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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/12/2024, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1510 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO ( ) e UZ IA ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo Studio del difensore in CORTE DON G. BOTTICELLI N. 58 47521 CESENA;
APPELLANTE
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. MANZARI ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA FINAMORE C.F._4
PEPE 47 MONOPOLI;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Forlì
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: voglia l'ecc.ma corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame riformare integralmente la sentenza a verbale n. 738/2022 del tribunale di Forlì, depositata il 25 luglio 2022 pronunciata nel giudizio distinto a r.g. con il n. 800/2019, respingendo la domanda originariamente proposta con atto di opposizione dal e accogliendo le seguenti conclusioni: 1) Nel merito in Controparte_1 via principale previa occorrenda declaratoria di nullità (in toto o in parte qua) della domanda, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2019 del Tribunale di Forlì in data 02.01.2019 /RG4360/2019) e condannare la debitrice
[...]
in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, a pagare all'impresa CP_1 individuale in persona della titolare , come sopra Parte_1 Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, la somma di € 17.500,00 (euro diciassettemila cinquecento/00) oltre IVA ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e ss.mm. dal 15/11/2018 (data di messa in mora) al saldo effettivo;
2) in subordine, ed in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il al pagamento di una somma maggiore o minore che dovesse Controparte_1 risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione della domanda al saldo;
3) in ulteriore subordine condannare il anche ad eventuale diverso titolo risarcitorio al pagamento di Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ricorrendo a liquidazione equitativa qualora ne dovessero ricorrere i presupposti oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
4) nel merito in via principale respingersi ogni altra domanda ed eccezione formulata dalla opponente poiché infondata in fatto e diritto. 5) Vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e conferma di tutti gli importi liquidati nella fase ingiuntiva, oltre il 15% per spese generali di studio 22% IVA e 4% C.P.A. come per legge. Distrazione delle spese.
Parte appellata: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello in virtù della violazione dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, nel merito: rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 738/2022 resa dal Tribunale di Forlì, per i motivi in atti meglio esposti;
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 738/2022 resa del Tribunale di Forlì – G.U. Dott. Enzo
Chiarini, il 22.07.2022, pubblicata in pari data, notificata il 25.07.2022, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 800/2019 R.G.; 4. in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio, oltre accessori, come per legge e secondo soccombenza.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 738/2022 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 22.07.2022, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione proposta dal avverso il d.i. n. Controparte_1
87/2017 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento della Parte_1 somma di € 17.500,00 oltre accessori, pretesa in forza del contratto d'appalto con cui il CP_1 aveva commissionato all'opposta uno spettacolo di luci, acqua, musica ed effetti speciali da
[...]
eseguirsi il 23.08.2018 alla foce del fiume Magra con due spettacoli, uno alle ore 22 e il secondo alle ore 23. Attese le contestazioni sollevate dal il Tribunale riteneva che l'opposta non avesse CP_1
fornito prova del suo esatto adempimento, revocava quindi il d.i., ma nel contempo respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal difettando, anche in questo caso, la prova Controparte_1
del preteso danno;
compensava le spese fra le parti.
Proponeva appello di contestando la sentenza appellata per aver il primo Pt_1 Parte_1
giudice erroneamente valutato le deduzioni della parte opponente, che aveva essa stessa indicato come causa della non perfetta riuscita degli spettacoli, l'inadeguatezza del generatore, la cui fornitura, evidenziava l'appellante, spettava contrattualmente all'opposta. L'appellante si doleva altresì della non corretta valutazione delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, escluse dal primo giudice perché erroneamente ritenute valutative.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23.04.2024
_____________ ____ _______________
Va in primo luogo respinta l'eccezione del appellato di inammissibilità del gravame ai sensi CP_1
dell'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha infatti chiaramente indicato le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni poste a fondamento della richiesta riforma, e ciò è sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla citata norma (Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. ord. n. 40560/2021).
Nel merito l'appello è fondato.
