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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA DAMIANI ALMEYDA 5 PALERMO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROTOLO, che la rappresenta e difende con l'avv.
ABBATE TOMMASO, per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 05/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in sede di ATP in- valida in misura pari al 89% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla pro- cedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e perma- nente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede- Per_1
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “il Sig. Parte_1
, ha diritto al riconoscimento del grado di invalidità lavorati-
[...]
va quantificato in misura dell' 89%. Per i motivi sopra esposti ritengo che la de- correnza di detto diritto debba essere riferita al mese di giugno 2021. Il ricorrente quindi, in atto, NON ha diritto ad avere riconosciuto lo stato di to- tale inabilità lavorativa (100%)” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso in opposizione;
dichiara che è invalido con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa del 89% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 08/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA DAMIANI ALMEYDA 5 PALERMO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROTOLO, che la rappresenta e difende con l'avv.
ABBATE TOMMASO, per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 05/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, già riconosciuta in sede di ATP in- valida in misura pari al 89% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla pro- cedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con totale e perma- nente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle mede- Per_1
sime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documenta- zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “il Sig. Parte_1
, ha diritto al riconoscimento del grado di invalidità lavorati-
[...]
va quantificato in misura dell' 89%. Per i motivi sopra esposti ritengo che la de- correnza di detto diritto debba essere riferita al mese di giugno 2021. Il ricorrente quindi, in atto, NON ha diritto ad avere riconosciuto lo stato di to- tale inabilità lavorativa (100%)” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso in opposizione;
dichiara che è invalido con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa del 89% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 08/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile