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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Alessandra Martinelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 344/2025 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Luca MORENA Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio degli avvocati Carlo ZOLI e Laura CASADIO CP_1 resistenti in riassunzione
Oggetto: Impugnazione contratti a termine – richiesta ricostituzione rapporto posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come efficacemente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte d'Appello di Ancona, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 20336/2023), ha respinto il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
ed ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata rigettata CP_1 la domanda della lavoratrice volta a far accertare l'illegittimità dei contratti di somministrazione (n. 22) a tempo determinato e dei contratti a termine (n. 3) conclusi nel periodo compreso tra il 3.7.2006 e il 5.5.2014 e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società utilizzatrice con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno;
il CP_1
Tribunale aveva anche respinto la domanda subordinata diretta ad ottenere la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 7.5.2023, in base all'accordo aziendale del 13.5.2014.”
pag. 1 di 10 La Corte di rinvio, richiamati i principi di diritto enunciati dalla ordinanza rescindente e per quanto ancora rileva, ha escluso che il rapporto di lavoro in esame potesse considerarsi unitario sia perché i contratti di somministrazione erano stati stipulati con diverse agenzie interinali e sia perché vi era stata discontinuità tra i singoli rapporti, intervallati da periodi di non lavoro. In ragione della accertata discontinuità, ha ritenuto maturata la decadenza, ex art. 32 della legge 183 del 2010, per i contratti più risalenti ed ha escluso il superamento dei limiti di "durata ragionevolmente temporanea" del rapporto. Concentrato l'esame sugli ultimi due contratti di somministrazione a termine, per i quali non era maturata la decadenza, la Corte di merito ne ha escluso l'illegittimità rilevando come la normativa all'epoca in vigore non imponesse limiti massimi di durata e neppure l'obbligo di indicazione delle causali giustificative. Ha interpretato l'art. 44 del c.c.n.l. Industria metalmeccanica nel senso della previsione di una stabilizzazione dopo 44 mesi limitata a coloro che, all'atto di superamento della soglia, fossero impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato (e non anche con contratti di somministrazione a tempo determinato). Ha infine rilevato come la società avesse adempiuto agli obblighi previsti dall'accordo aziendale del 13.5.2014, attraverso l'assunzione di altri lavoratori senza che la avesse dedotto la violazione dei canoni di correttezza e buona fede Parte_1 nella scelta dei dipendenti da stabilizzare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a Parte_1 quattro motivi. La ha resistito con controricorso” CP_1
Riassunte le ragioni dedotte dall'una e dall'altra parte e in accoglimento del primo motivo di gravame – così assorbiti i restanti - la Corte di Cassazione ha poi osservato come “la sentenza rescissoria non si è conformata al “decisum” della S.C. perché ha erroneamente interpretato ed applicato il principio di diritto enunciato ritenendo che l'esistenza di intervalli temporali tra le missioni impedisse di valutare in maniera globale il rapporto di lavoro somministrato al fine di verificare l'eventuale elusione dei principi di cui alla Direttiva 2008/104 e, specificamente, il rispetto o meno di una durata ragionevolmente temporanea del rapporto medesimo. La sentenza rescindente aveva cassato la decisione di appello proprio perché aveva "proceduto ad un esame atomistico della vicenda", non adeguandosi ai principi statuiti in sede di legittimità con la sentenza n. 22861/2022. Il giudice di rinvio, aderendo alla ordinanza rescindente, avrebbe dovuto accertare, alla luce dei principi di diritto enunciati attraverso il richiamo alla sentenza n. 22861/22, se la reiterazione dei contratti di somministrazione a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe (in totale 72 contratti, ricorso, p. 25), da considerare complessivamente nonostante l'intervenuta decadenza, avesse realizzato un abusivo ricorso alla somministrazione rispetto al dettato dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 2008/104, per difetto del requisito immanente e strutturale rappresentato da una durata che potesse ragionevolmente qualificarsi come temporanea.
pag. 2 di 10 Tale verifica doveva essere compiuta utilizzando gli indicatori individuati dalla sentenza n. 22861/22, in sintonia con le sentenze della CGUE, e calibrati, tra l'altro, sul dato oggettivo della durata complessiva delle missioni ed anche sulle eventuali motivazioni addotte dall'utilizzatore per giustificare la reiterata destinazione dello stesso lavoratore alle stesse mansioni presso la medesima impresa, a nulla rilevando la diversità delle agenzie di somministrazione. Se avesse ritenuto superato il canone di temporaneità, la Corte di rinvio avrebbe dovuto trarne le conseguenze in termini di nullità dei contratti per i quali non era ancora maturata la decadenza di cui all'art. 32 cit., per elusione di norme imperative.”
