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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 564/2021 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. ANNALISA CIOCIANO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
DI , (C.F.: ) con l'avv. FRANCESCO ITALICO CP_1 C.F._2
DE SANTIS
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 8958/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato aperta la successione di
[...]
; ha dichiarato che ha diritto di concorrere all'eredità del padre Persona_1 Parte_1 per la quota di 2/3; ha diritto di conseguire la quota di 1/3 del patrimonio del Parte_2 defunto;
ha accertato che ha l'obbligo di conferire, per la formazione della Parte_1 massa ereditaria, quanto ricevuto dal defunto per donazione indiretta dell'immobile in Roma, via Prenestina n.178 in atti meglio identificato, con atto del 22.03.1974, mediante imputazione del valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione, pari ad euro 308.000,00; ha accertato che ha l'obbligo di conferire per la formazione della massa ereditaria Parte_2 quanto ricevuto dal defunto per donazione con atto del 26 ottobre 1972 e di imputarne il valore nei limiti della somma di euro 142.894,00; ha dichiarato la nullità della donazione della somma di euro 20.000,00 a mezzo assegno del 3.03.2010 a favore di e per l'effetto ha Parte_2 dichiarato che la somma concorre a formare la massa ereditaria;
ha dichiarato il diritto di
1 ciascuno dei coeredi di trattenere i beni donati e per l'effetto: ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di;
ha disposto che Persona_1 Parte_1
prelevi dalla massa ereditaria la somma di euro 1.021.01; - ha obbligato
[...] CP_2 a corrispondere al fratello la somma di euro 5. 588,99, con interessi dalla Parte_1 pronuncia al saldo;
ha compensato le spese processuali;
ha, infine, ordinato, la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo che questo Parte_2 Tribunale: - accertasse e dichiarasse il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito della successione del padre deceduto il 25 aprile 2014, regolata dal Persona_1 testamento olografo del 21 maggio 2007; - accertasse e dichiarasse l'obbligo di CP_2 di restituire o imputare a collazione i beni alla stessa donati in vita dal defunto e che, ricostruito il valore del patrimonio relitto, individuata la quota spettante a ciascun coerede sulla base delle disposizioni testamentarie, venisse disposto lo scioglimento della comunione;
- in via subordinata ha chiesto accertare che gli atti di donazione disposti dal de cuius in favore della figlia sono lesivi della legittima riservatagli ex lege e per l'effetto previa riduzione delle donazioni, ha chiesto la reintegra nei diritti ereditari. Con vittoria di spese. Deduceva l' attore che si era aperta la successione del padre, che con testamento olografo aveva designato eredi la figlia nei limiti della legittima, il figlio anche per la parte disponibile;
Pt_2 che il patrimonio relitto comprendeva soltanto la somma di euro 1.021,00 depositata su un conto corrente n.3514/3174 presso BNL Gruppo BNP Paribas e che per la formazione della massa ereditaria dovevano collazionarsi la donazione effettuata in vita dal defunto alla figlia con atto del 26 ottobre 1972, avente ad oggetto l'immobile in via Dulceri n.25, senza dispensa da collazione (docc. 6,7,8) e la donazione dell'importo di euro 20.000 a mezzo assegno datato 2 marzo 2010 (doc. 9). Si costituiva la convenuta, che non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, eccependo l'improcedibilità dell'azione subordinata di riduzione;
deduceva che, avendo pagato il mutuo residuo gravante sull'immobile, il valore di esso doveva essere ridimensionato ai fini dell'imputazione della donazione alla massa ereditaria;
aggiungeva che il fratello con scrittura dell'11.03.2004 aveva rinunciato ad esperire l'azione di riduzione riferita alla donazione dell'immobile di via Dulceri n.25, dichiarando che il padre aveva fornito a lui la somma di denaro corrisposta per l'acquisto dell'immobile in via Prenestina n.178 (doc. 2 prod. conv.); ha negato di avere ricevuto dal padre somme di denaro a titolo liberale, perché l'assegno di euro 20.000,00 era stato emesso quale pagamento dei lavori eseguiti dal marito su Controparte_3 un immobile Nettuno, via dei Marmi n.7, all'epoca di proprietà dei genitori. Ha dedotto altresì che con atto del 31.10.2007 per Notaio aveva Persona_2 acquistato dal padre la quota di nuda proprietà dell'immobile in Nettuno per euro 75.000,00, chiedendo di ricostruire attraverso gli estratti di conto corrente il passaggio del denaro al fine di verificare la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo. Ha concluso chiedendo di dichiarare improcedibile l'azione di riduzione ed in via principale e nel merito rigettare l'avversa domanda, tenuto conto di quanto donato in vita al figlio dal de cuius. Concessi i termini dell'art. 183, comma 6 c.p.c., disposta ed espletata una c.t.u. volta a stimare il valore degli immobili oggetto del relictum ed a valutare una possibile comoda divisione, rigettati i mezzi di prova orale e le altre richieste istruttorie, la causa, precisate le conclusioni sopra richiamate, veniva infine assegnata a sentenza, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Deve preliminarmente dichiararsi aperta la successione di , deceduto il 25.04.2014. Come premesso, con Persona_1
2 testamento olografo del 21 maggio 2007, pubblicato il 18 settembre 2014 il de cuius ha designato eredi i due figli, riservando alla figlia la sola quota di legittima, al figlio anche la quota disponibile;
deriva che, a norma dell'art. 537 c.c.., ha diritto di concorrere Parte_2 all'eredità per una quota pari ad un 1/3 del patrimonio paterno, per la quota Controparte_4 pari a 2/3. Passando alle operazioni necessarie per la formazione della massa da dividere, occorre fare riferimento ai beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
