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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Quarta Sezione Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Luisa Golia, in data 20/26 novembre 2018 e contraddistinta dal n. 3475/2018, iscritto al n. 816/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'udienza del 29 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale dichiarato: codice fiscale verosimil- Parte_1 C.F._1
mente corretto: , nato a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._2
(CE), alla Via Picasso n. 44, e (codice fiscale ), nato a Parte_2 C.F._3
Caserta il 13 maggio 1985 e residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Ramari, in proprio e nella qualità di eredi del padre, , nato a [...] il 1° Persona_1
ottobre 1947 ed ivi deceduto il 20 dicembre 2011, e della madre, nata a Persona_2
Santa Maria Capua Vetere il 5 maggio 1948 ed deceduta in Napoli il 23 settembre 2013, en- trambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Della Valle (codice fiscale
) - appellanti - C.F._4
E la (codice fiscale ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV), alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, costituitasi in per- sona del dr. suo amministratore delegato, e del dr. , suo Controparte_2 Controparte_3
dirigente, e rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (codice fiscale
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 1 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
) - appellata - C.F._5
NONCHÉ
(codice fiscale , nata a [...] il 29 dicembre CP_4 C.F._6
1939 e residente in [...]
- appellata contumace -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 10 luglio 2015, e , Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi del padre, , e della madre, Persona_1 Persona_2
evocavano in giudizio la quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) per la regione Campa- nia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal padre, dece- duto il 20 dicembre 2011, dalla madre, deceduta il 23 settembre 2013, nonché da loro stessi in conseguenza delle lesioni personali e, in particolare, della «frattura pluriframmentaria metaepi- fisaria prossimale di tibia e perone della gamba sinistra» che allegavano riportate dal padre a causa di un sinistro stradale verificatosi il 26 novembre 2008, verso le ore 12:00, allorquando il medesimo , mentre percorreva in sella ad una bicicletta la Via Nazionale Appia, Persona_1
nel comune di Casagiove (CE), all'altezza dell'uscita A/1 Caserta Sud, il veicolo da lui condotto era stato investito da un'autovettura «tipo» Ford di colore grigio che, «uscendo dallo svincolo autostradale svoltava a destra per immettersi sulla Via Nazionale Appia a velocità sostenuta e senza prestare la dovuta attenzione».
I.1.2. Costituendosi in giudizio, la chiedeva al Giudice istruttore, Controparte_1
innanzitutto, di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., o di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa, di che gli attori avevano in precedenza indicato CP_4
come conducente dell'autovettura che aveva urtato la bicicletta condotta dal padre, di ordinare la sospensione del processo fino alla definizione del processo penale che vedeva la CP_5
, per i medesimi fatti, del delitto di cui all'art. 590 c.p. e di dichiarare l'improponibilità e
[...]
l'inammissibilità della domanda degli attori «per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti si cui al decreto legislativo
07.09.2005 n. 209 nonché per carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 2 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
S.p.A.» e, nel merito, contestava la fondatezza di detta domanda in quanto non provata e, in subordine, chiedeva la riduzione della somma da essa dovuta agli attori in considerazione del decesso di , sopravvenuto per cause indipendenti dal sinistro oggetto della con- Persona_1
troversia.
I.1.3. Ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la sua estensione a CP_4
poi chiamata in causa dalla società convenuta, ma rimasta contumace – ed espletata
[...]
l'istruttoria testimoniale e richiesto l'ausilio di un consulente tecnico medico-legale, il Giudice sammaritano, con la propria sentenza n. 3475/2018, pubblicata il 26 novembre 2018, rigettava la domanda dei fratelli , ritenendola in sostanza sfornita della necessaria prova, giacché Per_1
nessuno dei testi assunti aveva assistito al sinistro de quo, compensava integralmente tra le parti costituite le spese di rappresentanza e difesa e poneva a carico «di parte attorea» le spese occorse per la consulenza tecnica disposta d'ufficio.
