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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 262/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: indebito nella causa iscritta al n. 262 /2024 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( entrambi residenti in Chiavari (GE), ed ai fini del presente atto C.F._2 elettivamente domiciliati in Genova, Via alla Porta degli Archi 12/10, presso e nello studio dell'Avvocato Zerba Pagella Umberto (cod. fisc. - PEC C.F._3
in forza di procure alle liti contenute nel Email_1 fascicolo di causa del primo grado appellante contro
con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n.63, Controparte_1 iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico appartenente al e soggetta Controparte_2 Controparte_3 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis s.p.a., giusta procura speciale del
5/2/2021 registrata il 15/2/2021, a ministero del Notaio Dott. , rep. Persona_1
n.306738, racc. n.37717 (doc.2), in persona della sua procuratrice speciale Dott.ssa in forza di procura per atto a rogito Dott. , Notaio in Parte_3 Persona_2
Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 del 5/8/2022 (doc.4), rappresentata e difesa, giusta procura in calce depositata unitamente al presente atto (atto A), dall'Avvocato Bragato
Giorgio Giuseppe ( – PEC C.F._4 Email_2 Email_3 pecavvocati.it) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Castel Morrone n. 2, quale mandataria di (C.F. , con Parte_4 P.IV_1 sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1 appellato
e contro
(CF ), in persona del procuratore Dott. Controparte_4 P.IV_2 CP_5
(CF ) ivi domiciliato per la carica e munito degli
[...] CodiceFiscale_5 occorrenti poteri in virtù di procura conferita per atto Notaio della Dott.ssa
[...] rep. 28148 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate Per_3 di Roma 3 il 19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Fioretti Andrea ( – PEC C.F._6
t) per procura generali alle liti per atto Notaio del Dott. Ema_4 Email_5 [...] rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023, registrata a Albano Laziale il 6 Per_4 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, e in virtù della quale pertanto associa alla difesa l'Avvocato Ciampa Riccardo Rosaria (C.F. – PEC C.F._7
) del Foro di Roma, con studio in Email_6
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 presso il quale è elettivamente domiciliata, quale mandataria e sub servicer di
[...]
( C.F. , per procura Controparte_6 Controparte_7 P.IV_3 conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Persona_1
Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, a sua volta procuratrice e servicer di (CF giusta procura conferita nelle Controparte_8 P.IV_4 sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 21/09/2016 - Rep. n. Persona_1
293285, Racc. n. 28260, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n. 9916 serie 1T
intervenuto
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/2/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e ha rassegnato le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
pag. 2/17 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
-in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'istanza di inammissibilità dell'appello rassegnato da questa difesa mancando i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.348 bis Cod. Proc. Civ. ; si precisa che questa difesa non ha chiesto la sospensione della sentenza di primo grado per cui non si capisce la relativa istanza della difesa avversaria;
-nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in punto spese di giudizio e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Genova, VII Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Roberto
Braccialini n.256/24 in causa R.g. 9946/2022 (riunito al procedimento R.g.1660/2023), pubblicata il 30/01/2024 e pertanto:
-in via principale nel processo R.g. 9946/22
1) accertare e dichiarare che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 600/21, passata in giudicato fra le parti, ha dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n. 189/2006;
2) dichiarare pertanto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari n.
189/2006 inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 Cod. Proc. Civ.;
3) accertare e dichiarare che la soc. (C.F.-P.IV ) , Pt_4 Parte_4 P.IV_1 per essa quale mandataria della Soc. . CP_9 Parte_5 C.F._8
, a sua volta rappresentata da ha illegittimamente pignorato il P.IV_5 CP_10 quinto dello stipendio al sig. prima presso la soc. Billa A.G. e poi Parte_1 presso la soc. AR s.p.a. ( già GS s.p.a.) per un totale di € 9.186,00 o della somma meglio vista e risultante dall'istruttoria;
4) accogliere in accoglimento del presente appello condannare la soc. Parte_4
(C.F.- P.IV ), per essa quale mandataria della
[...] P.IV_1 Controparte_11
C.F.-P.IV , a sua volta rappresentata da alla
[...] P.IV_5 CP_10 restituzione di tutte le somme indebitamente pignorate nella quantità meglio accertata in sede di istruttoria , somme munite di interessi di mora e rivalutazione monetaria;
5) accertare e dichiarare che i conteggi, meglio indicati nel precetto opposto, sono errati e quantificare, all'esito dell'istruttoria la somma meglio vista anche tenuto conto
pag. 3/17 delle somme indebitamente percepite da nell'ambito del pignoramento presso Pt_4 terzi subito dal sig. Pt_1
-in via subordinata:
7) nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di Primo Grado circa l'avvenuta dichiarazione di inesistenza solo della notifica del decreto ingiuntivo del 2013 e la conseguente validità della notifica del 2006 , accertare e dichiarare che il titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n.189/2006 si è prescritto in quanto la successiva asserita notifica del 2013 è stata dichiarata inesistente dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 600/21 e che la asserita interruzione della prescrizione è stata effettuata senza mandato;
-in via di ulteriore subordine:
8) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale accertare e dichiarare che l'interruzione della prescrizione, asseritamente effettuata senza mandato con la lettera dell'avv. in data delli 22 marzo 2016 , è efficace solo per CP_12
l'importo dell'asserito credito di € 17.642,43 oltre interessi legali dal 23 gennaio 2016;
-nella procedura R.g. 1660/23
-nel merito:
9) accertare e dichiarare che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 600/21, passata in giudicato fra le parti, ha dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n. 189/2006;
10) dichiarare pertanto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari n.
189/2006 inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 Cod. Proc. Civ.;
-in subordine:
11) accertare e dichiarare che i conteggi, meglio indicati nel precetto opposto, sono errati e quantificare, all'esito dell'istruttoria la somma meglio vista anche tenuto conto delle somme indebitamente percepite da nell'ambito del pignoramento presso Pt_4 terzi subito dal sig. Pt_1
-in ulteriore subordine:
12) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale accertare
e dichiarare che l'interruzione della prescrizione, asseritamente effettuata con la lettera
pag. 4/17 dell'avv. in data delli 22 marzo 2016 , è efficace solo per l'importo dell'asserito CP_12 credito di € 17.642,43 oltre interessi legali dal 23 gennaio 2016;
13) In tutti i casi si dichiara di non accettare il contradittorio sulle eventuali domande nuove rassegnate da controparte;
14) Con vittoria di spese e d onorari di avvocato che si dichiara antistatario”.