detraendo poi dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla collazione dei beni donati, in natura o per imputazione, procedendosi a tal fine a stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.) La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote (Cass. 3540/1971; Cass. 1988/1969; Cass. 2453/1976). L'obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (Cass. 6490/1986; Cass. 1159/1995; Cass. 15131/2005; Cass. 8510/2018) e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.). Per i beni immobili l'art. 746 c.c., riproducendo la formulazione dell'art. 1015 del codice del 1866, dispone che la collazione abbia luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione - cfr. art. 747 c.c.). Dall'insieme delle citate disposizioni, il conferimento per imputazione risulta, per esplicita volontà normativa, il modo in cui in generale si attua la collazione, mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire: Cass. 5659/2015; Cass. 4381/1982; Cass.2 1521/1980), né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento. Non giova - in contrario - ipotizzare che all'obbligo di collazione corrisponda un legato ex lege o ad un prelegato atipico a vantaggio degli altri coeredi che il donatario potrebbe adempiere, alternativamente, mediante imputazione o in natura (art. 1285 c.c.), non giustificandosi comunque, in base al dato positivo, un generale intervento sostitutivo del giudice ove la scelta dell'interessato dovesse mancare (dati i presupposti vincolanti di operatività degli artt. 1286, comma terzo, c.c. e 1287, comma terzo c.c.), considerato peraltro che, a differenza della disciplina generale, l'art. 746 c.c. riserva la scelta del modo in cui procedere alla collazione al solo coerede obbligato, senza contemplare alternative. A ciò deve aggiungersi che, in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'art. 737 c.c., l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore (ed è fatta salva, quindi, l'attribuzione traslativa compiuta in vita dal de cuius), per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo
3 venderla anche successivamente all'apertura della successione (Cass. 3731/1956), nel qual caso la collazione ha parimenti luogo per imputazione (art. 746, comma secondo c.c.). La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, ai sensi del primo comma dell'art. 746 c.c. (Cass. 3715/1955; Cass. 1845/1961), poiché in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976; in motivazione, Cass. 25646/2008; Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018). Da tutte le esposte premesse consegue quindi che: a) l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione;
b) solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l'effetto di impedire l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d'ufficio (Cass. 25.09.2018 n. 22721). Nel caso di specie si rileva che all'atto della morte il defunto risultava titolare del saldo di conto
–corrente di euro 1.121,01. Al fine della formazione della massa da dividere, occorre procedere alla collazione delle donazioni dirette ed indirette che risultano essere state effettuate in vita dal defunto. Si evidenzia che l'atto di donazione di del 26 ottobre 1972 conteneva la Persona_1 seguente espressione: “… dona e in anticipata successione assegna, a titolo di legittima e per l'eventuale supero da imputarsi sulla quota disponibile, in favore della figlia Parte_3 la donazione , alla luce della chiara espressione contenuta nell'atto, non prevedeva la dispensa dalla collazione. Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza quello secondo il quale, con riguardo alla donazione che il de cuius abbia fatto in vita in favore dei propri eredi la dispensa da collazione non può ravvisarsi nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione della donazione medesima in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce , come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra i coeredi, e che sono sottoposti a collazione tutti i beni donati, sia quelli prelevati dalla legittima che quelli prelevati dalla disponibile (cfr Cass 76/726). Esclusa la dispensa dalla collazione e passando alla determinazione del valore da imputare alla massa, risulta per tabulas che il padre ha donato alla figlia l'immobile in Roma, via Dulcieri 25 con atto del 26.10.1972, del valore all'epoca dichiarato di lire 2.600.000; nell'atto si legge inoltre che la figlia donataria si accollava il mutuo residuo di lire 591.841,00. La circostanza che il mutuo sia stato pagato dalla figlia non è stata contestata: deriva che ai fini della determinazione del valore del bene da imputare a carico della quota dell'erede donatario, occorre avere riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione, proporzionalmente ridotto del valore percentuale del mutuo pagato dalla Valutato Pt_2 l'immobile al momento dell'apertura della successione euro 185.000,00, secondo le attendibili conclusioni peritali;
tenuto conto del non contestato contributo della donataria che aveva pagato il mutuo restante di lire 591.000, pari al 22, 76% circa del valore dichiarato dell'immobile donato di lire 2.600.000, al valore stimato dal c.t.u. deve detrarsi tale percentuale, pari all'incidenza del contributo della figlia al pagamento del cespite. Deriva che la coerede donataria deve conferire alla massa per imputazione il valore di euro 142.894,00 (185.000 - 42.106) e dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino alla concorrenza del valore della quota stessa. Passando all'obbligo di collazione a carico del figlio, rileva il tribunale che risulta che l'attore abbia beneficiario della donazione del denaro necessario per l'acquisto di altro immobile, in via Prenestina n. 178, acquistato con atto del 22.03.1974. Ha eccepito la convenuta che l'immobile sarebbe stato oggetto di una donazione indiretta a favore del fratello, all'epoca studente e privo di capacità di produrre reddito.
