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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3489/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3489/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3489 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie – somministrazione - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa, come in atti, dall'Avv Francesco Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Curti (CE) alla via B. Rosa- to n. 52;
OPPONENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pellegrino e presso di questi eletti- vamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via Rossini n.6;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La da ora , in persona del le- Parte_1 Parte_1 gale rapp.te p.t., presentava opposizione avverso il D.I. n. 859/2021 reso in data 17.02.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore della
2
società opposta con cui veniva ingiunto alla opponente il Controparte_1 pagamento della somma di € 7.730,40, oltre interessi e spese.
A sostegno della spiegata opposizione, la deduceva la nullità Parte_1 dell'opposto D.I. ingiunto in quanto la documentazione posta a fondamen- to dello stesso è stata disconosciuta dall'opponente. Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e l'accoglimento della spiegata domanda riconven- zionale con condanna della al pagamento di € 75.000 quale risar- CP_1 cimento dei danni patiti dall'opponente, così ripartiti: € 50.000 quale con- trovalore della merce tenuta in cattivo stato di conservazione e quindi se- questrata;
€ 10.000 per danni di immagine derivante dall'instaurazione di procedimenti penali;
€ 15.000 per sanzioni irrogate dalla Capitaneria di Por- to di Napoli per violazioni accertate a seguito dei controlli indicati in atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché il rigetto della domanda ricon- venzionale fondandosi il credito su prova scritta, ovvero le fatture relative all'anno 2020. Sosteneva che il sequestro della merce relativo ai verbali n.
38/2019 e 84/2020, nonché il verbale dei NAS dei Carabinieri del
15.12.2020, è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità della società oppo- nente, la quale, è stata incurante anche dei solleciti effettuati dalla società opposta che chiedeva lo smaltimento della merce scaduta, come si evince dalla corrispondenza in atti. Chiedeva, altresì, la concessione della provviso- ria esecuzione. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese e onorari di causa, nonché la condanna per lite temeraria.
Acquisita la documentazione prodotta, svolta l'istruttoria, all'odierna udien- za la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo unitamente alle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del pro- cedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso ", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e di- chiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, se-
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condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a so- stegno della propria pretesa”.
Oggetto del decreto ingiuntivo opposto è la richiesta di pagamento della somma di € 7.730,40 oltre interessi che traeva origine dalla prestazione di servizi (stoccaggio merci) effettuata dalla opposta nei confronti della società opponente nell'anno 2020.
Parte opponente, pur non contestando i fatti posti alla base del decreto in- giuntivo opposto (cfr. fatture relative all'anno 2020) ha impugnato e disco- nosciuto tutta la documentazione depositata sollevando eccezione di ina- dempimento ex art 1460 c.c. dell'opposta nella gestione dei beni depositati a giustificazione del mancato assolvimento del pagamento delle fatture e, ha spiegato domanda riconvenzionale con condanna dell'opposta al pagamento di € 75.000.
Parte opponente, infatti, adduce il mancato pagamento delle fatture al dan- no economico subito a seguito dei sequestri di merce effettuati dalla Capita- neria di Porto di Napoli e dai Carabinieri NAS di Caserta rispettivamente in data 16.12.2019, 15.12.2020 e 09.12.2020, asserendo che, tali controlli ispet- tivi e successivi sequestri siano da attribuirsi alla responsabilità della opposta
, la quale, non avrebbe adempiuto correttamente a quanto previ- CP_1 sto nel contratto stipulato in data 27.06.2019. Sulla medesima base,
l'opponete fondava la domanda riconvenzionale.
Dall'esame della documentazione in atti, è pacifico che: tra opposta e oppo- nente veniva sottoscritta l'offerta commerciale nazionale n. 38/2019 in data
27.06.2019 con scadenza in data 31.12.2020; che l'offerta commerciale di cui sopra prevedeva lo stoccaggio della merce alle condizioni contrattuali sotto- scritte e, nello specifico, non era previsto “congelamento” e “scongelamen- to”, “ri-etichettatura” e “pallettizzazione”; la -presa e resa merce- e le - pedane- erano a carico del committente;
che la società inviava CP_1 copiosa corrispondenza a mezzo mail, depositata in atti, a partire dal
02.01.2020 alla con cui elencava la merce in scadenza e chie- Parte_1 deva che si provvedesse al ritiro e allo smaltimento della stessa.
Effettuando un controllo incrociato tra il provvedimento di sequestro da parte dei NAS e della Capitaneria di Porto e le mail trasmesse dall'opposta, risulta che la , in più occasioni e prima del provvedimento giudi- CP_1
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ziario rendeva edotta la società proprietaria della esistenza di merce dei lotti in scadenza, chiedendone il ritiro e lo smaltimento.
In particolare, risulta in atti la mail del 08.10.2020, quindi precedente ai se- questri di Dicembre 2020, con cui la intimava alla CP_1 Parte_2
e smaltire la merce scaduta entro la data di termine del contratto e, al-
[...] tresì, la informava di non voler rinnovare l'offerta commerciale col cliente perché ritenuto insolvente.