2. Ha riassunto il giudizio la lavoratrice. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società convenuta. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa – dopo infruttuoso esperimento di tentativo di conciliazione – come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Pretermesso quanto non funzionale alla decisione, va osservato che questa Corte è chiamata a verificare se in concreto, a prescindere dalla formale interruzione dei rapporti, l'atteggiarsi della messa a disposizione del lavoratore per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22861). E' corretta la premessa in diritto della società convenuta in riassunzione: “è accertato, con efficacia di giudicato, che la ricorrente è decaduta dall'impugnazione dei contratti in oggetto, con l'eccezione degli ultimi due contratti di somministrazione a termine. Con la pronuncia di cassazione con rinvio la Suprema Corte ha precisato che, nonostante la suddetta decadenza dall'impugnativa (e la conseguente preclusione dell'accertamento dell'invalidità e/o dell'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a termine non oggetto di tempestiva impugnazione), ai fini di valutare la legittimità degli ultimi due contratti di somministrazione, rispetto ai quali è stata validamente opposta l'impugnativa, il Giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione l'intera vicenda contrattuale. In particolare, i contratti non oggetto di tempestiva impugnativa, sui quali è precluso ogni accertamento di legittimità e/o pronuncia conseguente, potranno essere tenuti in considerazione al solo fine di verificare che il ricorso al lavoro in somministrazione, considerate le missioni svolte presso l'utilizzatrice nel loro complesso, sia CP_1 stata 'ragionevolmente temporanea' e non abbia, per contro, celato un ricorso abusivo alla somministrazione di lavoro ai sensi della Direttiva n. 2008/104” Ebbene, sempre per come esposto dalla stessa convenuta, che peraltro richiama la tabella inserita nel ricorso di primo grado (alle pagg. da 2 a 9)”… dopo aver sottoscritto tre contratti di somministrazione con la società di fornitura
[...]
(peraltro non consecutivi), scaduto l'ultimo il 30.11.06, l'odierna CP_2 appellante veniva assunta con contratto a tempo determinato dalla il CP_1
2.05.07, ossia sei mesi dopo. Detto contratto cessava il 30.11.07.
pag. 3 di 10 Il 3.03.08 (ossia oltre il termine di 60 gg. Fissato all'epoca per proporre l'impugnazione) l'appellante e la sottoscrivevano un nuovo contratto a tempo CP_1 determinato, scaduto dopo una proroga, il 31.07.08. Il 15.10.08 (ossia 76 giorno dopo) la eniva assunta da con Pt_1 CP_3 contratto di lavoro somministrato a tempo determinato che, dopo una serie di proroghe, cessava in data 15.12.08. Oltre un anno e mezzo e dopo, il 24.06.10, la eniva nuovamente assunta da Pt_1
con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. CP_3
Seguivano alcune brevissime proroghe ed un nuovo contratto, sempre con CP_3
cessato il 18.12.10.
[...]
La successiva assunzione, sempre da parte di e sempre con contratto CP_3 di lavoro somministrato a tempo determinato, avveniva il giorno 11.01.11, ossia 23 gg. dopo la scadenza del precedente contratto. Dopo alcune proroghe il contratto con veniva a termine e la CP_3 Pt_1 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dalla il CP_1
2.05.11. Detto contratto veniva a scadenza il 22.12.11. Il 16.01.12, ossia 25 gg. dopo, l'appellante veniva assunta dalla società di somministrazione DS con contratto a termine cessato, dopo CP_4 alcune proroghe, il 10.03.12. Una nuova assunzione, sempre da parte di seguiva 20 gg. dopo, Controparte_5 ossia il 1.04.12. Il rapporto cessava il 21.04.12. Quattro mesi dopo, il 20.08.12, assumeva nuovamente la Controparte_5 Pt_1 con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. Seguivano altri contratti con mai consecutivi, fino agli ultimi del Controparte_5 maggio 2014” (memoria costituzione in appello, p. 14 s.)”. CP_1
La società minimizza la sequenza dei rapporti, accennando fugacemente a “una serie di proroghe”, a “brevissime proroghe” e ad “alcune proroghe”.
