Articolo 53 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 52Articolo 54
Versione
9 agosto 1967
Art. 53.
I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalita' di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967