* * *
-parte appellata mandataria di Controparte_1 Parte_4 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria, SULL'ISTANZA CAUTELARE DEGLI
APPELLANTI
•rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle Sentenza impugnata per manifesta infondatezza dell'appello e totale assenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo ai sensi dell'art.283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO
•ravvisata, ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art.342, nn.2-3, c.p.c., disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art.350-bis c.p.c., e all'esito dichiararne
l'inammissibilità;
IN VIA PRINCIPALE
•rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto totalmente infondato e confermare la
Sentenza impugnata;
IN SUBORDINE - SULL'OPPOSIZIONE A PRECETTO (1660/23 R.G.)
•accertata la piena validità ed efficacia esecutoria del titolo azionato con il precetto, decreto ingiuntivo n.189/2006 Tribunale di Chiavari, pronunziato il 24/4/2006 e depositato il 26/4/2006, su ricorso n.927/2006 R.G., Cron.659, depositato il 21/4/2006, notificato ai debitori il 17/5/2006 dall'Unep presso il Tribunale di Chiavari a mezzo del servizio postale per mancato ritiro del plico depositato presso l'ufficio, nel luogo ove non è contestato ed è anzi provato dal certificato di residenza storico dagli stessi qui pag. 5/17 prodotto, all'epoca i due ingiunti risiedessero, in Chiavari (GE), Via Martiri della
Liberazione n.105/2, d.i. dichiarato esecutorio in mancanza di opposizione con decreto del Presidente del Tribunale di Chiavari del 30/6/2006, depositato il 1/7/2006 e spedito per la prima volta in forma esecutiva a istanza del creditore con apposizione della formula da parte del Cancelliere del ridetto Tribunale in data 6/7/2006;
•accertare che il credito intimato dal precetto di cui al punto che precede non è prescritto per effetto delle plurime interruzioni indicate nella narrativa in fatto della comparsa di risposta ed è correttamente computato, essendo stata data corretta applicazione della compensazione;
•vista la produzione da parte del creditore opposto in data 13/7-4/8/2023 nella causa
n.1660/2023 R.G., in prudenziale osservanza di SS.UU. n.9479/2023 del 6/4/2023, della documentazione bancaria probatoria del credito azionato con il d.i. di cui è causa, considerato che gli opponenti non hanno sollevato in merito alcun rilievo né opposizione, accertata perciò incidentalmente, ove ritenuto opportuno, l'assenza di clausole abusive nel contratto bancario n.600-37846 del 16/5/2005 di apertura del conto corrente n.11451W, azionato con il d.i.;
•dichiarare il precetto notificato da agli opponenti Parte_4 [...] in data 20/1/2023 valido ed efficace ai fini dell'avvio di esecuzione Parte_6 forzata, rispondendo pienamente le menzioni in esso contenute a quanto previsto dall'art.654 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della sua notifica e ancor più
a quelle attualmente in vigore;
SULLE DOMANDE DI CUI AL RICORSO EX ART.702-BIS C.P.C. (9946/22 R.G.)
•accertato che è titolare, all'esito di semplice accertamento Parte_4 contabile di dare-avere, già al netto della somma di cui è chiesta la restituzione, del maggior credito accertato dalla Sentenza appellata;
•di conseguenza, dichiarare che, nell'ambito del sostanzialmente unico rapporto tra le parti, il credito di cui il ricorrente chiede la restituzione estinto per compensazione impropria;
IN VIA SUBORDINATA
pag. 6/17 •dichiarare, ai sensi degli artt.1241 e segg. c.c., l'estinzione del credito di cui è chiesta la restituzione per effetto ex tunc di compensazione legale con il predetto maggior credito vantato dalla resistente Parte_4
QUALUNQUE SIA LA COMPENSAZIONE UTILIZZATA (IMPROPRIA O PROPRIA)
•rigettare integralmente la domanda di restituzione in quanto infondata in fatto e in diritto e, in generale, tutte le domande di controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA
•ammettere prova per interrogatorio formale degli attori dell'opposizione a precetto sulle circostanze di fatto articolate nella comparsa di risposta dell'opposizione a precetto, qui trascritte e da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: …[…].
IN OGNI CASO
•condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. le controparti al risarcimento di somma da determinarsi equitativamente.
Con vittoria delle spese processuali oltre C.N.P.A.F. e I.V.A. nella misura di legge”.
* * *
-parte interveniente quale mandataria e sub servicer di Controparte_4
a sua volta procuratrice e Controparte_6 servicer di a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_8
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria, SULL'ISTANZA CAUTELARE DEGLI
APPELLANTI
•rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle Sentenza impugnata per manifesta infondatezza dell'appello e totale assenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo ai sensi dell'art.283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO
•ravvisata, ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art.342, nn.2-3, c.p.c., disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art.350-bis c.p.c., e all'esito dichiararne
l'inammissibilità;
IN VIA PRINCIPALE pag. 7/17 •rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto totalmente infondato e confermare la
Sentenza impugnata;
IN SUBORDINE - SULL'OPPOSIZIONE A PRECETTO (1660/23 R.G.)
•accertata la piena validità ed efficacia esecutoria del titolo azionato con il precetto, decreto ingiuntivo n.189/2006 Tribunale di Chiavari, pronunziato il 24/4/2006 e depositato il 26/4/2006, su ricorso n.927/2006 R.G., Cron.659, depositato il 21/4/2006, notificato ai debitori il 17/5/2006 dall'Unep presso il Tribunale di Chiavari a mezzo del servizio postale per mancato ritiro del plico depositato presso l'ufficio, nel luogo ove non è contestato ed è anzi provato dal certificato di residenza storico dagli stessi qui prodotto, all'epoca i due ingiunti risiedessero, in Chiavari (GE), Via Martiri della
Liberazione n.105/2, d.i. dichiarato esecutorio in mancanza di opposizione con decreto del Presidente del Tribunale di Chiavari del 30/6/2006, depositato il 1/7/2006 e spedito per la prima volta in forma esecutiva a istanza del creditore con apposizione della formula da parte del Cancelliere del ridetto Tribunale in data 6/7/2006;
•accertare che il credito intimato dal precetto di cui al punto che precede non è prescritto per effetto delle plurime interruzioni indicate nella narrativa in fatto della comparsa di risposta ed è correttamente computato, essendo stata data corretta applicazione della compensazione;
•vista la produzione da parte del creditore opposto in data 13/7-4/8/2023 nella causa
n.1660/2023 R.G., in prudenziale osservanza di SS.UU. n.9479/2023 del 6/4/2023, della documentazione bancaria probatoria del credito azionato con il d.i. di cui è causa, considerato che gli opponenti non hanno sollevato in merito alcun rilievo né opposizione, accertata perciò incidentalmente, ove ritenuto opportuno, l'assenza di clausole abusive nel contratto bancario n.600-37846 del 16/5/2005 di apertura del conto corrente n.11451W, azionato con il d.i.;
•dichiarare il precetto notificato da agli opponenti Parte_4 [...] in data 20/1/2023 valido ed efficace ai fini dell'avvio di esecuzione Parte_6 forzata, rispondendo pienamente le menzioni in esso contenute a quanto previsto dall'art.654 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della sua notifica e ancor più
a quelle attualmente in vigore;
SULLE DOMANDE DI CUI AL RICORSO EX ART.702-BIS C.P.C. (9946/22 R.G.) pag. 8/17 •accertato che è titolare, all'esito di semplice accertamento Parte_4 contabile di dare-avere, già al netto della somma di cui è chiesta la restituzione, del maggior credito accertato dalla Sentenza appellata;
•di conseguenza, dichiarare che, nell'ambito del sostanzialmente unico rapporto tra le parti, il credito di cui il ricorrente chiede la restituzione estinto per compensazione impropria;
IN VIA SUBORDINATA
•dichiarare, ai sensi degli artt.1241 e segg. c.c., l'estinzione del credito di cui è chiesta la restituzione per effetto ex tunc di compensazione legale con il predetto maggior credito vantato dalla resistente Parte_4
QUALUNQUE SIA LA COMPENSAZIONE UTILIZZATA (IMPROPRIA O PROPRIA)
•rigettare integralmente la domanda di restituzione in quanto infondata in fatto e in diritto e, in generale, tutte le domande di controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA
•ammettere prova per interrogatorio formale degli attori dell'opposizione a precetto sulle circostanze di fatto articolate nella comparsa di risposta dell'opposizione a precetto, qui trascritte e da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: …[…].
IN OGNI CASO
•condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. le controparti al risarcimento di somma da determinarsi equitativamente.
Con vittoria delle spese processuali oltre C.N.P.A.F. e I.V.A. nella misura di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 256/2024 pubblicata il 30/1/2024 così decideva: “Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o difesa disattesa, così dispone: nel proced. R.G. 9946/2022: respinge la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal e dichiara compensate le sue spettanze, fino alla Pt_1 concorrenza di euro 9.925,00 + 116,59, con i controcrediti esposti in parte motiva di cui è titolare nel proced. R.G. 1660/2023: respinge Parte_4
l'opposizione e dichiara eseguibile il precetto 13.1.2023 e proseguibile il pignoramento
pag. 9/17 presso terzi fino alla concorrenza di euro 27.716,13 oltre interessi legali dal 9.12.2022 al saldo.
CONDANNA ed in solido a rifondere Parte_1 Parte_7
a le spese di lite liquidate in euro 5.810,00 per compensi professionali, spese a Pt_4 forfait 15%, CPA e IV, se dovuta, come per legge. Respinge la domanda di responsabilità aggravata”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che
[...]
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Parte_1 Parte_4 per la restituzione di somme indebitamente pignorate nella misura di un quinto
[...] dello stipendio per un totale di 9.186,00 euro. Il ricorrente sosteneva di aver appreso dal datore di lavoro terzo pignorato l'esistenza del proprio debito e di non aver mai ricevuto regolare notifica dell'atto di pignoramento. sosteneva che il Parte_1
Tribunale di Padova con sentenza n. 600 del 31/3/2021 aveva accolto la sua opposizione avverso un precetto, dichiarando l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi R.G. 1379/2014 del 20/1/13
e del 10/3/14. Il ricorrente affermava che il creditore, nonostante la pronuncia del
Tribunale di Padova aveva dato seguito all'esecuzione, pignorando presso il datore di lavoro il quinto dello stipendio per l'importo di 9.186,00 euro.
Si costituiva in giudizio che contestava le difese di Parte_4 controparte, sosteneva di avere un credito ben maggiore e chiedeva di procedere all'eventuale compensazione tra debiti e crediti.
Risulta che a tale giudizio era riunita per connessione la causa di opposizione agli atti esecutivi e di terzo, promossa con atto di citazione da e da Parte_1
condebitrice, avverso il precetto del 13/1/2023, notificato da Parte_2
per la riscossione del credito residuo di 27.823,72 euro. Pt_4 Parte_1
e sollevavano in sede di opposizione al precetto le medesime Parte_2 questioni già proposte in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed eccepivano l'inesistenza della notificazione degli atti introduttivi, asseritamente accertata dal Tribunale di
Padova, con conseguente inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari e non opposto.
pag. 10/17 Si costituiva in giudizio che contestava le difese di Parte_4 controparte, rilevando come l'invalidità della notificazione eseguita nel 2014 non incidesse sull'esistenza del titolo esecutivo, notificato nel lontano 2006 per un importo complessivo di euro 27.823,72.
Il Tribunale di Genova riteneva che la pronuncia del Tribunale di Padova non avesse travolto il titolo costituito dal Decreto Ingiuntivo emesso nel 2006, affermava che il decorso della prescrizione era stato più volte interrotto e rigettava le domande di parte ricorrente-opponente che condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e proponevano appello e Parte_1 Parte_2 lamentavano: i) la errata interpretazione della sentenza resa dal Tribunale di Padova con inesistenza della notifica anche del titolo originario e radicale inefficacia del precetto notificato;
ii) l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la inefficacia del precetto perché o emesso sulla base di un decreto ingiuntivo mai notificato (cioè il Decreto Ingiuntivo 2006) o sulla base di un decreto ingiuntivo
(cioè il Decreto Ingiuntivo 2013) la cui omessa notifica aveva interrotto i termini di prescrizione.
Si costituiva l'appellata che contestava la fondatezza delle censure di appello, domandava venisse riconosciuta l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione con conferma della pronuncia di primo grado.