I.2.1. Avverso tale decisione, e , con una citazione notificata Pt_1 Parte_2
dalla loro procuratrice ad litem per mezzo del servizio postale alla il 15 Controparte_1
febbraio 2019 ed alla in data 15/26 febbraio 2019, s'appellavano quindi a questa Corte CP_4
sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure, oltre ad aver omesso di indicare nell'intestazione della sentenza il nome e il corretto domicilio della loro procuratrice, aveva ri- gettato la loro domanda sulla base di un'immotivatamente incompleta valutazione del com- plessivo quadro probatorio e, in particolare, senza prendere in considerazione le risultanze rile- vanti ai fini della ricostruzione della vicenda de qua emergenti dai documenti da loro prodotti e dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. Sicché chiedevano che, previa la correzione dell'in- testazione e in riforma della sentenza appellata, «accertata la piena ed escluvia responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro» de quo, la nella Controparte_1
veste nella quale era stata convenuta, fosse condannata a pagar loro le seguenti somme: per danno non patrimoniale (biologico e morale) € 27.375,60; per invalidità tempo- Persona_1
ranea sia totale che parziale € 17.076,50; per danno biologico e morale moglie convivente
[...]
: € 10.000,00; per danno morale , figlio convivente, € 5.000,00; per Per_2 Parte_1
danno morale , figlio convivente 5.000,00 o comunque quella diversa, maggiore Parte_2
o minore, che si vorrà accertare, il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo pagamento».
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 3 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 7 maggio 2019, la Controparte_7
cepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 o dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso.
I.2.3. La nvece rimaneva contumace. CP_4
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, l'appello proposto da
[...]
e va senza alcun dubbio ritenuto rispettoso di quanto prescritto Parte_3 Parte_2
dall'art. 342 c.p.c. poiché i motivi su cui si fonda sono sufficientemente specifici e idonei a de- limitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi della motivazione che, secondo gli appel- lanti, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini da loro indicati.
II.2.1. Come s'è detto, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha errato nel rigettare la loro domanda fondandosi esclusivamente sulle testimonianze da lui assunte e dunque senza considerare le risultanze degli atti del procedimento penale sfociato nella sen- tenza del Giudice di pace di Caserta n. 199/2016, pubblicata il 26 maggio 2016 e divenuta irre- vocabile il 27 giugno 2016, con la quale la IO è stata assolta dal delitto di lesioni personali colpose in danno di per l'insufficienza delle prove che ella lo avesse commesso. Parte_4
Va ora aggiunto che, ad avviso di questa Corte, il loro appello è, per le ragioni e nei termini che saranno di seguito esposti, fondato.
Non v'è dubbio che nessuno dei testimoni escussi dal Giudice di prime cure ha assistito al sinistro allegato dagli attori.
Ma è altresì indubbio che il Giudice di primo grado, nel formulare il proprio giudizio, ha del tutto trascurato di prendere in considerazione i dati rilevanti ai fini probatori emergenti dai documenti prodotti dai fratelli , che, ad avviso di questa Corte, valutati insieme alle te- Per_1
stimonianze assunte nel corso del processo di primo grado, dalle quali non sono smentiti, bensì indirettamente confermati, forniscono un quadro indiziario sulla cui base, ad avviso di questa
Corte, deve ritenersi provato:
a) che, verso le ore 12:00 del 26 novembre 2008, la bicicletta in sella alla quale l'allora sessantunenne viaggiava, provenendo da Caserta e diretto verso Santa Maria Persona_1
N. 816/2019 r.g.aa.cc. Ferraro Pasquale + 1 c. + 1 Pag. 4 di 13 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Capua Vetere, mentre attraversava l'incrocio tra la Via Nazionale Appia e la strada di innesto allo svincolo di uscita dall'autostrada A1 sito nel territorio del comune di Casagiove, venne ur- tata nella parte posteriore da un'autovettura di colore grigio che, provenendo da detto svincolo, aveva svoltato o stava svoltando verso la sua destra per immettersi sulla Via Nazionale Appia in direzione di Santa Maria Capua Vetere;
b) che, a causa di tale urto, perse il controllo della bicicletta e cadde a Persona_1
terra riportando la frattura scomposta della tibia e del perone della gamba sinistra;
c) che alla guida dell'autovettura investitrice v'era una donna che, fermata l'autovettura ed uscitane, si avvicinò ad per accertarsi del suo stato di salute, acconsentì a Persona_1
dargli un telefono cellulare, con il quale egli tentò di chiamare in proprio soccorso il figlio
[...]