4. La sequenza dei contratti1 e la ripetizione della relativa causale dà rappresentazione plastica e inequivocabile della sostanziale continuità del rapporto pag. 4 di 10 e pare sufficiente rilevare come con l'affermazione “… Seguivano altri contratti con mai consecutivi…” la società intende riassumere, per esempio, i Controparte_5 sette contratti intercorsi in meno di tre mesi, tra il 2/5/2013 e il 27/7/2013 (contratti nn. 56 – 62). La trascrizione del prospetto a suo tempo inserito da parte ricorrente (pagg.
2-9 del ricorso di primo grado) riassume ogni argomento, apparendo fuori luogo – e dispendio non consentito delle risorse dell'ufficio – ulteriormente illustrare come ciò costituisca superamento del limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22861):
IA (16.01.2012–11.02.2012); 32) proroga al 23.02.2012; 33) proroga al 24.02.2012; 34) proroga al 10.03.2012; 35) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (01.04.2012–06.04.2012); 36) proroga al 21.04.2012; 37) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (20.08.2012–29.09.2012); 38) proroga al 06.10.2012; 39) proroga al 13.10.2012; 40) proroga al 27.10.2012; 41) proroga al 31.10.2012; 42) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (12.11.2012–17.11.2012); 43) proroga al 30.11.2012; 44) proroga al 01.12.2012; 45) proroga al 07.12.2012; 46) proroga al 15.12.2012; 47) proroga al 19.12.2012; 48) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (07.01.2013–
12.01.2013); 49) proroga al 26.01.2013; 50) proroga al 02.02.2013; 51) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (04.02.2013-09.02.2013); 52) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (08.02.2013–23.02.2013); 53) proroga al 02.03.2013; 54) proroga al 09.03.2013; 55) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (21.04.2013–24.04.2013); 56) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (02.05.2013–11.05.2013); 57) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (13.05.2013–18.05.2013); 58) proroga al 01.06.2013; 59) proroga al 15.06.2013; 60) proroga al
13.07.2013; 61) proroga al 20.07.2013; 62) proroga al 27.07.2013; 63) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (19.08.2013– 31.08.2013); 64) proroga al 28.09.2013; 65) proroga al 12.10.2013; 66) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (04.11.2013–16.11.2013); 67) proroga al 30.11.2013; 68) proroga al 07.12.2013; 69) proroga al 14.12.2013; 70) proroga al 17.12.2013; 71) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (03.03.2014– 15.03.2014); 72) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (24.03.2014– 29.03.2014); 73) proroga al 05.04.2014; 74) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (05.05.2014–17.05.2014); 75) proroga al 31.05.2014” (così dal ricorso per cassazione e in quello di riassunzione)
pag. 5 di 10 pag. 6 di 10 pag. 7 di 10 Lavorare oltre due anni nell'arco di otto in forza di 75 contratti, 50 dei quali conclusi in 40 mesi (ovvero tra gennaio 2011 e maggio 2014) integra certamente continuità, dovendosi tenere in considerazione, da un lato, la ragionevole aspettativa della lavoratrice, negli intervalli a volte assai brevi, di essere nuovamente contattata;
dall'altro, la sicura utilità della società che ha usufruito della prestazione, per avere un soggetto già al corrente delle modalità operative – e ciò a prescindere da qualsiasi effettuazione di veri e propri corsi di formazione (circostanza contestata anche nella sua stessa ammissibilità).
5. In altre parole, il mandato di questa Corte territoriale di verificare se vi sia stato un abusivo ricorso alla somministrazione si ritiene assolto con il mero riscontro dei dati di cui sopra si è detto, apparendo sufficiente ricordare quanto affermato da Corte giustizia UE sez. II, 17/3/2022, n. 232: “missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice eludono l'essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104 e costituiscono un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto compromettono l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i pag. 8 di 10 lavoratori, a discapito di quest'ultima [sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C-681/18, EU:C:2020:823, punto 70]. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale [sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C- 681/18, EU:C:2020:823, punto 71]” E' bensì vero che la società ha offerto un'illustrazione dell'organizzazione aziendale e del ciclo di produzione (cfr. punti 17 e ss. della memoria di costituzione), ma quanto dedotto si limita a descrivere la particolarità del contesto aziendale, più che offrire una spiegazione delle ragioni produttive che sottostanno al frequente ricorso a personale somministrato.