Interveniva in giudizio anche la cessionaria del credito tramite la Controparte_8 propria procuratrice e servicer a sua volta in Controparte_6 persona della mandataria e sub servicer Controparte_4
Il Consigliere Istruttore, non ritenendo l'appello manifestamente infondato, ma meritevole di un esame in fatto e in diritto, fissava udienza per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, motivo per cui faceva precisare le conclusioni concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, prima di rimettere il giudizio la Collegio per la decisione.
* * * pag. 11/17
3. Sull' eccezione di inammissibilità.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Costei sostiene “l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e l'omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art. 342, nn. 2-3, c.p.c.” (cfr. pag.
1 comparsa di costituzione in appello).
L'eccezione è infondata perché l'appellante ha articolato le proprie doglianze in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c.. Risulta evidente il contenuto delle censure formulate dall'appellante relative sia all'interpretazione data alla pronuncia del Tribunale di Padova, sia alla asserita prescrizione del credito azionato.
Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'errata interpretazione della sentenza n. 600/21 resa dal Tribunale di Padova quanto alla pronunciata inesistenza della notifica
(cfr. pagg. 7 e ss. appello). L'appellante sostiene che la pronuncia di inesistenza della notifica non sarebbe solo relativa alla seconda procedura esecutiva avviata nel 2013, ma inciderebbe anche sul titolo giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 189/2006.
L'appellante sostiene che il Tribunale di Padova avrebbe dichiarato la inesistenza della notifica del titolo esecutivo, cioè del Decreto Ingiuntivo n. 189/2006 del 24/6/2006, notificato il 17/5/2006 e divenuto irrevocabile il 30/6/2006.
La censura è infondata
Il Tribunale di Padova, invero, ha affermato:
pag. 12/17 Risulta evidente che il Tribunale di Padova ha dichiarato l'inesistenza delle notifiche effettuate nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare avente R.G. n.
1379/2014, cioè delle notifiche del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dei due atti di pignoramento relative alla procedura esecutiva impugnata. Il Tribunale di Padova non ha mai dichiarato la inesistenza della notifica del Decreto Ingiuntivo n. 189/2006 avvenuta quasi dieci anni prima, cioè il 17/5/2006, divenuto irrevocabile il 30/6/2006, né tale pronuncia risulta essere stata oggetto delle domande formulate innanzi al
Tribunale di Padova.
Quanto indicato risulta in modo inequivoco dall'esame della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Padova che, per dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata all'odierno appellante, ha fatto riferimento alla data di residenza dello stesso in Chiavari, via Dante 149 dal marzo del 2013, senza alcun riferimento alla residenza anteriormente a tale data e in particolare nel 2006.
Si legge nella pronuncia del Tribunale di Padova:
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
pag. 13/17
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la erroneità della sentenza impugnata in relazione alla mancata valutazione delle “conseguenze della pronuncia del
Tribunale di Padova” (cfr. pagg. 10 e ss. appello). L'appellante afferma che il Tribunale di Padova avrebbe dichiarato la inesistenza della notifica anche del titolo esecutivo, quindi o del Decreto Ingiuntivo notificato nel 2006 o di quello nuovamente notificato nel 2013. L'appellante sostiene che anche se si volesse affermare la ritualità della notifica del 2006, quella del 2013 sarebbe comunque priva di effetti anche in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione. L'appellante, quindi, lamenta che il
Tribunale di Genova non avrebbe valutato l'incidenza della pronunciata inesistenza della notifica del titolo del 2013 sulla prescrizione del diritto azionato, cioè del Decreto
Ingiuntivo notificato nel 2006.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di Genova ha espressamente affrontato la questione e ha motivato per relationem facendo riferimento a tutti gli atti interruttivi della prescrizione indicati dalla convenuta odierna appellata a pagina 9 e 10 della propria comparsa conclusionale.
Si legge nella sentenza impugnata:
L'appellante non ha censurato la sentenza impugnata sul punto, né ha preso posizione su ciascuno degli atti interruttivi della prescrizione richiamati dalla convenuta oggi appellata e richiamati in motivazione dal Tribunale di Genova. L'appellante solo nella propria comparsa conclusionale ha esaminato alcuni degli atti interruttivi richiamati dal Tribunale di Genova con difese tardive e infondate.
Invero, la raccomandata 22/3/2016 (cfr. doc. 17 appellata) ha interrotto la prescrizione, già peraltro prima interrotta dalle raccomandate 5/11/2012 e 12/11/2012
(cfr. doc. 12 appellata). Risultano del pari rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione tutte le domande e le difese formulate dalla creditrice procedente nei pag. 14/17 diversi giudizi pendenti nei confronti degli odierni appellanti, a prescindere dall'esito degli stessi.
Il Tribunale di Genova nella pronuncia impugnata ha richiamato gli eventi interruttivi dedotti dalla parte appellata, ma gli appellanti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio non ne hanno puntualmente contestato la fondatezza.
Deve essere applicato il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve darsi da chi l'abbia proposta.
La parte appellante non ha assolto tale onere.
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza e quarta censura di appello, sulla domanda di responsabilità aggravata e sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto, con la terza censura, che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Parte appellante ha chiesto, con la quarta censura, che fossero quanto meno compensate tra le partile spese di lite attesa la “novità della questione”. La censura è infondata. Invero il Giudice di prime cure ha applicato principi consolidati in materia di interpretazione, di esecuzione e di prescrizione.
Parte appellata ha chiesto la condanna della appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di specie (Cass. 24158/2017).
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. pag. 15/17 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (35.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva
1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale
9.991,00 euro).
Le spese vanno riconosciute a favore della sola parte appellata a carico degli appellanti in solido tra loro, mentre vanno compensate tra costoro e la parte intervenuta in corso di giudizio, in applicazione del principio di cui all'articolo 111 c.p.c. giacché, da un lato “il processo prosegue tra le parti originarie” e, dall'altro, l'interventore quale cessionario si è limitato ad aderire alle difese già avanzate dal cedente.
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 quale mandataria di con Controparte_1 Parte_4
l'intervento di quale mandataria e sub servicer di Controparte_4 [...]
a sua volta procuratrice e servicer di Controparte_6 avverso la sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Genova e Controparte_8 pubblicata il 30/1/2024,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA pag. 16/17 gli appellanti in solido tra loro a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. COMPENSA tra gli appellanti e la parte intervenuta le spese del presente grado di giudizio
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 262/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: indebito nella causa iscritta al n. 262 /2024 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( entrambi residenti in Chiavari (GE), ed ai fini del presente atto C.F._2 elettivamente domiciliati in Genova, Via alla Porta degli Archi 12/10, presso e nello studio dell'Avvocato Zerba Pagella Umberto (cod. fisc. - PEC C.F._3
in forza di procure alle liti contenute nel Email_1 fascicolo di causa del primo grado appellante contro
con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n.63, Controparte_1 iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico appartenente al e soggetta Controparte_2 Controparte_3 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis s.p.a., giusta procura speciale del
5/2/2021 registrata il 15/2/2021, a ministero del Notaio Dott. , rep. Persona_1
n.306738, racc. n.37717 (doc.2), in persona della sua procuratrice speciale Dott.ssa in forza di procura per atto a rogito Dott. , Notaio in Parte_3 Persona_2
Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 del 5/8/2022 (doc.4), rappresentata e difesa, giusta procura in calce depositata unitamente al presente atto (atto A), dall'Avvocato Bragato
Giorgio Giuseppe ( – PEC C.F._4 Email_2 Email_3 pecavvocati.it) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Castel Morrone n. 2, quale mandataria di (C.F. , con Parte_4 P.IV_1 sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1 appellato
e contro
(CF ), in persona del procuratore Dott. Controparte_4 P.IV_2 CP_5
(CF ) ivi domiciliato per la carica e munito degli
[...] CodiceFiscale_5 occorrenti poteri in virtù di procura conferita per atto Notaio della Dott.ssa
[...] rep. 28148 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate Per_3 di Roma 3 il 19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Fioretti Andrea ( – PEC C.F._6
t) per procura generali alle liti per atto Notaio del Dott. Ema_4 Email_5 [...] rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023, registrata a Albano Laziale il 6 Per_4 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, e in virtù della quale pertanto associa alla difesa l'Avvocato Ciampa Riccardo Rosaria (C.F. – PEC C.F._7
) del Foro di Roma, con studio in Email_6
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 presso il quale è elettivamente domiciliata, quale mandataria e sub servicer di
[...]
( C.F. , per procura Controparte_6 Controparte_7 P.IV_3 conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Persona_1
Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, a sua volta procuratrice e servicer di (CF giusta procura conferita nelle Controparte_8 P.IV_4 sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 21/09/2016 - Rep. n. Persona_1
293285, Racc. n. 28260, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n. 9916 serie 1T
intervenuto
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/2/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e ha rassegnato le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
pag. 2/17 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
-in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'istanza di inammissibilità dell'appello rassegnato da questa difesa mancando i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.348 bis Cod. Proc. Civ. ; si precisa che questa difesa non ha chiesto la sospensione della sentenza di primo grado per cui non si capisce la relativa istanza della difesa avversaria;
-nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in punto spese di giudizio e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Genova, VII Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Roberto
Braccialini n.256/24 in causa R.g. 9946/2022 (riunito al procedimento R.g.1660/2023), pubblicata il 30/01/2024 e pertanto:
-in via principale nel processo R.g. 9946/22
1) accertare e dichiarare che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 600/21, passata in giudicato fra le parti, ha dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n. 189/2006;
2) dichiarare pertanto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari n.
189/2006 inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 Cod. Proc. Civ.;
3) accertare e dichiarare che la soc. (C.F.-P.IV ) , Pt_4 Parte_4 P.IV_1 per essa quale mandataria della Soc. . CP_9 Parte_5 C.F._8
, a sua volta rappresentata da ha illegittimamente pignorato il P.IV_5 CP_10 quinto dello stipendio al sig. prima presso la soc. Billa A.G. e poi Parte_1 presso la soc. AR s.p.a. ( già GS s.p.a.) per un totale di € 9.186,00 o della somma meglio vista e risultante dall'istruttoria;
4) accogliere in accoglimento del presente appello condannare la soc. Parte_4
(C.F.- P.IV ), per essa quale mandataria della
[...] P.IV_1 Controparte_11
C.F.-P.IV , a sua volta rappresentata da alla
[...] P.IV_5 CP_10 restituzione di tutte le somme indebitamente pignorate nella quantità meglio accertata in sede di istruttoria , somme munite di interessi di mora e rivalutazione monetaria;
5) accertare e dichiarare che i conteggi, meglio indicati nel precetto opposto, sono errati e quantificare, all'esito dell'istruttoria la somma meglio vista anche tenuto conto
pag. 3/17 delle somme indebitamente percepite da nell'ambito del pignoramento presso Pt_4 terzi subito dal sig. Pt_1
-in via subordinata:
7) nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di Primo Grado circa l'avvenuta dichiarazione di inesistenza solo della notifica del decreto ingiuntivo del 2013 e la conseguente validità della notifica del 2006 , accertare e dichiarare che il titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n.189/2006 si è prescritto in quanto la successiva asserita notifica del 2013 è stata dichiarata inesistente dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 600/21 e che la asserita interruzione della prescrizione è stata effettuata senza mandato;
-in via di ulteriore subordine:
8) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale accertare e dichiarare che l'interruzione della prescrizione, asseritamente effettuata senza mandato con la lettera dell'avv. in data delli 22 marzo 2016 , è efficace solo per CP_12
l'importo dell'asserito credito di € 17.642,43 oltre interessi legali dal 23 gennaio 2016;
-nella procedura R.g. 1660/23
-nel merito:
9) accertare e dichiarare che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 600/21, passata in giudicato fra le parti, ha dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n. 189/2006;
10) dichiarare pertanto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari n.
189/2006 inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 Cod. Proc. Civ.;
-in subordine:
11) accertare e dichiarare che i conteggi, meglio indicati nel precetto opposto, sono errati e quantificare, all'esito dell'istruttoria la somma meglio vista anche tenuto conto delle somme indebitamente percepite da nell'ambito del pignoramento presso Pt_4 terzi subito dal sig. Pt_1
-in ulteriore subordine:
12) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale accertare
e dichiarare che l'interruzione della prescrizione, asseritamente effettuata con la lettera
pag. 4/17 dell'avv. in data delli 22 marzo 2016 , è efficace solo per l'importo dell'asserito CP_12 credito di € 17.642,43 oltre interessi legali dal 23 gennaio 2016;
13) In tutti i casi si dichiara di non accettare il contradittorio sulle eventuali domande nuove rassegnate da controparte;
14) Con vittoria di spese e d onorari di avvocato che si dichiara antistatario”.