, ma inutilmente, e quindi, rientrata nell'autovettura e rimessala in moto, si allontanò Pt_3
senza chiamare soccorsi, né fornire i dati identificativi propri e del veicolo da lei condotto;
d) che, subito dopo, intervennero sul posto alcune persone che si trovavano in un vicino negozio, grazie al telefono cellulare messogli a disposizione da una delle quali Persona_1
riuscì finalmente a contattare il figlio , il quale, sopraggiunto nel luogo indicatogli dal Pt_1
padre, provvide a trasportare quest'ultimo con la propria autovettura al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere;
e) lì giunto verso le ore 13:41 del 26 novembre 2008, riferì di essere rima- Persona_1
sto vittima di un incidente stradale avvenuto in Casagiove e di soffrire di diabete mellito e di un'epatopatia cronica e, verso le ore 14:54, venne trasferito, con la diagnosi di una «frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale di tibia e perone gamba sx» giudicata guaribile in
30 giorni, salvo complicazioni, al Reparto Ortopedia del Controparte_8
dal quale venne dimesso il 24 dicembre 2008 con la diagnosi conclusiva di una «[f]rat-
[...]
tura da scoppio complessa epifisi prossimale di tibia e persone a sx» trattata mediante un inter- vento chirurgico di «[r]iduzione e sintesi» e «terapia medica».
In tal senso, infatti, militano univocamente i dati ricavabili:
1) innanzitutto, dalla denunzia-querela di contro i (non specificamente Persona_1
indicati, ma comunque, alla luce dei dati dal suo autore forniti, certamente non inidentificabili) responsabili del sinistro de quo depositata negli uffici della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 dicembre 2008 ed integralmente confermata, per
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 5 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quanto di loro rispettiva conoscenza, dallo stesso e da in oc- Persona_1 Parte_1
casione delle sommarie informazioni testimoniali da loro rispettivamente rese ai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della suddetta Procura della Repubblica il 18 giugno 2010 e il 5 giugno 2012, nella quale è dettagliatamente descritto quanto accaduto anche successiva- mente a tale sinistro e, in particolare, è indicato il numero dell'utenza cellulare dalla quale lo stesso espose di aver tentato la prima volta inutilmente di contattare il figlio Persona_1 [...]
e, chiamando il quale, quest'ultimo, il giorno dopo, si era sentito rispondere da una Pt_3
donna identificatasi come che aveva ammesso di essere la stessa persona alla CP_4
guida dell'autovettura che aveva investito la bicicletta del padre e di non aver potuto attendere che costui venisse soccorso a causa di suoi «ulteriori impegni», ed aveva poi detto al suo inter- locutore ed al fine di fornirgli i dati necessari per richiedere il risarcimento dei danni alla società con la quale l'autovettura era assicurata per i danni derivanti dalla sua circolazione di richia- marla telefonicamente il successivo 29 novembre 2008, data in cui , richia- Parte_1
mata la predetta utenza telefonica, aveva potuto parlare solo con una persona qualificatasi come figlia della la quale si era rifiutata di fornirgli i suddetti dati affermando che la madre CP_4
le aveva riferito che, tornata sul posto del sinistro pochi minuti dopo che questo era avvenuto, aveva visto la persona da lei investita allontanarsi sulla sua bicicletta;
2) in secondo luogo, dalle risultanze delle indagini svolte dai suddetti Carabinieri, che consentirono di accertare che l'utenza telefonica 3341888556 dalla quale era partita la prima delle suddette chiamate telefoniche di al figlio era. All'epoca del sini- Persona_1 Pt_1
stro de quo, intestata ad , figlia di Controparte_9 CP_4
3) in terzo luogo, dalle sommarie informazioni testimoniali rese ai medesimi Carabinieri il 9 giugno 2012 da , il quale riferì che, in un imprecisato giorno del 2008, forse Testimone_1
di mattina, aveva visto una persona sola, seduta sul marciapiedi davanti alla sua rivendita di automobili, che, lamentando di sentire forti dolori alle gambe, gli aveva detto di essere stato poco prima investito da un'autovettura ed alla quale aveva dato il proprio telefono cellulare per consentirle di chiamare il figlio, che, dopo poco, era sopraggiunto e l'aveva portata via insieme ad una bicicletta danneggiata era lì vicino;
4) in quarto luogo, dai referti ospedalieri e dagli ulteriori documenti sanitari prodotti dagli attori e la relazione del dr. consulente tecnico nominato d'ufficio dal Giudice Persona_3
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 6 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di primo grado, da cui si evince che , in un giorno e ad un'ora pienamente compa- Persona_1
tibili con quanto riferito da lui stesso, dal figlio e da in ordine al mo- Pt_1 Testimone_1
mento del sinistro e agli accadimenti immediatamente successivi, venne trasportato al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ove riferì spontaneamente di essere rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in Casa- giove e gli vennero diagnosticate delle lesioni personali pure compatibili con quanto da lui rife- rito in ordine alla dinamica di detto sinistro.
D'altronde, sulla base di questi dati, il Giudice di Pace di Caserta ha assolto la al CP_4
delitto di lesioni personali colpose in danno di di cui la stessa era imputata per- Persona_1
ché ha ritenuto insufficiente la prova che ella avesse commesso il fatto ascrittogli, posto che non risultava essere proprietaria di un'autovettura con il marchio Ford, così ritenendo implicita- mente provata la sussistenza di quel fatto.
Sicché, ad avviso questa Corte, v'è quanto basta per ritener sufficientemente provato che il sinistro stradale de quo è effettivamente avvenuto nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dagli attori, ma non anche la sua precisa dinamica, con l'ulteriore conseguenza che non
è possibile stabilire se e in che misura la responsabilità dell'urto tra l'autovettura rimasta ignota nonostante i dati forniti da e dal figlio per identificarla e la bicicletta Persona_1 Pt_1
condotta da sia ascrivibile alla conducente della prima o a quello della seconda Persona_1
ed è dunque necessario applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.
2, c.c.
II.2.2. Sempre alla luce di quanto s'è esposto, sussistono poi i presupposti per porre i danni conseguenti al suddetto sinistro a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, posto che l'autovettura al cui conducente va addebitata una concorrente responsabilità nella loro produzione è rimasta ignota a causa di fattori certamente non imputabili ad un comporta- mento negligente di o dei suoi figli. Persona_1
II.2.3. Passando quindi all'individuazione dei danni patiti da in conse- Persona_1
guenza del suddetto sinistro stradale, va, innanzitutto, osservato che, secondo il consulente tecnico del Giudice di primo grado, dalle lesioni personali riportate dal predetto sono derivate un'invalidità totale per la durata di 30 giorni, del 75% per la durata di 60 giorni, del 50% per la durata di 50 giorni e del 25% per la durata di 40 giorni ed un'invalidità permanente del 9-10%.
