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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 446/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 10.02.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
446/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “a) accertare e dichiarare che il Sig. , a causa Parte_1
della malattia professionale n. 515583334 del 13.11.2020, presenta dalla data della domanda o dalla diversa data risultante di giustizia, un grado di inabilità pari al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che il ricorrente aveva contratto una patologia professionale per la “protratta esposizione alle sollecitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico attraverso l'assunzione di posizioni incongrue, la movimentazione manuale pesi, oltre alla continua esposizione a forti vibrazioni durante la conduzione dei mezzi pesanti” in particolare una “artrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple” che l' riconosceva quale tecnopatia e valutava nella misura del CP_1
10%.Valutazione ritenuta dal incongrua. Pt_1
L' si costituiva in giudizio deducendo che la patologia professionale CP_1
denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 10%.
La causa era istruita con la nomina del CTU ed all'udienza del 10.02.2025 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del 11%
a far data dalla domanda -in esito alla tecnopatia denunciata e riconosciuta dall' in data 13-11-20 il ricorrente presenta sindrome algico- CP_1
disfunzionale a carico del rachide lombosacrale da protrusioni discali multiple, valutabile nella misura dell' 11% (undici percento) di D.B. a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.
Pag. 2 di 3 La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 11% a far data dalla domanda amministrativa;
per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente CP_1
in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Spese compensate.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 14.02 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 446/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 10.02.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
446/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “a) accertare e dichiarare che il Sig. , a causa Parte_1
della malattia professionale n. 515583334 del 13.11.2020, presenta dalla data della domanda o dalla diversa data risultante di giustizia, un grado di inabilità pari al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che il ricorrente aveva contratto una patologia professionale per la “protratta esposizione alle sollecitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico attraverso l'assunzione di posizioni incongrue, la movimentazione manuale pesi, oltre alla continua esposizione a forti vibrazioni durante la conduzione dei mezzi pesanti” in particolare una “artrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple” che l' riconosceva quale tecnopatia e valutava nella misura del CP_1
10%.Valutazione ritenuta dal incongrua. Pt_1
L' si costituiva in giudizio deducendo che la patologia professionale CP_1
denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 10%.
La causa era istruita con la nomina del CTU ed all'udienza del 10.02.2025 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del 11%
a far data dalla domanda -in esito alla tecnopatia denunciata e riconosciuta dall' in data 13-11-20 il ricorrente presenta sindrome algico- CP_1
disfunzionale a carico del rachide lombosacrale da protrusioni discali multiple, valutabile nella misura dell' 11% (undici percento) di D.B. a decorrere dalla data della denuncia amministrativa.
Pag. 2 di 3 La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 11% a far data dalla domanda amministrativa;
per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento corrispondente CP_1
in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Spese compensate.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 14.02 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3