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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 17.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 10429/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Elisa Cuneo
Domicilio eletto: Genova Viale Sauli 5/52 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Ferruccio Barnaba
Domicilio eletto: Genova via Corsica 3/10 presso lo studio del difensore
E
AVV. BARBARA CALDERAZZO
1 (c.f. ) C.F._3
Curatore speciale dei minori c.f. ) Persona_1 C.F._4
( c.f. ) Persona_2 C.F._5
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale su minori nati fuori da matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note scritte depositate in data 19.12.2024 la resistente: come da note scritte depositate in data 19.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da parere del 4.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava in Parte_2 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto relazione di convivenza con Controparte_1
- Che dall'unione sono nati i figli in Genova in data 29.4.2020 ) e ( in Per_1 Per_2
Genova in data 5.4.2022 )
- Che dopo la nascita del secondo figlio il rapporto entrava in difficoltà anche a causa del frequente stato di ubriachezze del e degli episodi di violenza dallo CP_1 stesso posti in essere a proprio danno anche alla presenza dei figli minori;
- Che il era anche sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere CP_1 per i reati di maltrattamenti e minacce posti in essere a proprio danno
- Che con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Genova, adottato a seguito di convalida di provvedimento ex art. 403 c.c., madre e figlia erano collocati in luogo protetto e, previe limitazioni della responsabilità genitoriale, i figli affidati ai servizi sociali.
- Di essere disoccupata ed ospite con i due figli di casa rifugio
- Che il padre ha percepisce invece una retribuzione mensile di euro 1200, 00.
2 Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento superesclusivo dei figli
- Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando CP_1 la somma mensile di euro 300, 00 per figlio con ordine al datore di lavoro di pagamento diretto
- Porre a carico del e spese straordinarie nella misura del 100%. CP_1
- La percezione integrale dell'assegno unico
- Incontri protetti tra padre e figli
( da ora anche il resistente o il padre ) si costituiva mediante comparsa Controparte_1 con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Ridimensionava le condotte violente allegate da controparte
- Allegava che la relazione di convivenza era cessata perché la ricorrente, come da lei stesso riconosciuto nel ricorso, aveva allacciato nuova relazione con una donna
- Allegava che i servizi avevano segnalato varie criticità della madre, specificamente indicate in ricorso, nella cura e gestione dei figli
- Contestava di non avere provveduto al mantenimento dei figli
Su tali presupposti chiedeva: la conferma dell'affidamento ai servizi sociali con prevalente collocazione presso la madre in casa rifugio porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma di euro 200, 00 mensili ai servizi sociali autorizzare la integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre incontri protetti padre – figli autorizzando il padre a tenere con sé i figli per almeno un fine settimana al mese
Al presente procedimento è stato riunito, giusta ordinanza emessa in data 20.12.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Genova ai sensi del disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., il procedimento promosso dalla Procura minorile che, con ricorso 13.9.2023, aveva chiesto la convalida del provvedimento ex art. 403 c.c. e disposto l'affidamento dei minori ai servizi sociali e la loro collocazione in comunità.
Nell'ambito del procedimento il T.M., con decreto provvisorio e urgente, in data 27.9.2023 aveva:
- Confermato il decreto di convalida ex art. 403 c.c.
- Affidato i minori ai servizi sociali del comune di Genova con incarico di collocazione di madre e figli in comunità e di svolgere accurata osservazione sulla coppia genitoriale e la relativa idoneità
Nell'ambito del procedimento minorile era stato nominato curatore speciale dei minori l'avv. Barbara Caldarazzo
3 L'avv. Caldarazzo si costituiva in rappresentanza dei minori chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocazione di madre e figli in comunità; la organizzazione di incontri protetti padre – figlio;
la previsione di un contributo ordinario da porre a carico del padre oltre che della partecipazione integrale dello stesso alla spese straordinarie.
Con le memorie ex art. 473 bis.17 cpc le parti confermavano nella sostanza le originarie allegazioni e conclusioni
All'udienza di comparizione delle parti la madre confermava il proprio stato di disoccupazione mentre il padre, che dichiarava di rinunciare a percepire la propria quota di assegno unico in favore della madre, precisava di percepire uno stipendio di euro 1200,
00 mensili, per tredici mensilità, e di pagare euro 500, 00 al mese a titolo di locazione.
