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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9155 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 25670/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. BARBERIO LAURA, Parte_1
ricorrente
contro
[...]
in qualità di Ufficiale del Governo Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp. e dif. Controparte_2 dall'avv. Avvocatura generale dello Stato,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino italiano per naturalizzazione, ricorre avverso il diniego di Parte_1 attribuzione della cittadinanza ai suoi tre figli minori.
Contesta, sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale della nozione di “convivenza”, la motivazione del provvedimento di rigetto, basata appunto sull'accertata non convivenza con esso ricorrente dei tre minori in questione. In punto di fatto, deduce che i figli, al momento delle verifiche disposte dall'ufficiale dello stato civile, erano temporaneamente in Bangladesh per gravi ragioni di famiglia.
Si sono costituiti il e il Controparte_1 Controparte_3
, in qualità di ufficiale del Governo, per resistere alla domanda.
[...] Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
La domanda non è fondata.
Occorre prima di tutto rammentare che, a norma dell'art. 14 L. n° 91/1992, per la parte che qui rileva, «I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana […]» (sottolineatura aggiunta). Del pari, l'art. 12 del regolamento di attuazione della predetta legge (D.P.R. n° 572/1993) dispone, all'art. 12, che «
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione».
Devesi innanzitutto confutare, in punto di diritto, l'interpretazione della nozione di
“convivenza” accolta da parte della giurisprudenza di merito (citata da parte ricorrente). Essa, invero, si fonda sul fallace presupposto che la legge non fornisce una definizione di tale concetto: ma non è dato vedere di quale particolare definizione avrebbe bisogno la parola “convivenza”, di uso invero, assai comune e di agevolissima comprensione.
Non vi è dubbio che la “convivenza” non può essere confusa con una sorta di “domicilio coatto”, dal quale il minore non potrebbe mai allontanarsi, pena la perdita del diritto a seguire la cittadinanza acquisita dal padre. Essa è quindi del tutto compatibile con assenze anche prolungate, purché temporanee ed adeguatamente giustificate, cui si accompagni una convincente dimostrazione che la provvisoria separazione tra genitore e figlio non si traduce in un disinteresse, o addirittura in un abbandono del primo verso il secondo. Ma estendere il concetto di convivenza fino a ridurlo al mero fatto che il genitore mantenga contatti telefonici col figlio e provveda alle sue esigenze economiche significa attribuirgli un significato di tale ampiezza da renderlo sostanzialmente privo di senso concreto (alla stregua di una siffatta interpretazione, tutti i parenti rimasti in patria ai quali il migrante invia regolarmente denaro e con cui mantiene contatti dovrebbero considerarsi con esso
“conviventi”: un evidente non senso).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova delle gravi ragioni che avrebbero determinato una permanenza dei figli all'estero così prolungata, di per sé incompatibile la necessaria temporaneità della separazione e con un realistico concetto di “convivenza”.
Ripercorrendo le fasi della vicenda alla luce della documentazione in atti, osserva il Tribunale che al momento del primo sopralluogo della polizia municipale i ragazzi erano assenti dalla casa del ricorrente. Questi aveva fornito una spiegazione (la necessità di assistere il nonno gravemente malato) che verrà poi reiterata, senza nulla aggiungervi di significativo, anche nelle osservazioni al preavviso di rigetto e nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Se non che, la prova delle condizioni di grave infermità dell'avo non può ritenersi raggiunta dalla documentazione medica prodotta, costituita da due fogli manoscritti illeggibili e almeno parzialmente scritti in lingua straniera (con diverso alfabeto), e da referti di esami diagnostici strumentali in inglese, che non recano alcuna indicazione conclusiva significativa.
In ogni caso, i tre figli del ricorrente sono nati nel 2011, nel 2015 e nel 2019: essi avevano, nel periodo rilevante (2024), rispettivamente, 13, 9 e 5 anni circa. Ora, se si può ben comprendere che essi si siano recati nel Paese di origine per visitare il nonno malato, è assai più difficile credere che la loro presenza continuativa e prolungata potesse avere una qualche utilità sotto il profilo assistenziale;
comunque, di ciò non si fa cenno negli atti, e la giustificazione fornita dal padre per spiegare la loro protratta permanenza all'estero si basa su non meglio specificate e per nulla provate difficoltà burocratiche.