4 A sostegno dell'asserzione, l'attrice ha prodotto copia di una scrittura proveniente dal fratello, datata 11.03.2004, non disconosciuta, nella quale questi dichiara di rinunciare all'azione di riduzione della donazione da parte del padre alla sorella dell'appartamento di via Dulceri n.25. Rileva il tribunale che la rinuncia all'azione di riduzione può essere effettuata solo dopo la morte del donante perché se avvenisse prima sarebbe affetta da nullità per violazione del divieto dei patti successori. La dichiarazione contiene tuttavia il riconoscimento, che ha valore confessorio, da parte del
[...] di avere ricevuto dal padre una somma di denaro per “anticipare” l'acquisto Pt_2 dell'appartamento in Roma, via Prenestina n.178. Orbene la circostanza che l'acquirente fosse all'epoca studente avvalora l'inferenza che il padre fornì il denaro necessario per l'acquisto del bene. Le cambiali prodotte dall'attore, nelle quali il padre figurava come avallante, per dimostrare di avere pagato il prezzo non hanno la valenza dimostrativa attribuita dalla parte, perché nell'atto di compravendita si legge che il prezzo era stato pagato in contanti;
da parte sua il non ha prodotto il contratto di finanziamento sottostante all'emissione dei titoli Pt_2 cambiari né ha provato di avere provveduto al pagamento di essi. Dalla dichiarazione prodotta si evince che alla donazione a favore della figlia si affiancava la donazione del denaro a favore del figlio per l'acquisto dell'immobile di via Prenestina. A fronte della prova offerta dalla convenuta, l'attore non ha contestato che il padre gli abbia fornito la provvista per l'acquisto dell'immobile e non ha provato vieppiù di avere pagato egli stesso il prezzo della compravendita, circostanza rimasta indimostrata e contraddetta dalla sua stessa dichiarazione. Passando agli ulteriori profili controversi, si osserva che nessuna prova ha offerto la parte convenuta in ordine ai dedotti prelevamenti del de cuius dal proprio conto corrente a favore del figlio (n. 3514/3174 presso la BNL Gruppo BNP Paribas) nel periodo 2005 - 2008, Pt_1 avendo omesso di produrre gli estratti di conto - corrente, che avrebbe potuto richiedere alla banca nella qualità di erede del padre. Con riguardo alla somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla figlia mediante l'assegno bancario del 3.03.2010, l'attore assume essa fu donata, la convenuta che il denaro costituì il corrispettivo per lavori svolti da suo marito sull'immobile di proprietà dei genitori in Nettuno. L'assunto è rimasto tuttavia indimostrato, non avendo la convenuta prodotto alcuna documentazione rappresentativa dell'esecuzione di tali lavori , che, asseritamente riferiti alla realizzazione del piano primo e del piano mansarda del villino, avrebbero dovuto essere documentati da richieste di permesso a costruire o successive sanatorie. Né ha prodotto documentazione a sostegno dei dedotti costi sostenuti e, d'altra parte, i capitoli di prova articolati sul punto non contengono alcuna precisazione temporale sull'epoca di esecuzione dei lavori.
Ritenuto che
le somma di euro 20.000 costituì una elargizione liberale del padre alla figlia, si rileva la nullità del negozio per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.. E' noto che la giurisprudenza ha ricondotto alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2008, n. 26746) anche l'elargizione di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari (cfr Cassazione civile sez. un. - 27/07/2017, n. 18725): deriva che la somma oggetto di una donazione nulla per difetto di forma, deve essere ricondotta nella massa ereditaria, secondo il valore nominale del denaro. Dalla documentazione in atti il patrimonio appartenente al defunto, al tempo dell'apertura della successione (24.05.2014), comprendeva solo la somma di euro 1.021,01; la figlia dovrà conferire alla massa per imputazione la somma di euro 142.894,00, tenuto conto del valore della donazione;
l'immobile in via Prenestina, che fu acquistato da con denaro del Parte_1 padre, oggetto di una donazione indiretta, deve essere conferito per imputazione per il valore che aveva al tempo di apertura della successione, secondo le attendibili conclusioni peritali , pari ad euro 308.000,00 . La somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla mediante Pt_2 l'assegno di cui si è detto deve essere ricondotta alla massa ereditaria, come se non fosse mai uscita dal patrimonio del genitore, in quanto oggetto di una donazione nulla per difetto di forma.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, il valore della massa ereditaria, non costando debiti del defunto, è pari ad euro 471.915,01 (euro 142.894+ 308.000+ 20.000+ 1.021,01). Sulla base dei predetti valori, al momento dell'apertura della successione, la quota spettante alla figlia, pari ad 1/3 del valore dell' eredità ammonta ad euro 157.305,003; la parte spettante al fratello, corrispondente a 2/3 della massa, ammonta ad euro 314.610,006. Poiché con la collazione per imputazione i beni rimangono nella proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta, nel caso in esame si rileva che le donazioni ricevute da entrambi hanno coprono per intero il valore della quota. Al fine di assicurare la parità di trattamento e che non venga alterato il rapporto tra le relative quote, la convenuta, che ha l'obbligo di restituire alla massa la somma di euro 20.000,00, oggetto della donazione nulla, dovrà versare al fratello la somma di euro 5.588,996, mentre il fratello avrà diritto di prelevare dalla massa per intero la somma di euro 1.021,01 giacente sul conto corrente. Ed infatti come enunciato l'attore ha diritto di conseguire un valore pari ad euro 314.610,006; espunto il valore della donazione, avrà diritto a conseguire la somma di euro 6.610,006 - differenza tra il valore della sua quota (euro 314.610,006) ed il valore della donazione (euro 308.000) , prelevandola dalla massa nella misura di euro 1021,01; la rimanente parte dovrà essere restituita dalla sorella in ragione dell'obbligo di cui si è Parte_2 detto. Deve essere ordinata infine la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio di Roma. L'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza consente di compensare integralmente tra le parti”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 [...]
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al Parte_2 pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 750 E 751 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 167 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., VIZIO DI ULTRAPETIZIONE.” L'appellante afferma che in primo grado ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria del defunto padre, previa collazione e relativa domanda di Persona_1 accertamento in merito alle donazioni dirette disposte in favore della sorella A fronte di Pt_2 ciò, la stessa ha eccepito l'esistenza di una donazione indiretta a favore del fratello di un appartamento sito in via Prenestina n. 178, producendo una dichiarazione dello stesso resa in data 11 marzo 2004. L'appellante lamenta, dunque, che la controparte si sarebbe limitata a chiedere il rigetto delle pretese attoree, senza formulare alcuna domanda. Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, inserendo nell'asse ereditario anche il suddetto appartamento.
