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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1678/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. G.CARLO RAVASIO;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ROMINA FROSIO RONCALLI;
CONVENUTA
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. PASQUALE SILVESTRO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Dagli atti e documenti di causa si evince che la signora odierna attrice, deduceva Parte_1 di essere stata aggredita, in data 5 maggio 2015, lungo la mulattiera comunale di Val Brembilla, dalla signora odierna convenuta. Per tali fatti, quest'ultima veniva condannata, con Controparte_1 sentenza n. 757/2018 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, già passata in giudicato, alla pena di mesi 8 di reclusione ed al pagamento, di una provvisionale di euro 5.000,00 per le lesioni procurate.
Sosteneva, sempre parte attrice, di aver riportato una invalidità permanente del 7%, oltre a quella temporanea parziale, ed instava, quindi, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 15.651,79, oltre alla refusione delle spese liquidate con la sentenza penale in euro
1.800,00, oltre accessori, per la determinazione del quale si instaurava il procedimento n. 4990/2019 R.G.
Con tale procedimento, esponeva altresì parte attrice di essere venuta a conoscenza della costituzione, da parte della odierna convenuta, in data 4 dicembre 2015, di un fondo patrimoniale, nel quale erano confluiti tutti i beni immobili alla stessa intestati. Allegando i presupposti di cui all'art. 2901 n.1 c.c. instava, pertanto, per la dichiarazione di inefficacia dell'atto de quo nei suoi confronti. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum debeatur e negava la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Sosteneva, in particolare, che il credito vantato dall'attrice risaliva alla data della pronuncia della sentenza nel luglio 2018 e, dunque, non era noto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, atto determinato dall'esigenza di tutelare la famiglia in un periodo di forte incertezza economica. Negava, infine, ogni intento fraudolento e sosteneva di avere in ogni caso entrate sufficienti a far fronte alla propria posizione debitoria. Concludeva perciò per il rigetto della domanda. Esaurita l'istruttoria, anche con espletamento di consulenza medico legale, la causa n. 4990/2019 R.G. veniva definita con sentenza n. 398/2023, che condannava l'odierna convenuta al pagamento di euro
1.598,00 a titolo di risarcimento danni a favore della signora Preso atto, poi, che in tema di Pt_1 azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi, per la declaratoria di inefficacia, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, veniva disposta la separazione della presente causa, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coniuge della convenuta. Controparte_2 Nell'ambito del presente procedimento in tema di azione revocatoria, con atto notificato in data 7 marzo 2023, la signora conveniva quindi in giudizio il signor Parte_1 [...]
il quale si costituiva in data 7 luglio 2023 e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, CP_2 chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, respingersi la domanda di revocatoria attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini per le memorie, la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda revocatoria avanzata da parte attrice è fondata e quindi viene accolta.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è opportuno precisare preliminarmente che pagina 2 di 6 i presupposti per l'esercizio di tale azione sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (eventus damni); c) un atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (scientia damni o consilium fraudis). Nel procedimento in esame risulta provata la sussistenza del credito dell'odierna attrice a seguito delle lesioni subite, sancito in primo luogo dalla sentenza di condanna nel procedimento penale e, successivamente, accertato e quantificato nella sentenza civile del 28 febbraio 2023 sopra citata. È altresì circostanza non contestata che l'attrice, pur a fronte del credito accertato giudizialmente, non ha trovato ad oggi soddisfazione alcuna per tale credito.
Altrettanto provata e incontestata è la circostanza secondo cui la convenuta, in data 4 dicembre 2015, costituiva un fondo patrimoniale ex 167 ss c.c. con il marito come da atto n. 19927 di CP_2 repertorio e n. 1224 di raccolta della dottoressa notaio in Bergamo, e registrato a Persona_1
Bergamo in data 22 dicembre 2015, nel quale venivano conferiti tutti i beni immobili di cui la stessa era proprietaria. Sul punto, è anzitutto necessario premettere che l'azione revocatoria è possibile anche per atti, quale è la costituzione di un fondo patrimoniale, non qualificabili in senso proprio come dispositivi, ma che incidono, anche solo in via mediata, in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non è richiesta, a fondamento della stessa, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, idonea a determinare il pericolo di danno costituito dalla complicazione dell'attività necessaria al recupero del credito, fino all'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso, si vedano ex multis Cass. n. 19207/18; Cass. 32835/21). Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è poi onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore è poi da valutarsi "ex ante", con riferimento, cioè, al momento in cui è posto in essere l'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori e che consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale.
