Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 24.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.3792/2024 R.G.
TRA
avv. MARINELLI A, FRONTINO F F Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 Controparte_2
[...]
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti del CP_1 intimato di: accertare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei diversi contratti a tempo determinato stipulati;
per l'effetto, di condannare lo stesso al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. CP_1
Rimaneva contumace la parte intimata. Istruita la causa con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia del intimato che sebbene ritualmente evocato non si CP_1 costituito in giudizio.
2. Nel merito, assume l'istante in ricorso: di aver svolto nell'anno scolastico 2017 /2018 l'attività di docente mediante la stipula di distinti contratti d'insegnamento a tempo determinato per i giorni individuati a pagg.1 e 2 del ricorso;
di non aver percepito la retribuzione professionale di cui all'art. 7 CCNL comparto
SCUOLA.
3. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL "secondo biennio economico 2000/2001". L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che "sono attribuiti al
4. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio
Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE). L'assunto è fondato.
5. In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), cosi come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ; (…) "I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: "la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato e priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 D.C. punto 29; Corte di
Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 G. e C- 456/09 T. punto 43).
Una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella "garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato".
6. Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
2 Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di "condizioni di impiego" di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di
Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
7. In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per "supplenze brevi" dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
8. Parte resistente, si è limitata, nella sostanza, a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni - si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto - ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione "finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"". La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
9. Risultando per tabulas l'entità dell'impegno svolto dalla ricorrente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie svolte nell'anno scolastico de quo il intimato deve CP_1 essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive, per l'importo di euro 1318,24, in assenza di elementi contrari opposti dalla parte intimata contumace, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (cfr. in termini Tribunale Grosseto Sez. lavoro, Sent.,
3 09/05/2023, Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 19/05/2023), con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti.
10. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
11. L'accoglimento della domanda avanzata impone di porre le spese di causa in capo al intimato CP_1 per la soccombenza in considerazione del valore della controversia, della natura seriale di essa e dell'attività processuale svolta.
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicate, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione, così provvede: dichiara la contumacia della pa intimata;
accerta il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, condanna il intimato al pagamento a tale titolo in favore di costei delle relative differenze CP_1 retributive per l'importo di euro 1318,24 oltre interessi legali e rivalutazione, nei termini di cui in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante della somma che si CP_1 liquida complessivamente in euro 800,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Bari 24.4.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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