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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14200 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 55030 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. in Parte_2
virtù di procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio, sito in Roma, via Archimede
n. 120, è elettivamente domiciliato,
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Celani in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo PEC è Email_1
digitalmente domiciliata 2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente: per l'opponente “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte avanzate dalla Sig.ra nel giudizio in oggetto, Controparte_1
rigettandole integralmente e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 10207/2021 emesso dal
Tribunale Civile di Roma;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorate di iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”; per l'opposta : “Che, Controparte_1
preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione basata su prova scritta né di pronta soluzione, l'Ecc.mo
Giudice adito Voglia, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di avere la consegna delle foto del pre Controparte_1
e post operatorio nonché le valutazioni di prima visita di cui all'operazione di chirurgia estetica lifting e blefaroplastica, 3
eseguita dal Prof. il 24.10.2017 sulla Parte_1
paziente presso la Parte_3 Controparte_2
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 10207/2021 emesso dal Tribunale di Roma, disponendo conseguentemente la consegna alla convenuta opposta della copia delle foto e di pre e post operatorio e delle valutazioni di prima visita della sig.ra in Controparte_1
ordine all'operazione chirurgica estetica del 24.10.2017 eseguita dal Dott. presso la Parte_1 [...]
. Vinte spese e compensi e vista la Controparte_2
condotta processuale la condanna dell'attore opponente ex art. 96 II comma cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 10207/2021 nei confronti di intimante la consegna “della Parte_1
documentazione fotografica relativa al pre e post operatorio di cui all'intervento del 24.10.2017 eseguito dal predetto
Professore sulla paziente presso CASA Controparte_1
DI CURA NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A. (…) nonché della relativa visita pre operatoria“, oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.720,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre IVA, CPA, e “le successive occorrende”. 4
Avverso detto provvedimento, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
9.9.2021 con cui, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale annullasse ovvero revocasse il d.i. opposto.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva: Parte_1
1. che il d.i., ottenuto dalla ingiungente
[...]
, per la consegna “della documentazione CP_1
fotografica relativa al pre e post operatorio di cui all'intervento del 24.10.2017 (…) nonché della relativa visita pre operatoria” inerenti all'intervento di blefaroplastica e lifting dal primo effettuato nei confronti della seconda, era illegittimo in quanto emesso in carenza dei relativi presupposti;
2. che, in particolare, l'ingiungente non poteva considerarsi titolare del “diritto alla consegna” di tali 5
res, come prescritto dall'art. 633 c.p.c., né aveva fornito la prova del fatto che le fotografie e la documentazione reclamate fossero mai esistite;
3. in terzo luogo, che l'opposta non era la legittima titolare dei diritti sulle fotografie eventualmente scattate, e dunque non poteva ottenerne la consegna, avendo sottoscritto, prima dell'intervento, una liberatoria con cui riconosceva che “…immagini/video, in forma completa o parziale sono e rimangono di proprietà fisica ed intellettuale del professionista”;
4. che, comunque, anche ammesso che tali foto e tale documentazione fossero esistite, non sussisteva alcun obbligo giuridico in capo all'opponente, medico libero professionista, di conservarle e, di conseguenza, di consegnarle.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
tutto quanto sostenuto dall'opponente e deduceva:
1. che – contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione – il 24.10.2017, poco prima dell'operazione, il come normale per tutti Parte_1
i chirurghi plastici ed estetici, aveva scattato foto della paziente;
2. che ciò emergeva chiaramente dalla conversazione tra medico e paziente del 9.2.2018, di cui allegava registrazione audio con relativa trascrizione;
6
3. che, con la liberatoria sottoscritta, ella aveva semplicemente acconsentito alla pubblicazione di immagini/video eseguiti per l'operazione, senza effettuare alcuna cessione dei propri diritti di immagine in favore del Parte_1
4. che il diritto di accedere a tale documentazione era garantito dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (“codice della privacy”), richiamato espressamente dalla liberatoria in questione;
5. che, comunque, in base alla normativa sulla privacy, tutti i documenti acquisiti dal sanitario devono essere conservati e, in caso di loro eliminazione, questi ha l'obbligo di darne informazione all'interessata;
6. che, nel caso di specie, l'obbligo di conservazione delle foto e della documentazione in capo al Parte_1
derivava dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto, nel merito, occorre anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di 7
pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto: di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è di tale pretesa creditoria che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa (cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020).