Appare peraltro di dirimente rilievo il fatto che l'ufficiale dello stato civile abbia ritenuto di svolgere ulteriori accertamenti, per eventualmente emendare in autotutela l'errore di valutazione in cui fosse per ipotesi caduto con la sua valutazione iniziale, basata sui primi accertamenti.
Ma le risposte ricevute dagli istituti scolastici non hanno fatto che confermare che i tre minori, pur essendo stati iscritti nelle scuole italiane, non le hanno praticamente mai frequentate. Il maggiore, iscritto per l'a.s. 2019-2020, è stato ritirato a settembre 2019, e non è più ricomparso a scuola;
per la seconda e per il terzo, vengono fatte due mere pre-iscrizioni il 23/04/2024 (ossia pochi giorni dopo l'acquisto della cittadinanza del padre), ma non vengono poi iscritti e non cominciano neppure a frequentare la scuola.
A ciò si aggiunga che neppure durante lo svolgimento del presente giudizio – principiato a giugno 2024 e terminato con l'ultima udienza a marzo 2025 – è emersa una qualche modifica della preesistente condizione di “assenza” dei figli minori. Quindi, rispetto all'epoca degli accertamenti, può affermarsi che la “non convivenza” dei figli con il padre si protrae ormai da circa un anno, senza che alle generiche e non provate difficoltà burocratiche si sia mai aggiunto un qualche elemento più concreto ed attendibile. Ma, in realtà, l'assenza dei figli deve farsi risalire, molto più probabilmente, al lontano 2019, anno in cui, a settembre, il ricorrente ritirò da scuola il figlio maggiore: ad un'epoca, cioè, in cui i due più piccoli, nati in Italia, avevano rispettivamente 4 anni, la femmina, e pochi mesi, il cadetto.
In definitiva, non è stata affatto raggiunta la prova che vi fosse, al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del padre, alcuna “convivenza” di costui con i suoi
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile figli, neppure nell'accezione più ampia che – restando nei limiti della ragionevolezza – potrebbe avere quel termine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda;
- pone a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, addì 04/06/2025.
Il giudice
SC FU
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 4 di 4
N° 25670/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. BARBERIO LAURA, Parte_1
ricorrente
contro
[...]
in qualità di Ufficiale del Governo Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp. e dif. Controparte_2 dall'avv. Avvocatura generale dello Stato,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cittadino italiano per naturalizzazione, ricorre avverso il diniego di Parte_1 attribuzione della cittadinanza ai suoi tre figli minori.
Contesta, sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale della nozione di “convivenza”, la motivazione del provvedimento di rigetto, basata appunto sull'accertata non convivenza con esso ricorrente dei tre minori in questione. In punto di fatto, deduce che i figli, al momento delle verifiche disposte dall'ufficiale dello stato civile, erano temporaneamente in Bangladesh per gravi ragioni di famiglia.
Si sono costituiti il e il Controparte_1 Controparte_3
, in qualità di ufficiale del Governo, per resistere alla domanda.
[...] Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
La domanda non è fondata.
Occorre prima di tutto rammentare che, a norma dell'art. 14 L. n° 91/1992, per la parte che qui rileva, «I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana […]» (sottolineatura aggiunta). Del pari, l'art. 12 del regolamento di attuazione della predetta legge (D.P.R. n° 572/1993) dispone, all'art. 12, che «
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione».
Devesi innanzitutto confutare, in punto di diritto, l'interpretazione della nozione di
“convivenza” accolta da parte della giurisprudenza di merito (citata da parte ricorrente). Essa, invero, si fonda sul fallace presupposto che la legge non fornisce una definizione di tale concetto: ma non è dato vedere di quale particolare definizione avrebbe bisogno la parola “convivenza”, di uso invero, assai comune e di agevolissima comprensione.
