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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma Via degli Scipioni n. 237 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Appellante E (già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De LU MA,
[...] CE NI, EN De OS, DR Di AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale TO De LU MA in Roma, via della Conciliazione, n. 10, come da procura in atti
E rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto in virtù della procura CP_3 generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del Persona_1 23/01/2023, Rep. n. 37590, Racc. n.7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29.
Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, n. 4070/2024 pubblicata in data 05/04/2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premettendo di essere stato assunto Parte_1 da il 13 gennaio 2009 con la qualifica di assistente Controparte_1 di volo con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalla società Alitalia LAI,
e che il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità con CP_4 in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 ed è continuato fino alla
[...] cessione dell'azienda ad conveniva in giudizio la CP_5 Controparte_1
per chiedere l'accertamento del diritto alla retribuzione delle ferie
[...] tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale di assistente di volo, con conseguenziale diritto all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali usufruite negli anni dal gennaio 2009 al dicembre 2014 - in base alla relazione tecnica ed ai conteggi allegati al ricorso e che ne formano parte integrante ed inscindibile - dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti sul lavoratore in base al contratto di lavoro.
L'attuale appellante evidenziava che la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante fosse strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa
(“stipendio mensile” e “indennità di volo minima garantita”) e da importi, liquidati sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura è proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo oraria (I.V.O.) e l'indennità di volo integrativa
(I.V.I.).
Evidenziava che durante i periodi in cui non era stata effettuata attività di volo, come i periodi di ferie, il trattamento economico subiva una deroga peggiorativa, consistente nella corresponsione in misura parziale della retribuzione, costituita dalla parte esclusivamente “fissa” (stipendio base ed indennità di volo minima
2 garantita), con totale esclusione di tutte le voci che compongono la parte variabile, costituita dall'Indennità di volo oraria, dell'Indennità di volo integrativa (I.V.I.) e dell'indennità di ristrutturazione (I.V.R.) corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è operativo, diventando, di fatto, un trattamento economico diverso e peggiorativo durante il periodo delle ferie, in violazione dei principi di matrice eurounitaria contenuti negli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, che prevedono una tutela particolare del personale navigante tesa a garantire il pieno godimento del riposo psico-fisico durante il periodo delle ferie.
Depositava le buste paga emesse da CA SP dal gennaio 2009, il Verbale di accordo 26.11.2014 e le buste paga di novembre e dicembre 2021, a dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro, dalla data di assunzione in CA SP non era cessato a gennaio 2022, in quanto in essere con la cessionaria del rapporto di lavoro
, in base all'accordo del 26..11.2014, che richiama espressamente Controparte_4 la regola dell'art. 2112 c.c. 1 .
La sollevava eccezione di prescrizione dei diritti Controparte_1 azionati, sostenendo che “il rapporto lavorativo intercorso tra le parti è pacificamente e irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, come provato anche documentalmente (cfr. doc. 4, LUL)”
Contestava tutte le pretese azionate, premettendo che le disposizioni comunitarie relative alle ferie, in particolare l'art. 3 Direttiva 2000/79/CE e l'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, stabiliscono chiaramente che le ferie devono essere retribuite, ma non precisano alcunché in relazione alla base di calcolo utile per determinare tale retribuzione e che le norme comunitarie in questione effettuano un espresso rinvio agli ordinamenti interni, rimettendo alla regolamentazione nazionale la relativa disciplina.
Sosteneva che la Contrattazione Collettiva aveva pienamente recepito i principi comunitari in quanto l'Indenntià di Volo Minima Garantita integrerebbe una voce ulteriore rispetto allo stipendio base, intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dal personale navigante e rientrante nella nozione di retribuzione di cui all'art. 141,
n. 2, CE. 1 “5. Nel dettaglio proseguiranno con senza soluzione di CP_6 continuità, i rapporti di lavoro del personale in forza ad Controparte_2 per un totale di 10.665 unità ai sensi degli artt. 2112 C.C. e 47 comma
[...]
4 bis della Legge n. 428/1990…” – pag. 4 – verbale di accordo del 26/11/2014 –
3 all. 11 – ricorso di primo grado
In via subordinata sollevava questione di illegittimità costituzionale degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, ed anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10. Violazione Per_2 degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. 5.
Si costituiva anche chiedendo, nel merito, ove fossero ritenute fondate le CP_3 domande del ricorrente, dichiarare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi e non prescritti.
Depositata l'estratto contributivo del ricorrente
Il Tribunale rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA SP così motivando : <<[...] Ritiene questo giudice che la domanda non meriti di essere accolta, attesa la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva. [...] la società convenuta ha eccepito e documentato nella memoria difensiva che il rapporto di lavoro con la parte ricorrente sia irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, contestualmente alla cessazione di ogni sua attività operativa di vettore aereo, che ha determinato la inevitabile cessazione del rapporto con tutti i dipendenti in forze (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 10, 11 LUL allegati al fascicolo della convenuta). Né è stato contestato che, dal 1.01.2015, alla società CA siano stati revocati il COA (certificato di operatore aeronautico) e la licenza di volo, con conseguente cessazione della validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate per il personale navigante. Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo alcunchè deduce in merito alla circostanza della prosecuzione/cessazione del proprio rapporto di lavoro con la convenuta in giudizio, né allega (e conseguentemente non prova) di aver interrotto il termine prescrizionale in epoca anteriore al deposito del ricorso giudiziale, benchè fosse suo
4 preciso onere. Non vi è prova della prosecuzione del rapporto di lavoro con altro soggetto, peraltro mai evocato in giudizio. [...] Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile il regime prescrizionale di cui all'art. 937 cod. nav., con decorrenza del termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra le parti risalente al 31 dicembre 2014 (circostanza documentalmente provata dalla convenuta), non essendo stati tempestivamente dedotti in giudizio fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto in data successiva. Le argomentazioni che precedono, in uno con la mancata deduzione e prova di idonei atti di interruzione della prescrizione, a fronte della data di notifica del ricorso, costituiscono circostanze idonee per ritenere prescritto il diritto oggetto della domanda. Il ricorso deve dunque essere rigettato>>.
L'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma sostenendo Pt_1 che il primo giudice avesse violato e erroneamente interpretato le norme sulla prescrizione e sul riparto degli oneri probatori e allegatori di cui agli artt. 937 cod. nav., art. 2112 c.c., art. 2697 c.c., art. 2935 c.c. artt. 112 e 115 - 116 c.p.c., art. 24
Cost.; con errata valutazione dei fatti di causa per come emergenti dagli atti e dal materiale probatorio;
ed ancore per omessa pronuncia sull'eccezione di prosecuzione del rapporto di lavoro sollevata dal ricorrente e di persistenza del rapporto di lavoro alla data del deposito del ricorso;
per messa valutazione delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c. con violazione dell'art. 421 c.p.c. e 2112 c.c.
- Richiesta di utilizzo dei poteri istruttori del giudice dell'appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c.; per omesso esame della domanda di accertamento delle differenze retributive dove ha riproposto, in quanto ritenute assorbite, tutte le deduzioni poste a fondamento della domanda originaria.
Si è costituita CA s.p.a. reistendo all'appello chiedendone il rigetto.
Si è costituito l' come da memoria. CP_3
All'udienza del 6.3.2025 Questa Corte adottava ordinanza del seguente tenore:
<<…invita parte appellante a formulare i conteggi relativamente agli anni di cui è processo per i periodi di ferie goduti ( comunque nei limiti della durata legale di 28 giorni annui), utilizzando ai fini della quantificazione e della determinazione dell'entità della retribuzione del giorno feriale, il criterio del valore medio dell'indennità di volo oraria percepita dal lavoratore nel singolo anno solare;
valore medio che è costituito dal totale delle somme percepite dal richiedente in un anno a titolo di indennità di volo orario, diviso il numero risultante dalla sottrazione da
5 365 del numero di giorni di ferie godute nel singolo anno solare considerato e del numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi particolari ( ad es. malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale ecc.) i criteri per la determinazione della retribuzione siano stati differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha avuto regolare e ordinaria esecuzione>>.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Come si è anticipato il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo, con rilievo assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Cai ex art. 937 cod. nav. per vano decorso del termine biennale ivi previsto, rilevando come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di assistente di volo e come fosse provato da parte di la cessazione del rapporto CP_7 lavorativo in data 31/12/2014 con conseguente tardività, in assenza di allegazioni in ordine a precedenti anteriori atti interruttivi, della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Rilevava in buona sostanza, il primo giudice come, non inficiasse tali conclusioni quanto allegato dal ricorrente in ordine all'avvenuto conferimento da parte di in data 1/1/2015, del compendio aziendale ad in a.s., CP_7 CP_4 essendo la società convenuta dichiaratasi del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, in epoca successiva, tra il e le Pt_1 altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio e rilevando come detta circostanza non risultasse essere stata provata con documentazione tempestivamente allegata.
Con più articolati motivi il ha contestato la gravata sentenza proprio nella Pt_1 parte in cui aveva accolto l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da Cai insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Come si è visto la doglianza riguarda l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da CA individuandone il dies a quo nel 31/12/2014; violazione dell'art. 937 cod. nav., degli artt. 1292, 2112 e 2697 comma 2° c.c., e degli artt. 112, 115 comma 1°, 116 comma 1° e 416 commi 2° e 3° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Rileva l'appellante come la prosecuzione del rapporto di lavoro con CP_4 avvenuta senza soluzione di continuità, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, dal 01/01/2015 così come la continuità dei rapporti di lavoro già intercorsi
6 con la società convenuta fossero documentalmente provati dagli Accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 affermando l'irrilevanza di quanto dichiarato da
CA in ordine alla sua estraneità alle vicende relative ai rapporti di lavoro successivamente intercorsi con la società cessionaria, stante l'unicità e la continuità del rapporto ed il relativo vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c.
Quindi sarebbe stata erronea l'individuazione, quale decorrenza iniziale del termine di prescrizione, il 31/12/2014, data di cessazione del rapporto con CA, come pure l'aver statuito che l'appellante, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione, non avrebbero dedotto o fornito prova dell'essere il rapporto di lavoro con le subentrate società ancora in essere alla data della notifica del ricorso o quanto meno entro il biennio antecedente, evidenziando come l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione tra cui l'evento materiale al verificarsi del quale inizia la decorrenza del relativo termine fosse a carico della parte che intendeva avvalersene.
Evidenziavano come l'eccezione ex adverso sollevata non si fondasse, a ben vedere, su alcuna prova del fatto dedotto, < neppure, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è mai stata contestata l'avvenuta cessione di azienda, nè la circostanza dedotta dal ricorrente della prosecuzione del rapporto con la società ancora in essere con la CP_4 predetta società in costanza di causa. Invero…è risultato che è la TE CA a confermare e provare l'avvenuta cessione di azienda tra la TE e la società CP_4
Infatti, affermando di avere avuto alle sue dipendenze il ricorrente fino al
[...]
31/12/2014, e di avere poi avuto solo due dipendenti con mansioni amministrative con decorrenza dal giorno successivo, ha costituito implicita ammissione, in mancanza di allegazioni che fondassero una risoluzione del contratto, che il rapporto di lavoro era stato fatto oggetto della nota cessione di ramo d'azienda. In conclusione, nessuna prescrizione poteva ritenersi decorsa nel caso di specie né avrebbe potuto farlo a partire dal 31.12.2014…>>
Il Giudice di primo grado avrebbo poi totalmente omesso di pronunciarsi sulla circostanza dedotta dal ricorrente che fosse ancora in atto il rapporto di lavoro al momento del deposito del ricorso, limitandosi a ritenere che il ricorrente non avesse tempestivamente allegato e provato la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.; nonostante che << in sede di discussione di prima udienza del
9.11.2023 e di note autorizzate >> la difesa ricorrente avesse chiedesto la reiezione
7 dell'eccezione di prescrizione, proponendo una domanda di rigetto fondata non già sulla negazione generica che il rapporto di lavoro fosse cessato il 31/12/2014 ma
< lavoro e che il predetto rapporto fosse ancora in atto durante il giudizio ed al momento del deposito del ricorso…>>
L'exceptio, secondo l'appellante, sarebbe rilevabile anche d'ufficio e ove sollecitato non avesse pronunciato su di essa, sussisterebbe omissione di pronuncia, tanto più che tempestivamente l'appellante aveva allegato che < lavoro non fosse cessato…>> e fosse invece proseguito senza soluzione di continuità con in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 Controparte_4 ed è continuato fino alla cessione dell'azienda ad (cfr. ricorso CP_5 introduttivo pag. 2).
I motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Non può infatti reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla fondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata tale eccezione, sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 937 cod. nav., individuando la decorrenza del termine biennale previsto da tale norma al 31/12/2014, data di cessazione del suo rapporto di lavoro con i ricorrenti ritenendo non compiutamente dimostrato quanto dedotto da questi ultimi in ordine al passaggio a partire dal 01/01/2015, ex art. 2112 c.c., in Cont virtù di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze della società nemmeno compiutamente allegata la loro attuale permanenza alle dipendenze di tale ultima società.
Tali conclusioni non possano ritenersi meritevole di conferma.
L'onere della prova dell'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere, trattandosi di eccezione notoriamente in senso proprio, grava, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. sul soggetto che la eccepisce, onere quest'ultimo che si estende anche alla data di decorrenza del termine prescrizionale,
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio
8 della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n.
16326 del 13/07/2009. Sempre in tal senso Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e Cass.
n. 14135 del 23/05/2019).
Tanto premesso, l'odierno appellante, con il ricorso di primo grado, aveva allegato,
a fondamento delle proprie rivendicazioni, di essere stato dipendente di CP_7 che il << rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con
[...]
in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 ed è continuato Controparte_4 fino alla cessione dell'azienda ad 5. Nonostante il rapporto sia CP_5 continuato “sulla carta” con , in realtà la Controparte_4 Controparte_1 ha continuato ad essere giuridicamente il datore di lavoro del ricorrente, o
[...] quanto meno ad essere percepita come tale, per la circostanza per noi rilevante che
è partecipata dalla CA SP con una quota di maggioranza anche Controparte_4 successivamente alla cessione del ramo d'azienda. In particolare, tramite la società controllata MidCo S.p.A. (detenuta al 100 % da , Controparte_1
CA SP possiede il 51% del capitale fino a che quest'ultima è entrata in CP_4 amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Il restante 49% era posseduto da
Etihad Airways. E' emblematico al riguardo, che DC SPA abbia sede in Roma
Viale Liegi 98, che è la TE sede legale di >> CP_8
Citavano a tale proposito gli accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014, accordi con cui, così come evidenziato dagli appellanti, veniva pattuita la cessione in favore di dei compendi aziendali dedicati all'esercizio dell'attività CP_4 di trasporto aereo di prevedendo altresì la prosecuzione con la società CP_7 cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dei relativi rapporti di lavoro (con esclusione, tra l'altro, delle risorse oggetto di mobilità nonché di quelle che non avevano un contratto di lavoro attivo) per un totale di 10.665 unità (accordo del
26/11/2014 allegato al fascicolo di primo grado).
Le unità lavorative il cui rapporto di lavoro proseguiva con a decorrere CP_4 dal 01/01/2015 venivano definitivamente individuate, con l'accordo sindacale del
16/12/2014, in quelle comprese negli elenchi allegati a tale accordo (all. citato).
Trattasi di documentazione, ritualmente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, significativa della cessione del compendio aziendale presso cui erano impiegati gli odierni appellanti (la cui appartenenza al compendio aziendale
9 dedicato all'esercizio del trasporto aereo non risulta contestata ) e della conseguente prosecuzione del loro rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 1/1/2015, così come poi previsto nell'accordo del
16/12/2014, presso la società cessionaria.
A fronte di tali allegazioni (che peraltro non possono di per sé non reputarsi significative non solo del passaggio dei lavoratori appellanti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di ma anche della permanenza del rapporto alla data di CP_4 instaurazione del giudizio) e delle risultanze documentali precedentemente evidenziate, la società appellata non solo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non ha fornito allegazioni specifiche e prove dei fatti determinanti la data di decorrenza del termine prescrizionale biennale invocato
(con particolare riferimento alla mancata prosecuzione o alla eventuale cessazione del loro rapporto di lavoro degli appellanti con la cessionaria in data CP_4 anteriore al biennio antecedente alla notifica, avvenuta il 19 giugno 2023, del ricorso introduttivo del presente giudizio) ma nemmeno contestato specificamente le allegazioni effettuate a tale proposito dagli appellanti nel ricorso di primo grado.
Non può in particolare considerarsi a tale stregua quanto allegato da tale società in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio ove quest'ultima si era limitata in sostanza, ad affermare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente (cioè dal 31/12/2014), invocando l'inidoneità a determinare una decorrenza diversa del successivo passaggio alle dipendenze di ed appellandosi genericamente, in ordine CP_4 alla mancata cessazione del rapporto all'onere della prova, onere quest'ultimo gravante, però, così come precedentemente evidenziato, interamente sulla società datrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_7 dovendosi ribadire, anche sensi dell'art. 118 disp.att, quanto già affermato da questa TE Corte con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con la sentenza n. 1537 del 2/5/2024).
Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Consulta n. 143/2023, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di
Roma in una controversia analoga alla presente, relativamente all'art. 937 cod. nav.
“laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla
10 risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale”, ritenendo il giudice remittente che “la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.”. Controparte_4
Nonostante quanto dedotto dalla difesa di CA anche in sede di discussione orale all'udienza odierna, questa Corte ritiene che la Consulta abbia decisamente affermato che “L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.
Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi.
Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza
n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per
l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi
11 permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CA spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore”.
Le ragioni della Consulta disattendono le argomentazioni della società appellata e sono sufficienti al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima essendo sufficiente a tale proposito rilevare che il rapporto di lavoro degli appellanti era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con e, CP_4 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni che precedono, ancora in corso quanto meno alla data di instaurazione del giudizio.
Ne consegue che il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
12 Tanto premesso, le richieste dell'appellante dovranno essere esaminate nel merito, risultano meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono.
L'appellante lamenta, fra l'altro, la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'Indennità di volo oraria (IVO).
Anche in questo caso, in ordine alla fondatezza di tale rivendicazione, ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., si fa richiamo a quanto già affermato da questa TE
Corte, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio
(in particolare con le sentenze nn. 1537 del 2/5/2024 e n. 2566 del 11/7/2024), in ordine alla nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie.
A tale proposito è opportuno e sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità
(Cass. n. 20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento a dipendenti inquadrati nella categoria piloti, la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico.
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della
CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, Per_3 sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della TE
CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways Per_2 plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.
Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22
e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo
l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione TE di tale diritto che scaturisce direttamente
13 Per_ dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la
Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e Per_5 la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato:
"...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven
e , C-762/18 e C-37/19, Controparte_9 Controparte_10
EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto CP_11
23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare
i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del
14 diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo
è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi
o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò
15 appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, affermate con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del personale navigante tecnico a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il
Personale Navigante Tecnico), sono comunque più che sufficienti per affermare la fondatezza, per tale parte, delle rivendicazioni dell'odierno appellante per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi infatti di principi pienamente applicabili alle clausole collettive, di tenore analogo (laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale), che regolano il rapporto di lavoro del personale navigante, e per l'intero periodo oggetto di rivendicazione (trattasi degli artt. 8 e 23 del CCAL
CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, degli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, degli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008).
Deve del resto ribadirsi, conformemente a quanto affermato dai citati precedenti di questa Corte e dalla TE giurisprudenza di legittimità precedentemente citata,
l'effetto dissuasivo derivante dalla sua rilevante incidenza sulla retribuzione percepita.
