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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 20329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20329 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023. da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Fonso Parte_1 C.F._1 del Foro di Roma, come da procura alle liti allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
- Appellante - nei confronti di
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Via Giuseppe Ribera, 1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cucinella all'indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro INIPEC
Email_1
- Appellato -
e nei confronti di
(C.F. – , in persona del Sindaco pro tempore, C.F. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
– , elettivamente domiciliata in Roma c/o in Via del Tempio di Giove, 21 c/o P.IVA_2 P.IVA_3 avvocatura Comunale all'indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro IPA perché non presente in altri registri (pec: protocollo. oma.it Email_2 CP_3
- Appellato -
pagina 1 di 4 Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21/03/2024.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. impugnava l'ingiunzione di Parte_1
pagamento nr. 09720219044507338000, notificata in data 22/03/2022, in forza del quale era stato intimato a pagare € 744,86 relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada irrogate da CP_2
Adduceva, a sostegno dell'impugnazione: i) l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della l.
689/1981; ii) la nullità e/o inesistenza della notifica dei verbali di accertamento;
iii) la decadenza e la prescrizione del diritto dei diversi enti impositori alla riscossione delle somme di cui alla cartella di pagamento menzionata.
Si costituivano in giudizio l' e contestando ogni Controparte_4 CP_2
avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 18096/2022, r.g. n. 15116/2022, pubblicata in data 05/10/2022, il Giudice di Pace di
Roma rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, il proponeva appello, Pt_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito cristallizzato nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, rilevando come la prima sarebbe stata notificata in data 10/12/2014, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 9044507338 sarebbe avvenuta in data 22/03/2022, vale a dire oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981 perfezionatosi quindi in data 10/12/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/05/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che, nel contestare la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto, evidenziando
[...]
l'inammissibilità della stessa alla luce dell'efficacia e della validità della notifica della cartella esattoriale elementi che ostano ad un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In data 08/09/2023 si costituiva che chiedeva dichiararsi l'impugnazione inammissibile CP_2
e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, domandava la conferma dell'impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 18096/2022.
A seguito di acquisizione del fascicolo di primo grado e di istruzione documentale, all'udienza del
21/03/2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tanto premesso, l'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 4 In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da
. Parte_1
Dai documenti prodotti in atti emerge, infatti, che la cartella in contestazione n. 097 2014 0132033112 è stata notificata in data 10.12.2014 mentre l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9044507338 è stata notificata in data 22.03.2022, vale a dire oltre il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 perfezionatosi in data 10.12.2019.
Come noto, secondo il disposto dell'art. 2946 c.c., affinché un diritto non cada in prescrizione è necessario esercitarlo tempestivamente, salvo che, ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione venga interrotta da apposito atto che può sostanziarsi in un atto «con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo [...]» oppure, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, «in una domanda proposta nel corso di un giudizio» e, da ultimo, ex art. 2943, co. 4, c.c., in «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».
Nel caso di specie, tuttavia, l' ha omesso di fornire prova che eventuali Controparte_1
atti interruttivi del termine di prescrizione siano intervenuti in un momento successivo rispetto alla notifica della cartella in contestazione, posto che l'unico atto allegato dall'amministrazione finanziaria risulta privo di contenuto, nè è riconducibile alla cartella impugnata e, come tale, si appalesa inidoneo ad interrompere i termini di prescrizione. Si tratta, infatti, di un documento dal quale emerge la notifica di un atto che la stessa definisce “preavviso di fermo”, ma del quale non Controparte_1
è possibile desumerne il relativo contenuto. Più correttamente, si tratta di un “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c.”, privo di qualsivoglia riferimento puntuale ad un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti, quale è il preavviso di fermo stricto sensu (all. 15 comparsa di costituzione)
Considerato, quindi, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.12.2014 e che l'intimazione di pagamento è stata notificata 22.3.2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, va dichiarata la prescrizione del relativo diritto di credito.
Ne consegue che l'appello proposto è fondato e che la sentenza di primo grado va riformata nel senso sopra esposto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
pagina 3 di 4 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del G.d.P. di Roma n. 18096/2022 (R.G.
n. 15116/2022) pubblicata in data 05/10/2022, accoglie l'opposizione e dichiara estinto per prescrizione il credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2014 0132033112 000, con condanna delle convenute, in solido tra loro, alle spese del primo grado che si liquidano in euro 173,00 per compensi oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge.
2. condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento delle spese del presente grado sostenute dall'appellante che si liquidano in euro 173,00 per compensi oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
La minuta della sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20329 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023. da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Fonso Parte_1 C.F._1 del Foro di Roma, come da procura alle liti allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
- Appellante - nei confronti di
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Via Giuseppe Ribera, 1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cucinella all'indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro INIPEC
Email_1
- Appellato -
e nei confronti di
(C.F. – , in persona del Sindaco pro tempore, C.F. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
– , elettivamente domiciliata in Roma c/o in Via del Tempio di Giove, 21 c/o P.IVA_2 P.IVA_3 avvocatura Comunale all'indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro IPA perché non presente in altri registri (pec: protocollo. oma.it Email_2 CP_3
- Appellato -
pagina 1 di 4 Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21/03/2024.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. impugnava l'ingiunzione di Parte_1
pagamento nr. 09720219044507338000, notificata in data 22/03/2022, in forza del quale era stato intimato a pagare € 744,86 relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada irrogate da CP_2
Adduceva, a sostegno dell'impugnazione: i) l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della l.
689/1981; ii) la nullità e/o inesistenza della notifica dei verbali di accertamento;
iii) la decadenza e la prescrizione del diritto dei diversi enti impositori alla riscossione delle somme di cui alla cartella di pagamento menzionata.
Si costituivano in giudizio l' e contestando ogni Controparte_4 CP_2
avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 18096/2022, r.g. n. 15116/2022, pubblicata in data 05/10/2022, il Giudice di Pace di
Roma rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, il proponeva appello, Pt_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito cristallizzato nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento, rilevando come la prima sarebbe stata notificata in data 10/12/2014, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 9044507338 sarebbe avvenuta in data 22/03/2022, vale a dire oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981 perfezionatosi quindi in data 10/12/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/05/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che, nel contestare la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto, evidenziando
[...]
l'inammissibilità della stessa alla luce dell'efficacia e della validità della notifica della cartella esattoriale elementi che ostano ad un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In data 08/09/2023 si costituiva che chiedeva dichiararsi l'impugnazione inammissibile CP_2
e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, domandava la conferma dell'impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 18096/2022.
A seguito di acquisizione del fascicolo di primo grado e di istruzione documentale, all'udienza del
21/03/2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tanto premesso, l'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 4 In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da
. Parte_1
Dai documenti prodotti in atti emerge, infatti, che la cartella in contestazione n. 097 2014 0132033112 è stata notificata in data 10.12.2014 mentre l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9044507338 è stata notificata in data 22.03.2022, vale a dire oltre il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 perfezionatosi in data 10.12.2019.
Come noto, secondo il disposto dell'art. 2946 c.c., affinché un diritto non cada in prescrizione è necessario esercitarlo tempestivamente, salvo che, ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione venga interrotta da apposito atto che può sostanziarsi in un atto «con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo [...]» oppure, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, «in una domanda proposta nel corso di un giudizio» e, da ultimo, ex art. 2943, co. 4, c.c., in «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».
Nel caso di specie, tuttavia, l' ha omesso di fornire prova che eventuali Controparte_1
atti interruttivi del termine di prescrizione siano intervenuti in un momento successivo rispetto alla notifica della cartella in contestazione, posto che l'unico atto allegato dall'amministrazione finanziaria risulta privo di contenuto, nè è riconducibile alla cartella impugnata e, come tale, si appalesa inidoneo ad interrompere i termini di prescrizione. Si tratta, infatti, di un documento dal quale emerge la notifica di un atto che la stessa definisce “preavviso di fermo”, ma del quale non Controparte_1
è possibile desumerne il relativo contenuto. Più correttamente, si tratta di un “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c.”, privo di qualsivoglia riferimento puntuale ad un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti, quale è il preavviso di fermo stricto sensu (all. 15 comparsa di costituzione)
Considerato, quindi, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.12.2014 e che l'intimazione di pagamento è stata notificata 22.3.2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, va dichiarata la prescrizione del relativo diritto di credito.
Ne consegue che l'appello proposto è fondato e che la sentenza di primo grado va riformata nel senso sopra esposto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
pagina 3 di 4 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del G.d.P. di Roma n. 18096/2022 (R.G.
n. 15116/2022) pubblicata in data 05/10/2022, accoglie l'opposizione e dichiara estinto per prescrizione il credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2014 0132033112 000, con condanna delle convenute, in solido tra loro, alle spese del primo grado che si liquidano in euro 173,00 per compensi oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge.
2. condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento delle spese del presente grado sostenute dall'appellante che si liquidano in euro 173,00 per compensi oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
La minuta della sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci.
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