In ultima analisi, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (ingiungente in fase monitoria e opposto in fase di cognizione piena) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, e sul debitore (ingiunto, opponente) quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto – quali l'avvenuto adempimento – ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ciò posto, in questa sede occorre dunque valutare la fondatezza della pretesa azionata dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e se questa abbia dato la prova della titolarità del diritto alla consegna delle cose mobili sopra indicate.
Ebbene, nel merito, la pretesa della è CP_1
fondata. 8
Infatti, non può condividersi la ricostruzione di parte opponente per cui l'opposta non sarebbe titolare di alcun diritto alla consegna delle res in questione.
Invero, deve anzitutto evidenziarsi che il documento sottoscritto dall'opposta costituisce, come reso evidente dall'intestazione, una mera “liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini”, con la quale la firmataria semplicemente “autorizza l'acquisizione, la gestione e la pubblicazione delle proprie immagini/video”, senza alcuna cessione dei propri diritti di immagine in favore del medico
(cfr. doc. 1 dell'opposizione).
Tale interpretazione è confermata dall'espresso riferimento, operato in calce alla liberatoria, agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “codice della privacy”): infatti, il richiamo a tali disposizioni – oggi rispettivamente confluite negli artt. 15 e 12 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d.
“GDPR”) – attribuisce alla il diritto di accesso ai CP_1
propri dati personali.
E invero, l'art. 15, rubricato “diritto di accesso dell'interessato”, prevede, al par. 1, il diritto dell'interessato di ottenere l'accesso ai dati personali, nonché a una serie di informazioni ivi elencate. Quanto alle modalità, il par. 3 prevede che “il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento”. 9
Quanto all'ampiezza di tale diritto, le linee guida
1/2022 sui diritti degli interessati e sul diritto di accesso, adottate dall'European Data Protection Board il 28.3.2023, chiariscono anzitutto, con riguardo alla nozione di dato personale, che “ai sensi del GDPR la definizione fa ancora riferimento a "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". A parte i dati personali fondamentali come nome e indirizzo, numero di telefono, eccetera, in questa definizione può rientrare un'illimitata varietà di dati tra cui referti medici, cronologia degli acquisti, indicatori di affidabilità creditizia, contenuti di comunicazioni, eccetera. Dato l'ampio ambito di applicazione della definizione di dati personali, una valutazione restrittiva di tale definizione da parte del titolare del trattamento si tradurrebbe in una classificazione erronea dei dati personali
e in ultima analisi in una violazione del diritto di accesso”
(punto 4.1., par. 94).
Quanto all'obbligo gravante sul titolare del trattamento, le linee guida precisano, poi, che “l'obbligo di fornire l'accesso ai dati non dipende dal tipo né dalla fonte di quei dati. Si applica interamente anche nei casi in cui il richiedente abbia inizialmente fornito i dati al titolare del trattamento, poiché la sua finalità è di informare l'interessato in merito all'effettivo trattamento di tali dati da parte del titolare del trattamento” (punto. 2.2.1.2, par. 19). 10
Nel caso di specie, dunque, è indubbio che le res reclamate dall'opposta costituiscano dati personali, e che il titolare del trattamento sia tenuto a fornire l'accesso, a prescindere dal consenso, inizialmente prestato dalla al loro trattamento, con la liberatoria CP_1
sottoscritta.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto della opponente all'accesso a tutti i dati personali che la riguardano e, quindi, alla consegna, da parte del di copia delle fotografie e della visita Parte_1
preoperatoria da questi effettuate.
