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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9806 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice est. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5317 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VETRONE CARMEN GERARDA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...], residente in Napoli Controparte_1 alla Via Tancredi Galimberti n.74 –non costituita,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.02.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente il 10.04.2003 in Napoli con regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano due figlie ed ( nate a Napoli il Persona_1 Per_2
10.04.2003), che con sentenza n. 7423/2022 del 25.07.2022 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, che erano ormai trascorsi i termini di legge e che alcuna riconciliazione era avvenuta.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio.
In sede di udienza presidenziale compariva il solo ricorrente e, in assenza di statuizioni urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 12.10.2023 il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 02.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione vista la rinuncia espressa del ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, i cioè il passaggio in giudicato della sentenza n.7423/2022 del 27.05.2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo le figlie della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Napoli il 10/04/2003 dalle parti in causa ( atto n. 37 , parte I s., s sez. XX Reg. Atti Matrimonio anno 2003 );
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice est. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5317 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VETRONE CARMEN GERARDA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...], residente in Napoli Controparte_1 alla Via Tancredi Galimberti n.74 –non costituita,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.02.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente il 10.04.2003 in Napoli con regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano due figlie ed ( nate a Napoli il Persona_1 Per_2
10.04.2003), che con sentenza n. 7423/2022 del 25.07.2022 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, che erano ormai trascorsi i termini di legge e che alcuna riconciliazione era avvenuta.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio.
In sede di udienza presidenziale compariva il solo ricorrente e, in assenza di statuizioni urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 12.10.2023 il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 02.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione vista la rinuncia espressa del ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, i cioè il passaggio in giudicato della sentenza n.7423/2022 del 27.05.2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo le figlie della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Napoli il 10/04/2003 dalle parti in causa ( atto n. 37 , parte I s., s sez. XX Reg. Atti Matrimonio anno 2003 );
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino