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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/09/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 967 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO Parte_1
ANGELO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 29.3.24 adiva il Tribunale di Agrigento in funzione Parte_1 del Giudice del Lavoro esponendo, in punto di fatto, di avere prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda la Rifiorita soc. coop. agricola negli anni 2017, 2018, 2019. Allegava di aver ricevuto dall' a seguito di emanazione del Verbale Ispettivo CP_1 CP_1
n. 2022004673/DL del 26.1.2023, provvedimento di disconoscimento prot.
.0100.28/09/2023.0267657 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 3.10.2023 ed il CP_1 successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017; provvedimento di disconoscimento prot.
.0100.02/10/2023.0270181 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 11.10.2023 ed il CP_1 successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.4.2018 al 31.12.2018; provvedimento di disconoscimento prot.
.0100.05/10/2023.0274865 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 13.10.2023 ed il CP_1 successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.5.2019 al 31.12.2019.
1 Chiedeva quindi di “1) Ritenere e dichiarare che ha lavorato Parte_1 come bracciante agricolo alle dipendenze della “Rifiorita” per anni 2017, 2018 e 2019 per 156 giornate lavorative ciascuno;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima, revocandole con qualsiasi statuizione: a) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “ ”, Parte_2
Prototocollo 0100.28/09/2023.0267657 notificato a mezzo r.a.r. il giorno CP_1
3.10.2023 ed il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 6 5.12.202023, per il periodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017; b) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “ ”, Parte_2
0100.02/10/2023.0270181 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 11.10.2023 ed il CP_1 successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.4.2018 al 31.12.2018; c) la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “ , Parte_2
0100.05/10/2023.0274865 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 13.10.2023 ed il CP_1 successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo dall'1.5.2019 al 31.12.2019;”. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l , chiedendo, nel merito, il rigetto del CP_1 ricorso per infondatezza. La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi e TI
(ud. 20.11.24), veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 Testimone_2 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.9.25. Motivi della decisione Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1 ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n. 7845/2003). Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve, poi, precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto
2 pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso che, dagli accertamenti CP_1 compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all' , tra cui quello di CP_1 parte ricorrente, che ha subito un disconoscimento parziale delle giornate lavorate.
A fronte di tale ricostruzione fattuale, sono stati escussi i testi e TI
. Testimone_2
Il testimone ha dichiarato di avere in corso un contenzioso con l' TI CP_1 per disconoscimento di giornate agricole e di avere prestato attività per la società
[...]
dal 2017 al 2020. Ha ricordato di avere lavorato insieme ad altri braccianti, tra i Parte_2 quali il ricorrente, che egli ha detto di avere visto in più occasioni sui campi, anche tre o quattro volte a settimana, soprattutto nel periodo compreso tra maggio e la fine dell'anno. Ha precisato che il ricorrente era cognato di e che, a sua conoscenza, Parte_3 aveva lavorato per un paio di annualità, in particolare nel 2017 e 2018, raccogliendo ortaggi, con orario dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e pausa pranzo. Ha riferito che le contrade in cui si svolgeva il lavoro erano e e che a impartire le indicazioni Per_1 Per_2 Per_3 sul campo era , mentre , pur essendo il responsabile della Parte_3 Persona_4 società, non era solito presenziare ai lavori. Ha dichiarato che i pagamenti venivano effettuati da , sia in contanti sia mediante assegni, con cadenza mensile. Persona_4
Il testimone ha dichiarato di essere bracciante agricolo, precisando di Testimone_2 avere anch'egli un contenzioso pendente con l' per disconoscimento di giornate CP_1
3 agricole. Ha riferito di avere lavorato per la negli anni dal 2017 al Parte_2
2020 insieme ad altri braccianti, tra cui il ricorrente, che ha ricordato di avere visto sui campi nei mesi di maggio, giugno, settembre e novembre, per due o tre annualità. Ha dichiarato che il ricorrente si occupava della raccolta degli ortaggi, in particolare zucchine, peperoni e meloni, oltre che della rimozione della plastica. Ha precisato che a volte non lavoravano sul medesimo appezzamento, mentre in altre occasioni si trovavano nello stesso campo, con orario di lavoro dalle ore 7.00 alle ore 14.00 o 14.30. Ha riferito che a impartire le indicazioni operative era , che svolgeva funzioni di Parte_3 caposquadra e si limitava per lo più a controllare, mentre , in qualità di Persona_4 presidente della società, si limitava a trasmettere le istruzioni che venivano poi riferite agli operai da . Parte_3
In ordine alla credibilità dei testimoni occorre rilevare come tanto TI quanto abbiano dichiarato di avere a loro volta contenziosi pendenti Testimone_2 con l' per disconoscimento di giornate agricole, circostanza che, pur non CP_1 determinando di per sé una causa di incapacità a testimoniare, incide in modo significativo sulla genuinità delle dichiarazioni rese, ponendoli in una situazione di evidente conflitto di interessi rispetto all'oggetto del presente giudizio. La loro posizione di ricorrenti in procedimenti analoghi, infatti, lascia ragionevolmente presumere un interesse concreto, quantomeno in via di fatto, a un esito favorevole della presente controversia, tale da condizionare la piena attendibilità delle deposizioni. I testi, invero, hanno interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellata alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta CP_1
(v. Corte d'Appello Catanzaro sent. n. 1618/2018).