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 7 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Va tuttavia altresì considerato che : Persona_1
a) sebbene costretto a letto dalla data del sinistro, cioè dal 26 novembre 2008, almeno fino al 27 gennaio 2009, data in cui – secondo quanto risulta dal diario clinico del suo secondo ricovero nell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero F. Pala- sciano di Capua – cominciò a deambulare autonomamente con l'ausilio di un girello, certa- mente non era totalmente incapace di attendere a qualsiasi occupazione (ben potendo, ad esempio, leggere, conversare, ascoltare la radio, ecc.);
b) dimesso il 2 febbraio 2009 dal nosocomio capuano, dovette sottoporsi, grosso modo, nei due mesi successivi, a 35 sedute di fisiokinesiterapia riabilitativa presso il proprio domicilio alla fine delle quali era ancora in grado di deambulare autonomamente solo con l'ausilio di un girello (v. la testimonianza resa al Giudice di prime cure dal fisioterapista che lo ebbe in cura,
); Persona_4
c) successivamente, può presumersi che la sua invalidità dovette progressivamente re- gredire, anche se senza mai scomparire, posto che dal 31 agosto all'11 settembre del 2009 si sottopose ad un ciclo di 10 sedute di terapie riabilitative, ma presso il Centro Pubblico di Riabi- litazione di Santa Maria Capua Vetere dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, e, secondo quanto emerge dalle testimonianze rese al Giudice di prime cure da , Tes_2 Tes_3
e rimase afflitto da forti dolori alla gamba sinistra che
[...] Testimone_4 Testimone_5
gli impedivano di camminare, se non per brevi tratti e con l'ausilio di un bastone, di marciare in bicicletta e di guidare l'autovettura;
d) il 20 dicembre 2011 morì per cause delle quali dalle risultanze processuali non emerge una sufficiente prova e che pertanto non è possibile ricondurre al suddetto sinistro, ve- rificatosi poco più di tre anni prima.
La sua invalidità temporanea, pertanto, può essere ragionevolmente stimata pari al 60% per un periodo di 61 giorni, al 40% per i successivi 60 giorni e al 20% per i 150 giorni ancora successivi, mentre pare congrua la fissazione nella misura del 10% di quella derivante dai po- stumi permanenti delle suddette lesioni.
II.2.4.1. Per la liquidazione, necessariamente equitativa, dell'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali conseguentemente patiti da può poi, ad avviso di questa Persona_1
Corte, essere utilizzato come base di calcolo del valore monetario di quelli derivanti
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 8 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dall'invalidità temporanea il parametro di 130,00 € per ogni giorno di invalidità temporanea, che
è lievemente superiore a quello di 128,07 € indicato dalle tabelle per la liquidazione dei danni non patrimoniali in uso presso il Tribunale di Roma elaborate nel corso del 2023 e dunque evi- dentemente senza tener conto della successiva perdita di valore reale dell'euro, pari, secondo l'ISTAT, all'incirca all'1,3% e rientra nell'ambito della massima misura entro cui, secondo le ta- belle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. l'importo di 115,00 €, corri- spondente al valore monetario del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, può essere personalizzato in considerazione del grado superiore alla media della sof- ferenza soggettiva interiore del danneggiato.
Dal che consegue che l'equivalente monetario dei danni non patrimoniali patiti da
[...]
per l'invalidità temporanea conseguente alle lesioni personali subìte a causa del Parte_5
suddetto sinistro va equitativamente liquidato sommando al complessivo importo di [(130 x 0,6
x 61) + (130 x 0,4 x 60) + (130 x 0,2 x 150) =] 11.778,00 € quello, pari a 2.308,05 €, dei ccdd. interessi compensativi del danno derivante dal periodo di tempo trascorso dalla data del sini- stro alla data della presente decisione, calcolato sulla base degli interessi che, secondo il tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sarebbero stati prodotti fino alla data della presente decisione dal suddetto importo, devalutato del 23,792% alla data del sinistro e progressivamente rivalutato anno per anno secondo le corrispondenti variazioni dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel medesimo periodo, e dividendo l'importo risultante per due, in considerazione della pari responsabilità del medesimo Per_1
nella causazione del predetto sinistro, per un totale di [(11.778,00 + 2.308,05) : 2 =]
[...]
7.043,03 €.
Per quel che concerne poi la liquidazione dei danni non patrimoniali patiti da Parte_6
raro per i postumi permanenti delle lesioni personali subìte a causa del suddetto sinistro, va tenuto conto che, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, dal cui orientamento questo Collegio non ritiene di doversi discostare: «Il danno da premorienza – cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della con- clusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito – non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 9 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un cri- terio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del
Tribunale di Roma)» (così Cass. 29832/2024. Conf. Cass. 41933/2021).