Né tale conclusione è smentita dalla postilla, inserita nella liberatoria, per cui “la cessione a terzi/restituzione delle medesime avviene ad insindacabile giudizio del professionista”: ciò in quanto, a ben vedere, la ratio di tale previsione, ricostruita alla luce della finalità complessiva della liberatoria (i.e. gestione e pubblicazione delle foto effettuate) non è frustrata dalla consegna, alla , di una CP_1
copia delle foto scattate.
Infine, sul punto, giova precisare come il destinatario di tale obbligo di consegna sia da individuare inequivocabilmente nel dal momento che è la Parte_1
stessa liberatoria, nella sua ultima riga, a qualificare espressamente l'odierno opponente come “titolare del trattamento dei dati” (cfr., di nuovo, doc. 1 dell'opposizione). 11
In conclusione, poi, deve sottolinearsi come sia inconferente il riferimento che l'opponente opera, a pag. 4 dell'atto di opposizione, alla decisione del Garante della privacy del 20 settembre 2006. Infatti, il provvedimento in questione (“doc. web n. 1349723” consultabile sul sito ufficiale del Garante della privacy) tratta di un caso in cui l'Autorità ha ordinato al titolare del trattamento dei dati di comunicare all'interessata i dati personali (contenuti in una videocassetta) che la riguardavano, così confermando la sussistenza di un simile obbligo.
Per quanto concerne, infine, il profilo attinente all'effettiva esistenza di tale documentazione, deve osservarsi come la materiale effettuazione delle foto emerge dalla registrazione audio effettuata dalla il 9 CP_1
febbraio 2018, che deve ritenersi utilizzabile nel presente procedimento.
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che “la mancanza nel processo civile di una specifica norma che escluda la possibilità di utilizzare prove precostituite ottenute tramite un'interferenza illecita nella sfera privata di una delle parti impedisce l'applicazione di sanzioni processuali quali la nullità
o l'inefficacia della prova, al contrario di quanto previsto nel procedimento penale (ex art. 191 c.p.p.) e fa presumere che il legislatore abbia dato prevalenza al diritto di agire e resistere in giudizio” (Cass. civ., sez. I, 12.5.2023, n. 12
13121). Con specifico riferimento, poi, alla registrazione su nastro magnetico, giurisprudenza ancor più recente afferma che “in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa” (Cass. civ., sez. III,
Ordinanza, 3.12.2024, n. 30977).
Ebbene, nel caso di specie, in sede di ascolto della registrazione nel contraddittorio delle parti all'udienza del
16.5.23, il ha confermato sia che si trattava di Parte_1
conversazione realmente avvenuta, sia che essa riproduceva la sua voce (cfr. verbale udienza del 16.5.2023), senza contestarne il tenore.
Dall'utilizzabilità dell'audio nel presente processo deriva la raggiunta prova circa l'effettuazione, da parte dell'opponente, delle foto di cui l'opposta chiede la consegna.
Peraltro, la circostanza – parimenti esposta dal all'udienza del 16.5.2023 – dell'avvenuto Parte_1
trasloco presso altro studio e del cambiamento del sistema informatico in uso, non può risolversi in danno della
, essendo la stessa titolare, ai sensi del GDPR, CP_1
del diritto di accesso ai propri dati personali, e gravando sul 13
specularmente, in base alla normativa Parte_1
richiamata, un vero e proprio obbligo di consegna di copia di tali dati.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
l'opposizione deve quindi essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, tuttavia, essere respinta la domanda formulata da parte opposta volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subìti ex art. 96, comma 2, c.p.c., per l'assorbente ragione per cui, per il diritto azionato nella presente sede, non “è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta la domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata”, come invece espressamente richiesto dal comma 2 della norma in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), in base al valore della controversia.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, e considerata la nota spese allegata alla replica di parte opposta del 30.6.2025, sono così liquidati in favore di quest'ultima compensi nella misura di € 919,00 per la fase di 14
studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 55030/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione;
❖ rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 2,
c.p.c. proposta da parte opposta;
❖ condanna l'opponente a rifondere Parte_1
all'opposta le spese del presente Controparte_1
giudizio che liquida nella somma complessiva di €
5.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 55030 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. in Parte_2
virtù di procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio, sito in Roma, via Archimede
n. 120, è elettivamente domiciliato,
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Celani in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui indirizzo PEC è Email_1
digitalmente domiciliata 2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente: per l'opponente “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte avanzate dalla Sig.ra nel giudizio in oggetto, Controparte_1
rigettandole integralmente e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 10207/2021 emesso dal
Tribunale Civile di Roma;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorate di iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”; per l'opposta : “Che, Controparte_1
preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione basata su prova scritta né di pronta soluzione, l'Ecc.mo
Giudice adito Voglia, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di avere la consegna delle foto del pre Controparte_1
e post operatorio nonché le valutazioni di prima visita di cui all'operazione di chirurgia estetica lifting e blefaroplastica, 3
eseguita dal Prof. il 24.10.2017 sulla Parte_1
paziente presso la Parte_3 Controparte_2
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 10207/2021 emesso dal Tribunale di Roma, disponendo conseguentemente la consegna alla convenuta opposta della copia delle foto e di pre e post operatorio e delle valutazioni di prima visita della sig.ra in Controparte_1
ordine all'operazione chirurgica estetica del 24.10.2017 eseguita dal Dott. presso la Parte_1 [...]
