TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2457
TAR
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della procedura di gara per area classificata come patrimonio indisponibile

    Il Tribunale ha ritenuto che l'area sia stata legittimamente classificata come patrimonio disponibile del Comune, in quanto non strumentale a funzioni istituzionali. La mera presenza di impianti di telecomunicazione non è sufficiente a qualificare il suolo come indisponibile. L'ente ha agito iure privatorum.

  • Rigettato
    Illegittimità del canone d'asta e richiesta di applicazione del canone unico patrimoniale

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta poiché la disciplina speciale invocata (art. 93 CCE, canone concessorio) non è applicabile a rapporti privatistici su beni disponibili. Il rapporto è stato correttamente qualificato come locazione e regolato dall'autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Mancato perfezionamento della variante urbanistica prima dell'indizione della gara

    Il Tribunale ha ritenuto che la Delibera C.C. n. 11/2021, che approvava il Piano delle Alienazioni, avesse valore di adozione della variante urbanistica necessaria, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.L. 112/2008.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha escluso la necessità di comunicazioni individuali, trattandosi di un atto di pianificazione a carattere generale, per il quale le garanzie partecipative sono assicurate dalle forme di pubblicità tipiche.

  • Rigettato
    Qualificazione del rapporto come concessione di bene pubblico

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo l'area parte del patrimonio disponibile del Comune, l'ente ha agito iure privatorum e il rapporto è stato correttamente qualificato come locazione, regolato dalla libera autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Diritto alla stipula di nuove convenzioni alle condizioni di cui all'art. 93, D.Lgs. 259/2003

    Il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 poiché non si tratta di un rapporto su beni indisponibili e il rapporto è regolato dall'autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Vizi della procedura di gara e dell'aggiudicazione

    Tutte le censure sollevate dalla ricorrente sono state ritenute infondate, poiché basate sull'errata premessa della natura indisponibile dell'area e sull'inapplicabilità della normativa speciale invocata. La procedura di gara è stata ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2457
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2457
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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