Con ordinanza emessa in data 27.4.2024 il giudice delegato, provvedendo in via temporanea e urgente:
- Confermava in via provvisoria le disposizioni parimenti provvisorie del T.M.
- Poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 350, 00 ( euro 175, 00 a figlio ) oltre al
100% delle spese straordinarie.
- Rigettava tutte le istanze istruttorie
- Delegava i servizi affidatari ad ulteriormente relazionare
- Invitava le parti alla integrazione della documentazione reddituale
All'esito della integrazione documentale richiesta questo giudice, con ordinanza in data 21.10.2024, provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Le parti precisavano le conclusione come da rispettivi atti depositati
O S S E R V A
E' sostanzialmente pacifico, sebbene il difensore della madre in principalità abbia richiesto l'affidamento superesclusivo dei minori alla , che, in considerazione della limitata Pt_2 capacità genitoriale di entrambe le parti, i due figli della coppia debbano essere affidati ai servizi sociali, come già era stato disposto in via provvisoria dal Tribunale per i Minorenni
e poi dal giudice delegato di questo Tribunale in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Quanto alla figura del padre, malgrado negli incontri protetti si siano registrati risultati indubbiamente positivi, va segnalato come lo stesso ( cfr. relazione Asl 3 – dipartimento della salute mentale e dipendenze del 4.6.2024 ) presenti un quadro di disabilità intellettiva lieve ( QI 68 ) ed abbia avuto fin dalla tenera età una storia familiare problematica che lo ha portato a ripetuti episodi di disregolazione emotiva nei confronti delle figure adulte di
4 riferimento e, quanto meno fino ad un recentissimo passato, all'abuso di sostanze alcoliche. Si legge nella già richiamata relazione del consultorio: “ Dalla storia personale ( in parte riferita dal paziente, in parte ricavata dalla precedente documentazione clinica ) emergono familiarità per dist. da uso di alcool in dist. di personalità, prime condizioni di vita caratterizzate da deprivazione, difficoltà economiche del nucleo nell'ambito di un ambiente familiare caratterizzato da alta emotività espressa, problemi legali personali correlati all'uso di alcol. Nel corso della raccolta anamnestetica, rispetto a passati episodi di disregolazione emotiva coinvolgenti le figure adulte di riferimento, il sig. li contestualizza in una situazione di persistente tensione familiare in primis CP_1 in atto tra i genit effettua autocritica. Rispetto agli episodi più recenti ( aventi ad oggetto la compagna e l'uso alcolico ) che hanno dato il via all'attuale intervento del TdM, li riferisce a reazioni di frustrazione sostenute dall'ambiguità avuta nei suoi confronti dalla compagna che avrebbe avviato una relazione omossessuale extraconiugale arrivando poi alla decisione di troncare la relazione con lo stesso
“.
Gli agiti aggressivi e l'abuso di sostanze alcoliche allegati dalla , dunque, sono stati Pt_2 confermati dallo stesso ai medici del consultorio e, così come sempre dal CP_1 CP_1 riconosciuto in ambito sanitario, non sono limitati al recente periodo ma risalgono già all'epoca dell'adolescenza, quando gli agiti aggressivi si erano indirizzati verso altri familiari;
del resto, se è pur vero che con la sentenza n. 1757/2024 del Tribunale di
Genova, che il difensore del assume passata in giudicato, il resistente è stato CP_1 assolto dal reato di maltrattamenti in danno della , è però altrettanto vero che con la Pt_2 medesima sentenza è stato condannato per i reati di cui all'art. 612 bis cp, CP_1 commesso a mezzo di coltello, e lesioni posti in essere in danno della donna con la quale la aveva allacciato una relazione sentimentale. Come poi risulta dalla relazione Pt_2
12.9.2023 della sezione di polizia giudiziaria presso il T.M., già prima dei fatti che hanno portato alla condanna di cui sopra, il resistente era stato oggetto di denuncia per danneggiamento e minaccia ( in data 18.2.2018 ), per maltrattamenti ( verso la madre ), minaccia e porto di un coltello ( in data 2.7.2021 ) e per guida in stato di ebbrezza ( in data 3.12.2021 ).
Va, poi, ulteriormente evidenziato quanto risultante dalla nota 7.6.2024 del in Pt_3 relazione alla discontinuità con cui il resistente si è presentato ai fini della esecuzione degli esami urinari ciò che non ha consentito ai medici della struttura di procedere ad una vera e propria valutazione. I medici del , però, aggiungono: “ l'unico dato tossicologico di una Pt_3 certa rilevanza è il valore di transfe carboidrato-carente, riscontrato in occasione del prelievo ematico effettuato in data 30/04, che è risultato pari a 5, 6% ( test di conferma ), molto al di sopra del range di normalità ( 0,0-2,0 % ). Questo dato è compatibile con un abuso di alcol “.
Il padre sembra inoltre avere grandi difficoltà nell'organizzazione della propria vita e nella stessa pulizia della casa come evidenzia il servizio affidatario nella relazione 7.2.2024 laddove si riferisce che in occasione del primo incontro con i servizi l'uomo aveva dichiarato di non conoscere ed avere letto la documentazione relativa ai minori, tra cui il decreto di affidamento provvisorio ai servizi;
così viene descritta la sua abitazione: “ nel momento in cui si entra in casa si percepisce un forte odore di gatto. Infatti, sono presenti tre gatti. La casa è spoglia, mal tenuta e poco arredata. L'appartamento è composto da un ingresso che dà a quella che viene definita dal come la camera dei bambini, la stanza dopo è la camera padronale e CP_1 successivamente la cucina, nella quale è presente un angolo con una grande macchia di muffa, risultante di una perdita del piano di sopra “.
In conclusione il padre, che pure è parso sinceramente attaccato ai figli e interessato al pieno recupero del rapporto, non fornisce ancora adeguate garanzie né in termini di controllo degli impulsi aggressivi né in termini di superamento della pregressa condizione di alcol dipendenza e non può, pertanto, ancora essere ritenuto idoneo al pieno esercizio
5 della responsabilità genitoriale e alla collocazione dei figli presso di sé, quest'ultima peraltro responsabilmente neppure richiesta. Neppure sembra disporre della capacità di organizzare e gestire la vita dei figli per periodi prolungati.
Quanto alla figura della madre si osserva come al momento del suo ingresso in comunità la donna, priva peraltro di senso critico, fosse palesemente priva della capacità di gestire i figli ( cfr. relazione servizi 7.2.2024 ): “ E' emerso che fatica a intratenere i suoi figli;
li “ tiene “ ma nulla di più. Scarsi sono i contenuti educativi. I bambini mangiano in continuazione, è l'unico modo che la signora conosce per intrattenerli. Non riesce a gestire il momento del pasto, per cui le proporranno di dare da mangiare prima a uno e poi all'altra. a ancora il pannolino e mangia Per_1 con le mani. grida in continuazione “. Per_2
Le successive relazioni, se hanno posto in luce un progressivo ma lento miglioramento della condizione della madre, hanno tuttavia evidenziato la persistenza di forti criticità anche con riferimento all'utilizzo del poco denaro a propria disposizione, che la donna impiega in spese futili e non inerenti ai minori.
E', però, importante evidenziare che, grazie all'aiuto degli educatori, il comportamento della è migliorato e, ciò che più conta, è parzialmente migliorata la condizione dei figli Pt_2 che, sia pure con difficoltà, stanno normalizzando i propri comportamenti e presentano un grado di sviluppo più o meno in linea con l'età.
In questa delicata situazione, ed anche considerata la sostanziale assenza di adeguati riferimenti familiari, si ritiene che la capacità genitoriale delle parti debba continuare ad essere fortemente limitata con conseguente affidamento dei bambini ai servizi sociali;
madre e figli, in mancanza di soluzioni alternative e stante l'attuale impossibilità per i genitori di svolgere in autonomia l'attività di gestione ordinaria dei figli, dovranno continuare a vivere in comunità.