6. Deve dunque concludersi per la sussistenza del superamento del canone di temporaneità, cui consegue – per espressa indicazione della Corte rescindente - la declaratoria di “nullità dei contratti per i quali non era ancora maturata la decadenza di cui all'art. 32 cit., per elusione di norme imperative”. Diviene dunque meno rilevante esaminare la precisa causale dei rapporti da ultimo conclusi e tempestivamente impugnati, perché – come appena detto – essi sono solo l'ultima fase di una sequenza causale avente autonoma e decisiva rilevanza. La decadenza intervenuta per gli altri ha dunque il limitato effetto di circoscrivere le conseguenze economiche e giuridiche della presente statuizione.
7. Alla ricorrente deve infatti essere riconosciuto il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a far tempo dal 5/5/2014 (data di decorrenza del contratto utilmente impugnato con il ricorso del 29/7/2014), con condanna della società a restituire funzionalità al rapporto. Quanto all'indennità risarcitoria ex art. 325 L. 183/20102, vigente ratione temporis, non pare potersi dare rilievo alla proposta di assunzione con orario part-time formulata nel maggio 2014, per le ben diverse utilità di quella soluzione. Considerato il lasso di tempo trascorso in modalità precaria e la stessa durata del contenzioso, alimentato dalla resistenza della società anche sul punto di diritto qui decisivo, pare corretto riconoscere l'indennità nella sua misura massima.
8. Le spese processuali – liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e senza considerazione di fasi istruttorie, propriamente mai svolte
– seguono la soccombenza.
pag. 9 di 10
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e ogni diversa e contraria domanda o eccezione Parte_1 CP_1 disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2/2017 del Tribunale di Pesaro pubblicata il giorno 3/4/2017, 1. dichiara il diritto della ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società a far tempo dal 5/5/2014 CP_1
e
2. ordina la reintegrazione della lavoratrice nelle mansioni con inquadramento al livello 2 del CCNL di settore;
3. condanna la società al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di cui all'art. 32 L 183/2010, pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, pari ad € 1.512,36 (di cui € 116,34 per rateo 13ma);
4. la condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate
- in €.5.500,00 per compenso di primo grado,
- in €.5.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.5.000,00 per compenso del primo giudizio di cassazione,
- in €.5.500,00 per compenso del primo giudizio di rinvio
- in €.5.000,00 per compenso del secondo giudizio di cassazione,
- in €.5.000,00 per compenso del secondo giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 11/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ avora presso nel periodo dal 03.07.2006 al 31.05.2014, con inquadramento operaio 2° Pt_1 CP_1 liv. CCNL Metalmeccanica Industria e orario fulltime, sulla scorta dei seguenti contratti e relative proroghe (doc. 1 – 75 fasc. ric), per una durata complessiva di n. 1553 giorni (ca. n. 52 mesi): 1) contratto di somministrazione a t.d. (03.07.2006–08.07.2006); 2) proroga al 29.07.2006; 3) Controparte_2 proroga al 04.08.2006; 4) contratto di somministrazione a t.d. (22.08.2006–30.09.2006); Controparte_2 5) proroga al 31.10.2006; 6) contratto di somministrazione a t.d. (02.11.2006– Controparte_2 11.11.2006); 7) proroga al 30.11.2006; 8) contratto di lavoro a t.d. (02.05.2007–30.11.2007); 9) CP_1 contratto di lavoro a t.d. (03.03.2008–25.07.2008); 10) proroga al 31.07.2008; 11) contratto di CP_1 somministrazione a t.d. AD IA (15.10.2008–30.10.2008); 12) proroga al 21.11.2008; 13) proroga al 24.11.2008; 14) proroga al 06.12.2008; 15) proroga al 09.12.2008; 16) proroga al 15.12.2008; 17) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (24.06.2010–31.07.2010); 18) proroga al 11.08.2010; 19) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (23.08.2010–25.09.2010); 20) proroga al 16.10.2010; 21) proroga al 13.11.2010; 22) proroga al 04.12.2010; 23) proroga al 11.12.2010; 24) proroga al 18.12.2010; 25) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (11.01.2011– 29.01.2011); 26) proroga al 12.02.2011; 27) proroga al 26.03.2011; 28) proroga al 23.04.2011; 29) proroga al 30.04.2011; 30) contratto di lavoro a t.d. 02.05.2011; 31) contratto di somministrazione a t.d. DS 2 Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Alessandra Martinelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 344/2025 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Luca MORENA Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio degli avvocati Carlo ZOLI e Laura CASADIO CP_1 resistenti in riassunzione
Oggetto: Impugnazione contratti a termine – richiesta ricostituzione rapporto posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come efficacemente riassunto nell'ordinanza rescindente, “la Corte d'Appello di Ancona, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 20336/2023), ha respinto il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
ed ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata rigettata CP_1 la domanda della lavoratrice volta a far accertare l'illegittimità dei contratti di somministrazione (n. 22) a tempo determinato e dei contratti a termine (n. 3) conclusi nel periodo compreso tra il 3.7.2006 e il 5.5.2014 e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società utilizzatrice con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno;
il CP_1
Tribunale aveva anche respinto la domanda subordinata diretta ad ottenere la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 7.5.2023, in base all'accordo aziendale del 13.5.2014.”