* * *
-parte appellata mandataria di Controparte_1 Parte_4 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria, SULL'ISTANZA CAUTELARE DEGLI
APPELLANTI
•rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle Sentenza impugnata per manifesta infondatezza dell'appello e totale assenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo ai sensi dell'art.283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO
•ravvisata, ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art.342, nn.2-3, c.p.c., disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art.350-bis c.p.c., e all'esito dichiararne
l'inammissibilità;
IN VIA PRINCIPALE
•rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto totalmente infondato e confermare la
Sentenza impugnata;
IN SUBORDINE - SULL'OPPOSIZIONE A PRECETTO (1660/23 R.G.)
•accertata la piena validità ed efficacia esecutoria del titolo azionato con il precetto, decreto ingiuntivo n.189/2006 Tribunale di Chiavari, pronunziato il 24/4/2006 e depositato il 26/4/2006, su ricorso n.927/2006 R.G., Cron.659, depositato il 21/4/2006, notificato ai debitori il 17/5/2006 dall'Unep presso il Tribunale di Chiavari a mezzo del servizio postale per mancato ritiro del plico depositato presso l'ufficio, nel luogo ove non è contestato ed è anzi provato dal certificato di residenza storico dagli stessi qui pag. 5/17 prodotto, all'epoca i due ingiunti risiedessero, in Chiavari (GE), Via Martiri della
Liberazione n.105/2, d.i. dichiarato esecutorio in mancanza di opposizione con decreto del Presidente del Tribunale di Chiavari del 30/6/2006, depositato il 1/7/2006 e spedito per la prima volta in forma esecutiva a istanza del creditore con apposizione della formula da parte del Cancelliere del ridetto Tribunale in data 6/7/2006;
•accertare che il credito intimato dal precetto di cui al punto che precede non è prescritto per effetto delle plurime interruzioni indicate nella narrativa in fatto della comparsa di risposta ed è correttamente computato, essendo stata data corretta applicazione della compensazione;
•vista la produzione da parte del creditore opposto in data 13/7-4/8/2023 nella causa
n.1660/2023 R.G., in prudenziale osservanza di SS.UU. n.9479/2023 del 6/4/2023, della documentazione bancaria probatoria del credito azionato con il d.i. di cui è causa, considerato che gli opponenti non hanno sollevato in merito alcun rilievo né opposizione, accertata perciò incidentalmente, ove ritenuto opportuno, l'assenza di clausole abusive nel contratto bancario n.600-37846 del 16/5/2005 di apertura del conto corrente n.11451W, azionato con il d.i.;
•dichiarare il precetto notificato da agli opponenti Parte_4 [...] in data 20/1/2023 valido ed efficace ai fini dell'avvio di esecuzione Parte_6 forzata, rispondendo pienamente le menzioni in esso contenute a quanto previsto dall'art.654 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della sua notifica e ancor più
a quelle attualmente in vigore;
SULLE DOMANDE DI CUI AL RICORSO EX ART.702-BIS C.P.C. (9946/22 R.G.)
•accertato che è titolare, all'esito di semplice accertamento Parte_4 contabile di dare-avere, già al netto della somma di cui è chiesta la restituzione, del maggior credito accertato dalla Sentenza appellata;
•di conseguenza, dichiarare che, nell'ambito del sostanzialmente unico rapporto tra le parti, il credito di cui il ricorrente chiede la restituzione estinto per compensazione impropria;
IN VIA SUBORDINATA
pag. 6/17 •dichiarare, ai sensi degli artt.1241 e segg. c.c., l'estinzione del credito di cui è chiesta la restituzione per effetto ex tunc di compensazione legale con il predetto maggior credito vantato dalla resistente Parte_4
QUALUNQUE SIA LA COMPENSAZIONE UTILIZZATA (IMPROPRIA O PROPRIA)
•rigettare integralmente la domanda di restituzione in quanto infondata in fatto e in diritto e, in generale, tutte le domande di controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA
•ammettere prova per interrogatorio formale degli attori dell'opposizione a precetto sulle circostanze di fatto articolate nella comparsa di risposta dell'opposizione a precetto, qui trascritte e da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: …[…].
IN OGNI CASO
•condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. le controparti al risarcimento di somma da determinarsi equitativamente.
Con vittoria delle spese processuali oltre C.N.P.A.F. e I.V.A. nella misura di legge”.
* * *
-parte interveniente quale mandataria e sub servicer di Controparte_4
a sua volta procuratrice e Controparte_6 servicer di a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_8
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria, SULL'ISTANZA CAUTELARE DEGLI
APPELLANTI
•rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle Sentenza impugnata per manifesta infondatezza dell'appello e totale assenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo ai sensi dell'art.283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO
•ravvisata, ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art.342, nn.2-3, c.p.c., disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art.350-bis c.p.c., e all'esito dichiararne
l'inammissibilità;
IN VIA PRINCIPALE pag. 7/17 •rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto totalmente infondato e confermare la
Sentenza impugnata;
IN SUBORDINE - SULL'OPPOSIZIONE A PRECETTO (1660/23 R.G.)