Pertanto, posto che , all'epoca del suddetto sinistro, aveva 61 anni e che Persona_1
la percentuale della sua invalidità permanente va stimata nella misura del 10% e che quindi, utilizzando il parametro delle tabelle in uso presso il tribunale di Roma, il valore monetario dei danni non patrimoniali derivanti da tale invalidità, se il medesimo fosse ancora vivo, do- Per_1
vrebbe essere liquidato sommando all'importo di base di 20.000,00 € quello, pari a 3.919,25 €, degli interessi compensativi, calcolati secondo lo stesso criterio sopra indicato, e dividendo l'importo risultante per due, per un totale di [(20.000 + 3.919,25) : 2 =] 8.040,38 €.
Siccome, però, è sopravvissuto al suddetto sinistro, senza considerare Persona_1
le frazioni d'anno inferiori a sei mesi, per soli tre anni dei sedici anni trascorsi dal medesimo sinistro fino alla data della presente decisione, l'equivalente monetario dei danni non patrimo- niali ora in considerazione va liquidato, applicando il cd. criterio proporzionale indicato dalla
Suprema Corte, in un importo pari a (8.040,38 x 3/16 =) 1.507,57 €.
Conseguentemente, l'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali subìti da Per_1
per effetto delle lesioni personali riportate a causa del suddetto sinistro va liquidato nel
[...]
complessivo importo di (7.043,03 + 1,507,57 =) 8.550,60 €, che va poi diviso in (8.550,60 : 2 =)
4.275,30 € per ciascuno degli appellanti, che del de cuius sono rimasti, in conseguenza della morte della madre, gli unici eredi legittimi, per quote eguali.
II.2.4.2. La domanda degli appellanti volta ad ottenere la condanna della società a pa- gare a ciascuno di loro la metà della somma di 10.000,00 € o della diversa somma ritenuta con- grua, oltre alla rivalutazione e agli interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e, in particolare, biologici e morali patiti dalla defunta madre, in conseguenza Persona_2
delle lesioni personali subite da a causa del suddetto sinistro va invece solo in Persona_1
parte accolta.
Invero, può dirsi provato, alla stregua delle dichiarazioni dei testi assunti dal Giudice di
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 10 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
prime cure e dell'id quod plerumque accidit, che l'invalidità temporanea e quella permanente di , tenuto conto delle loro caratteristiche, causarono alla moglie – che, all'epoca Persona_1
del suddetto sinistro, aveva 60 anni e con lui conviveva insieme ai due figli, e , Pt_1 Pt_2
che avevano, rispettivamente, 29 e 23 anni – una sofferenza morale interiore e una significativa alterazione peggiorativa della vita di relazione, ma non anche delle patologie tali da essere con- siderate danni biologici, e perciò dei danni non patrimoniali il cui equivalente pecuniario può essere equitativamente liquidato, tenendo conto dei parametri orientativamente indicati dalle tabelle solitamente utilizzate dal Tribunale di Roma, in misura pari al 28% del suddetto equiva- lente pecuniario dei danni non patrimoniali subìti dal marito, cioè nell'importo di (8.550,60 x
0,28 =) 2.394,17 €, che va poi diviso in parti eguali tra i due appellanti, a ciascuno dei quali spetta pertanto l'importo di 1.197,09 €.
II.2.4.3. Per analoghe ragioni va accolta anche la domanda degli appellanti volta ad ot- tenere il risarcimento dei danni da loro personalmente patiti in conseguenza dell'invalidità del padre causata dal suddetto sinistro, il cui equivalente pecuniario può essere equitativamente liquidato in misura pari, per ciascuno di loro, nel 13% di quello liquidato per i danni patiti dal padre e dunque nell'importo di (8.550,60 x 0,13 =) 1.111,58 €.
II.2.4.4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello in esame e in riforma della sentenza appellata, la quale impresa designata per la liquidazione dei si- Controparte_1
nistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, va con- dannata a pagare a ciascuno degli appellanti il complessivo importo di (4.275,30 + 1.197,09 +
1.111,58 =) 6.583,97 €.