Alla luce della documentazione in atti non corrisponde, quindi, al vero, co- me asserito dall'opponente, che i rapporti commerciali si interrompevano nel dicembre del 2020 a seguito dei sequestri di merce intervenuti.
Inoltre, risulta comprovata l'affermazione dell'opposta che, stante l'inerzia dell'opponente di procedere al necessario smaltimento della merce scaduta e non ritirata, procedeva essa stessa ad avvisare in data 11.12.2020 i Carabinie- ri del NAS di Caserta e la competente ASL della presenza nelle loro celle frigorifere di tale materiale scaduto.
Dai verbali di sequestro della merce depositati in atti emerge, inoltre, che i sequestri di merce sono avvenuti per irregolarità nella etichettatura della merce e che i prodotti erano tenuti oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Tali obblighi non competevano all'opposta.
Invero, dalla lettura delle condizioni contrattuali di cui all'offerta commer- ciale n. 38/2019 si evince come, il servizio di congelamento e scongelamen- to dei prodotti non era previsto, così come anche la ri-etichettatura ad opera di non era prevista. CP_1
Da ciò se ne deduce che, la era semplice depositaria della merce e CP_1 non le competeva alcun altro tipo di controllo al di fuori di quello previsto per il termine di scadenza dei prodotti che, come si evince dagli atti di causa, aveva più volte esercitato indicando alla la merce in scadenza. Parte_3
Pertanto, non può attribuirsi alla società opposta la responsabilità dei seque- stri effettuati, in quanto, la merce, seppur tenuta in celle di proprietà di
[...]
, rimaneva di proprietà della società che avrebbe dovu- Pt_4 Parte_1 to dare seguito ai solleciti di ritiro e smaltimento da parte della opposta.
Inoltre, parte opposta deposita i DDT relativi alla movimentazione in entra- ta ed in uscita della merce poi sequestrata, a prova del diritto di credito azionato.
Al rigetto dei motivi di opposizione consegue il rigetto della domanda ri-
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convenzionale di condanna al pagamento dei danni conseguenti.
Infondata risulta essere la richiesta di parte opposta di condanna ex art 96
c.p.c., atteso che, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 comma 3 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agi- re in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condot- ta di per sé rimproverabile.
Nel caso di specie, non si ravvisa la coscienza della infondatezza della do- manda e delle tesi sostenute, presupposto necessario per una condanna per
“lite temeraria “ex art 96 c.p.c.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione va rigettata con conseguen- te conferma del decreto ingiuntivo n. 859/2021.
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza,
e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
859/2021 che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
Condanna parte opponente, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 3489/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3489/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3489 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie – somministrazione - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Parte_1
e difesa, come in atti, dall'Avv Francesco Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Curti (CE) alla via B. Rosa- to n. 52;
OPPONENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pellegrino e presso di questi eletti- vamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via Rossini n.6;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La da ora , in persona del le- Parte_1 Parte_1 gale rapp.te p.t., presentava opposizione avverso il D.I. n. 859/2021 reso in data 17.02.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore della
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società opposta con cui veniva ingiunto alla opponente il Controparte_1 pagamento della somma di € 7.730,40, oltre interessi e spese.
A sostegno della spiegata opposizione, la deduceva la nullità Parte_1 dell'opposto D.I. ingiunto in quanto la documentazione posta a fondamen- to dello stesso è stata disconosciuta dall'opponente. Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto e l'accoglimento della spiegata domanda riconven- zionale con condanna della al pagamento di € 75.000 quale risar- CP_1 cimento dei danni patiti dall'opponente, così ripartiti: € 50.000 quale con- trovalore della merce tenuta in cattivo stato di conservazione e quindi se- questrata;
€ 10.000 per danni di immagine derivante dall'instaurazione di procedimenti penali;
€ 15.000 per sanzioni irrogate dalla Capitaneria di Por- to di Napoli per violazioni accertate a seguito dei controlli indicati in atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché il rigetto della domanda ricon- venzionale fondandosi il credito su prova scritta, ovvero le fatture relative all'anno 2020. Sosteneva che il sequestro della merce relativo ai verbali n.
38/2019 e 84/2020, nonché il verbale dei NAS dei Carabinieri del
15.12.2020, è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità della società oppo- nente, la quale, è stata incurante anche dei solleciti effettuati dalla società opposta che chiedeva lo smaltimento della merce scaduta, come si evince dalla corrispondenza in atti. Chiedeva, altresì, la concessione della provviso- ria esecuzione. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese e onorari di causa, nonché la condanna per lite temeraria.
Acquisita la documentazione prodotta, svolta l'istruttoria, all'odierna udien- za la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo unitamente alle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del pro- cedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso ", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e di- chiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, se-
3
condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a so- stegno della propria pretesa”.
Oggetto del decreto ingiuntivo opposto è la richiesta di pagamento della somma di € 7.730,40 oltre interessi che traeva origine dalla prestazione di servizi (stoccaggio merci) effettuata dalla opposta nei confronti della società opponente nell'anno 2020.
Parte opponente, pur non contestando i fatti posti alla base del decreto in- giuntivo opposto (cfr. fatture relative all'anno 2020) ha impugnato e disco- nosciuto tutta la documentazione depositata sollevando eccezione di ina- dempimento ex art 1460 c.c. dell'opposta nella gestione dei beni depositati a giustificazione del mancato assolvimento del pagamento delle fatture e, ha spiegato domanda riconvenzionale con condanna dell'opposta al pagamento di € 75.000.
Parte opponente, infatti, adduce il mancato pagamento delle fatture al dan- no economico subito a seguito dei sequestri di merce effettuati dalla Capita- neria di Porto di Napoli e dai Carabinieri NAS di Caserta rispettivamente in data 16.12.2019, 15.12.2020 e 09.12.2020, asserendo che, tali controlli ispet- tivi e successivi sequestri siano da attribuirsi alla responsabilità della opposta
, la quale, non avrebbe adempiuto correttamente a quanto previ- CP_1 sto nel contratto stipulato in data 27.06.2019. Sulla medesima base,
l'opponete fondava la domanda riconvenzionale.
Dall'esame della documentazione in atti, è pacifico che: tra opposta e oppo- nente veniva sottoscritta l'offerta commerciale nazionale n. 38/2019 in data
27.06.2019 con scadenza in data 31.12.2020; che l'offerta commerciale di cui sopra prevedeva lo stoccaggio della merce alle condizioni contrattuali sotto- scritte e, nello specifico, non era previsto “congelamento” e “scongelamen- to”, “ri-etichettatura” e “pallettizzazione”; la -presa e resa merce- e le - pedane- erano a carico del committente;
che la società inviava CP_1 copiosa corrispondenza a mezzo mail, depositata in atti, a partire dal
02.01.2020 alla con cui elencava la merce in scadenza e chie- Parte_1 deva che si provvedesse al ritiro e allo smaltimento della stessa.
Effettuando un controllo incrociato tra il provvedimento di sequestro da parte dei NAS e della Capitaneria di Porto e le mail trasmesse dall'opposta, risulta che la , in più occasioni e prima del provvedimento giudi- CP_1
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ziario rendeva edotta la società proprietaria della esistenza di merce dei lotti in scadenza, chiedendone il ritiro e lo smaltimento.
In particolare, risulta in atti la mail del 08.10.2020, quindi precedente ai se- questri di Dicembre 2020, con cui la intimava alla CP_1 Parte_2
e smaltire la merce scaduta entro la data di termine del contratto e, al-
[...] tresì, la informava di non voler rinnovare l'offerta commerciale col cliente perché ritenuto insolvente.
Alla luce della documentazione in atti non corrisponde, quindi, al vero, co- me asserito dall'opponente, che i rapporti commerciali si interrompevano nel dicembre del 2020 a seguito dei sequestri di merce intervenuti.
Inoltre, risulta comprovata l'affermazione dell'opposta che, stante l'inerzia dell'opponente di procedere al necessario smaltimento della merce scaduta e non ritirata, procedeva essa stessa ad avvisare in data 11.12.2020 i Carabinie- ri del NAS di Caserta e la competente ASL della presenza nelle loro celle frigorifere di tale materiale scaduto.
Dai verbali di sequestro della merce depositati in atti emerge, inoltre, che i sequestri di merce sono avvenuti per irregolarità nella etichettatura della merce e che i prodotti erano tenuti oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Tali obblighi non competevano all'opposta.
Invero, dalla lettura delle condizioni contrattuali di cui all'offerta commer- ciale n. 38/2019 si evince come, il servizio di congelamento e scongelamen- to dei prodotti non era previsto, così come anche la ri-etichettatura ad opera di non era prevista. CP_1
Da ciò se ne deduce che, la era semplice depositaria della merce e CP_1 non le competeva alcun altro tipo di controllo al di fuori di quello previsto per il termine di scadenza dei prodotti che, come si evince dagli atti di causa, aveva più volte esercitato indicando alla la merce in scadenza. Parte_3
Pertanto, non può attribuirsi alla società opposta la responsabilità dei seque- stri effettuati, in quanto, la merce, seppur tenuta in celle di proprietà di
[...]
, rimaneva di proprietà della società che avrebbe dovu- Pt_4 Parte_1 to dare seguito ai solleciti di ritiro e smaltimento da parte della opposta.
Inoltre, parte opposta deposita i DDT relativi alla movimentazione in entra- ta ed in uscita della merce poi sequestrata, a prova del diritto di credito azionato.
Al rigetto dei motivi di opposizione consegue il rigetto della domanda ri-
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convenzionale di condanna al pagamento dei danni conseguenti.
Infondata risulta essere la richiesta di parte opposta di condanna ex art 96
c.p.c., atteso che, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 comma 3 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agi- re in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condot- ta di per sé rimproverabile.
Nel caso di specie, non si ravvisa la coscienza della infondatezza della do- manda e delle tesi sostenute, presupposto necessario per una condanna per
“lite temeraria “ex art 96 c.p.c.
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione va rigettata con conseguen- te conferma del decreto ingiuntivo n. 859/2021.
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza,
e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
859/2021 che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
Condanna parte opponente, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
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