Va osservato, infatti, che, come correttamente evidenziato dall'appellante, la fornitura del generatore fosse di competenza del così come risulta dal preventivo prodotto da e non CP_1 Pt_1
contestato dal (doc. 8). In detto preventivo erano dettagliatamente descritte sia la potenza CP_1
che il generatore avrebbe dovuto avere, sia le altre componenti elettriche necessarie per fornire
3 l'elettricità occorrente per lo spettacolo: corrente 50 kw V380 A 63 (ENEL o gruppo elettrogeno
100kw).
Peraltro, che la fornitura della corrente elettrica proveniente direttamente dalla rete o prodotta da un generatore, fosse una delle obbligazioni del è confermato dal fatto che detto generatore fu CP_1 effettivamente fornito dal come confermato dal teste all'udienza del CP_1 Testimone_1
16.05.2022 (per quanto siano rimaste sconosciute sia le caratteristiche del generatore fornito, sia la provenienza dello stesso, ovvero se sia stato noleggiato dal presso un fornitore, o se fosse CP_1
già nella disponibilità dello stesso ente). Acclarata detta circostanza, quel che rileva è che il giorno prima dell'evento l'appellante aveva doverosamente controllato, oltre che le caratteristiche del generatore (la teste ha riferito che era stato ritenuto idoneo), anche le prestazioni Testimone_1
effettive dello stesso e ne aveva segnalato il malfunzionamento, tant'è che era intervenuto l'elettricista del Comune che pareva avesse risolto i problemi emersi nel corso delle prove, ma che invece si ripresentavano il giorno successivo, tant'è che fu necessario escludere dal circuito dell'impianto montato alcune fontane per ridurre il fabbisogno di corrente che il generatore non riusciva a produrre a sufficienza (cfr. deposizioni testi e Testimone_2 [...]
sentiti all'udienza del 15.10.2021) Testimone_3
Il si è limitato a dedurre, in contraddizione con i documenti in atti, che il generatore avrebbe CP_1 dovuto essere fornito dall'Impresa per poi sostenere che, in ogni caso, quest'ultima avrebbe comunque dovuto controllarne l'efficienza e l'idoneità.
Ebbene, che l'insuccesso dello spettacolo sia stato conseguenza delle deficienze del generatore è riconosciuto dallo stesso e che il controllo da parte dell'Impresa sia regolarmente avvenuto CP_1 il giorno precedente l'evento è confermato dalla deposizione di tutti i testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
Per quanto sia rimasta sconosciuta la causa della carenza di elettricità prodotta dal generatore quel che è comunque certo è che il non ha fornito prova di aver messo a disposizione un CP_1
generatore effettivamente in grado di raggiungere la potenza indicata nel preventivo e ripetuta nella scheda allegata, denominata “esigenze tecniche fontana” (doc. 9). Inoltre, lo stesso accorgimento adottato per ovviare all'inconveniente (escludere parte dell'impianto già montato per lo spettacolo, cfr. testimonianze assunte), fornisce la prova che l'impianto fosse funzionante e che, se adeguatamente alimentato, la riuscita dello spettacolo sarebbe stata ottenuta.
Alla luce di dette considerazioni, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nessun inadempimento può essere imputato all'appellante e pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza appellata, ormai definitivamente caducato il d.i. (cfr. ex multis Cass. civ.
Sz. VI, n. 20868 del 6.9.2017) il va condannato a pagare l'importo di € Controparte_1
4 17.500,00, oltre interessi nella misura richiesta nel ricorso per d.i. opposto, dalla domanda in esso proposta all'effettivo soddisfo.