•accertata la piena validità ed efficacia esecutoria del titolo azionato con il precetto, decreto ingiuntivo n.189/2006 Tribunale di Chiavari, pronunziato il 24/4/2006 e depositato il 26/4/2006, su ricorso n.927/2006 R.G., Cron.659, depositato il 21/4/2006, notificato ai debitori il 17/5/2006 dall'Unep presso il Tribunale di Chiavari a mezzo del servizio postale per mancato ritiro del plico depositato presso l'ufficio, nel luogo ove non è contestato ed è anzi provato dal certificato di residenza storico dagli stessi qui prodotto, all'epoca i due ingiunti risiedessero, in Chiavari (GE), Via Martiri della
Liberazione n.105/2, d.i. dichiarato esecutorio in mancanza di opposizione con decreto del Presidente del Tribunale di Chiavari del 30/6/2006, depositato il 1/7/2006 e spedito per la prima volta in forma esecutiva a istanza del creditore con apposizione della formula da parte del Cancelliere del ridetto Tribunale in data 6/7/2006;
•accertare che il credito intimato dal precetto di cui al punto che precede non è prescritto per effetto delle plurime interruzioni indicate nella narrativa in fatto della comparsa di risposta ed è correttamente computato, essendo stata data corretta applicazione della compensazione;
•vista la produzione da parte del creditore opposto in data 13/7-4/8/2023 nella causa
n.1660/2023 R.G., in prudenziale osservanza di SS.UU. n.9479/2023 del 6/4/2023, della documentazione bancaria probatoria del credito azionato con il d.i. di cui è causa, considerato che gli opponenti non hanno sollevato in merito alcun rilievo né opposizione, accertata perciò incidentalmente, ove ritenuto opportuno, l'assenza di clausole abusive nel contratto bancario n.600-37846 del 16/5/2005 di apertura del conto corrente n.11451W, azionato con il d.i.;
•dichiarare il precetto notificato da agli opponenti Parte_4 [...] in data 20/1/2023 valido ed efficace ai fini dell'avvio di esecuzione Parte_6 forzata, rispondendo pienamente le menzioni in esso contenute a quanto previsto dall'art.654 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della sua notifica e ancor più
a quelle attualmente in vigore;
SULLE DOMANDE DI CUI AL RICORSO EX ART.702-BIS C.P.C. (9946/22 R.G.) pag. 8/17 •accertato che è titolare, all'esito di semplice accertamento Parte_4 contabile di dare-avere, già al netto della somma di cui è chiesta la restituzione, del maggior credito accertato dalla Sentenza appellata;
•di conseguenza, dichiarare che, nell'ambito del sostanzialmente unico rapporto tra le parti, il credito di cui il ricorrente chiede la restituzione estinto per compensazione impropria;
IN VIA SUBORDINATA
•dichiarare, ai sensi degli artt.1241 e segg. c.c., l'estinzione del credito di cui è chiesta la restituzione per effetto ex tunc di compensazione legale con il predetto maggior credito vantato dalla resistente Parte_4
QUALUNQUE SIA LA COMPENSAZIONE UTILIZZATA (IMPROPRIA O PROPRIA)
•rigettare integralmente la domanda di restituzione in quanto infondata in fatto e in diritto e, in generale, tutte le domande di controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA
•ammettere prova per interrogatorio formale degli attori dell'opposizione a precetto sulle circostanze di fatto articolate nella comparsa di risposta dell'opposizione a precetto, qui trascritte e da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”: …[…].
IN OGNI CASO
•condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. le controparti al risarcimento di somma da determinarsi equitativamente.
Con vittoria delle spese processuali oltre C.N.P.A.F. e I.V.A. nella misura di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 256/2024 pubblicata il 30/1/2024 così decideva: “Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o difesa disattesa, così dispone: nel proced. R.G. 9946/2022: respinge la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal e dichiara compensate le sue spettanze, fino alla Pt_1 concorrenza di euro 9.925,00 + 116,59, con i controcrediti esposti in parte motiva di cui è titolare nel proced. R.G. 1660/2023: respinge Parte_4
l'opposizione e dichiara eseguibile il precetto 13.1.2023 e proseguibile il pignoramento
pag. 9/17 presso terzi fino alla concorrenza di euro 27.716,13 oltre interessi legali dal 9.12.2022 al saldo.
CONDANNA ed in solido a rifondere Parte_1 Parte_7
a le spese di lite liquidate in euro 5.810,00 per compensi professionali, spese a Pt_4 forfait 15%, CPA e IV, se dovuta, come per legge. Respinge la domanda di responsabilità aggravata”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che
[...]
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Parte_1 Parte_4 per la restituzione di somme indebitamente pignorate nella misura di un quinto
[...] dello stipendio per un totale di 9.186,00 euro. Il ricorrente sosteneva di aver appreso dal datore di lavoro terzo pignorato l'esistenza del proprio debito e di non aver mai ricevuto regolare notifica dell'atto di pignoramento. sosteneva che il Parte_1
Tribunale di Padova con sentenza n. 600 del 31/3/2021 aveva accolto la sua opposizione avverso un precetto, dichiarando l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi R.G. 1379/2014 del 20/1/13
e del 10/3/14. Il ricorrente affermava che il creditore, nonostante la pronuncia del
Tribunale di Padova aveva dato seguito all'esecuzione, pignorando presso il datore di lavoro il quinto dello stipendio per l'importo di 9.186,00 euro.
Si costituiva in giudizio che contestava le difese di Parte_4 controparte, sosteneva di avere un credito ben maggiore e chiedeva di procedere all'eventuale compensazione tra debiti e crediti.
Risulta che a tale giudizio era riunita per connessione la causa di opposizione agli atti esecutivi e di terzo, promossa con atto di citazione da e da Parte_1
condebitrice, avverso il precetto del 13/1/2023, notificato da Parte_2
per la riscossione del credito residuo di 27.823,72 euro. Pt_4 Parte_1
e sollevavano in sede di opposizione al precetto le medesime Parte_2 questioni già proposte in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed eccepivano l'inesistenza della notificazione degli atti introduttivi, asseritamente accertata dal Tribunale di
Padova, con conseguente inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari e non opposto.
pag. 10/17 Si costituiva in giudizio che contestava le difese di Parte_4 controparte, rilevando come l'invalidità della notificazione eseguita nel 2014 non incidesse sull'esistenza del titolo esecutivo, notificato nel lontano 2006 per un importo complessivo di euro 27.823,72.
Il Tribunale di Genova riteneva che la pronuncia del Tribunale di Padova non avesse travolto il titolo costituito dal Decreto Ingiuntivo emesso nel 2006, affermava che il decorso della prescrizione era stato più volte interrotto e rigettava le domande di parte ricorrente-opponente che condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e proponevano appello e Parte_1 Parte_2 lamentavano: i) la errata interpretazione della sentenza resa dal Tribunale di Padova con inesistenza della notifica anche del titolo originario e radicale inefficacia del precetto notificato;
ii) l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la inefficacia del precetto perché o emesso sulla base di un decreto ingiuntivo mai notificato (cioè il Decreto Ingiuntivo 2006) o sulla base di un decreto ingiuntivo
(cioè il Decreto Ingiuntivo 2013) la cui omessa notifica aveva interrotto i termini di prescrizione.
Si costituiva l'appellata che contestava la fondatezza delle censure di appello, domandava venisse riconosciuta l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione con conferma della pronuncia di primo grado.