II.3. Considerato l'esito della controversia, la suddetta società va inoltre obbligata a te- nere indenni gli appellanti dalle spese di entrambi i gradi del processo, delle quali quella di rap- presentanza e difesa vanno distratte in favore dell'avv. Maria Rosaria Della Valle, che ne ha fatto richiesta, e liquidate, rapportando la relativa specifica alle risultanze processuali e ai parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudi- ziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, ragguagliato al decisum piuttosto che al petitum, in 6.000,00 € per il totale dei compensi, 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 933,90 € per il rimborso
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 11 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
delle spese vive documentate delle quattro fasi del processo di primo grado ed in 5.200,00 € per il totale dei compensi, 780,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.186,80 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo d'appello, per un totale di (6.000 +
900 + 933,90 + 5.200 + 780 + 1.186,80 =) 15.000,70 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né peraltro necessario, liquidare in questa sede, dipendendo da fattori fu- turi ed incerti.
II.4. Va infine dichiarata inammissibile l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la cor- rezione dell'intestazione della sentenza appellata nella parte in cui risulta omesso il nome ed errato il domicilio dell'avvocata che li rappresentava e difendeva innanzi al Giudice di primo grado.
Tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza, non si vede quale interesse pos- sano più avere gli appellanti ad ottenere una tale correzione, in ordine alla quale comunque la competenza funzionale spetta, alla stregua di quanto disposto dall'art. 287 c.p.c., nel testo ri- sultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, al Giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3475/2018, pubblicata il 26 novembre 2018, proposto da Parte_7
e contro la quale impresa designata per la liquida-
[...] Parte_2 Controparte_1
zione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Cam- pania, e CP_4
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, con- danna la nella suddetta qualità, a pagare a ciascuno degli appellanti il Controparte_1
complessivo importo di 6.583,97 €, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal padre, , dalla madre, e da loro stessi personalmente in con- Persona_1 Persona_2
seguenza delle lesioni personali riportate dal padre a causa del sinistro stradale indicato nella motivazione della presente sentenza;
B) condanna altresì la suddetta società a rifondere agli appellanti le spese di rappresen- tanza e difesa di entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 15.000,70
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 12 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
€, di cui 2.120,70 € per le spese vive, come specificato nella motivazione della presente sen- tenza, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Maria Rosaria Della
Valle;
C) pone definitivamente ed integralmente a carico della suddetta società, nei suoi rap- porti con le altre parti, l'onorario già liquidato nel corso del processo di primo grado in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di primo grado e i relativi accessori;
D) dichiara inammissibile l'istanza di correzione della sentenza appellata formulata da- gli appellanti.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 13 di 13 Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Quarta Sezione Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Luisa Golia, in data 20/26 novembre 2018 e contraddistinta dal n. 3475/2018, iscritto al n. 816/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'udienza del 29 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale dichiarato: codice fiscale verosimil- Parte_1 C.F._1
mente corretto: , nato a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._2
(CE), alla Via Picasso n. 44, e (codice fiscale ), nato a Parte_2 C.F._3
Caserta il 13 maggio 1985 e residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Ramari, in proprio e nella qualità di eredi del padre, , nato a [...] il 1° Persona_1
ottobre 1947 ed ivi deceduto il 20 dicembre 2011, e della madre, nata a Persona_2
Santa Maria Capua Vetere il 5 maggio 1948 ed deceduta in Napoli il 23 settembre 2013, en- trambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Della Valle (codice fiscale
) - appellanti - C.F._4
E la (codice fiscale ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV), alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, costituitasi in per- sona del dr. suo amministratore delegato, e del dr. , suo Controparte_2 Controparte_3
dirigente, e rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (codice fiscale
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 1 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
) - appellata - C.F._5
NONCHÉ
(codice fiscale , nata a [...] il 29 dicembre CP_4 C.F._6
1939 e residente in [...]