Le spese, sia della fase monitoria che di entrambi i gradi dell'opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale riforma Parte_1
della sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Forlì
CONDANNA il a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 17.500,00 oltre interessi come domandati e riconosciuti nel ricorso per d.i. ingiuntivo opposto, fino all'effettivo soddisfo;
condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite sia della fase monitoria che di entrambi i gradi dell'opposizione, che liquida, per la fase monitoria come già liquidati nel d.i. revocato, per il precedente grado in € 5.838,55 e per il presente grado in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 8 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1510 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. FABBRI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO ( ) e UZ IA ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo Studio del difensore in CORTE DON G. BOTTICELLI N. 58 47521 CESENA;
APPELLANTE
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. MANZARI ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA FINAMORE C.F._4
PEPE 47 MONOPOLI;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Forlì
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: voglia l'ecc.ma corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame riformare integralmente la sentenza a verbale n. 738/2022 del tribunale di Forlì, depositata il 25 luglio 2022 pronunciata nel giudizio distinto a r.g. con il n. 800/2019, respingendo la domanda originariamente proposta con atto di opposizione dal e accogliendo le seguenti conclusioni: 1) Nel merito in Controparte_1 via principale previa occorrenda declaratoria di nullità (in toto o in parte qua) della domanda, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 87/2019 del Tribunale di Forlì in data 02.01.2019 /RG4360/2019) e condannare la debitrice
[...]
in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, a pagare all'impresa CP_1 individuale in persona della titolare , come sopra Parte_1 Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, la somma di € 17.500,00 (euro diciassettemila cinquecento/00) oltre IVA ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e ss.mm. dal 15/11/2018 (data di messa in mora) al saldo effettivo;
2) in subordine, ed in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il al pagamento di una somma maggiore o minore che dovesse Controparte_1 risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione della domanda al saldo;
3) in ulteriore subordine condannare il anche ad eventuale diverso titolo risarcitorio al pagamento di Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ricorrendo a liquidazione equitativa qualora ne dovessero ricorrere i presupposti oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
4) nel merito in via principale respingersi ogni altra domanda ed eccezione formulata dalla opponente poiché infondata in fatto e diritto. 5) Vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e conferma di tutti gli importi liquidati nella fase ingiuntiva, oltre il 15% per spese generali di studio 22% IVA e 4% C.P.A. come per legge. Distrazione delle spese.
Parte appellata: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello in virtù della violazione dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, nel merito: rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 738/2022 resa dal Tribunale di Forlì, per i motivi in atti meglio esposti;
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 738/2022 resa del Tribunale di Forlì – G.U. Dott. Enzo
Chiarini, il 22.07.2022, pubblicata in pari data, notificata il 25.07.2022, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 800/2019 R.G.; 4. in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio, oltre accessori, come per legge e secondo soccombenza.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 738/2022 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 22.07.2022, il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione proposta dal avverso il d.i. n. Controparte_1
87/2017 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento della Parte_1 somma di € 17.500,00 oltre accessori, pretesa in forza del contratto d'appalto con cui il CP_1 aveva commissionato all'opposta uno spettacolo di luci, acqua, musica ed effetti speciali da
[...]
eseguirsi il 23.08.2018 alla foce del fiume Magra con due spettacoli, uno alle ore 22 e il secondo alle ore 23. Attese le contestazioni sollevate dal il Tribunale riteneva che l'opposta non avesse CP_1
fornito prova del suo esatto adempimento, revocava quindi il d.i., ma nel contempo respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal difettando, anche in questo caso, la prova Controparte_1
del preteso danno;
compensava le spese fra le parti.
Proponeva appello di contestando la sentenza appellata per aver il primo Pt_1 Parte_1
giudice erroneamente valutato le deduzioni della parte opponente, che aveva essa stessa indicato come causa della non perfetta riuscita degli spettacoli, l'inadeguatezza del generatore, la cui fornitura, evidenziava l'appellante, spettava contrattualmente all'opposta. L'appellante si doleva altresì della non corretta valutazione delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, escluse dal primo giudice perché erroneamente ritenute valutative.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23.04.2024
_____________ ____ _______________
Va in primo luogo respinta l'eccezione del appellato di inammissibilità del gravame ai sensi CP_1
dell'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha infatti chiaramente indicato le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni poste a fondamento della richiesta riforma, e ciò è sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla citata norma (Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. ord. n. 40560/2021).
Nel merito l'appello è fondato.