Deve, altresì, osservarsi che entrambi i testimoni, già escussi in procedimenti analoghi, hanno reso dichiarazioni che appaiono sostanzialmente sovrapponibili e intercambiabili, con un evidente intento di reciproco conforto probatorio, in quanto parimenti destinatari dei medesimi provvedimenti di cancellazione da parte dell' . Tale contesto rafforza CP_1 il giudizio di scarsa attendibilità, posto che le loro deposizioni si inseriscono in una prospettiva difensiva comune, funzionale a contrastare l'accertamento ispettivo.
Quanto al contenuto delle stesse, entrambe si caratterizzano per profili di genericità e mancanza di puntualità. ha reso dichiarazioni oscillanti circa la TI frequenza della presenza del ricorrente sui campi, alternando affermazioni di costanza quasi quotidiana ad altre in cui ha riferito di averlo visto solo alcune volte a settimana, senza mai indicare con precisione i periodi né le modalità concrete di svolgimento delle mansioni. Analoga approssimazione si rinviene nella testimonianza di S_
, che non ha saputo individuare con certezza gli anni di effettiva presenza del
[...] ricorrente, limitandosi a riferimenti generici a taluni mesi o a una partecipazione “per due o tre anni”, con ulteriori incertezze legate alla diversa dislocazione dei campi. Le deposizioni risultano dunque generiche e caratterizzate da oscillazioni, sia al loro interno sia in rapporto tra loro, senza che vengano offerti elementi individualizzanti e
4 concreti idonei a dimostrare la continuità e stabilità del rapporto di lavoro dedotto. Anche la descrizione delle mansioni attribuite al ricorrente si presenta in termini del tutto ripetibili in qualsiasi contesto bracciantile, quali la raccolta di ortaggi, la rimozione di plastiche o simili, senza riferimenti specifici che consentano di correlare tali attività all'organizzazione aziendale della società . Parte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, le dichiarazioni testimoniali si appalesano intrinsecamente deboli, generiche e contraddittorie, prive di dati certi in ordine alla durata, continuità e riconducibilità della prestazione lavorativa al ricorrente, e pertanto non idonee a superare le risultanze amministrative né a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nei sensi di cui all'art. 2094 cod. civ.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene il Tribunale che le due deposizioni rese in giudizio non siano dotate di sufficiente credibilità. Né possono, ex se, ritenersi sufficienti a provare il rapporto le produzioni documentali della parte ricorrente (unilav, buste paga, certificazioni, etc.). Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di assunzioni simulate. È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile possa portare, attraverso uno scambio di credibilità, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Alla luce dell'istruttoria documentale e dichiarazioni rese, delle contraddizioni interne ed esterne ai racconti testimoniali e della scarsa precisione e coerenza delle deposizioni, non si ritiene raggiunta, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., la prova dello svolgimento effettivo di attività lavorativa agricola da parte del ricorrente presso l'azienda agricola . Parte_2
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese sono poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 1312,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 5.200 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
5 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 1.312,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute. Così deciso in Agrigento, 15/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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