. Vinte spese e compensi e vista la Controparte_2
condotta processuale la condanna dell'attore opponente ex art. 96 II comma cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 10207/2021 nei confronti di intimante la consegna “della Parte_1
documentazione fotografica relativa al pre e post operatorio di cui all'intervento del 24.10.2017 eseguito dal predetto
Professore sulla paziente presso CASA Controparte_1
DI CURA NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A. (…) nonché della relativa visita pre operatoria“, oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.720,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre IVA, CPA, e “le successive occorrende”. 4
Avverso detto provvedimento, proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
9.9.2021 con cui, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale annullasse ovvero revocasse il d.i. opposto.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva: Parte_1
1. che il d.i., ottenuto dalla ingiungente
[...]
, per la consegna “della documentazione CP_1
fotografica relativa al pre e post operatorio di cui all'intervento del 24.10.2017 (…) nonché della relativa visita pre operatoria” inerenti all'intervento di blefaroplastica e lifting dal primo effettuato nei confronti della seconda, era illegittimo in quanto emesso in carenza dei relativi presupposti;
2. che, in particolare, l'ingiungente non poteva considerarsi titolare del “diritto alla consegna” di tali 5
res, come prescritto dall'art. 633 c.p.c., né aveva fornito la prova del fatto che le fotografie e la documentazione reclamate fossero mai esistite;
3. in terzo luogo, che l'opposta non era la legittima titolare dei diritti sulle fotografie eventualmente scattate, e dunque non poteva ottenerne la consegna, avendo sottoscritto, prima dell'intervento, una liberatoria con cui riconosceva che “…immagini/video, in forma completa o parziale sono e rimangono di proprietà fisica ed intellettuale del professionista”;
4. che, comunque, anche ammesso che tali foto e tale documentazione fossero esistite, non sussisteva alcun obbligo giuridico in capo all'opponente, medico libero professionista, di conservarle e, di conseguenza, di consegnarle.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
tutto quanto sostenuto dall'opponente e deduceva:
1. che – contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione – il 24.10.2017, poco prima dell'operazione, il come normale per tutti Parte_1
i chirurghi plastici ed estetici, aveva scattato foto della paziente;
2. che ciò emergeva chiaramente dalla conversazione tra medico e paziente del 9.2.2018, di cui allegava registrazione audio con relativa trascrizione;
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3. che, con la liberatoria sottoscritta, ella aveva semplicemente acconsentito alla pubblicazione di immagini/video eseguiti per l'operazione, senza effettuare alcuna cessione dei propri diritti di immagine in favore del Parte_1
4. che il diritto di accedere a tale documentazione era garantito dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (“codice della privacy”), richiamato espressamente dalla liberatoria in questione;
5. che, comunque, in base alla normativa sulla privacy, tutti i documenti acquisiti dal sanitario devono essere conservati e, in caso di loro eliminazione, questi ha l'obbligo di darne informazione all'interessata;
6. che, nel caso di specie, l'obbligo di conservazione delle foto e della documentazione in capo al Parte_1
derivava dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto, nel merito, occorre anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di 7
pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto: di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è di tale pretesa creditoria che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa (cfr., ex multis, Cass. n. 6091/2020).