4.2.- Con il secondo motivo si eccepisce la “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 28/2010 – IMPROCEDIBILITA'/INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PARTE CONVENUTA” Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, in ogni caso, inammissibile la domanda. Infatti, se pure il giudice di prime cure avesse ritenuto formulata una domanda di accertamento della donazione indiretta, in ogni caso l'avrebbe dovuta dichiarare improcedibile per mancato esperimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. L'appellata avrebbe, infatti, dichiarato solo di non voler aderire alla mediazione, senza formulare ulteriore domanda di accertamento di atti di liberalità. Inoltre, la stessa non avrebbe
6 prodotto i certificati storici catastali e la documentazione relativa alle iscrizioni e le trascrizioni nell'ultimo ventennio relativamente all'immobile di Via Prenestina n. 178, ritenuti indispensabili ai fini della procedibilità della divisione dell'immobile in oggetto;
si afferma, infatti, che gli stessi occorrerebbero a verificare l'esistenza di cause ostative alla divisione ereditaria, nonché l'esistenza di litisconsorti necessari non evocati in giudizio. 4.3.- Il terzo motivo è rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. (PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE) – ERRATA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI PER LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA – OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE” Il Tribunale avrebbe errato sia nell'inquadrare la fattispecie nell'ambito di una donazione indiretta, sia nell'attribuire valenza confessoria alla dichiarazione rilasciata dal il 11 CP_2 marzo 2004; invero, il documento non farebbe riferimento né al quantum delle somme ricevute, né allo scopo delle stesse di saldare il prezzo dell'immobile di cui trattasi. Nel testo sarebbe indicato una funzione di anticipo dei costi dell'immobile. Tale circostanza sarebbe stata contestata in primo grado dall'odierno appellante che avrebbe fornito la prova sia del diploma di scuola superiore nel 1973, sia della documentazione attestante che fosse allievo carabiniere dal 1974, con adeguato compenso;
inoltre, avrebbe ricevuto anche il compenso come istruttore di judo. L'appellante afferma di aver fornito anche la prova dell'esborso dell'intero importo della vendita, prova che sarebbe consistita nella produzione in giudizio di n. 62 effetti cambiari emessi il 22 marzo 1974, giorno del rogito notarile dell'immobile di cui trattasi, in favore di un istituto finanziario, con scadenza tra il 22 giugno 1974 e il 22 maggio 1979; le stesse cambiali avrebbero avuto tutte iscrizione ipotecaria a favore del medesimo ente che avrebbe, quindi, fornito la provvista economica per l'acquisto. Secondo l'appellante non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza che non è stato prodotto il contratto di finanziamento, sotteso all'emissione delle cambiali. Infatti, la parte deduce che l'emissione di n. 62 cambiali a favore di un istituto bancario, per un importo complessivo di 15.537.650 di lire (capitale e interessi), il giorno stesso in cui l'immobile è stato acquistato al prezzo di 13.000.000 di lire, sarebbe circostanza idonea a far ritenere che il prezzo della vendita sia stato corrisposto usufruendo dell'accesso al credito bancario.
5.- I motivi possono essere trattai congiuntamente in quanto strettamente connessi. I primi due motivi muovono dall'erroneo presupposto che rientri nella disponibilità delle parti quanto oggetto di collazione e che dunque l'inserimento della donazione dell'immobile di via Prenestina nella massa ereditaria dovesse essere oggetto di specifica domanda da parte della sorella e, quindi, di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.l. L'assunto è privo di pregio alla luce dell'orientamento della Suprema Corte in base al quale:
“La collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in assenza di apposita domanda di parte, aveva escluso dalla divisione ereditaria una donazione fatta in vita dal de
7 cuius, pur se dagli scritti difensivi emergeva chiaramente l'esistenza di un bene donato a un condividente)” (Cass. n. 5920 del 2025). Nel caso in esame l'esistenza dell'immobile di via Prenestina quale oggetto di pregressa donazione è stato oggetto di eccezione da parte della sorella convenuta e dunque, correttamente considerato per ricostruire l'asse ereditario (Cass. n. 15131 del 2005) al fine di ristabilire l'uguaglianza tra coeredi cui la collazione è deputata.
L'ultimo motivo attiene all'asserita erronea qualificazione della compravendita del 22 marzo 1974 a favore di quale donazione indiretta del padre. Pt_1 Questa Corte condivide la ricostruzione del Tribunale in ordine alla volontà del de cuius di donare un immobile a ciascuno dei figli, pressoché ventenni, ai fini successori e di regolare poi i rapporti tra i due fratelli, mediante testamento, in maniera sostanzialmente corrispondente alle donazioni fatte, dal momento che il valore degli immobili donati equivale in sostanza alle quote ad essi attribuite (1/3 e 2/3). D'altronde, l'elargizione del danaro allo scopo dell'acquisto del bene emerge dalla dichiarazione di del marzo 2004 parallelamente all'acquisto dell'immobile da parte della Pt_1 sorella. Infine, la produzione di titoli cambiari a favore di un istituto di credito, in assenza della giustificazione della causa della relativa emissione, non costituisce prova del credito, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione per il quale: “Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito” (Cass. n. 24560 del 2013). 6.- Le spese di lite del grado seguano la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 8958/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
liquidate in euro 4.500,00, oltre iva e cpa come per legge;
[...] 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 564/2021 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. ANNALISA CIOCIANO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
DI , (C.F.: ) con l'avv. FRANCESCO ITALICO CP_1 C.F._2
DE SANTIS
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 8958/2020 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato aperta la successione di
[...]
; ha dichiarato che ha diritto di concorrere all'eredità del padre Persona_1 Parte_1 per la quota di 2/3; ha diritto di conseguire la quota di 1/3 del patrimonio del Parte_2 defunto;
ha accertato che ha l'obbligo di conferire, per la formazione della Parte_1 massa ereditaria, quanto ricevuto dal defunto per donazione indiretta dell'immobile in Roma, via Prenestina n.178 in atti meglio identificato, con atto del 22.03.1974, mediante imputazione del valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione, pari ad euro 308.000,00; ha accertato che ha l'obbligo di conferire per la formazione della massa ereditaria Parte_2 quanto ricevuto dal defunto per donazione con atto del 26 ottobre 1972 e di imputarne il valore nei limiti della somma di euro 142.894,00; ha dichiarato la nullità della donazione della somma di euro 20.000,00 a mezzo assegno del 3.03.2010 a favore di e per l'effetto ha Parte_2 dichiarato che la somma concorre a formare la massa ereditaria;
ha dichiarato il diritto di
1 ciascuno dei coeredi di trattenere i beni donati e per l'effetto: ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di;
ha disposto che Persona_1 Parte_1
prelevi dalla massa ereditaria la somma di euro 1.021.01; - ha obbligato
[...] CP_2 a corrispondere al fratello la somma di euro 5. 588,99, con interessi dalla Parte_1 pronuncia al saldo;
ha compensato le spese processuali;
ha, infine, ordinato, la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo che questo Parte_2 Tribunale: - accertasse e dichiarasse il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito della successione del padre deceduto il 25 aprile 2014, regolata dal Persona_1 testamento olografo del 21 maggio 2007; - accertasse e dichiarasse l'obbligo di CP_2 di restituire o imputare a collazione i beni alla stessa donati in vita dal defunto e che, ricostruito il valore del patrimonio relitto, individuata la quota spettante a ciascun coerede sulla base delle disposizioni testamentarie, venisse disposto lo scioglimento della comunione;
- in via subordinata ha chiesto accertare che gli atti di donazione disposti dal de cuius in favore della figlia sono lesivi della legittima riservatagli ex lege e per l'effetto previa riduzione delle donazioni, ha chiesto la reintegra nei diritti ereditari. Con vittoria di spese. Deduceva l' attore che si era aperta la successione del padre, che con testamento olografo aveva designato eredi la figlia nei limiti della legittima, il figlio anche per la parte disponibile;
Pt_2 che il patrimonio relitto comprendeva soltanto la somma di euro 1.021,00 depositata su un conto corrente n.3514/3174 presso BNL Gruppo BNP Paribas e che per la formazione della massa ereditaria dovevano collazionarsi la donazione effettuata in vita dal defunto alla figlia con atto del 26 ottobre 1972, avente ad oggetto l'immobile in via Dulceri n.25, senza dispensa da collazione (docc. 6,7,8) e la donazione dell'importo di euro 20.000 a mezzo assegno datato 2 marzo 2010 (doc. 9). Si costituiva la convenuta, che non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, eccependo l'improcedibilità dell'azione subordinata di riduzione;
deduceva che, avendo pagato il mutuo residuo gravante sull'immobile, il valore di esso doveva essere ridimensionato ai fini dell'imputazione della donazione alla massa ereditaria;
aggiungeva che il fratello con scrittura dell'11.03.2004 aveva rinunciato ad esperire l'azione di riduzione riferita alla donazione dell'immobile di via Dulceri n.25, dichiarando che il padre aveva fornito a lui la somma di denaro corrisposta per l'acquisto dell'immobile in via Prenestina n.178 (doc. 2 prod. conv.); ha negato di avere ricevuto dal padre somme di denaro a titolo liberale, perché l'assegno di euro 20.000,00 era stato emesso quale pagamento dei lavori eseguiti dal marito su Controparte_3 un immobile Nettuno, via dei Marmi n.7, all'epoca di proprietà dei genitori. Ha dedotto altresì che con atto del 31.10.2007 per Notaio aveva Persona_2 acquistato dal padre la quota di nuda proprietà dell'immobile in Nettuno per euro 75.000,00, chiedendo di ricostruire attraverso gli estratti di conto corrente il passaggio del denaro al fine di verificare la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo. Ha concluso chiedendo di dichiarare improcedibile l'azione di riduzione ed in via principale e nel merito rigettare l'avversa domanda, tenuto conto di quanto donato in vita al figlio dal de cuius. Concessi i termini dell'art. 183, comma 6 c.p.c., disposta ed espletata una c.t.u. volta a stimare il valore degli immobili oggetto del relictum ed a valutare una possibile comoda divisione, rigettati i mezzi di prova orale e le altre richieste istruttorie, la causa, precisate le conclusioni sopra richiamate, veniva infine assegnata a sentenza, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Deve preliminarmente dichiararsi aperta la successione di , deceduto il 25.04.2014. Come premesso, con Persona_1
2 testamento olografo del 21 maggio 2007, pubblicato il 18 settembre 2014 il de cuius ha designato eredi i due figli, riservando alla figlia la sola quota di legittima, al figlio anche la quota disponibile;
deriva che, a norma dell'art. 537 c.c.., ha diritto di concorrere Parte_2 all'eredità per una quota pari ad un 1/3 del patrimonio paterno, per la quota Controparte_4 pari a 2/3. Passando alle operazioni necessarie per la formazione della massa da dividere, occorre fare riferimento ai beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
detraendo poi dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla collazione dei beni donati, in natura o per imputazione, procedendosi a tal fine a stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.) La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote (Cass. 3540/1971; Cass. 1988/1969; Cass. 2453/1976). L'obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (Cass. 6490/1986; Cass. 1159/1995; Cass. 15131/2005; Cass. 8510/2018) e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.). Per i beni immobili l'art. 746 c.c., riproducendo la formulazione dell'art. 1015 del codice del 1866, dispone che la collazione abbia luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione - cfr. art. 747 c.c.). Dall'insieme delle citate disposizioni, il conferimento per imputazione risulta, per esplicita volontà normativa, il modo in cui in generale si attua la collazione, mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire: Cass. 5659/2015; Cass. 4381/1982; Cass.2 1521/1980), né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento. Non giova - in contrario - ipotizzare che all'obbligo di collazione corrisponda un legato ex lege o ad un prelegato atipico a vantaggio degli altri coeredi che il donatario potrebbe adempiere, alternativamente, mediante imputazione o in natura (art. 1285 c.c.), non giustificandosi comunque, in base al dato positivo, un generale intervento sostitutivo del giudice ove la scelta dell'interessato dovesse mancare (dati i presupposti vincolanti di operatività degli artt. 1286, comma terzo, c.c. e 1287, comma terzo c.c.), considerato peraltro che, a differenza della disciplina generale, l'art. 746 c.c. riserva la scelta del modo in cui procedere alla collazione al solo coerede obbligato, senza contemplare alternative. A ciò deve aggiungersi che, in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'art. 737 c.c., l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore (ed è fatta salva, quindi, l'attribuzione traslativa compiuta in vita dal de cuius), per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo
3 venderla anche successivamente all'apertura della successione (Cass. 3731/1956), nel qual caso la collazione ha parimenti luogo per imputazione (art. 746, comma secondo c.c.). La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, ai sensi del primo comma dell'art. 746 c.c. (Cass. 3715/1955; Cass. 1845/1961), poiché in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976; in motivazione, Cass. 25646/2008; Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018). Da tutte le esposte premesse consegue quindi che: a) l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione;
b) solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l'effetto di impedire l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d'ufficio (Cass. 25.09.2018 n. 22721). Nel caso di specie si rileva che all'atto della morte il defunto risultava titolare del saldo di conto
–corrente di euro 1.121,01. Al fine della formazione della massa da dividere, occorre procedere alla collazione delle donazioni dirette ed indirette che risultano essere state effettuate in vita dal defunto. Si evidenzia che l'atto di donazione di del 26 ottobre 1972 conteneva la Persona_1 seguente espressione: “… dona e in anticipata successione assegna, a titolo di legittima e per l'eventuale supero da imputarsi sulla quota disponibile, in favore della figlia Parte_3 la donazione , alla luce della chiara espressione contenuta nell'atto, non prevedeva la dispensa dalla collazione. Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza quello secondo il quale, con riguardo alla donazione che il de cuius abbia fatto in vita in favore dei propri eredi la dispensa da collazione non può ravvisarsi nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione della donazione medesima in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce , come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra i coeredi, e che sono sottoposti a collazione tutti i beni donati, sia quelli prelevati dalla legittima che quelli prelevati dalla disponibile (cfr Cass 76/726). Esclusa la dispensa dalla collazione e passando alla determinazione del valore da imputare alla massa, risulta per tabulas che il padre ha donato alla figlia l'immobile in Roma, via Dulcieri 25 con atto del 26.10.1972, del valore all'epoca dichiarato di lire 2.600.000; nell'atto si legge inoltre che la figlia donataria si accollava il mutuo residuo di lire 591.841,00. La circostanza che il mutuo sia stato pagato dalla figlia non è stata contestata: deriva che ai fini della determinazione del valore del bene da imputare a carico della quota dell'erede donatario, occorre avere riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione, proporzionalmente ridotto del valore percentuale del mutuo pagato dalla Valutato Pt_2 l'immobile al momento dell'apertura della successione euro 185.000,00, secondo le attendibili conclusioni peritali;
tenuto conto del non contestato contributo della donataria che aveva pagato il mutuo restante di lire 591.000, pari al 22, 76% circa del valore dichiarato dell'immobile donato di lire 2.600.000, al valore stimato dal c.t.u. deve detrarsi tale percentuale, pari all'incidenza del contributo della figlia al pagamento del cespite. Deriva che la coerede donataria deve conferire alla massa per imputazione il valore di euro 142.894,00 (185.000 - 42.106) e dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino alla concorrenza del valore della quota stessa. Passando all'obbligo di collazione a carico del figlio, rileva il tribunale che risulta che l'attore abbia beneficiario della donazione del denaro necessario per l'acquisto di altro immobile, in via Prenestina n. 178, acquistato con atto del 22.03.1974. Ha eccepito la convenuta che l'immobile sarebbe stato oggetto di una donazione indiretta a favore del fratello, all'epoca studente e privo di capacità di produrre reddito.
4 A sostegno dell'asserzione, l'attrice ha prodotto copia di una scrittura proveniente dal fratello, datata 11.03.2004, non disconosciuta, nella quale questi dichiara di rinunciare all'azione di riduzione della donazione da parte del padre alla sorella dell'appartamento di via Dulceri n.25. Rileva il tribunale che la rinuncia all'azione di riduzione può essere effettuata solo dopo la morte del donante perché se avvenisse prima sarebbe affetta da nullità per violazione del divieto dei patti successori. La dichiarazione contiene tuttavia il riconoscimento, che ha valore confessorio, da parte del
[...] di avere ricevuto dal padre una somma di denaro per “anticipare” l'acquisto Pt_2 dell'appartamento in Roma, via Prenestina n.178. Orbene la circostanza che l'acquirente fosse all'epoca studente avvalora l'inferenza che il padre fornì il denaro necessario per l'acquisto del bene. Le cambiali prodotte dall'attore, nelle quali il padre figurava come avallante, per dimostrare di avere pagato il prezzo non hanno la valenza dimostrativa attribuita dalla parte, perché nell'atto di compravendita si legge che il prezzo era stato pagato in contanti;
da parte sua il non ha prodotto il contratto di finanziamento sottostante all'emissione dei titoli Pt_2 cambiari né ha provato di avere provveduto al pagamento di essi. Dalla dichiarazione prodotta si evince che alla donazione a favore della figlia si affiancava la donazione del denaro a favore del figlio per l'acquisto dell'immobile di via Prenestina. A fronte della prova offerta dalla convenuta, l'attore non ha contestato che il padre gli abbia fornito la provvista per l'acquisto dell'immobile e non ha provato vieppiù di avere pagato egli stesso il prezzo della compravendita, circostanza rimasta indimostrata e contraddetta dalla sua stessa dichiarazione. Passando agli ulteriori profili controversi, si osserva che nessuna prova ha offerto la parte convenuta in ordine ai dedotti prelevamenti del de cuius dal proprio conto corrente a favore del figlio (n. 3514/3174 presso la BNL Gruppo BNP Paribas) nel periodo 2005 - 2008, Pt_1 avendo omesso di produrre gli estratti di conto - corrente, che avrebbe potuto richiedere alla banca nella qualità di erede del padre. Con riguardo alla somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla figlia mediante l'assegno bancario del 3.03.2010, l'attore assume essa fu donata, la convenuta che il denaro costituì il corrispettivo per lavori svolti da suo marito sull'immobile di proprietà dei genitori in Nettuno. L'assunto è rimasto tuttavia indimostrato, non avendo la convenuta prodotto alcuna documentazione rappresentativa dell'esecuzione di tali lavori , che, asseritamente riferiti alla realizzazione del piano primo e del piano mansarda del villino, avrebbero dovuto essere documentati da richieste di permesso a costruire o successive sanatorie. Né ha prodotto documentazione a sostegno dei dedotti costi sostenuti e, d'altra parte, i capitoli di prova articolati sul punto non contengono alcuna precisazione temporale sull'epoca di esecuzione dei lavori.
Ritenuto che
le somma di euro 20.000 costituì una elargizione liberale del padre alla figlia, si rileva la nullità del negozio per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.. E' noto che la giurisprudenza ha ricondotto alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2008, n. 26746) anche l'elargizione di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari (cfr Cassazione civile sez. un. - 27/07/2017, n. 18725): deriva che la somma oggetto di una donazione nulla per difetto di forma, deve essere ricondotta nella massa ereditaria, secondo il valore nominale del denaro. Dalla documentazione in atti il patrimonio appartenente al defunto, al tempo dell'apertura della successione (24.05.2014), comprendeva solo la somma di euro 1.021,01; la figlia dovrà conferire alla massa per imputazione la somma di euro 142.894,00, tenuto conto del valore della donazione;
l'immobile in via Prenestina, che fu acquistato da con denaro del Parte_1 padre, oggetto di una donazione indiretta, deve essere conferito per imputazione per il valore che aveva al tempo di apertura della successione, secondo le attendibili conclusioni peritali , pari ad euro 308.000,00 . La somma di euro 20.000,00 ricevuta dalla mediante Pt_2 l'assegno di cui si è detto deve essere ricondotta alla massa ereditaria, come se non fosse mai uscita dal patrimonio del genitore, in quanto oggetto di una donazione nulla per difetto di forma.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, il valore della massa ereditaria, non costando debiti del defunto, è pari ad euro 471.915,01 (euro 142.894+ 308.000+ 20.000+ 1.021,01). Sulla base dei predetti valori, al momento dell'apertura della successione, la quota spettante alla figlia, pari ad 1/3 del valore dell' eredità ammonta ad euro 157.305,003; la parte spettante al fratello, corrispondente a 2/3 della massa, ammonta ad euro 314.610,006. Poiché con la collazione per imputazione i beni rimangono nella proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta, nel caso in esame si rileva che le donazioni ricevute da entrambi hanno coprono per intero il valore della quota. Al fine di assicurare la parità di trattamento e che non venga alterato il rapporto tra le relative quote, la convenuta, che ha l'obbligo di restituire alla massa la somma di euro 20.000,00, oggetto della donazione nulla, dovrà versare al fratello la somma di euro 5.588,996, mentre il fratello avrà diritto di prelevare dalla massa per intero la somma di euro 1.021,01 giacente sul conto corrente. Ed infatti come enunciato l'attore ha diritto di conseguire un valore pari ad euro 314.610,006; espunto il valore della donazione, avrà diritto a conseguire la somma di euro 6.610,006 - differenza tra il valore della sua quota (euro 314.610,006) ed il valore della donazione (euro 308.000) , prelevandola dalla massa nella misura di euro 1021,01; la rimanente parte dovrà essere restituita dalla sorella in ragione dell'obbligo di cui si è Parte_2 detto. Deve essere ordinata infine la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio di Roma. L'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza consente di compensare integralmente tra le parti”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 [...]
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al Parte_2 pagamento di spese, diritti e onorari.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 750 E 751 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 167 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., VIZIO DI ULTRAPETIZIONE.” L'appellante afferma che in primo grado ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria del defunto padre, previa collazione e relativa domanda di Persona_1 accertamento in merito alle donazioni dirette disposte in favore della sorella A fronte di Pt_2 ciò, la stessa ha eccepito l'esistenza di una donazione indiretta a favore del fratello di un appartamento sito in via Prenestina n. 178, producendo una dichiarazione dello stesso resa in data 11 marzo 2004. L'appellante lamenta, dunque, che la controparte si sarebbe limitata a chiedere il rigetto delle pretese attoree, senza formulare alcuna domanda. Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, inserendo nell'asse ereditario anche il suddetto appartamento.