Va osservato, infatti, che, come correttamente evidenziato dall'appellante, la fornitura del generatore fosse di competenza del così come risulta dal preventivo prodotto da e non CP_1 Pt_1
contestato dal (doc. 8). In detto preventivo erano dettagliatamente descritte sia la potenza CP_1
che il generatore avrebbe dovuto avere, sia le altre componenti elettriche necessarie per fornire
3 l'elettricità occorrente per lo spettacolo: corrente 50 kw V380 A 63 (ENEL o gruppo elettrogeno
100kw).
Peraltro, che la fornitura della corrente elettrica proveniente direttamente dalla rete o prodotta da un generatore, fosse una delle obbligazioni del è confermato dal fatto che detto generatore fu CP_1 effettivamente fornito dal come confermato dal teste all'udienza del CP_1 Testimone_1
16.05.2022 (per quanto siano rimaste sconosciute sia le caratteristiche del generatore fornito, sia la provenienza dello stesso, ovvero se sia stato noleggiato dal presso un fornitore, o se fosse CP_1
già nella disponibilità dello stesso ente). Acclarata detta circostanza, quel che rileva è che il giorno prima dell'evento l'appellante aveva doverosamente controllato, oltre che le caratteristiche del generatore (la teste ha riferito che era stato ritenuto idoneo), anche le prestazioni Testimone_1
effettive dello stesso e ne aveva segnalato il malfunzionamento, tant'è che era intervenuto l'elettricista del Comune che pareva avesse risolto i problemi emersi nel corso delle prove, ma che invece si ripresentavano il giorno successivo, tant'è che fu necessario escludere dal circuito dell'impianto montato alcune fontane per ridurre il fabbisogno di corrente che il generatore non riusciva a produrre a sufficienza (cfr. deposizioni testi e Testimone_2 [...]
sentiti all'udienza del 15.10.2021) Testimone_3
Il si è limitato a dedurre, in contraddizione con i documenti in atti, che il generatore avrebbe CP_1 dovuto essere fornito dall'Impresa per poi sostenere che, in ogni caso, quest'ultima avrebbe comunque dovuto controllarne l'efficienza e l'idoneità.
Ebbene, che l'insuccesso dello spettacolo sia stato conseguenza delle deficienze del generatore è riconosciuto dallo stesso e che il controllo da parte dell'Impresa sia regolarmente avvenuto CP_1 il giorno precedente l'evento è confermato dalla deposizione di tutti i testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
Per quanto sia rimasta sconosciuta la causa della carenza di elettricità prodotta dal generatore quel che è comunque certo è che il non ha fornito prova di aver messo a disposizione un CP_1
generatore effettivamente in grado di raggiungere la potenza indicata nel preventivo e ripetuta nella scheda allegata, denominata “esigenze tecniche fontana” (doc. 9). Inoltre, lo stesso accorgimento adottato per ovviare all'inconveniente (escludere parte dell'impianto già montato per lo spettacolo, cfr. testimonianze assunte), fornisce la prova che l'impianto fosse funzionante e che, se adeguatamente alimentato, la riuscita dello spettacolo sarebbe stata ottenuta.
Alla luce di dette considerazioni, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nessun inadempimento può essere imputato all'appellante e pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza appellata, ormai definitivamente caducato il d.i. (cfr. ex multis Cass. civ.
Sz. VI, n. 20868 del 6.9.2017) il va condannato a pagare l'importo di € Controparte_1
4 17.500,00, oltre interessi nella misura richiesta nel ricorso per d.i. opposto, dalla domanda in esso proposta all'effettivo soddisfo.
Le spese, sia della fase monitoria che di entrambi i gradi dell'opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale riforma Parte_1
della sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Forlì
CONDANNA il a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 17.500,00 oltre interessi come domandati e riconosciuti nel ricorso per d.i. ingiuntivo opposto, fino all'effettivo soddisfo;
condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite sia della fase monitoria che di entrambi i gradi dell'opposizione, che liquida, per la fase monitoria come già liquidati nel d.i. revocato, per il precedente grado in € 5.838,55 e per il presente grado in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 8 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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