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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40-1// 2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA in persona del Giudice designato, dott. Stefano Aldo Tiberti
Visto il ricorso depositato in data 15/04/2025 da , codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] e codice fiscale C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
n. 13, 29010 – ST NO (PC), rappresentati e difesi dall'avv. CATERINA PACIFICI per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 20/05/2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
Vista la relazione depositata in data 11/07/2025 dall'OCC, Dott.ssa Per_1
, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
[...]
Dato atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, mentre sono pervenute delle precisazioni di crediti che sono state recepite dall'OCC nel piano;
Esaminati gli atti del procedimento unitario, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato
1 preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).
2 Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale.
Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Osserva
1. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Più precisamente, i debitori hanno chiesto l'omologazione di un piano che prevede:
• Il versamento da parte di della somma mensile di euro Parte_1
211,08 per 60 mensilità a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano del Consumatore di cui alla presente istanza;
• Il versamento da parte di della somma mensile di euro Parte_2
113,49 per 60 mensilità a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano del Consumatore di cui alla presente istanza;
• Il piano prevede poi il pagamento integrale da parte dei due debitori del debito contratto per mutuo ipotecario, mediante il versamento mensile della rata di mutuo pari ad euro 318,31 ciascuno, ai sensi dell'art. 67 co 5 CCII;
• il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il soddisfacimento nella misura del 6% circa dei creditori chirografari, il tutto in un arco temporale individuato in mesi sessanta (60), a decorrere dalla omologazione del piano medesimo;
il piano finanziario del piano e i relativi pagamenti ai creditori, come precisato dall'OCC nella relazione di aggiornamento, risulta il seguente:
3
Per IC AC
4 Per AS VI
5 2. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura:
- i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori, in quanto i debiti risultano assunti sicuramente per soddisfare bisogni estranei alla attività professionale o imprenditoriale;
- non sussistono violazioni di norme imperative o altri profili che rendano il piano censurabile o abusivo, in quanto è pienamente ravvisabile la causa tipica di ogni piano di regolazione della crisi avente contenuto negoziale (soddisfacimento dei creditori in misura non irrisoria ed in un tempo ragionevole);
2.1. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso.
2.2. Così pure, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzi nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave.
2.3. dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che il sovraindebitamento è derivato da un concorso di fattori esterni e/o personali non imputabili alla colpa grave dei debitori (mancate entrate lavorative durante il periodo della pandemia Covid-19, nascita di figli e necessario aumento delle spese familiari, con conseguente insostenibilità dei finanziamenti precedentemente accesi), rimandandosi sul punto alla puntuale relazione di integrazione dell'OCC in data 07/05/2025;
3. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il piano è basato sull'apporto mensile di somme da parte dei due debitori e non presenta particolari fattori di criticità, dovendosi presumere – in mancanza di forti elementi di segno contrario - che i debitori mantengano l'attuale capacità reddituale;
6 4. Non sono state presentate osservazioni da parte dei creditori che necessitino il vaglio giudiziale, né alcuno dei creditori ha chiesto tutela specifica mediante l'attivazione del c.d. giudizio di convenienza;
5. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura
6. Nulla sulle spese del giudizio, non essendo configurabili posizioni processuali di soccombenza per l'assenza di domande o conclusioni contrapposte
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
7 - i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- nulla sulle spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Piacenza, 17/07/2025
Il Giudice Designato
Dott. Stefano Aldo Tiberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA in persona del Giudice designato, dott. Stefano Aldo Tiberti
Visto il ricorso depositato in data 15/04/2025 da , codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] e codice fiscale C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
n. 13, 29010 – ST NO (PC), rappresentati e difesi dall'avv. CATERINA PACIFICI per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 20/05/2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
Vista la relazione depositata in data 11/07/2025 dall'OCC, Dott.ssa Per_1
, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
[...]
Dato atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, mentre sono pervenute delle precisazioni di crediti che sono state recepite dall'OCC nel piano;
Esaminati gli atti del procedimento unitario, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato
1 preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).
2 Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale.
Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Osserva
1. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Più precisamente, i debitori hanno chiesto l'omologazione di un piano che prevede:
• Il versamento da parte di della somma mensile di euro Parte_1
211,08 per 60 mensilità a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano del Consumatore di cui alla presente istanza;
• Il versamento da parte di della somma mensile di euro Parte_2
113,49 per 60 mensilità a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano del Consumatore di cui alla presente istanza;
• Il piano prevede poi il pagamento integrale da parte dei due debitori del debito contratto per mutuo ipotecario, mediante il versamento mensile della rata di mutuo pari ad euro 318,31 ciascuno, ai sensi dell'art. 67 co 5 CCII;
• il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il soddisfacimento nella misura del 6% circa dei creditori chirografari, il tutto in un arco temporale individuato in mesi sessanta (60), a decorrere dalla omologazione del piano medesimo;
il piano finanziario del piano e i relativi pagamenti ai creditori, come precisato dall'OCC nella relazione di aggiornamento, risulta il seguente:
3
Per IC AC
4 Per AS VI
5 2. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura:
- i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori, in quanto i debiti risultano assunti sicuramente per soddisfare bisogni estranei alla attività professionale o imprenditoriale;
- non sussistono violazioni di norme imperative o altri profili che rendano il piano censurabile o abusivo, in quanto è pienamente ravvisabile la causa tipica di ogni piano di regolazione della crisi avente contenuto negoziale (soddisfacimento dei creditori in misura non irrisoria ed in un tempo ragionevole);
2.1. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso.
2.2. Così pure, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzi nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave.
2.3. dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che il sovraindebitamento è derivato da un concorso di fattori esterni e/o personali non imputabili alla colpa grave dei debitori (mancate entrate lavorative durante il periodo della pandemia Covid-19, nascita di figli e necessario aumento delle spese familiari, con conseguente insostenibilità dei finanziamenti precedentemente accesi), rimandandosi sul punto alla puntuale relazione di integrazione dell'OCC in data 07/05/2025;
3. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il piano è basato sull'apporto mensile di somme da parte dei due debitori e non presenta particolari fattori di criticità, dovendosi presumere – in mancanza di forti elementi di segno contrario - che i debitori mantengano l'attuale capacità reddituale;
6 4. Non sono state presentate osservazioni da parte dei creditori che necessitino il vaglio giudiziale, né alcuno dei creditori ha chiesto tutela specifica mediante l'attivazione del c.d. giudizio di convenienza;
5. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura
6. Nulla sulle spese del giudizio, non essendo configurabili posizioni processuali di soccombenza per l'assenza di domande o conclusioni contrapposte
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ), e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
7 - i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- nulla sulle spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Piacenza, 17/07/2025
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