In ultima analisi, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (ingiungente in fase monitoria e opposto in fase di cognizione piena) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, e sul debitore (ingiunto, opponente) quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto – quali l'avvenuto adempimento – ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ciò posto, in questa sede occorre dunque valutare la fondatezza della pretesa azionata dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e se questa abbia dato la prova della titolarità del diritto alla consegna delle cose mobili sopra indicate.
Ebbene, nel merito, la pretesa della è CP_1
fondata. 8
Infatti, non può condividersi la ricostruzione di parte opponente per cui l'opposta non sarebbe titolare di alcun diritto alla consegna delle res in questione.
Invero, deve anzitutto evidenziarsi che il documento sottoscritto dall'opposta costituisce, come reso evidente dall'intestazione, una mera “liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini”, con la quale la firmataria semplicemente “autorizza l'acquisizione, la gestione e la pubblicazione delle proprie immagini/video”, senza alcuna cessione dei propri diritti di immagine in favore del medico
(cfr. doc. 1 dell'opposizione).
Tale interpretazione è confermata dall'espresso riferimento, operato in calce alla liberatoria, agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “codice della privacy”): infatti, il richiamo a tali disposizioni – oggi rispettivamente confluite negli artt. 15 e 12 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d.
“GDPR”) – attribuisce alla il diritto di accesso ai CP_1
propri dati personali.
E invero, l'art. 15, rubricato “diritto di accesso dell'interessato”, prevede, al par. 1, il diritto dell'interessato di ottenere l'accesso ai dati personali, nonché a una serie di informazioni ivi elencate. Quanto alle modalità, il par. 3 prevede che “il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento”. 9
Quanto all'ampiezza di tale diritto, le linee guida
1/2022 sui diritti degli interessati e sul diritto di accesso, adottate dall'European Data Protection Board il 28.3.2023, chiariscono anzitutto, con riguardo alla nozione di dato personale, che “ai sensi del GDPR la definizione fa ancora riferimento a "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". A parte i dati personali fondamentali come nome e indirizzo, numero di telefono, eccetera, in questa definizione può rientrare un'illimitata varietà di dati tra cui referti medici, cronologia degli acquisti, indicatori di affidabilità creditizia, contenuti di comunicazioni, eccetera. Dato l'ampio ambito di applicazione della definizione di dati personali, una valutazione restrittiva di tale definizione da parte del titolare del trattamento si tradurrebbe in una classificazione erronea dei dati personali
e in ultima analisi in una violazione del diritto di accesso”
(punto 4.1., par. 94).
Quanto all'obbligo gravante sul titolare del trattamento, le linee guida precisano, poi, che “l'obbligo di fornire l'accesso ai dati non dipende dal tipo né dalla fonte di quei dati. Si applica interamente anche nei casi in cui il richiedente abbia inizialmente fornito i dati al titolare del trattamento, poiché la sua finalità è di informare l'interessato in merito all'effettivo trattamento di tali dati da parte del titolare del trattamento” (punto. 2.2.1.2, par. 19). 10
Nel caso di specie, dunque, è indubbio che le res reclamate dall'opposta costituiscano dati personali, e che il titolare del trattamento sia tenuto a fornire l'accesso, a prescindere dal consenso, inizialmente prestato dalla al loro trattamento, con la liberatoria CP_1
sottoscritta.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto della opponente all'accesso a tutti i dati personali che la riguardano e, quindi, alla consegna, da parte del di copia delle fotografie e della visita Parte_1
preoperatoria da questi effettuate.