Tale voce retributiva rappresenta infatti, così come allegato dagli odierni appellati nel ricorso di primo grado (senza che sul punto la società abbia fornito significativi elementi di smentita ovvero di segno contrario), in ragione delle mansioni svolte
(inscindibilmente connesse, tanto per i piloti che per gli assistenti di volo, all'attività di navigazione essendo corrisposta per ciascuna ora di volo) una parte cospicua della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività tale quindi da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie. Co La TE , con la citata sentenza n. 20216/2022, nell'affermare, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., l'illegittimità della clausola collettiva che escludeva l'IVO dal computo della retribuzione feriale, aveva evidenziato a tale fine, con generale riferimento al personale navigante, come l'IVO “costituisce una significativa
16 componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate)”.
La significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellati, potenzialmente dissuasiva secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia, risulta del resto riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio.
Le argomentazioni della società appellata non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei principi di diritto richiamati né sono condivisibili nell'evidenziare l'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva
2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c. che invece deve ritenersi applicabile nella specie, con conseguente sostituzione ex lege delle clausole collettive nulle con la norma imperativa violata, meccanismo quest'ultimo (applicabile anche alla contrattazione collettiva) che esclude, per espresso disposto normativo, la possibilità di estendere, ai sensi del
17 primo comma dello stesso articolo di legge, la nullità delle clausole in questione all'intero contratto in cui sono inserite.
Trattasi di meccanismo normativo che impedisce quindi che si possa attribuire rilievo a quanto prospettato da CA in ordine alla possibilità che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento poiché l'essenzialità di tali clausole rimane esclusa dalla TE prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica (in tal senso Cass. n. 645/1999 e Cass. n.
19156/2005).
Ne discende, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto del Pt_1
per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge e dal diritto sociale
[...] europeo, al trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non sussistono le condizioni per le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., degli artt. 10 d.lgs. n. 66/ 2003 e 4 d.lgs.
185/2005 ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali e dell'art. 2 della l.
130/2008 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (sostenendo che una tale interpretazione sarebbe lesiva dei Per_2 principi del legittimo affidamento nella stabilità della regolamentazione contrattuale, della libertà sindacale e della libertà di iniziativa economica privata).
Parimenti non vi sono i presupposti per la questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE.
In questa sede è sufficiente richiamare la già citata pronuncia di legittimità, che ha osservato che “ Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in
18 relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale
e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito:
"se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda,
19 concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto
2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi
l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez.
IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati
20 membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede
l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del
200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88
o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88
(vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38).
Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-
131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-
570/16, punto 83). La TE Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio
2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della
21 Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, Persona_7 Controparte_9
e , cause C762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54
[...] Controparte_10
e la giurisprudenza ivi citata)">.
Ne consegue il diritto degli odierni appellanti a percepire un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute agli appellanti ritiene questo Tribunale, di individuare il periodo significativo di riferimento in un anno solare.
Questo alla stregua delle indicazioni fornite dalla CGUE secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15/9/2011, e altri contro causa
C-155/10), tenendo conto della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di IVO ed aderendo ad un diffuso orientamento di merito (ritenuto meritevole di conferma anche nei citati precedenti di questa Corte).
La retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa deve intendersi quindi costituita, in aggiunta alle somme corrisposte dall'appellata alla stregua delle previsioni contrattuali (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno per un numero non superiore a 28, corrispondente a quattro settimane (valendo i principi precedentemente evidenziati per il solo periodo minimo di quattro settimane annuali previsto dalla direttiva 2003/88/CE e cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo pari 28 giorni).
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 (366 per gli anni bisestili) ed il numero di giorni di assenza, nello stesso anno, per ferie maggiorato dei giorni di assenza per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale o altre cause).
Tale calcolo dovrà essere effettuato sulla scorta della sola documentazione in atti ed escludendo le annualità mancanti anche di una sola busta paga.
Gravava infatti sul lavoratore, a prescindere dal criterio di liquidazione proposto,
22 l'onere di fornire comunque, con idonee allegazioni o prove, sin dal ricorso di primo grado, gli elementi necessari a consentire la determinazione delle somme dovute alla stregua della nozione europea di retribuzione feriale, nozione che, alla stregua dei principi comunitari precedentemente evidenziati (cfr. in particolare la sentenza
15/9/2021 precedentemente citata), nel prevedere la necessità di Per_2 parametrare quanto dovuto ad un valore medio nell'ambito di un periodo ritenuto rappresentativo imponeva al lavoratore l'onere di fornire i dati relativi alle ore di volo effettuate e alle somme conseguentemente percepite a titolo di IVO nel periodo (in tal senso CdA Roma n. 928 del 28/5/2025).
Le somme dovute all'appellante possono essere quantificate sulla base dei predetti criteri, nelle somme indicate in dispositivo, determinate sulla base dei conteggi alternativi depositati da parte appellante, in adempimento dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi non avversati nei criteri di calcolo come aderenti a quelli indicati dalla Corte dalla controparte e da ritenersi condivisibili e correttamente formulati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi: - dichiararsi la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale
Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione
Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiararsi il diritto dell'appellante a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di € 7.401,47, come da conteggi depositati telematicamente l'8.10.2025 e per il periodo temporale ivi specificato.
Per tali importo, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Al predetto accertamento consegue l'omesso versamento da parte di CA SP nei confronti dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze CP_3 retributive riconosciute all'appellante a titolo di ferie, con condanna alla relativa
23 regolarirrazione limitatamente alle somme non prescritte.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Sono compensate quanto alla parte appellata e . CP_3
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dichiara il diritto di a percepire, per Parte_1 ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo l'importo di € 7.401,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Accertato l'omesso versamento da parte di CA SP nei confronti dell' delle somme CP_3 maturate a titolo di contributi sulle differenze retributive riconosciute all'appellante a titolo di ferie, condanna la società appellata alla relativa regolarirrazione limitatamente alle somme non prescritte. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida quanto al Parte_1 primo grado in € 2.942 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.256. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa le spese fra la società appellata e l' . CP_3
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido OS
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma Via degli Scipioni n. 237 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Appellante E (già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De LU MA,
[...] CE NI, EN De OS, DR Di AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale TO De LU MA in Roma, via della Conciliazione, n. 10, come da procura in atti
E rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto in virtù della procura CP_3 generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del Persona_1 23/01/2023, Rep. n. 37590, Racc. n.7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, sita in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29.
Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, n. 4070/2024 pubblicata in data 05/04/2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premettendo di essere stato assunto Parte_1 da il 13 gennaio 2009 con la qualifica di assistente Controparte_1 di volo con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalla società Alitalia LAI,
e che il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità con CP_4 in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 ed è continuato fino alla
[...] cessione dell'azienda ad conveniva in giudizio la CP_5 Controparte_1
per chiedere l'accertamento del diritto alla retribuzione delle ferie
[...] tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale di assistente di volo, con conseguenziale diritto all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali usufruite negli anni dal gennaio 2009 al dicembre 2014 - in base alla relazione tecnica ed ai conteggi allegati al ricorso e che ne formano parte integrante ed inscindibile - dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti sul lavoratore in base al contratto di lavoro.
L'attuale appellante evidenziava che la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante fosse strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa
(“stipendio mensile” e “indennità di volo minima garantita”) e da importi, liquidati sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura è proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo oraria (I.V.O.) e l'indennità di volo integrativa
(I.V.I.).
Evidenziava che durante i periodi in cui non era stata effettuata attività di volo, come i periodi di ferie, il trattamento economico subiva una deroga peggiorativa, consistente nella corresponsione in misura parziale della retribuzione, costituita dalla parte esclusivamente “fissa” (stipendio base ed indennità di volo minima
2 garantita), con totale esclusione di tutte le voci che compongono la parte variabile, costituita dall'Indennità di volo oraria, dell'Indennità di volo integrativa (I.V.I.) e dell'indennità di ristrutturazione (I.V.R.) corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è operativo, diventando, di fatto, un trattamento economico diverso e peggiorativo durante il periodo delle ferie, in violazione dei principi di matrice eurounitaria contenuti negli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, che prevedono una tutela particolare del personale navigante tesa a garantire il pieno godimento del riposo psico-fisico durante il periodo delle ferie.
Depositava le buste paga emesse da CA SP dal gennaio 2009, il Verbale di accordo 26.11.2014 e le buste paga di novembre e dicembre 2021, a dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro, dalla data di assunzione in CA SP non era cessato a gennaio 2022, in quanto in essere con la cessionaria del rapporto di lavoro
, in base all'accordo del 26..11.2014, che richiama espressamente Controparte_4 la regola dell'art. 2112 c.c. 1 .
La sollevava eccezione di prescrizione dei diritti Controparte_1 azionati, sostenendo che “il rapporto lavorativo intercorso tra le parti è pacificamente e irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, come provato anche documentalmente (cfr. doc. 4, LUL)”
Contestava tutte le pretese azionate, premettendo che le disposizioni comunitarie relative alle ferie, in particolare l'art. 3 Direttiva 2000/79/CE e l'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, stabiliscono chiaramente che le ferie devono essere retribuite, ma non precisano alcunché in relazione alla base di calcolo utile per determinare tale retribuzione e che le norme comunitarie in questione effettuano un espresso rinvio agli ordinamenti interni, rimettendo alla regolamentazione nazionale la relativa disciplina.
Sosteneva che la Contrattazione Collettiva aveva pienamente recepito i principi comunitari in quanto l'Indenntià di Volo Minima Garantita integrerebbe una voce ulteriore rispetto allo stipendio base, intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dal personale navigante e rientrante nella nozione di retribuzione di cui all'art. 141,
n. 2, CE. 1 “5. Nel dettaglio proseguiranno con senza soluzione di CP_6 continuità, i rapporti di lavoro del personale in forza ad Controparte_2 per un totale di 10.665 unità ai sensi degli artt. 2112 C.C. e 47 comma
[...]
4 bis della Legge n. 428/1990…” – pag. 4 – verbale di accordo del 26/11/2014 –
3 all. 11 – ricorso di primo grado
In via subordinata sollevava questione di illegittimità costituzionale degli artt. 10
d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, ed anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10. Violazione Per_2 degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. 5.
Si costituiva anche chiedendo, nel merito, ove fossero ritenute fondate le CP_3 domande del ricorrente, dichiarare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi e non prescritti.
Depositata l'estratto contributivo del ricorrente
Il Tribunale rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA SP così motivando : <<[...] Ritiene questo giudice che la domanda non meriti di essere accolta, attesa la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva. [...] la società convenuta ha eccepito e documentato nella memoria difensiva che il rapporto di lavoro con la parte ricorrente sia irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, contestualmente alla cessazione di ogni sua attività operativa di vettore aereo, che ha determinato la inevitabile cessazione del rapporto con tutti i dipendenti in forze (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 10, 11 LUL allegati al fascicolo della convenuta). Né è stato contestato che, dal 1.01.2015, alla società CA siano stati revocati il COA (certificato di operatore aeronautico) e la licenza di volo, con conseguente cessazione della validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate per il personale navigante. Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo alcunchè deduce in merito alla circostanza della prosecuzione/cessazione del proprio rapporto di lavoro con la convenuta in giudizio, né allega (e conseguentemente non prova) di aver interrotto il termine prescrizionale in epoca anteriore al deposito del ricorso giudiziale, benchè fosse suo
4 preciso onere. Non vi è prova della prosecuzione del rapporto di lavoro con altro soggetto, peraltro mai evocato in giudizio. [...] Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile il regime prescrizionale di cui all'art. 937 cod. nav., con decorrenza del termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra le parti risalente al 31 dicembre 2014 (circostanza documentalmente provata dalla convenuta), non essendo stati tempestivamente dedotti in giudizio fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto in data successiva. Le argomentazioni che precedono, in uno con la mancata deduzione e prova di idonei atti di interruzione della prescrizione, a fronte della data di notifica del ricorso, costituiscono circostanze idonee per ritenere prescritto il diritto oggetto della domanda. Il ricorso deve dunque essere rigettato>>.
L'appellante ha censurato la decisione chiedendone la riforma sostenendo Pt_1 che il primo giudice avesse violato e erroneamente interpretato le norme sulla prescrizione e sul riparto degli oneri probatori e allegatori di cui agli artt. 937 cod. nav., art. 2112 c.c., art. 2697 c.c., art. 2935 c.c. artt. 112 e 115 - 116 c.p.c., art. 24
Cost.; con errata valutazione dei fatti di causa per come emergenti dagli atti e dal materiale probatorio;
ed ancore per omessa pronuncia sull'eccezione di prosecuzione del rapporto di lavoro sollevata dal ricorrente e di persistenza del rapporto di lavoro alla data del deposito del ricorso;
per messa valutazione delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c. con violazione dell'art. 421 c.p.c. e 2112 c.c.
- Richiesta di utilizzo dei poteri istruttori del giudice dell'appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c.; per omesso esame della domanda di accertamento delle differenze retributive dove ha riproposto, in quanto ritenute assorbite, tutte le deduzioni poste a fondamento della domanda originaria.
Si è costituita CA s.p.a. reistendo all'appello chiedendone il rigetto.