4.2.- Con il secondo motivo si eccepisce la “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 28/2010 – IMPROCEDIBILITA'/INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PARTE CONVENUTA” Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, in ogni caso, inammissibile la domanda. Infatti, se pure il giudice di prime cure avesse ritenuto formulata una domanda di accertamento della donazione indiretta, in ogni caso l'avrebbe dovuta dichiarare improcedibile per mancato esperimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. L'appellata avrebbe, infatti, dichiarato solo di non voler aderire alla mediazione, senza formulare ulteriore domanda di accertamento di atti di liberalità. Inoltre, la stessa non avrebbe
6 prodotto i certificati storici catastali e la documentazione relativa alle iscrizioni e le trascrizioni nell'ultimo ventennio relativamente all'immobile di Via Prenestina n. 178, ritenuti indispensabili ai fini della procedibilità della divisione dell'immobile in oggetto;
si afferma, infatti, che gli stessi occorrerebbero a verificare l'esistenza di cause ostative alla divisione ereditaria, nonché l'esistenza di litisconsorti necessari non evocati in giudizio. 4.3.- Il terzo motivo è rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. (PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE) – ERRATA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI DECISIVI PER LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA – OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE” Il Tribunale avrebbe errato sia nell'inquadrare la fattispecie nell'ambito di una donazione indiretta, sia nell'attribuire valenza confessoria alla dichiarazione rilasciata dal il 11 CP_2 marzo 2004; invero, il documento non farebbe riferimento né al quantum delle somme ricevute, né allo scopo delle stesse di saldare il prezzo dell'immobile di cui trattasi. Nel testo sarebbe indicato una funzione di anticipo dei costi dell'immobile. Tale circostanza sarebbe stata contestata in primo grado dall'odierno appellante che avrebbe fornito la prova sia del diploma di scuola superiore nel 1973, sia della documentazione attestante che fosse allievo carabiniere dal 1974, con adeguato compenso;
inoltre, avrebbe ricevuto anche il compenso come istruttore di judo. L'appellante afferma di aver fornito anche la prova dell'esborso dell'intero importo della vendita, prova che sarebbe consistita nella produzione in giudizio di n. 62 effetti cambiari emessi il 22 marzo 1974, giorno del rogito notarile dell'immobile di cui trattasi, in favore di un istituto finanziario, con scadenza tra il 22 giugno 1974 e il 22 maggio 1979; le stesse cambiali avrebbero avuto tutte iscrizione ipotecaria a favore del medesimo ente che avrebbe, quindi, fornito la provvista economica per l'acquisto. Secondo l'appellante non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza che non è stato prodotto il contratto di finanziamento, sotteso all'emissione delle cambiali. Infatti, la parte deduce che l'emissione di n. 62 cambiali a favore di un istituto bancario, per un importo complessivo di 15.537.650 di lire (capitale e interessi), il giorno stesso in cui l'immobile è stato acquistato al prezzo di 13.000.000 di lire, sarebbe circostanza idonea a far ritenere che il prezzo della vendita sia stato corrisposto usufruendo dell'accesso al credito bancario.
5.- I motivi possono essere trattai congiuntamente in quanto strettamente connessi. I primi due motivi muovono dall'erroneo presupposto che rientri nella disponibilità delle parti quanto oggetto di collazione e che dunque l'inserimento della donazione dell'immobile di via Prenestina nella massa ereditaria dovesse essere oggetto di specifica domanda da parte della sorella e, quindi, di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.l. L'assunto è privo di pregio alla luce dell'orientamento della Suprema Corte in base al quale:
“La collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in assenza di apposita domanda di parte, aveva escluso dalla divisione ereditaria una donazione fatta in vita dal de
7 cuius, pur se dagli scritti difensivi emergeva chiaramente l'esistenza di un bene donato a un condividente)” (Cass. n. 5920 del 2025). Nel caso in esame l'esistenza dell'immobile di via Prenestina quale oggetto di pregressa donazione è stato oggetto di eccezione da parte della sorella convenuta e dunque, correttamente considerato per ricostruire l'asse ereditario (Cass. n. 15131 del 2005) al fine di ristabilire l'uguaglianza tra coeredi cui la collazione è deputata.
L'ultimo motivo attiene all'asserita erronea qualificazione della compravendita del 22 marzo 1974 a favore di quale donazione indiretta del padre. Pt_1 Questa Corte condivide la ricostruzione del Tribunale in ordine alla volontà del de cuius di donare un immobile a ciascuno dei figli, pressoché ventenni, ai fini successori e di regolare poi i rapporti tra i due fratelli, mediante testamento, in maniera sostanzialmente corrispondente alle donazioni fatte, dal momento che il valore degli immobili donati equivale in sostanza alle quote ad essi attribuite (1/3 e 2/3). D'altronde, l'elargizione del danaro allo scopo dell'acquisto del bene emerge dalla dichiarazione di del marzo 2004 parallelamente all'acquisto dell'immobile da parte della Pt_1 sorella. Infine, la produzione di titoli cambiari a favore di un istituto di credito, in assenza della giustificazione della causa della relativa emissione, non costituisce prova del credito, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione per il quale: “Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito” (Cass. n. 24560 del 2013). 6.- Le spese di lite del grado seguano la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 8958/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
liquidate in euro 4.500,00, oltre iva e cpa come per legge;
[...] 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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