Con riferimento all'eventus damni, nel caso di specie, può reputarsi raggiunta la prova della rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, tale da rendere insufficiente il patrimonio della debitrice a garanzia della creditrice, avendo il conferimento determinato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili vincolati, così diminuendo la garanzia patrimoniale generica della debitrice stessa. Tale atto di conferimento è infatti di per sé idoneo a determinare una variazione peggiorativa del patrimonio della debitrice anche solo in termini qualitativi, nonché, comunque, anche in termini quantitativi, trattandosi di un conferimento a titolo gratuito.
Deve, infatti, osservarsi che alla data del 4 dicembre 2015, la costituzione del fondo patrimoniale in esame ha rappresentato per l'attrice un aggravamento della insufficienza dei beni ad assicurare la garanzia patrimoniale, considerato anche che, in assenza dei beni oggetti del predetto conferimento, il patrimonio della debitrice sarebbe stato insufficiente a garantire e soddisfare il successivo credito dell'odierna attrice. Come risulta dai documenti prodotti sia da sia dal terzo chiamato, CP_3 infatti, la signora alla data della costituzione del fondo patrimoniale, era Controparte_1 contitolare del buono postale n. 70453215 cointestato con la madre e con la sorella Persona_2
così come cointestato era il libretto postale, tra l'altro, anch'essi estinti nel Persona_3 febbraio 2017, mentre era in corso il procedimento penale. Pertanto, pur essendo presenti alcune somme di denaro su tali beni, le stesse erano sia esigue in sé sia in considerazione della compresenza dei diritti degli altri titolari sugli stessi titoli.
pagina 3 di 6 Ma, anche considerando tali elementi, ai fini dell'azione revocatoria, il danno si ritiene integrato anche quando non è già effettivo ed attuale, essendo sufficiente che si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intrapresa si riveli infruttuosa, di conseguenza l'eventus damni può manifestarsi anche in una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare il proprio credito, sussistenti nel caso di specie.
Con riferimento poi al requisito della scientia damni si osserva quanto segue.
Il credito risarcitorio che nasce da un fatto illecito è un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, sorgendo, infatti, nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato;
questo non può quindi essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile. Per tale motivo, si deve concludere che il diritto al risarcimento del danno in capo all'odierna attrice è sorto nel momento della subìta lesione, in data 5 maggio 2015, e, quindi, la ragione creditoria è anteriore all'atto di conferimento dei beni in fondo patrimoniale. Per quanto concerne, quindi, il requisito della scientia damni, trattandosi, come detto, di atto di conferimento, datato 4 dicembre 2015, posto in essere successivamente all'insorgenza delle ragioni creditorie (sorte il 5 maggio 2015), è sufficiente la mera consapevolezza, nel solo debitore (trattandosi, nel caso di fondo patrimoniale, di atto a titolo gratuito), di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche con presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (si veda sul punto Cass. n. 13343/2015). Non è richiesto, quindi, il dolo di lesione, ma la semplice consapevolezza della lesione medesima. Tale consapevolezza deve avere ad oggetto la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore ai danni dei creditori, in presenza di una ragione di credito, per quanto generica e meramente potenziale.
Nel caso in esame, il convincimento è che detta consapevolezza era sussistente in capo alla debitrice conferente, la quale era consapevole delle lesioni personali provocate alla signora nonché Pt_1 delle possibili pretese risarcitorie e, quindi, delle relative conseguenze patrimoniali che da detta condotta sarebbero potute derivare. A tal proposito, si ribadisce che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato non solo dopo il fatto di lesioni, ma anche dopo la presentazione della denuncia-querela da parte dell'odierna attrice, così rendendo ancora più attuale la possibile attivazione del procedimento penale a carico della signora e le conseguenze risarcitorie che da questo CP_1 sarebbero potute scaturire. In ogni caso, anche a voler considerare l'insorgenza del credito al solo momento del suo riconoscimento nella sentenza penale del luglio 2018 e, quindi, successivamente all'atto di conferimento, si ritiene che vi siano elementi tali da provare anche la dolosa preordinazione lesiva del conferimento di tutti gli immobili di cui era proprietaria la convenuta nel fondo patrimoniale a pregiudizio delle ragioni creditorie. L'intento del conferimento è stato, ragionevolmente, quello di spogliare la debitrice principale degli unici beni su cui i suoi creditori avrebbero potuto soddisfarsi, non risultando in atti alcun patrimonio sufficientemente consistente destinabile a tale finalità.
In tal senso assume rilievo la già richiamata scansione temporale degli eventi, che costituisce ulteriore prova dell'intento frodatorio della convenuta, che ha conferito tutti i suoi beni immobili in un fondo patrimoniale, dopo non solo l'avvenuta aggressione ai danni dell'attrice, ma anche dopo la presentazione da parte di quest'ultima dell'atto di denuncia-querela, così rendendo più attuale l'imminenza di un procedimento penale per i fatti di lesione, con tutte le eventuali conseguenze civilistiche da esso derivanti e le conseguenti possibili aggressioni al patrimonio della debitrice. La circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito a pochi mesi di distanza dai fatti di lesione, permette di giungere a ritenere sufficientemente provata la dolosa preordinazione alla riduzione della garanzia patrimoniale, potendo la odierna convenuta certamente rappresentarsi che sarebbe stata pagina 4 di 6 chiamata a rispondere dei danni causati alla certamente da un punto di vista risarcitorio, a Pt_1 prescindere dalla certezza dell'avvio di un procedimento penale a suo carico e del successivo esito dello stesso. Intento frodatorio che, come detto, risulta ancora più evidente tenuto conto che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta successivamente anche alla presentazione della denuncia-querela (avvenuta il 13 maggio 2015).
Con la costituzione del fondo patrimoniale, nel quale sono stati conferiti tutti i beni immobili di cui era titolare l'odierna convenuta, a pochi mesi di distanza non solo dal fatto di lesioni, ma anche dall'avvenuta presentazione della denuncia-querela, si può dunque ritenere provata non solo la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, ma anche la dolosa preordinazione del conferimento proprio a tale scopo, nella consapevolezza che le ulteriori somme a disposizione erano comunque limitate nonché in contitolarità con altri soggetti (in particolare, con la madre e la sorella).
Nemmeno risulta dimostrata la finalità alternativa della costituzione del fondo patrimoniale, ossia la garanzia della stabilità e della tutela dei bisogni della famiglia da parte della signora CP_1
Ancora una volta, è la scansione temporale degli eventi a costituire conferma della dolosa preordinazione della costituzione del fondo patrimoniale alle ragioni creditorie della signora A Pt_1 detta della convenuta, infatti, il fondo patrimoniale avrebbe dovuto essere destinato a far fronte a un momento di difficoltà economica dovuta all'attività imprenditoriale intrapresa dal marito della convenuta, signor e alla conseguente cessazione della stessa. Dette circostanze si sono però CP_2 verificate nell'anno 2012-2013 e si sono protratte sino al 2016, mentre la costituzione del fondo patrimoniale, come documentalmente provato, risale al dicembre 2015, quindi 3 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa dell'odierno terzo chiamato e, di contro, a soli 7 mesi dai fatti lesivi e dalla denuncia querela per gli stessi. Trattandosi, infine, di atto a titolo gratuito, non è necessario in tale sede procedere all'accertamento l'elemento soggettivo del consilium fraudis anche in capo al terzo, in questo caso marito della convenuta, signor . Controparte_2
Da quanto sopra espsoto, risultando sussistere tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria deve pertanto essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in esame nei confronti di Parte_1 Segue alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto n. 19927 di repertorio e n. 1224 di raccolta della dott.ssa notaio in Bergamo, e Persona_1 registrato a Bergamo in data 22.12.2015 con cui, in data 4.12.2015, Controparte_1
costituiva fondo patrimoniale ex 267 cc, conferendo beni immobili per un
[...] valore nominale di euro 33.000,00;
pagina 5 di 6 condanna parte convenuta e terza chiamata in solido fra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro per 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria euro 2.905,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 264,00.
Così deciso in data 10 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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