Al fine di facilitare da un lato i rapporti tra padre e figli in funzione della loro progressiva liberalizzazione nonché il reperimento di una occupazione lavorativa da parte della madre, ed essendosi nel frattempo fortemente attenuato il pericolo di violenze da parte del CP_1 nei confronti della , i servizi valuteranno la opportunità di trasferire madre e figli Pt_2 presso comunità in territorio genovese;
gli incontri padre-figli continueranno in forma protetta con facoltà per i servizi, laddove ne ravvisino la possibilità e verifichino attraverso Part adeguate certificazioni del la condizione di non dipendenza da alcool del padre, di sperimentare graduali forme di liberalizzazione.
Per quanto riguarda gli aspetti economici la situazione è la seguente:
Il come risulta dalle buste paga depositate, percepisce uno stipendio netto CP_1 mensile, per tredici mensilità, di circa 1200, 00; su dodici mensilità il suo stipendio netto mensile è quindi pari a circa 1300, 00 euro;
vive in locazione corrispondendo 400, 00 mensili a titolo di canone e ulteriori 100, 00 euro a titolo di spese di amministrazione.
La , come risulta dalla relazione dei servizi sociali in data 1.7.2024 percepisce euro Pt_2
810, 00 mensili come assegno di inclusione, euro 375, 00 mensili a titolo di assegno unico ed euro 200, 00 da parte del a titolo di contributo di mantenimento dei figli;
pur CP_1 disoccupata, non deve sostenere oneri di locazione in quanto ospitata in comunità madre
– figlio. Va peraltro evidenziato come a norma di legge ella dovrebbe percepire
6 esclusivamente il 50% dell'assegno unico, come peraltro aveva evidenziato il giudice delegato con l'ordinanza 27.4.2024.
Il giudice delegato aveva imposto al padre di pagare la somma di 175, 00 a figlio sul presupposto, però, che l'uomo percepisse la metà dell'assegno unico e, dunque, la somma di euro 187, 50; poiché tale somma viene in via di fatto percepita dalla madre, ciò che è possibile solo col sostanziale assenso del padre, deve ritenersi che egli già indirettamente contribuisca al mantenimento dei figli consentendo alla di percepire la Pt_2 propria quota di assegno unico;
in siffatta maniera, dunque, già corrisponde per CP_1 ciascun figlio la somma di euro 93, 75. E' quindi evidente che corrispondendo ulteriori euro 200, 00 ( euro 100, 00 a figlio ) il padre di fatto corrisponde più di quanto previsto dal giudice delegato. E, del resto, tolti dalla misura dello stipendio la somma di euro 1300, 00 la somma di euro 700, 00 ( euro 500, 00 per la locazione ed euro 200, 00 per i figli ) la somma residua, pari ad euro 600, 00 mensili, corrisponde al minimo indispensabile per vivere.
A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli va pertanto posto a carico del padre l'obbligo di versare la somma di euro 200, 00 complessivi ( euro 100, 00 a figlio ) con decorrenza dalla data della domanda;
poiché, dunque, non risulta esservi stato inadempimento, niente deve essere disposto ai sensi dell'art. 473 bis.37 cpc.
Quanto alle spese straordinarie, posto che la madre beneficia del reddito di inclusione e non deve sostenere spese di locazione e di vitto si ritiene che le stesse possano essere posta a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%.
In mancanza di sostanziale soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando
Dispone l'affidamento di nata a [...] il [...] ) e di ( Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] ) al servizio sociale competente per territorio (ATS 34) per la durata di mesi 24
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto,
Dispone
a) che la residenza abituale dei figli e della madre sia fissata in comunità madre-figlio o equipollente ( i servizi affidatari valuteranno l'opportunità di reperire comunità in territorio genovese )
b) che il servizio sociale affidatario può direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
7 3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone che i servizi affidatari procedano ad organizzare incontri protetti tra i figli ed il padre sperimentando, laddove ne ritengano maturi i presupposti, progressive forme di liberalizzazione.
Dispone che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ogni sei mesi
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro
200, 00 mensile ( euro 100, 00 per figlio ), con rivalutazione annuale Istat;
decorrenza data della domanda;
Dispone le spese straordinarie relative ai figli siano poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%; ai fini della relativa individuazione e regolamentazione si richiama il verbale della riunione 15.9.2016 ex art. 47 ord. giud. della
IV sezione civile del Tribunale di Genova.
Rigetta ogni altra domanda
Spese compensate
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 17.1.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Ai servizi sociali ATS 34
- Al giudice tutelare
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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