pag. 1 di 10 La Corte di rinvio, richiamati i principi di diritto enunciati dalla ordinanza rescindente e per quanto ancora rileva, ha escluso che il rapporto di lavoro in esame potesse considerarsi unitario sia perché i contratti di somministrazione erano stati stipulati con diverse agenzie interinali e sia perché vi era stata discontinuità tra i singoli rapporti, intervallati da periodi di non lavoro. In ragione della accertata discontinuità, ha ritenuto maturata la decadenza, ex art. 32 della legge 183 del 2010, per i contratti più risalenti ed ha escluso il superamento dei limiti di "durata ragionevolmente temporanea" del rapporto. Concentrato l'esame sugli ultimi due contratti di somministrazione a termine, per i quali non era maturata la decadenza, la Corte di merito ne ha escluso l'illegittimità rilevando come la normativa all'epoca in vigore non imponesse limiti massimi di durata e neppure l'obbligo di indicazione delle causali giustificative. Ha interpretato l'art. 44 del c.c.n.l. Industria metalmeccanica nel senso della previsione di una stabilizzazione dopo 44 mesi limitata a coloro che, all'atto di superamento della soglia, fossero impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato (e non anche con contratti di somministrazione a tempo determinato). Ha infine rilevato come la società avesse adempiuto agli obblighi previsti dall'accordo aziendale del 13.5.2014, attraverso l'assunzione di altri lavoratori senza che la avesse dedotto la violazione dei canoni di correttezza e buona fede Parte_1 nella scelta dei dipendenti da stabilizzare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a Parte_1 quattro motivi. La ha resistito con controricorso” CP_1
Riassunte le ragioni dedotte dall'una e dall'altra parte e in accoglimento del primo motivo di gravame – così assorbiti i restanti - la Corte di Cassazione ha poi osservato come “la sentenza rescissoria non si è conformata al “decisum” della S.C. perché ha erroneamente interpretato ed applicato il principio di diritto enunciato ritenendo che l'esistenza di intervalli temporali tra le missioni impedisse di valutare in maniera globale il rapporto di lavoro somministrato al fine di verificare l'eventuale elusione dei principi di cui alla Direttiva 2008/104 e, specificamente, il rispetto o meno di una durata ragionevolmente temporanea del rapporto medesimo. La sentenza rescindente aveva cassato la decisione di appello proprio perché aveva "proceduto ad un esame atomistico della vicenda", non adeguandosi ai principi statuiti in sede di legittimità con la sentenza n. 22861/2022. Il giudice di rinvio, aderendo alla ordinanza rescindente, avrebbe dovuto accertare, alla luce dei principi di diritto enunciati attraverso il richiamo alla sentenza n. 22861/22, se la reiterazione dei contratti di somministrazione a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe (in totale 72 contratti, ricorso, p. 25), da considerare complessivamente nonostante l'intervenuta decadenza, avesse realizzato un abusivo ricorso alla somministrazione rispetto al dettato dell'art. 5, comma 5, della Direttiva 2008/104, per difetto del requisito immanente e strutturale rappresentato da una durata che potesse ragionevolmente qualificarsi come temporanea.
pag. 2 di 10 Tale verifica doveva essere compiuta utilizzando gli indicatori individuati dalla sentenza n. 22861/22, in sintonia con le sentenze della CGUE, e calibrati, tra l'altro, sul dato oggettivo della durata complessiva delle missioni ed anche sulle eventuali motivazioni addotte dall'utilizzatore per giustificare la reiterata destinazione dello stesso lavoratore alle stesse mansioni presso la medesima impresa, a nulla rilevando la diversità delle agenzie di somministrazione. Se avesse ritenuto superato il canone di temporaneità, la Corte di rinvio avrebbe dovuto trarne le conseguenze in termini di nullità dei contratti per i quali non era ancora maturata la decadenza di cui all'art. 32 cit., per elusione di norme imperative.”
