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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2514/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2514/2024 R.G. promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Amadori Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VE (RA), Via Newton n. 78 in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Tonetti presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in VE (RA), Via M. Gordini n. 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla moglie affinché ci viva unitamente alla figlia, maggiorenne, studente, non autosufficiente fino al raggiungimento dell'autosufficienza della stessa;
3) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
Istat e da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Disporre che il sig. orrisponda alla moglie la somma di € 220,00 mensili a titolo di contributo CP_1
al suo mantenimento;
5) Disporre che il sig. orrisponda alla sig.ra l'60% delle spese straordinarie dalla stessa CP_1 Pt_1
anticipate per la figlia. La somma dovrà essere corrisposta entro il mese successivo alla presentazione delle ricevute di spesa. Per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al protocollo del
Tribunale di VE;
6) Disporre che l'assegno unico per la figlia pari attualmente ad € 50,20, venga percepito in toto dalla madre.
7) Disporre che il marito contribuisca al mantenimento del cane versando alla moglie la somma Pt_2 di € 10,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
8) spese legali compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con il quale contrasse matrimonio in VE (RA), il 3.7.2010 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VE (RA), dell'anno 2010, Atto n.
99, p.2, s. A, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.1.2025 si è costituito in giudizio CP_1
il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente e presentava condizioni differenti.
[...]
pagina 2 di 3 Assegnato alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'assenza di volontà riconciliativa nelle parti, acquisito il parere favorevole del PM, all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
L'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi induce, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della stessa, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte presentate all'udienza del 16.4.2025 e depositate in data 17.4.2025 sopra riportate in corsivo, gli stessi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2514/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( e Parte_1 C.F._1 CP_1
), avendo gli stessi contratto matrimonio a VE (RA), il 3.7.2010
[...] C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VE (RA), dell'anno 2010, Atto n.
99, p.2, s. A, alle conclusioni congiunte sopra riportate;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (RA) ai fini dell'annotazione;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in VE, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2514/2024 R.G. promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Amadori Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VE (RA), Via Newton n. 78 in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Tonetti presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in VE (RA), Via M. Gordini n. 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare alla moglie affinché ci viva unitamente alla figlia, maggiorenne, studente, non autosufficiente fino al raggiungimento dell'autosufficienza della stessa;
3) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Per_1
Istat e da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Disporre che il sig. orrisponda alla moglie la somma di € 220,00 mensili a titolo di contributo CP_1
al suo mantenimento;
5) Disporre che il sig. orrisponda alla sig.ra l'60% delle spese straordinarie dalla stessa CP_1 Pt_1
anticipate per la figlia. La somma dovrà essere corrisposta entro il mese successivo alla presentazione delle ricevute di spesa. Per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al protocollo del
Tribunale di VE;
6) Disporre che l'assegno unico per la figlia pari attualmente ad € 50,20, venga percepito in toto dalla madre.
7) Disporre che il marito contribuisca al mantenimento del cane versando alla moglie la somma Pt_2 di € 10,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
8) spese legali compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con il quale contrasse matrimonio in VE (RA), il 3.7.2010 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VE (RA), dell'anno 2010, Atto n.
99, p.2, s. A, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.1.2025 si è costituito in giudizio CP_1
il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente e presentava condizioni differenti.
[...]
pagina 2 di 3 Assegnato alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'assenza di volontà riconciliativa nelle parti, acquisito il parere favorevole del PM, all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
L'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi induce, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della stessa, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto agli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alle conclusioni congiunte presentate all'udienza del 16.4.2025 e depositate in data 17.4.2025 sopra riportate in corsivo, gli stessi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepiti.
3. Compensa le spese, come da accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2514/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra ( e Parte_1 C.F._1 CP_1
), avendo gli stessi contratto matrimonio a VE (RA), il 3.7.2010
[...] C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VE (RA), dell'anno 2010, Atto n.
99, p.2, s. A, alle conclusioni congiunte sopra riportate;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (RA) ai fini dell'annotazione;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in VE, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3