Si è costituito l' come da memoria. CP_3
All'udienza del 6.3.2025 Questa Corte adottava ordinanza del seguente tenore:
<<…invita parte appellante a formulare i conteggi relativamente agli anni di cui è processo per i periodi di ferie goduti ( comunque nei limiti della durata legale di 28 giorni annui), utilizzando ai fini della quantificazione e della determinazione dell'entità della retribuzione del giorno feriale, il criterio del valore medio dell'indennità di volo oraria percepita dal lavoratore nel singolo anno solare;
valore medio che è costituito dal totale delle somme percepite dal richiedente in un anno a titolo di indennità di volo orario, diviso il numero risultante dalla sottrazione da
5 365 del numero di giorni di ferie godute nel singolo anno solare considerato e del numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi particolari ( ad es. malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale ecc.) i criteri per la determinazione della retribuzione siano stati differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha avuto regolare e ordinaria esecuzione>>.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Come si è anticipato il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo, con rilievo assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Cai ex art. 937 cod. nav. per vano decorso del termine biennale ivi previsto, rilevando come fosse pacifico in causa lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di assistente di volo e come fosse provato da parte di la cessazione del rapporto CP_7 lavorativo in data 31/12/2014 con conseguente tardività, in assenza di allegazioni in ordine a precedenti anteriori atti interruttivi, della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Rilevava in buona sostanza, il primo giudice come, non inficiasse tali conclusioni quanto allegato dal ricorrente in ordine all'avvenuto conferimento da parte di in data 1/1/2015, del compendio aziendale ad in a.s., CP_7 CP_4 essendo la società convenuta dichiaratasi del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, in epoca successiva, tra il e le Pt_1 altre compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio e rilevando come detta circostanza non risultasse essere stata provata con documentazione tempestivamente allegata.
Con più articolati motivi il ha contestato la gravata sentenza proprio nella Pt_1 parte in cui aveva accolto l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da Cai insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Come si è visto la doglianza riguarda l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da CA individuandone il dies a quo nel 31/12/2014; violazione dell'art. 937 cod. nav., degli artt. 1292, 2112 e 2697 comma 2° c.c., e degli artt. 112, 115 comma 1°, 116 comma 1° e 416 commi 2° e 3° c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Rileva l'appellante come la prosecuzione del rapporto di lavoro con CP_4 avvenuta senza soluzione di continuità, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, dal 01/01/2015 così come la continuità dei rapporti di lavoro già intercorsi
6 con la società convenuta fossero documentalmente provati dagli Accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014 affermando l'irrilevanza di quanto dichiarato da
CA in ordine alla sua estraneità alle vicende relative ai rapporti di lavoro successivamente intercorsi con la società cessionaria, stante l'unicità e la continuità del rapporto ed il relativo vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c.
Quindi sarebbe stata erronea l'individuazione, quale decorrenza iniziale del termine di prescrizione, il 31/12/2014, data di cessazione del rapporto con CA, come pure l'aver statuito che l'appellante, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione, non avrebbero dedotto o fornito prova dell'essere il rapporto di lavoro con le subentrate società ancora in essere alla data della notifica del ricorso o quanto meno entro il biennio antecedente, evidenziando come l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione tra cui l'evento materiale al verificarsi del quale inizia la decorrenza del relativo termine fosse a carico della parte che intendeva avvalersene.
Evidenziavano come l'eccezione ex adverso sollevata non si fondasse, a ben vedere, su alcuna prova del fatto dedotto, < neppure, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è mai stata contestata l'avvenuta cessione di azienda, nè la circostanza dedotta dal ricorrente della prosecuzione del rapporto con la società ancora in essere con la CP_4 predetta società in costanza di causa. Invero…è risultato che è la TE CA a confermare e provare l'avvenuta cessione di azienda tra la TE e la società CP_4
Infatti, affermando di avere avuto alle sue dipendenze il ricorrente fino al
[...]
31/12/2014, e di avere poi avuto solo due dipendenti con mansioni amministrative con decorrenza dal giorno successivo, ha costituito implicita ammissione, in mancanza di allegazioni che fondassero una risoluzione del contratto, che il rapporto di lavoro era stato fatto oggetto della nota cessione di ramo d'azienda. In conclusione, nessuna prescrizione poteva ritenersi decorsa nel caso di specie né avrebbe potuto farlo a partire dal 31.12.2014…>>
Il Giudice di primo grado avrebbo poi totalmente omesso di pronunciarsi sulla circostanza dedotta dal ricorrente che fosse ancora in atto il rapporto di lavoro al momento del deposito del ricorso, limitandosi a ritenere che il ricorrente non avesse tempestivamente allegato e provato la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.; nonostante che << in sede di discussione di prima udienza del
9.11.2023 e di note autorizzate >> la difesa ricorrente avesse chiedesto la reiezione
7 dell'eccezione di prescrizione, proponendo una domanda di rigetto fondata non già sulla negazione generica che il rapporto di lavoro fosse cessato il 31/12/2014 ma
< lavoro e che il predetto rapporto fosse ancora in atto durante il giudizio ed al momento del deposito del ricorso…>>
L'exceptio, secondo l'appellante, sarebbe rilevabile anche d'ufficio e ove sollecitato non avesse pronunciato su di essa, sussisterebbe omissione di pronuncia, tanto più che tempestivamente l'appellante aveva allegato che < lavoro non fosse cessato…>> e fosse invece proseguito senza soluzione di continuità con in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 Controparte_4 ed è continuato fino alla cessione dell'azienda ad (cfr. ricorso CP_5 introduttivo pag. 2).
I motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Non può infatti reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla fondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata tale eccezione, sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art. 937 cod. nav., individuando la decorrenza del termine biennale previsto da tale norma al 31/12/2014, data di cessazione del suo rapporto di lavoro con i ricorrenti ritenendo non compiutamente dimostrato quanto dedotto da questi ultimi in ordine al passaggio a partire dal 01/01/2015, ex art. 2112 c.c., in Cont virtù di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze della società nemmeno compiutamente allegata la loro attuale permanenza alle dipendenze di tale ultima società.
Tali conclusioni non possano ritenersi meritevole di conferma.
L'onere della prova dell'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere, trattandosi di eccezione notoriamente in senso proprio, grava, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c. sul soggetto che la eccepisce, onere quest'ultimo che si estende anche alla data di decorrenza del termine prescrizionale,
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio
8 della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n.
16326 del 13/07/2009. Sempre in tal senso Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e Cass.
n. 14135 del 23/05/2019).
Tanto premesso, l'odierno appellante, con il ricorso di primo grado, aveva allegato,
a fondamento delle proprie rivendicazioni, di essere stato dipendente di CP_7 che il << rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con
[...]
in base agli accordi del 26.11.2014 e del 16.12.2014 ed è continuato Controparte_4 fino alla cessione dell'azienda ad 5. Nonostante il rapporto sia CP_5 continuato “sulla carta” con , in realtà la Controparte_4 Controparte_1 ha continuato ad essere giuridicamente il datore di lavoro del ricorrente, o
[...] quanto meno ad essere percepita come tale, per la circostanza per noi rilevante che
è partecipata dalla CA SP con una quota di maggioranza anche Controparte_4 successivamente alla cessione del ramo d'azienda. In particolare, tramite la società controllata MidCo S.p.A. (detenuta al 100 % da , Controparte_1
CA SP possiede il 51% del capitale fino a che quest'ultima è entrata in CP_4 amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Il restante 49% era posseduto da
Etihad Airways. E' emblematico al riguardo, che DC SPA abbia sede in Roma
Viale Liegi 98, che è la TE sede legale di >> CP_8
Citavano a tale proposito gli accordi sindacali del 26/11/2014 e del 16/12/2014, accordi con cui, così come evidenziato dagli appellanti, veniva pattuita la cessione in favore di dei compendi aziendali dedicati all'esercizio dell'attività CP_4 di trasporto aereo di prevedendo altresì la prosecuzione con la società CP_7 cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dei relativi rapporti di lavoro (con esclusione, tra l'altro, delle risorse oggetto di mobilità nonché di quelle che non avevano un contratto di lavoro attivo) per un totale di 10.665 unità (accordo del
26/11/2014 allegato al fascicolo di primo grado).
Le unità lavorative il cui rapporto di lavoro proseguiva con a decorrere CP_4 dal 01/01/2015 venivano definitivamente individuate, con l'accordo sindacale del
16/12/2014, in quelle comprese negli elenchi allegati a tale accordo (all. citato).
Trattasi di documentazione, ritualmente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, significativa della cessione del compendio aziendale presso cui erano impiegati gli odierni appellanti (la cui appartenenza al compendio aziendale
9 dedicato all'esercizio del trasporto aereo non risulta contestata ) e della conseguente prosecuzione del loro rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., a decorrere dal 1/1/2015, così come poi previsto nell'accordo del
16/12/2014, presso la società cessionaria.
A fronte di tali allegazioni (che peraltro non possono di per sé non reputarsi significative non solo del passaggio dei lavoratori appellanti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di ma anche della permanenza del rapporto alla data di CP_4 instaurazione del giudizio) e delle risultanze documentali precedentemente evidenziate, la società appellata non solo, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non ha fornito allegazioni specifiche e prove dei fatti determinanti la data di decorrenza del termine prescrizionale biennale invocato
(con particolare riferimento alla mancata prosecuzione o alla eventuale cessazione del loro rapporto di lavoro degli appellanti con la cessionaria in data CP_4 anteriore al biennio antecedente alla notifica, avvenuta il 19 giugno 2023, del ricorso introduttivo del presente giudizio) ma nemmeno contestato specificamente le allegazioni effettuate a tale proposito dagli appellanti nel ricorso di primo grado.
Non può in particolare considerarsi a tale stregua quanto allegato da tale società in sede di costituzione nella precedente fase di giudizio ove quest'ultima si era limitata in sostanza, ad affermare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente (cioè dal 31/12/2014), invocando l'inidoneità a determinare una decorrenza diversa del successivo passaggio alle dipendenze di ed appellandosi genericamente, in ordine CP_4 alla mancata cessazione del rapporto all'onere della prova, onere quest'ultimo gravante, però, così come precedentemente evidenziato, interamente sulla società datrice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_7 dovendosi ribadire, anche sensi dell'art. 118 disp.att, quanto già affermato da questa TE Corte con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (in particolare con la sentenza n. 1537 del 2/5/2024).
Sul punto è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Consulta n. 143/2023, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di
Roma in una controversia analoga alla presente, relativamente all'art. 937 cod. nav.
“laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla
10 risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale”, ritenendo il giudice remittente che “la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.”. Controparte_4
Nonostante quanto dedotto dalla difesa di CA anche in sede di discussione orale all'udienza odierna, questa Corte ritiene che la Consulta abbia decisamente affermato che “L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.
Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi.
Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza
n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per
l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi
11 permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CA spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore”.
Le ragioni della Consulta disattendono le argomentazioni della società appellata e sono sufficienti al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima essendo sufficiente a tale proposito rilevare che il rapporto di lavoro degli appellanti era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con e, CP_4 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni che precedono, ancora in corso quanto meno alla data di instaurazione del giudizio.
Ne consegue che il termine prescrizionale non era ancora decorso né al momento del deposito del ricorso né al momento della sua notifica.
12 Tanto premesso, le richieste dell'appellante dovranno essere esaminate nel merito, risultano meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono.
L'appellante lamenta, fra l'altro, la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dell'Indennità di volo oraria (IVO).
Anche in questo caso, in ordine alla fondatezza di tale rivendicazione, ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., si fa richiamo a quanto già affermato da questa TE
Corte, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio
(in particolare con le sentenze nn. 1537 del 2/5/2024 e n. 2566 del 11/7/2024), in ordine alla nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie.
A tale proposito è opportuno e sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità
(Cass. n. 20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento a dipendenti inquadrati nella categoria piloti, la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico.
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della
CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, Per_3 sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della TE
CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways Per_2 plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.
Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22
e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo
l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione TE di tale diritto che scaturisce direttamente
13 Per_ dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la
Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e Per_5 la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato:
"...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven
e , C-762/18 e C-37/19, Controparte_9 Controparte_10
EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto CP_11
23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare
i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del
14 diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo
è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi
o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò
15 appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, affermate con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del personale navigante tecnico a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il
Personale Navigante Tecnico), sono comunque più che sufficienti per affermare la fondatezza, per tale parte, delle rivendicazioni dell'odierno appellante per l'intero periodo dedotto in giudizio.
Trattasi infatti di principi pienamente applicabili alle clausole collettive, di tenore analogo (laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale), che regolano il rapporto di lavoro del personale navigante, e per l'intero periodo oggetto di rivendicazione (trattasi degli artt. 8 e 23 del CCAL
CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, degli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, degli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008).
Deve del resto ribadirsi, conformemente a quanto affermato dai citati precedenti di questa Corte e dalla TE giurisprudenza di legittimità precedentemente citata,
l'effetto dissuasivo derivante dalla sua rilevante incidenza sulla retribuzione percepita.
