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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, C.F._3
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente discute come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 10.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente agisce in giudizio sostenendo
-di aver svolto, nell'interesse dei convenuti e su incarico dei medesimi, l'attività
professionale di avvocato in relazione al procedimento penale r.g.n. 1515/22 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, in relazione alla relativa fase cautelare r.g.n.
1366/2022 Gip, in relazione alla partecipazione all'udienza preliminare e allo studio della richiesta di rinvio a giudizio;
pagina 1 di 3 - i convenuti non avrebbero, nonostante le sollecitazioni, corrisposto l'onorario relativo alle prestazioni professionali eseguite in loro favore dal ricorrente.
Il ricorrente quantifica il proprio compenso professionale per la suddetta attività in €
1.966,90, oltre ad accessori di legge, quanto alla fase delle indagini;
in € 3.478,75, oltre ad accessori di legge, quanto alla fase cautelare;
in € 2.949,70 oltre ad accessori di legge, quanto alla fase dell'udienza preliminare.
Il ricorrente domanda la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei compensi,
quantificati in € 11.901,01, inclusi gli accessori di legge e decurtato l'acconto ricevuto nella misura di € 300,00.
I convenuti sono contumaci.
Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento, atteso che il medesimo, in ossequio agli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi degli artt. 1218 e 2697
c.c., dimostra, nella sua qualità di creditore, la fonte del proprio diritto - consistente, nel caso di specie, nell'incarico professionale conferito dai convenuti e nell'attività svolta in adempimento del mandato (doc. all. ricorso introduttivo)-, e si limita ad allegare l'inadempimento dei debitori convenuti (Cass., ssuu., n. 13553/2001).
I convenuti, rimasti contumaci, non dimostrano alcun fatto estintivo del diritto di credito del ricorrente.
La misura del compenso, domandata dal ricorrente, viene determinata in € 1.435,93 per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminare, in cui il ricorrente, subentrato ad altro difensore, ha svolto attività relativa alle fasi di studio e introduttiva (€ 757,00, tenuto conto della semplicità dell'attività, a cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti
-art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge); in € 3.048,26 per l'attività svolta nella fase cautelare personale, in cui il ricorrente ha svolto attività relativa alle fasi di studio e introduttiva (€ 1.607,00, tenuto conto della media complessità dell'attività, a cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti -art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge); in € 1.525,07 per la partecipazione all'udienza preliminare -risultando il ricorrente presente dal decreto che dispone il giudizio-, in cui il ricorrente ha svolto attività relativa alle pagina 2 di 3 fasi di studio e introduttiva (€ 804,00, tenuto conto della semplicità dell'attività, cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti -art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge).
Si ritiene, quindi, congruo quantificare il compenso del ricorrente per l'attività
professionale prestata in favore dei convenuti in € 6.009,26, cui viene detratto l'acconto di €
300,00; il compenso liquidato è, dunque, pari ad € 5.709,26.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate, nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto del valore, della semplicità della controversia e della mancanza di attività relativa alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna, per l'effetto, e Controparte_1
in solido al pagamento, in favore dell'importo di € 5.709,26; CP_2 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore Controparte_3 CP_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 849,00 per compensi, oltre a I.V.A.,
c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, C.F._3
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente discute come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 10.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente agisce in giudizio sostenendo
-di aver svolto, nell'interesse dei convenuti e su incarico dei medesimi, l'attività
professionale di avvocato in relazione al procedimento penale r.g.n. 1515/22 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, in relazione alla relativa fase cautelare r.g.n.
1366/2022 Gip, in relazione alla partecipazione all'udienza preliminare e allo studio della richiesta di rinvio a giudizio;
pagina 1 di 3 - i convenuti non avrebbero, nonostante le sollecitazioni, corrisposto l'onorario relativo alle prestazioni professionali eseguite in loro favore dal ricorrente.
Il ricorrente quantifica il proprio compenso professionale per la suddetta attività in €
1.966,90, oltre ad accessori di legge, quanto alla fase delle indagini;
in € 3.478,75, oltre ad accessori di legge, quanto alla fase cautelare;
in € 2.949,70 oltre ad accessori di legge, quanto alla fase dell'udienza preliminare.
Il ricorrente domanda la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei compensi,
quantificati in € 11.901,01, inclusi gli accessori di legge e decurtato l'acconto ricevuto nella misura di € 300,00.
I convenuti sono contumaci.
Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento, atteso che il medesimo, in ossequio agli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi degli artt. 1218 e 2697
c.c., dimostra, nella sua qualità di creditore, la fonte del proprio diritto - consistente, nel caso di specie, nell'incarico professionale conferito dai convenuti e nell'attività svolta in adempimento del mandato (doc. all. ricorso introduttivo)-, e si limita ad allegare l'inadempimento dei debitori convenuti (Cass., ssuu., n. 13553/2001).
I convenuti, rimasti contumaci, non dimostrano alcun fatto estintivo del diritto di credito del ricorrente.
La misura del compenso, domandata dal ricorrente, viene determinata in € 1.435,93 per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminare, in cui il ricorrente, subentrato ad altro difensore, ha svolto attività relativa alle fasi di studio e introduttiva (€ 757,00, tenuto conto della semplicità dell'attività, a cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti
-art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge); in € 3.048,26 per l'attività svolta nella fase cautelare personale, in cui il ricorrente ha svolto attività relativa alle fasi di studio e introduttiva (€ 1.607,00, tenuto conto della media complessità dell'attività, a cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti -art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge); in € 1.525,07 per la partecipazione all'udienza preliminare -risultando il ricorrente presente dal decreto che dispone il giudizio-, in cui il ricorrente ha svolto attività relativa alle pagina 2 di 3 fasi di studio e introduttiva (€ 804,00, tenuto conto della semplicità dell'attività, cui vengono sommati l'aumento del 30% per il numero di parti -art. 12, c. 2, d.m. 55/2014- e gli accessori di legge).
Si ritiene, quindi, congruo quantificare il compenso del ricorrente per l'attività
professionale prestata in favore dei convenuti in € 6.009,26, cui viene detratto l'acconto di €
300,00; il compenso liquidato è, dunque, pari ad € 5.709,26.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate, nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto del valore, della semplicità della controversia e della mancanza di attività relativa alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna, per l'effetto, e Controparte_1
in solido al pagamento, in favore dell'importo di € 5.709,26; CP_2 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore Controparte_3 CP_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 849,00 per compensi, oltre a I.V.A.,
c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3