corrisponda a quello previsto dall'art. 30 D.L. 78/10, conv. in l. 122/10, par. 2, che gli avvisi di pagamento siano stati emessi in pendenza del procedimento penale, nel quale è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 7 co. 1 e 2 D.L. 4/2019, rilevando inoltre sul punto che la somma richiesta nei due avvisi di pagamento non coincide con quella contestata in sede penale.
Lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui si ritiene infondata la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per mancanza di prova dell'effettiva pendenza del procedimento penale, evidenziando le allegazioni riportate in proposito nel ricorso introduttivo del giudizio (a pag. 4), contenenti la precisa indicazione degli estremi del procedimento, della fattispecie di reato contestata e della pendenza attuale del processo innanzi al Tribunale di Catania. pag. 4/11 Evidenzia inoltre che l'art. 7 del D.L. del 28.1.2019, comma 3, prevede l'irrogazione della sanzione solo a seguito di condanna in via definitiva.
Rileva ancora che nel caso in esame non è stato accertato che le vincite abbiano generato una variazione del reddito del nucleo familiare, sostenendo che le vincite da gioco debbano essere dichiarate quando superano € 6.000, oltre a € 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, requisito nel caso di specie insussistente negli anni presi in considerazione dall'accertamento della Guardia di
Finanza.
Ribadisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, stante la mancata notifica del provvedimento di revoca del beneficio del 17 luglio 2021 (Racc.
21N19L7JA10674), notificato ad indirizzo – Mascali, v. Federico De Roberto n. 41 – non corrispondente al domicilio eletto, e la mancata produzione da parte dell CP_1
dell'avviso di ricevimento.
2. L'appello è infondato.
2.1. Ritiene in primo luogo il Collegio che correttamente il primo giudice abbia qualificato l'azione proposta in giudizio come azione di accertamento negativo del credito dell alla restituzione di somme erogate all'appellante a titolo di reddito CP_1
di cittadinanza a seguito di false o incomplete dichiarazioni sul reddito o sul patrimonio proprio o del nucleo familiare di appartenenza per gli anni 2019 e 2020.
Invero gli avvisi dell'1 febbraio e del 16 febbraio 2022, oggetto della proposta impugnazione, non riguardano una iscrizione a ruolo o, comunque, l'emissione di un atto della procedura di riscossione, ma la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alle domande prot. n. RDC-2019-837736 e prot. INPS-RDC- CP_1
2020-2933402, del quale pacificamente il all'epoca godeva, per Pt_1
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
In entrambi gli avvisi è altresì riportato l'importo della prestazione ritenuta non dovuta ed il periodo di riferimento, per un totale di € 21.996,83 per i periodi da aprile
2019 a settembre 2020 (avviso del 16.2.2022) e da novembre 2020 a giugno 2021 pag. 5/11 (avviso dell'1.2.2022). Degli importi indicati, ritenuti non dovuti, era espressamente richiesta la restituzione.
Orbene, a fronte della corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dal
, va data continuità al principio di diritto, richiamato anche dal giudice di Pt_1
prime cure, secondo il quale “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L. sent. n. 2739 dell'11/02/2016; cfr. Cass. S.U. sent. n.
18046 del 4.8.2010). Si è altresì osservato sul punto che “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass.
Sez. L, sent. n. 198 del 05/01/2011; Cass. Sez. L, sent. n. 1228 del 20/01/2011).
Infondatamente, dunque, l'appellante afferma di non essere tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria e, quindi, il diritto a godere della prestazione revocata, vertendo a suo dire la propria domanda sulla “irregolarità delle cartelle con cui l'Ente ne determinava la revoca senza alcun contraddittorio”, non pag. 6/11 essendovi alcuna iscrizione a ruolo, né l'emissione o la notifica di una cartella di pagamento.
2.2. E' del pari non pertinente il richiamo dell'appellante all'art. 30 D.L. 78/2010, conv. con modif. in L. 122/2010, recante un termine di pagamento di 60 gg. della somma oggetto di avviso di addebito, per evidenziare la non corrispondenza con il termine assegnato dall ai fini della restituzione delle somme erogate e non CP_1
dovute, non essendo stato emesso nel caso di specie alcuna avviso di addebito.
2.3. Va inoltre osservato che l'appellante non contesta i fatti posti a fondamento della revoca della prestazione goduta, dei quali mostra peraltro di essere a conoscenza sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In esso infatti faceva riferimento ad una “causa penale ancora non definita”, nella quale aveva ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., relativo al proc.
n. 8752/21 R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 7 co. 1 e 2 D.L. 4/2019.