Tale voce retributiva rappresenta infatti, così come allegato dagli odierni appellati nel ricorso di primo grado (senza che sul punto la società abbia fornito significativi elementi di smentita ovvero di segno contrario), in ragione delle mansioni svolte
(inscindibilmente connesse, tanto per i piloti che per gli assistenti di volo, all'attività di navigazione essendo corrisposta per ciascuna ora di volo) una parte cospicua della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività tale quindi da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie. Co La TE , con la citata sentenza n. 20216/2022, nell'affermare, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., l'illegittimità della clausola collettiva che escludeva l'IVO dal computo della retribuzione feriale, aveva evidenziato a tale fine, con generale riferimento al personale navigante, come l'IVO “costituisce una significativa
16 componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate)”.
La significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellati, potenzialmente dissuasiva secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia, risulta del resto riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio.
Le argomentazioni della società appellata non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei principi di diritto richiamati né sono condivisibili nell'evidenziare l'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva
2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c. che invece deve ritenersi applicabile nella specie, con conseguente sostituzione ex lege delle clausole collettive nulle con la norma imperativa violata, meccanismo quest'ultimo (applicabile anche alla contrattazione collettiva) che esclude, per espresso disposto normativo, la possibilità di estendere, ai sensi del
17 primo comma dello stesso articolo di legge, la nullità delle clausole in questione all'intero contratto in cui sono inserite.
Trattasi di meccanismo normativo che impedisce quindi che si possa attribuire rilievo a quanto prospettato da CA in ordine alla possibilità che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento poiché l'essenzialità di tali clausole rimane esclusa dalla TE prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica (in tal senso Cass. n. 645/1999 e Cass. n.
19156/2005).
Ne discende, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto del Pt_1
per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge e dal diritto sociale
[...] europeo, al trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Non sussistono le condizioni per le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., degli artt. 10 d.lgs. n. 66/ 2003 e 4 d.lgs.
185/2005 ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali e dell'art. 2 della l.
130/2008 che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva
2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (sostenendo che una tale interpretazione sarebbe lesiva dei Per_2 principi del legittimo affidamento nella stabilità della regolamentazione contrattuale, della libertà sindacale e della libertà di iniziativa economica privata).
Parimenti non vi sono i presupposti per la questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE.
In questa sede è sufficiente richiamare la già citata pronuncia di legittimità, che ha osservato che “ Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in
18 relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale
e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euroitaliano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito:
"se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda,
19 concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto
2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi
l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez.
IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati
20 membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede
l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del
200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88
o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88
(vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38).
Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-
131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-
570/16, punto 83). La TE Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio
2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della
21 Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, Persona_7 Controparte_9
e , cause C762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54
[...] Controparte_10
e la giurisprudenza ivi citata)">.
Ne consegue il diritto degli odierni appellanti a percepire un trattamento economico feriale computato tenendo conto anche dell'IVO.
Tanto acclarato, passando all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute agli appellanti ritiene questo Tribunale, di individuare il periodo significativo di riferimento in un anno solare.
Questo alla stregua delle indicazioni fornite dalla CGUE secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15/9/2011, e altri contro causa
C-155/10), tenendo conto della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di IVO ed aderendo ad un diffuso orientamento di merito (ritenuto meritevole di conferma anche nei citati precedenti di questa Corte).
La retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa deve intendersi quindi costituita, in aggiunta alle somme corrisposte dall'appellata alla stregua delle previsioni contrattuali (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno per un numero non superiore a 28, corrispondente a quattro settimane (valendo i principi precedentemente evidenziati per il solo periodo minimo di quattro settimane annuali previsto dalla direttiva 2003/88/CE e cioè, come chiarito dalla Corte di Giustizia, di 4 settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo pari 28 giorni).
Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 (366 per gli anni bisestili) ed il numero di giorni di assenza, nello stesso anno, per ferie maggiorato dei giorni di assenza per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale o altre cause).
Tale calcolo dovrà essere effettuato sulla scorta della sola documentazione in atti ed escludendo le annualità mancanti anche di una sola busta paga.
Gravava infatti sul lavoratore, a prescindere dal criterio di liquidazione proposto,
22 l'onere di fornire comunque, con idonee allegazioni o prove, sin dal ricorso di primo grado, gli elementi necessari a consentire la determinazione delle somme dovute alla stregua della nozione europea di retribuzione feriale, nozione che, alla stregua dei principi comunitari precedentemente evidenziati (cfr. in particolare la sentenza
15/9/2021 precedentemente citata), nel prevedere la necessità di Per_2 parametrare quanto dovuto ad un valore medio nell'ambito di un periodo ritenuto rappresentativo imponeva al lavoratore l'onere di fornire i dati relativi alle ore di volo effettuate e alle somme conseguentemente percepite a titolo di IVO nel periodo (in tal senso CdA Roma n. 928 del 28/5/2025).
Le somme dovute all'appellante possono essere quantificate sulla base dei predetti criteri, nelle somme indicate in dispositivo, determinate sulla base dei conteggi alternativi depositati da parte appellante, in adempimento dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi non avversati nei criteri di calcolo come aderenti a quelli indicati dalla Corte dalla controparte e da ritenersi condivisibili e correttamente formulati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi: - dichiararsi la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 23 del CCAL CA Dirigenti per il Personale
Navigante tecnico con la qualifica di Comandante del 30/10/2008, agli artt. 11 e 31 del CCL CA Sezione Piloti del 30/10/2008, agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione
Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dichiararsi il diritto dell'appellante a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo gli importi di € 7.401,47, come da conteggi depositati telematicamente l'8.10.2025 e per il periodo temporale ivi specificato.
Per tali importo, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Al predetto accertamento consegue l'omesso versamento da parte di CA SP nei confronti dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze CP_3 retributive riconosciute all'appellante a titolo di ferie, con condanna alla relativa
23 regolarirrazione limitatamente alle somme non prescritte.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Sono compensate quanto alla parte appellata e . CP_3
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 8 e 25 del CCL CA Sezione Assistenti di Volo del 30/10/2008, all'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori – Sezione Prima - Personale Navigante Tecnico, laddove escludono l'indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dichiara il diritto di a percepire, per Parte_1 ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annui, una retribuzione comprensiva di tale voce di retribuzione, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo l'importo di € 7.401,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Accertato l'omesso versamento da parte di CA SP nei confronti dell' delle somme CP_3 maturate a titolo di contributi sulle differenze retributive riconosciute all'appellante a titolo di ferie, condanna la società appellata alla relativa regolarirrazione limitatamente alle somme non prescritte. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida quanto al Parte_1 primo grado in € 2.942 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.256. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa le spese fra la società appellata e l' . CP_3
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido OS
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