2. Ha riassunto il giudizio la lavoratrice. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società convenuta. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa – dopo infruttuoso esperimento di tentativo di conciliazione – come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Pretermesso quanto non funzionale alla decisione, va osservato che questa Corte è chiamata a verificare se in concreto, a prescindere dalla formale interruzione dei rapporti, l'atteggiarsi della messa a disposizione del lavoratore per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22861). E' corretta la premessa in diritto della società convenuta in riassunzione: “è accertato, con efficacia di giudicato, che la ricorrente è decaduta dall'impugnazione dei contratti in oggetto, con l'eccezione degli ultimi due contratti di somministrazione a termine. Con la pronuncia di cassazione con rinvio la Suprema Corte ha precisato che, nonostante la suddetta decadenza dall'impugnativa (e la conseguente preclusione dell'accertamento dell'invalidità e/o dell'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a termine non oggetto di tempestiva impugnazione), ai fini di valutare la legittimità degli ultimi due contratti di somministrazione, rispetto ai quali è stata validamente opposta l'impugnativa, il Giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione l'intera vicenda contrattuale. In particolare, i contratti non oggetto di tempestiva impugnativa, sui quali è precluso ogni accertamento di legittimità e/o pronuncia conseguente, potranno essere tenuti in considerazione al solo fine di verificare che il ricorso al lavoro in somministrazione, considerate le missioni svolte presso l'utilizzatrice nel loro complesso, sia CP_1 stata 'ragionevolmente temporanea' e non abbia, per contro, celato un ricorso abusivo alla somministrazione di lavoro ai sensi della Direttiva n. 2008/104” Ebbene, sempre per come esposto dalla stessa convenuta, che peraltro richiama la tabella inserita nel ricorso di primo grado (alle pagg. da 2 a 9)”… dopo aver sottoscritto tre contratti di somministrazione con la società di fornitura
[...]
(peraltro non consecutivi), scaduto l'ultimo il 30.11.06, l'odierna CP_2 appellante veniva assunta con contratto a tempo determinato dalla il CP_1
2.05.07, ossia sei mesi dopo. Detto contratto cessava il 30.11.07.
pag. 3 di 10 Il 3.03.08 (ossia oltre il termine di 60 gg. Fissato all'epoca per proporre l'impugnazione) l'appellante e la sottoscrivevano un nuovo contratto a tempo CP_1 determinato, scaduto dopo una proroga, il 31.07.08. Il 15.10.08 (ossia 76 giorno dopo) la eniva assunta da con Pt_1 CP_3 contratto di lavoro somministrato a tempo determinato che, dopo una serie di proroghe, cessava in data 15.12.08. Oltre un anno e mezzo e dopo, il 24.06.10, la eniva nuovamente assunta da Pt_1
con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. CP_3
Seguivano alcune brevissime proroghe ed un nuovo contratto, sempre con CP_3
cessato il 18.12.10.
[...]
La successiva assunzione, sempre da parte di e sempre con contratto CP_3 di lavoro somministrato a tempo determinato, avveniva il giorno 11.01.11, ossia 23 gg. dopo la scadenza del precedente contratto. Dopo alcune proroghe il contratto con veniva a termine e la CP_3 Pt_1 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dalla il CP_1
2.05.11. Detto contratto veniva a scadenza il 22.12.11. Il 16.01.12, ossia 25 gg. dopo, l'appellante veniva assunta dalla società di somministrazione DS con contratto a termine cessato, dopo CP_4 alcune proroghe, il 10.03.12. Una nuova assunzione, sempre da parte di seguiva 20 gg. dopo, Controparte_5 ossia il 1.04.12. Il rapporto cessava il 21.04.12. Quattro mesi dopo, il 20.08.12, assumeva nuovamente la Controparte_5 Pt_1 con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. Seguivano altri contratti con mai consecutivi, fino agli ultimi del Controparte_5 maggio 2014” (memoria costituzione in appello, p. 14 s.)”. CP_1
La società minimizza la sequenza dei rapporti, accennando fugacemente a “una serie di proroghe”, a “brevissime proroghe” e ad “alcune proroghe”.
