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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1666/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE L'ABBATE in sostituzione dell'avv. MARIA LETIZIA PETTINEO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. SALVATORE CINNERA MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare nelle note depositate il 6/12/2023.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666/2018 R.G.
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Letizia
[...]
Pettineo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
CONTRO con sede in San Marco Controparte_1
D'Alunzio, Via S. Antonio, n. 194 (p. iva ) a mezzo del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 settembre 2018 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto n. 352/2018 con cui il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
2 8.423,16 (interessi inclusi) in favore di in forza di Controparte_1 cambiale.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 4 gennaio 2019, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 22 settembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa, dopo alcuni differimenti resi necessari per la organizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di controversie ancora più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è generalmente tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n.
25584/2018)
Sennonché viene nella specie in rilievo una cambiale che, pur essendo priva dell'ordine incondizionato di pagare una somma determinata – necessario ex art. 1 r.d. 14 dicembre 1933,
n. 1669 affinché vi sia un titolo esecutivo – costituisce – a differenza di quanto sostenuto dall'opponente con i primi due motivi di censura – certamente una
3 promessa di pagamento in quanto sottoscritta dal debitore che non ha neppure disconosciuto la firma e comunque utilizzata nel contesto di una azione causale avendo la parte richiamato la transazione in atti (v., per tutte, Cass., n. 17850/2017, secondo cui “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (nello stesso senso Cass., n.
19860/2011)”; Cass., n. 19803/2016, alla cui stregua “[l]a cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante (nella specie, un contratto di mutuo chirografario) tra il traente ed il prenditore della stessa.” Con il primo motivo di gravame, parte opponente lamenta la nullità della cambiale - sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto - poiché essa non contiene un espresso ordine di pagamento”).
Ne consegue che il destinatario della dichiarazione in virtù dell'art. 1988 c.c. è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore l'onere di dimostrare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (cfr., ex plurimis, Cass., n. 10464/2024; Cass.,
n. 11766/2018; C. App. Bari, sez. II, n. 1417/2021).
Nondimeno non ha articolato richieste di prova, limitandosi a Parte_1 sostenere che la cambiale era stata firmata in bianco e per finalità diverse rispetto a quelle per cui veniva azionata;
finalità che però non sono state neppure genericamente accennate.
Ma vi è di più.
Dall'istruttoria orale raccolta è emerso che (indicato insieme a CP_2 [...]
come debitore sulla cambiale e parimenti sottoscrittore della stessa) aveva Pt_1 un debito nei confronti di (documentato nei confronti Controparte_1 del primo anche dalla transazione in atti) e che l'odierna opponente non solo si era impegnata a onorarlo a mezzo della cambiale, ma che ha anche proceduto al pagamento di alcune rate previste dall'accordo transattivo del 14 marzo 2012 (cfr. deposizione di che aveva predisposto detta transazione). Testimone_1
4 Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione – che “non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione” (Cass., S.U., n. 927/2022) – va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Non sussistono tuttavia i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che mira a sanzionare condotte in violazione di quel grado minimo di diligenza che
“consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (così, Cass., n. 27326/2019); elementi che non è dato ravvisare nel caso di specie.
3. – Il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di controversia, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass.,
n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017) e, pertanto, le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a €
26.000,00 ridotti del 30 %, tenendo conto della non particolare complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1666/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 352/2018 emesso da questo Tribunale l'8 giugno (dep. 11 giugno) 2018 esecutivo;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 3.594,30 (di cui € 3.553,90 per compensi e il
[...] resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
6
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1666/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE L'ABBATE in sostituzione dell'avv. MARIA LETIZIA PETTINEO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. SALVATORE CINNERA MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare nelle note depositate il 6/12/2023.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666/2018 R.G.
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Letizia
[...]
Pettineo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
CONTRO con sede in San Marco Controparte_1
D'Alunzio, Via S. Antonio, n. 194 (p. iva ) a mezzo del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 settembre 2018 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto n. 352/2018 con cui il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
2 8.423,16 (interessi inclusi) in favore di in forza di Controparte_1 cambiale.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 4 gennaio 2019, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 22 settembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa, dopo alcuni differimenti resi necessari per la organizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di controversie ancora più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è generalmente tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n.
25584/2018)
Sennonché viene nella specie in rilievo una cambiale che, pur essendo priva dell'ordine incondizionato di pagare una somma determinata – necessario ex art. 1 r.d. 14 dicembre 1933,
n. 1669 affinché vi sia un titolo esecutivo – costituisce – a differenza di quanto sostenuto dall'opponente con i primi due motivi di censura – certamente una
3 promessa di pagamento in quanto sottoscritta dal debitore che non ha neppure disconosciuto la firma e comunque utilizzata nel contesto di una azione causale avendo la parte richiamato la transazione in atti (v., per tutte, Cass., n. 17850/2017, secondo cui “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (nello stesso senso Cass., n.
19860/2011)”; Cass., n. 19803/2016, alla cui stregua “[l]a cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante (nella specie, un contratto di mutuo chirografario) tra il traente ed il prenditore della stessa.” Con il primo motivo di gravame, parte opponente lamenta la nullità della cambiale - sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto - poiché essa non contiene un espresso ordine di pagamento”).
Ne consegue che il destinatario della dichiarazione in virtù dell'art. 1988 c.c. è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore l'onere di dimostrare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (cfr., ex plurimis, Cass., n. 10464/2024; Cass.,
n. 11766/2018; C. App. Bari, sez. II, n. 1417/2021).
Nondimeno non ha articolato richieste di prova, limitandosi a Parte_1 sostenere che la cambiale era stata firmata in bianco e per finalità diverse rispetto a quelle per cui veniva azionata;
finalità che però non sono state neppure genericamente accennate.
Ma vi è di più.
Dall'istruttoria orale raccolta è emerso che (indicato insieme a CP_2 [...]
come debitore sulla cambiale e parimenti sottoscrittore della stessa) aveva Pt_1 un debito nei confronti di (documentato nei confronti Controparte_1 del primo anche dalla transazione in atti) e che l'odierna opponente non solo si era impegnata a onorarlo a mezzo della cambiale, ma che ha anche proceduto al pagamento di alcune rate previste dall'accordo transattivo del 14 marzo 2012 (cfr. deposizione di che aveva predisposto detta transazione). Testimone_1
4 Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione – che “non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione” (Cass., S.U., n. 927/2022) – va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Non sussistono tuttavia i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che mira a sanzionare condotte in violazione di quel grado minimo di diligenza che
“consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (così, Cass., n. 27326/2019); elementi che non è dato ravvisare nel caso di specie.
3. – Il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di controversia, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass.,
n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017) e, pertanto, le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a €
26.000,00 ridotti del 30 %, tenendo conto della non particolare complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1666/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 352/2018 emesso da questo Tribunale l'8 giugno (dep. 11 giugno) 2018 esecutivo;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 3.594,30 (di cui € 3.553,90 per compensi e il
[...] resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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