Interveniva in giudizio anche la cessionaria del credito tramite la Controparte_8 propria procuratrice e servicer a sua volta in Controparte_6 persona della mandataria e sub servicer Controparte_4
Il Consigliere Istruttore, non ritenendo l'appello manifestamente infondato, ma meritevole di un esame in fatto e in diritto, fissava udienza per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, motivo per cui faceva precisare le conclusioni concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, prima di rimettere il giudizio la Collegio per la decisione.
* * * pag. 11/17
3. Sull' eccezione di inammissibilità.
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Costei sostiene “l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione, in modo chiaro, sintetico e specifico, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e l'omessa denunzia di eventuali violazioni di legge e della loro rilevanza ex art. 342, nn. 2-3, c.p.c.” (cfr. pag.
1 comparsa di costituzione in appello).
L'eccezione è infondata perché l'appellante ha articolato le proprie doglianze in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c.. Risulta evidente il contenuto delle censure formulate dall'appellante relative sia all'interpretazione data alla pronuncia del Tribunale di Padova, sia alla asserita prescrizione del credito azionato.
Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'errata interpretazione della sentenza n. 600/21 resa dal Tribunale di Padova quanto alla pronunciata inesistenza della notifica
(cfr. pagg. 7 e ss. appello). L'appellante sostiene che la pronuncia di inesistenza della notifica non sarebbe solo relativa alla seconda procedura esecutiva avviata nel 2013, ma inciderebbe anche sul titolo giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 189/2006.
L'appellante sostiene che il Tribunale di Padova avrebbe dichiarato la inesistenza della notifica del titolo esecutivo, cioè del Decreto Ingiuntivo n. 189/2006 del 24/6/2006, notificato il 17/5/2006 e divenuto irrevocabile il 30/6/2006.
La censura è infondata
Il Tribunale di Padova, invero, ha affermato:
pag. 12/17 Risulta evidente che il Tribunale di Padova ha dichiarato l'inesistenza delle notifiche effettuate nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare avente R.G. n.
1379/2014, cioè delle notifiche del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dei due atti di pignoramento relative alla procedura esecutiva impugnata. Il Tribunale di Padova non ha mai dichiarato la inesistenza della notifica del Decreto Ingiuntivo n. 189/2006 avvenuta quasi dieci anni prima, cioè il 17/5/2006, divenuto irrevocabile il 30/6/2006, né tale pronuncia risulta essere stata oggetto delle domande formulate innanzi al
Tribunale di Padova.
Quanto indicato risulta in modo inequivoco dall'esame della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Padova che, per dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata all'odierno appellante, ha fatto riferimento alla data di residenza dello stesso in Chiavari, via Dante 149 dal marzo del 2013, senza alcun riferimento alla residenza anteriormente a tale data e in particolare nel 2006.
Si legge nella pronuncia del Tribunale di Padova:
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello perché del tutto infondata.
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pag. 13/17
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la erroneità della sentenza impugnata in relazione alla mancata valutazione delle “conseguenze della pronuncia del
Tribunale di Padova” (cfr. pagg. 10 e ss. appello). L'appellante afferma che il Tribunale di Padova avrebbe dichiarato la inesistenza della notifica anche del titolo esecutivo, quindi o del Decreto Ingiuntivo notificato nel 2006 o di quello nuovamente notificato nel 2013. L'appellante sostiene che anche se si volesse affermare la ritualità della notifica del 2006, quella del 2013 sarebbe comunque priva di effetti anche in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione. L'appellante, quindi, lamenta che il
Tribunale di Genova non avrebbe valutato l'incidenza della pronunciata inesistenza della notifica del titolo del 2013 sulla prescrizione del diritto azionato, cioè del Decreto
Ingiuntivo notificato nel 2006.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di Genova ha espressamente affrontato la questione e ha motivato per relationem facendo riferimento a tutti gli atti interruttivi della prescrizione indicati dalla convenuta odierna appellata a pagina 9 e 10 della propria comparsa conclusionale.
Si legge nella sentenza impugnata:
L'appellante non ha censurato la sentenza impugnata sul punto, né ha preso posizione su ciascuno degli atti interruttivi della prescrizione richiamati dalla convenuta oggi appellata e richiamati in motivazione dal Tribunale di Genova. L'appellante solo nella propria comparsa conclusionale ha esaminato alcuni degli atti interruttivi richiamati dal Tribunale di Genova con difese tardive e infondate.
Invero, la raccomandata 22/3/2016 (cfr. doc. 17 appellata) ha interrotto la prescrizione, già peraltro prima interrotta dalle raccomandate 5/11/2012 e 12/11/2012
(cfr. doc. 12 appellata). Risultano del pari rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione tutte le domande e le difese formulate dalla creditrice procedente nei pag. 14/17 diversi giudizi pendenti nei confronti degli odierni appellanti, a prescindere dall'esito degli stessi.
Il Tribunale di Genova nella pronuncia impugnata ha richiamato gli eventi interruttivi dedotti dalla parte appellata, ma gli appellanti nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio non ne hanno puntualmente contestato la fondatezza.
Deve essere applicato il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve darsi da chi l'abbia proposta.
La parte appellante non ha assolto tale onere.
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza e quarta censura di appello, sulla domanda di responsabilità aggravata e sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto, con la terza censura, che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Parte appellante ha chiesto, con la quarta censura, che fossero quanto meno compensate tra le partile spese di lite attesa la “novità della questione”. La censura è infondata. Invero il Giudice di prime cure ha applicato principi consolidati in materia di interpretazione, di esecuzione e di prescrizione.
Parte appellata ha chiesto la condanna della appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di specie (Cass. 24158/2017).
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. pag. 15/17 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (35.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva
1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale
9.991,00 euro).
Le spese vanno riconosciute a favore della sola parte appellata a carico degli appellanti in solido tra loro, mentre vanno compensate tra costoro e la parte intervenuta in corso di giudizio, in applicazione del principio di cui all'articolo 111 c.p.c. giacché, da un lato “il processo prosegue tra le parti originarie” e, dall'altro, l'interventore quale cessionario si è limitato ad aderire alle difese già avanzate dal cedente.
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 quale mandataria di con Controparte_1 Parte_4
l'intervento di quale mandataria e sub servicer di Controparte_4 [...]
a sua volta procuratrice e servicer di Controparte_6 avverso la sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale di Genova e Controparte_8 pubblicata il 30/1/2024,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA pag. 16/17 gli appellanti in solido tra loro a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. COMPENSA tra gli appellanti e la parte intervenuta le spese del presente grado di giudizio
5. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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