4. La sequenza dei contratti1 e la ripetizione della relativa causale dà rappresentazione plastica e inequivocabile della sostanziale continuità del rapporto pag. 4 di 10 e pare sufficiente rilevare come con l'affermazione “… Seguivano altri contratti con mai consecutivi…” la società intende riassumere, per esempio, i Controparte_5 sette contratti intercorsi in meno di tre mesi, tra il 2/5/2013 e il 27/7/2013 (contratti nn. 56 – 62). La trascrizione del prospetto a suo tempo inserito da parte ricorrente (pagg.
2-9 del ricorso di primo grado) riassume ogni argomento, apparendo fuori luogo – e dispendio non consentito delle risorse dell'ufficio – ulteriormente illustrare come ciò costituisca superamento del limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22861):
IA (16.01.2012–11.02.2012); 32) proroga al 23.02.2012; 33) proroga al 24.02.2012; 34) proroga al 10.03.2012; 35) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (01.04.2012–06.04.2012); 36) proroga al 21.04.2012; 37) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (20.08.2012–29.09.2012); 38) proroga al 06.10.2012; 39) proroga al 13.10.2012; 40) proroga al 27.10.2012; 41) proroga al 31.10.2012; 42) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (12.11.2012–17.11.2012); 43) proroga al 30.11.2012; 44) proroga al 01.12.2012; 45) proroga al 07.12.2012; 46) proroga al 15.12.2012; 47) proroga al 19.12.2012; 48) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (07.01.2013–
12.01.2013); 49) proroga al 26.01.2013; 50) proroga al 02.02.2013; 51) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (04.02.2013-09.02.2013); 52) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (08.02.2013–23.02.2013); 53) proroga al 02.03.2013; 54) proroga al 09.03.2013; 55) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (21.04.2013–24.04.2013); 56) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (02.05.2013–11.05.2013); 57) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (13.05.2013–18.05.2013); 58) proroga al 01.06.2013; 59) proroga al 15.06.2013; 60) proroga al
13.07.2013; 61) proroga al 20.07.2013; 62) proroga al 27.07.2013; 63) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (19.08.2013– 31.08.2013); 64) proroga al 28.09.2013; 65) proroga al 12.10.2013; 66) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (04.11.2013–16.11.2013); 67) proroga al 30.11.2013; 68) proroga al 07.12.2013; 69) proroga al 14.12.2013; 70) proroga al 17.12.2013; 71) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (03.03.2014– 15.03.2014); 72) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (24.03.2014– 29.03.2014); 73) proroga al 05.04.2014; 74) contratto di somministrazione a t.d. DS IA (05.05.2014–17.05.2014); 75) proroga al 31.05.2014” (così dal ricorso per cassazione e in quello di riassunzione)
pag. 5 di 10 pag. 6 di 10 pag. 7 di 10 Lavorare oltre due anni nell'arco di otto in forza di 75 contratti, 50 dei quali conclusi in 40 mesi (ovvero tra gennaio 2011 e maggio 2014) integra certamente continuità, dovendosi tenere in considerazione, da un lato, la ragionevole aspettativa della lavoratrice, negli intervalli a volte assai brevi, di essere nuovamente contattata;
dall'altro, la sicura utilità della società che ha usufruito della prestazione, per avere un soggetto già al corrente delle modalità operative – e ciò a prescindere da qualsiasi effettuazione di veri e propri corsi di formazione (circostanza contestata anche nella sua stessa ammissibilità).
5. In altre parole, il mandato di questa Corte territoriale di verificare se vi sia stato un abusivo ricorso alla somministrazione si ritiene assolto con il mero riscontro dei dati di cui sopra si è detto, apparendo sufficiente ricordare quanto affermato da Corte giustizia UE sez. II, 17/3/2022, n. 232: “missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice eludono l'essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104 e costituiscono un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto compromettono l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i pag. 8 di 10 lavoratori, a discapito di quest'ultima [sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C-681/18, EU:C:2020:823, punto 70]. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale [sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C- 681/18, EU:C:2020:823, punto 71]” E' bensì vero che la società ha offerto un'illustrazione dell'organizzazione aziendale e del ciclo di produzione (cfr. punti 17 e ss. della memoria di costituzione), ma quanto dedotto si limita a descrivere la particolarità del contesto aziendale, più che offrire una spiegazione delle ragioni produttive che sottostanno al frequente ricorso a personale somministrato.