Non vi è dubbio che la “convivenza” non può essere confusa con una sorta di “domicilio coatto”, dal quale il minore non potrebbe mai allontanarsi, pena la perdita del diritto a seguire la cittadinanza acquisita dal padre. Essa è quindi del tutto compatibile con assenze anche prolungate, purché temporanee ed adeguatamente giustificate, cui si accompagni una convincente dimostrazione che la provvisoria separazione tra genitore e figlio non si traduce in un disinteresse, o addirittura in un abbandono del primo verso il secondo. Ma estendere il concetto di convivenza fino a ridurlo al mero fatto che il genitore mantenga contatti telefonici col figlio e provveda alle sue esigenze economiche significa attribuirgli un significato di tale ampiezza da renderlo sostanzialmente privo di senso concreto (alla stregua di una siffatta interpretazione, tutti i parenti rimasti in patria ai quali il migrante invia regolarmente denaro e con cui mantiene contatti dovrebbero considerarsi con esso
“conviventi”: un evidente non senso).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova delle gravi ragioni che avrebbero determinato una permanenza dei figli all'estero così prolungata, di per sé incompatibile la necessaria temporaneità della separazione e con un realistico concetto di “convivenza”.
Ripercorrendo le fasi della vicenda alla luce della documentazione in atti, osserva il Tribunale che al momento del primo sopralluogo della polizia municipale i ragazzi erano assenti dalla casa del ricorrente. Questi aveva fornito una spiegazione (la necessità di assistere il nonno gravemente malato) che verrà poi reiterata, senza nulla aggiungervi di significativo, anche nelle osservazioni al preavviso di rigetto e nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Se non che, la prova delle condizioni di grave infermità dell'avo non può ritenersi raggiunta dalla documentazione medica prodotta, costituita da due fogli manoscritti illeggibili e almeno parzialmente scritti in lingua straniera (con diverso alfabeto), e da referti di esami diagnostici strumentali in inglese, che non recano alcuna indicazione conclusiva significativa.
In ogni caso, i tre figli del ricorrente sono nati nel 2011, nel 2015 e nel 2019: essi avevano, nel periodo rilevante (2024), rispettivamente, 13, 9 e 5 anni circa. Ora, se si può ben comprendere che essi si siano recati nel Paese di origine per visitare il nonno malato, è assai più difficile credere che la loro presenza continuativa e prolungata potesse avere una qualche utilità sotto il profilo assistenziale;
comunque, di ciò non si fa cenno negli atti, e la giustificazione fornita dal padre per spiegare la loro protratta permanenza all'estero si basa su non meglio specificate e per nulla provate difficoltà burocratiche.
Appare peraltro di dirimente rilievo il fatto che l'ufficiale dello stato civile abbia ritenuto di svolgere ulteriori accertamenti, per eventualmente emendare in autotutela l'errore di valutazione in cui fosse per ipotesi caduto con la sua valutazione iniziale, basata sui primi accertamenti.
Ma le risposte ricevute dagli istituti scolastici non hanno fatto che confermare che i tre minori, pur essendo stati iscritti nelle scuole italiane, non le hanno praticamente mai frequentate. Il maggiore, iscritto per l'a.s. 2019-2020, è stato ritirato a settembre 2019, e non è più ricomparso a scuola;
per la seconda e per il terzo, vengono fatte due mere pre-iscrizioni il 23/04/2024 (ossia pochi giorni dopo l'acquisto della cittadinanza del padre), ma non vengono poi iscritti e non cominciano neppure a frequentare la scuola.
A ciò si aggiunga che neppure durante lo svolgimento del presente giudizio – principiato a giugno 2024 e terminato con l'ultima udienza a marzo 2025 – è emersa una qualche modifica della preesistente condizione di “assenza” dei figli minori. Quindi, rispetto all'epoca degli accertamenti, può affermarsi che la “non convivenza” dei figli con il padre si protrae ormai da circa un anno, senza che alle generiche e non provate difficoltà burocratiche si sia mai aggiunto un qualche elemento più concreto ed attendibile. Ma, in realtà, l'assenza dei figli deve farsi risalire, molto più probabilmente, al lontano 2019, anno in cui, a settembre, il ricorrente ritirò da scuola il figlio maggiore: ad un'epoca, cioè, in cui i due più piccoli, nati in Italia, avevano rispettivamente 4 anni, la femmina, e pochi mesi, il cadetto.
In definitiva, non è stata affatto raggiunta la prova che vi fosse, al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del padre, alcuna “convivenza” di costui con i suoi
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile figli, neppure nell'accezione più ampia che – restando nei limiti della ragionevolezza – potrebbe avere quel termine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 spese generali di studio al 15% € 217,95 totale € 1.670,95 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda;
- pone a carico del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.670,95 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, addì 04/06/2025.
Il giudice
SC FU
Ordinanza n° 25670/2024 r.g. p. 4 di 4