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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4062/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da: nata a [...] il 1° marzo 1987 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna LAUDONIA nel cui studio a Bologna, via Val d'Aposa, n. 13, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dalle Avv. Sara BARAVELLI e Rita C.F._2
RONCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda a Torino, piazza Statuto n. 9;
RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 21 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 protrattasi dal giugno 2019 all'autunno 2023. Dall'unione è nato, il 15 agosto 2020, , riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
La coppia inizialmente si è stabilita a Castelfranco Veneto dove l'odierna ricorrente, insegnante di scuola primaria, ha ottenuto il trasferimento da Bologna. Nel marzo 2020 le parti si sono trasferite a Massafra (TA), dapprima in una casa di campagna di proprietà della famiglia della signora e poi in un immobile che i Pt_1 genitori della ricorrente hanno donato alla figlia.
pagina 1 di 5 Nell'estate 2022 i litiganti sono tornati a vivere a Castelfranco Veneto, dove la ricorrente aveva conservato la cattedra scolastica. Nel giugno 2023 la signora ha fatto ritorno a Bologna, stabilendosi con il Pt_1 figlio nell'appartamento di sua proprietà sito in viale Pietramellara n.
7. Dal canto suo il signor , dopo essere rimasto per circa un mese con la CP_1 compagna e il bambino, a fine settembre 2023 è rientrato in Veneto, stabilendosi prima a Castelfranco e poi a Musile di Piave (TV). Nel settembre 2024 si è trasferito a Bologna, andando ad abitare in un immobile in locazione in via Mazzini.
***** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia affidato ai due genitori in forma condivisa;
Per_1
- il minore sia collocato presso di lei e il padre lo possa vedere a fine settimana alterni, andandolo a prendere a casa della madre al venerdì pomeriggio e riportandovelo alla domenica sera alle 19,30, per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane anche non consecutive in estate;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle 550,00 euro CP_1 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre domandato che il resistente rinunci alla sua quota di assegno unico in favore di lei. Si è costituito il signor , il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- non si è opposto all'affido condiviso e al collocamento di presso la Per_1 madre;
- quanto al diritto di visita ha concordato con il calendario proposto dalla ricorrente, domandando peraltro che in uno dei due fine settimana sia la madre ad accompagnare e a prelevare il bambino a Musile di Piave, che i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre siano alternati di anno in anno tra i genitori e che egli possa stare con il figlio quattro settimane, di cui due consecutive, in estate;
- ha infine domandato che il suo contributo al mantenimento ordinario di Per_1 sia quantificato in 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 18 giugno 2024 sono intervenute entrambe le parti e all'esito la Giudice si è riservata la decisione sulle istanze provvisorie e urgenti. Con ordinanza del 20 giugno 2024, a scioglimento della riserva assunta, la Giudice:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno stabilendo che il signor veda il CP_1 bambino: a fine settimana alterni, provvedendo ad andarlo a prendere il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e a riportarlo alla domenica entro le 19,30; nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, con onere a carico del padre di andare a prendere a casa della madre Per_1
e di quest'ultima di riportarlo a Bologna;
nelle vacanze pasquali per tre giorni pagina 2 di 5 consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con obbligo a carico del padre di andare a prendere e di riportare il bambino;
ad anni alterni nei ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, con obbligo di andare a prendere il minore e di riaccompagnarlo a casa;
per tre settimane, di cui due consecutive, in estate in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e con onere a carico del padre di andare a prendere il bambino a casa della madre e di quest'ultima di riportarlo a Bologna;
- con decorrenza dal deposito della domanda, ha posto a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di 300,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha disposto che ciascuno dei genitori comunichi all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, il cambiamento di residenza o di domicilio;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Nell'udienza del 21 novembre 2024 i litiganti hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato.
***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 marzo 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 3 di 5 1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,00, allorchè lo andrà a prendere a casa della madre, al lunedì sera alle 21,30 quando lo riporterà a casa dopo avere cenato con lui;
- nelle settimane in cui non lo tiene nel weekend dal lunedì sera alle 18,00, quando lo andrà a prendere a casa della madre, al martedì sera alle 21,30, quando lo riporterà a casa della madre dopo cena e il giovedì dall'uscita da scuola, dove lo andrà a prendere, al venerdì all'ingresso a scuola, dove lo accompagnerà;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con obbligo a carico dello stesso di andare a prendere e di riportare il bambino;
- ad anni alterni nei ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre;
- al pari della madre per tre settimane, di cui due consecutive, in estate in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) salvo per il pregresso quanto disposto nell'ordinanza del 20 giugno 2024, con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 4 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 27 novembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da: nata a [...] il 1° marzo 1987 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna LAUDONIA nel cui studio a Bologna, via Val d'Aposa, n. 13, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dalle Avv. Sara BARAVELLI e Rita C.F._2
RONCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda a Torino, piazza Statuto n. 9;
RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 21 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 protrattasi dal giugno 2019 all'autunno 2023. Dall'unione è nato, il 15 agosto 2020, , riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
La coppia inizialmente si è stabilita a Castelfranco Veneto dove l'odierna ricorrente, insegnante di scuola primaria, ha ottenuto il trasferimento da Bologna. Nel marzo 2020 le parti si sono trasferite a Massafra (TA), dapprima in una casa di campagna di proprietà della famiglia della signora e poi in un immobile che i Pt_1 genitori della ricorrente hanno donato alla figlia.
pagina 1 di 5 Nell'estate 2022 i litiganti sono tornati a vivere a Castelfranco Veneto, dove la ricorrente aveva conservato la cattedra scolastica. Nel giugno 2023 la signora ha fatto ritorno a Bologna, stabilendosi con il Pt_1 figlio nell'appartamento di sua proprietà sito in viale Pietramellara n.
7. Dal canto suo il signor , dopo essere rimasto per circa un mese con la CP_1 compagna e il bambino, a fine settembre 2023 è rientrato in Veneto, stabilendosi prima a Castelfranco e poi a Musile di Piave (TV). Nel settembre 2024 si è trasferito a Bologna, andando ad abitare in un immobile in locazione in via Mazzini.
***** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia affidato ai due genitori in forma condivisa;
Per_1
- il minore sia collocato presso di lei e il padre lo possa vedere a fine settimana alterni, andandolo a prendere a casa della madre al venerdì pomeriggio e riportandovelo alla domenica sera alle 19,30, per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane anche non consecutive in estate;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle 550,00 euro CP_1 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre domandato che il resistente rinunci alla sua quota di assegno unico in favore di lei. Si è costituito il signor , il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- non si è opposto all'affido condiviso e al collocamento di presso la Per_1 madre;
- quanto al diritto di visita ha concordato con il calendario proposto dalla ricorrente, domandando peraltro che in uno dei due fine settimana sia la madre ad accompagnare e a prelevare il bambino a Musile di Piave, che i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre siano alternati di anno in anno tra i genitori e che egli possa stare con il figlio quattro settimane, di cui due consecutive, in estate;
- ha infine domandato che il suo contributo al mantenimento ordinario di Per_1 sia quantificato in 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 18 giugno 2024 sono intervenute entrambe le parti e all'esito la Giudice si è riservata la decisione sulle istanze provvisorie e urgenti. Con ordinanza del 20 giugno 2024, a scioglimento della riserva assunta, la Giudice:
- ha affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno stabilendo che il signor veda il CP_1 bambino: a fine settimana alterni, provvedendo ad andarlo a prendere il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e a riportarlo alla domenica entro le 19,30; nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, con onere a carico del padre di andare a prendere a casa della madre Per_1
e di quest'ultima di riportarlo a Bologna;
nelle vacanze pasquali per tre giorni pagina 2 di 5 consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con obbligo a carico del padre di andare a prendere e di riportare il bambino;
ad anni alterni nei ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, con obbligo di andare a prendere il minore e di riaccompagnarlo a casa;
per tre settimane, di cui due consecutive, in estate in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e con onere a carico del padre di andare a prendere il bambino a casa della madre e di quest'ultima di riportarlo a Bologna;
- con decorrenza dal deposito della domanda, ha posto a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di 300,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha disposto che ciascuno dei genitori comunichi all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, il cambiamento di residenza o di domicilio;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Nell'udienza del 21 novembre 2024 i litiganti hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato.
***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 marzo 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 3 di 5 1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,00, allorchè lo andrà a prendere a casa della madre, al lunedì sera alle 21,30 quando lo riporterà a casa dopo avere cenato con lui;
- nelle settimane in cui non lo tiene nel weekend dal lunedì sera alle 18,00, quando lo andrà a prendere a casa della madre, al martedì sera alle 21,30, quando lo riporterà a casa della madre dopo cena e il giovedì dall'uscita da scuola, dove lo andrà a prendere, al venerdì all'ingresso a scuola, dove lo accompagnerà;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con obbligo a carico dello stesso di andare a prendere e di riportare il bambino;
- ad anni alterni nei ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre;
- al pari della madre per tre settimane, di cui due consecutive, in estate in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) salvo per il pregresso quanto disposto nell'ordinanza del 20 giugno 2024, con decorso dalla data di pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 250,00 euro mensili da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 4 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 27 novembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5