Gli avvisi impugnati, a prescindere dalla notifica del procedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 17.7.2021, recano una chiara, ancorché sintetica, descrizione delle ragioni della revoca del beneficio, fondata sull'accertamento di un dato reddituale o patrimoniale incompatibile con la percezione della prestazione erogata (per false dichiarazioni rese nell'istanza di RDC o per omessa comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo familiare), nonché l'indicazione dell'importo richiesto in restituzione poiché indebitamente corrisposto e del periodo di riferimento, a nulla rilevando la mancata indicazione delle norme applicate se il motivo della revoca del beneficio è, comunque, indicato con sufficiente chiarezza.
Sotto tale profilo occorre precisare che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore del beneficiario comporta l'irrilevanza della inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il pag. 7/11 giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (così Cass. Sez. L. n.
20604 del 30.9.2014; conf. Cass. Sez. L n. 2804 del 24/02/2003).
2.4. Non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo il quale la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 D.L. 28.1.2019 co. 3, consegue alla condanna in via definitiva per il reato di cui ai precedenti commi 1 e 2, essendo altresì previsto al successivo comma 4 che “fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La revoca disposta dall consegue dunque all'accertamento di un reddito non CP_1
dichiarato dal percettore del beneficio.
2.5. Venendo ora al merito della contestazione formulata dall , CP_1
dall'accertamento di cui alla nota prot. n. 0379730/2021 dell'1.7.2021, compiuto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Riposto, mediante consultazione del sistema informativo statistico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Portale dei Giochi
– Analisi dei Conti di gioco, è emerso che il e la moglie Pt_1 Controparte_3
avevano aperto diversi conti gioco con vari concessionari dai quali, sin dall'agosto
2015, prima e dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, erano transitati diversi flussi finanziari (ricariche, giocate, vincite e prelievi).
Dall'accertamento effettuato sul conto del e del suo nucleo familiare sono Pt_1
emerse dunque per gli anni 2019 e 2020 vincite totali pari ad € 12.572,19 per l'anno
2019 ed € 11.946,59 per l'anno 2020, importi superiori ai limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) n. 3 D.L. 4/2019, che nel testo vigente ratione temporis prevede un “valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
pag. 8/11 successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo ...”.
Ebbene, a fronte della produzione dell , il ricorrente sin dal primo grado non CP_1
ha contestato il dato delle vincite attribuite a lui e alla , altra componente CP_3
del suo nucleo familiare;
egli invece si è limitato a contestare che le vincite accertate dalla Guardia di Finanza rilevino ai fini della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, affermando che debbano essere dichiarate le sole vincite di importo superiore ad € 6000,00, oltre ad € 2000,00 per ogni componente del nucleo familiare.
Ritiene il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso. Invero la giurisprudenza ha chiarito che integra la condotta sanzionata penalmente dall'art. 7
D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella l. 26/2019, l'omessa comunicazione all , nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, del CP_1
conseguimento di “vincite al gioco di entità tale da incidere sul riconoscimento del beneficio o sul suo ammontare” (Cass. penale sez. III, 11/07/2025, n.27994). La
Suprema Corte in proposito ha osservato: “... la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione. Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n.
4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente pag. 9/11 del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione” (così Cass. pen. n. 27994/2025 cit.).
Si è altresì precisato che le somme derivanti da vincite di gioco (Cass. pen. sez. III,
11/06/2025, n.32172, relativo a vincite di gioco on line) “devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista”.
2.6. La fattispecie esaminata, considerato che il disposto di cui all'art. 7 D.L.
28.1.2019 co. 4 cit. prevede - “fermo quanto previsto dal comma 3” in caso di condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 - la revoca del beneficio da parte dell'amministrazione erogante quando accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, induce a ritenere che non sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica del processo penale per il medesimo fatto rispetto al procedimento civile avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente erogate. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini della chiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. è necessario che sussista una norma del diritto sostanziale che lega direttamente l'effetto giuridico in discussione nel processo civile alla commissione del reato al quale si riferisce la procedura penale (cfr. Cass. sez. II, 24/10/2025, n.28284, secondo la quale “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale").
3. Per i motivi esposti, ogni altra questione ritenuta assorbita, l'appello deve essere rigettato. pag. 10/11 4. Ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., stante la dichiarazione resa dall'appellante nel giudizio di primo grado in merito al possesso del requisito reddituale previsto dalla norma citata, le spese del grado vanno dichiarate irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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