6. Deve dunque concludersi per la sussistenza del superamento del canone di temporaneità, cui consegue – per espressa indicazione della Corte rescindente - la declaratoria di “nullità dei contratti per i quali non era ancora maturata la decadenza di cui all'art. 32 cit., per elusione di norme imperative”. Diviene dunque meno rilevante esaminare la precisa causale dei rapporti da ultimo conclusi e tempestivamente impugnati, perché – come appena detto – essi sono solo l'ultima fase di una sequenza causale avente autonoma e decisiva rilevanza. La decadenza intervenuta per gli altri ha dunque il limitato effetto di circoscrivere le conseguenze economiche e giuridiche della presente statuizione.
7. Alla ricorrente deve infatti essere riconosciuto il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a far tempo dal 5/5/2014 (data di decorrenza del contratto utilmente impugnato con il ricorso del 29/7/2014), con condanna della società a restituire funzionalità al rapporto. Quanto all'indennità risarcitoria ex art. 325 L. 183/20102, vigente ratione temporis, non pare potersi dare rilievo alla proposta di assunzione con orario part-time formulata nel maggio 2014, per le ben diverse utilità di quella soluzione. Considerato il lasso di tempo trascorso in modalità precaria e la stessa durata del contenzioso, alimentato dalla resistenza della società anche sul punto di diritto qui decisivo, pare corretto riconoscere l'indennità nella sua misura massima.
8. Le spese processuali – liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e senza considerazione di fasi istruttorie, propriamente mai svolte
– seguono la soccombenza.
pag. 9 di 10
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e ogni diversa e contraria domanda o eccezione Parte_1 CP_1 disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2/2017 del Tribunale di Pesaro pubblicata il giorno 3/4/2017, 1. dichiara il diritto della ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società a far tempo dal 5/5/2014 CP_1
e
2. ordina la reintegrazione della lavoratrice nelle mansioni con inquadramento al livello 2 del CCNL di settore;
3. condanna la società al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di cui all'art. 32 L 183/2010, pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, pari ad € 1.512,36 (di cui € 116,34 per rateo 13ma);
4. la condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate
- in €.5.500,00 per compenso di primo grado,
- in €.5.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.5.000,00 per compenso del primo giudizio di cassazione,
- in €.5.500,00 per compenso del primo giudizio di rinvio
- in €.5.000,00 per compenso del secondo giudizio di cassazione,
- in €.5.000,00 per compenso del secondo giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 11/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ avora presso nel periodo dal 03.07.2006 al 31.05.2014, con inquadramento operaio 2° Pt_1 CP_1 liv. CCNL Metalmeccanica Industria e orario fulltime, sulla scorta dei seguenti contratti e relative proroghe (doc. 1 – 75 fasc. ric), per una durata complessiva di n. 1553 giorni (ca. n. 52 mesi): 1) contratto di somministrazione a t.d. (03.07.2006–08.07.2006); 2) proroga al 29.07.2006; 3) Controparte_2 proroga al 04.08.2006; 4) contratto di somministrazione a t.d. (22.08.2006–30.09.2006); Controparte_2 5) proroga al 31.10.2006; 6) contratto di somministrazione a t.d. (02.11.2006– Controparte_2 11.11.2006); 7) proroga al 30.11.2006; 8) contratto di lavoro a t.d. (02.05.2007–30.11.2007); 9) CP_1 contratto di lavoro a t.d. (03.03.2008–25.07.2008); 10) proroga al 31.07.2008; 11) contratto di CP_1 somministrazione a t.d. AD IA (15.10.2008–30.10.2008); 12) proroga al 21.11.2008; 13) proroga al 24.11.2008; 14) proroga al 06.12.2008; 15) proroga al 09.12.2008; 16) proroga al 15.12.2008; 17) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (24.06.2010–31.07.2010); 18) proroga al 11.08.2010; 19) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (23.08.2010–25.09.2010); 20) proroga al 16.10.2010; 21) proroga al 13.11.2010; 22) proroga al 04.12.2010; 23) proroga al 11.12.2010; 24) proroga al 18.12.2010; 25) contratto di somministrazione a t.d. AD IA (11.01.2011– 29.01.2011); 26) proroga al 12.02.2011; 27) proroga al 26.03.2011; 28) proroga al 23.04.2011; 29) proroga al 30.04.2011; 30) contratto di lavoro a t.d. 02.05.2011; 31) contratto di somministrazione a t.d. DS 2 Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604