Né tale conclusione è smentita dalla postilla, inserita nella liberatoria, per cui “la cessione a terzi/restituzione delle medesime avviene ad insindacabile giudizio del professionista”: ciò in quanto, a ben vedere, la ratio di tale previsione, ricostruita alla luce della finalità complessiva della liberatoria (i.e. gestione e pubblicazione delle foto effettuate) non è frustrata dalla consegna, alla , di una CP_1
copia delle foto scattate.
Infine, sul punto, giova precisare come il destinatario di tale obbligo di consegna sia da individuare inequivocabilmente nel dal momento che è la Parte_1
stessa liberatoria, nella sua ultima riga, a qualificare espressamente l'odierno opponente come “titolare del trattamento dei dati” (cfr., di nuovo, doc. 1 dell'opposizione). 11
In conclusione, poi, deve sottolinearsi come sia inconferente il riferimento che l'opponente opera, a pag. 4 dell'atto di opposizione, alla decisione del Garante della privacy del 20 settembre 2006. Infatti, il provvedimento in questione (“doc. web n. 1349723” consultabile sul sito ufficiale del Garante della privacy) tratta di un caso in cui l'Autorità ha ordinato al titolare del trattamento dei dati di comunicare all'interessata i dati personali (contenuti in una videocassetta) che la riguardavano, così confermando la sussistenza di un simile obbligo.
Per quanto concerne, infine, il profilo attinente all'effettiva esistenza di tale documentazione, deve osservarsi come la materiale effettuazione delle foto emerge dalla registrazione audio effettuata dalla il 9 CP_1
febbraio 2018, che deve ritenersi utilizzabile nel presente procedimento.
Sul punto, infatti, deve rammentarsi che “la mancanza nel processo civile di una specifica norma che escluda la possibilità di utilizzare prove precostituite ottenute tramite un'interferenza illecita nella sfera privata di una delle parti impedisce l'applicazione di sanzioni processuali quali la nullità
o l'inefficacia della prova, al contrario di quanto previsto nel procedimento penale (ex art. 191 c.p.p.) e fa presumere che il legislatore abbia dato prevalenza al diritto di agire e resistere in giudizio” (Cass. civ., sez. I, 12.5.2023, n. 12
13121). Con specifico riferimento, poi, alla registrazione su nastro magnetico, giurisprudenza ancor più recente afferma che “in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa” (Cass. civ., sez. III,
Ordinanza, 3.12.2024, n. 30977).
Ebbene, nel caso di specie, in sede di ascolto della registrazione nel contraddittorio delle parti all'udienza del
16.5.23, il ha confermato sia che si trattava di Parte_1
conversazione realmente avvenuta, sia che essa riproduceva la sua voce (cfr. verbale udienza del 16.5.2023), senza contestarne il tenore.
Dall'utilizzabilità dell'audio nel presente processo deriva la raggiunta prova circa l'effettuazione, da parte dell'opponente, delle foto di cui l'opposta chiede la consegna.
Peraltro, la circostanza – parimenti esposta dal all'udienza del 16.5.2023 – dell'avvenuto Parte_1
trasloco presso altro studio e del cambiamento del sistema informatico in uso, non può risolversi in danno della
, essendo la stessa titolare, ai sensi del GDPR, CP_1
del diritto di accesso ai propri dati personali, e gravando sul 13
specularmente, in base alla normativa Parte_1
richiamata, un vero e proprio obbligo di consegna di copia di tali dati.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
l'opposizione deve quindi essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, tuttavia, essere respinta la domanda formulata da parte opposta volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subìti ex art. 96, comma 2, c.p.c., per l'assorbente ragione per cui, per il diritto azionato nella presente sede, non “è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta la domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata”, come invece espressamente richiesto dal comma 2 della norma in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), in base al valore della controversia.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, e considerata la nota spese allegata alla replica di parte opposta del 30.6.2025, sono così liquidati in favore di quest'ultima compensi nella misura di € 919,00 per la fase di 14
studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 55030/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione;
❖ rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 2,
c.p.c. proposta da parte opposta;
❖ condanna l'opponente a rifondere Parte_1
all'opposta le spese del presente Controparte_1
giudizio che liquida nella somma complessiva di €
5.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).