- appellata contumace -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 10 luglio 2015, e , Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi del padre, , e della madre, Persona_1 Persona_2
evocavano in giudizio la quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) per la regione Campa- nia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal padre, dece- duto il 20 dicembre 2011, dalla madre, deceduta il 23 settembre 2013, nonché da loro stessi in conseguenza delle lesioni personali e, in particolare, della «frattura pluriframmentaria metaepi- fisaria prossimale di tibia e perone della gamba sinistra» che allegavano riportate dal padre a causa di un sinistro stradale verificatosi il 26 novembre 2008, verso le ore 12:00, allorquando il medesimo , mentre percorreva in sella ad una bicicletta la Via Nazionale Appia, Persona_1
nel comune di Casagiove (CE), all'altezza dell'uscita A/1 Caserta Sud, il veicolo da lui condotto era stato investito da un'autovettura «tipo» Ford di colore grigio che, «uscendo dallo svincolo autostradale svoltava a destra per immettersi sulla Via Nazionale Appia a velocità sostenuta e senza prestare la dovuta attenzione».
I.1.2. Costituendosi in giudizio, la chiedeva al Giudice istruttore, Controparte_1
innanzitutto, di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., o di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa, di che gli attori avevano in precedenza indicato CP_4
come conducente dell'autovettura che aveva urtato la bicicletta condotta dal padre, di ordinare la sospensione del processo fino alla definizione del processo penale che vedeva la CP_5
, per i medesimi fatti, del delitto di cui all'art. 590 c.p. e di dichiarare l'improponibilità e
[...]
l'inammissibilità della domanda degli attori «per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti si cui al decreto legislativo
07.09.2005 n. 209 nonché per carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 2 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
S.p.A.» e, nel merito, contestava la fondatezza di detta domanda in quanto non provata e, in subordine, chiedeva la riduzione della somma da essa dovuta agli attori in considerazione del decesso di , sopravvenuto per cause indipendenti dal sinistro oggetto della con- Persona_1
troversia.
I.1.3. Ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la sua estensione a CP_4
poi chiamata in causa dalla società convenuta, ma rimasta contumace – ed espletata
[...]
l'istruttoria testimoniale e richiesto l'ausilio di un consulente tecnico medico-legale, il Giudice sammaritano, con la propria sentenza n. 3475/2018, pubblicata il 26 novembre 2018, rigettava la domanda dei fratelli , ritenendola in sostanza sfornita della necessaria prova, giacché Per_1
nessuno dei testi assunti aveva assistito al sinistro de quo, compensava integralmente tra le parti costituite le spese di rappresentanza e difesa e poneva a carico «di parte attorea» le spese occorse per la consulenza tecnica disposta d'ufficio.
I.2.1. Avverso tale decisione, e , con una citazione notificata Pt_1 Parte_2
dalla loro procuratrice ad litem per mezzo del servizio postale alla il 15 Controparte_1
febbraio 2019 ed alla in data 15/26 febbraio 2019, s'appellavano quindi a questa Corte CP_4
sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure, oltre ad aver omesso di indicare nell'intestazione della sentenza il nome e il corretto domicilio della loro procuratrice, aveva ri- gettato la loro domanda sulla base di un'immotivatamente incompleta valutazione del com- plessivo quadro probatorio e, in particolare, senza prendere in considerazione le risultanze rile- vanti ai fini della ricostruzione della vicenda de qua emergenti dai documenti da loro prodotti e dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. Sicché chiedevano che, previa la correzione dell'in- testazione e in riforma della sentenza appellata, «accertata la piena ed escluvia responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro» de quo, la nella Controparte_1
veste nella quale era stata convenuta, fosse condannata a pagar loro le seguenti somme: per danno non patrimoniale (biologico e morale) € 27.375,60; per invalidità tempo- Persona_1
ranea sia totale che parziale € 17.076,50; per danno biologico e morale moglie convivente
[...]
: € 10.000,00; per danno morale , figlio convivente, € 5.000,00; per Per_2 Parte_1
danno morale , figlio convivente 5.000,00 o comunque quella diversa, maggiore Parte_2
o minore, che si vorrà accertare, il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo pagamento».
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 3 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 7 maggio 2019, la Controparte_7
cepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 o dell'art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso.
I.2.3. La nvece rimaneva contumace. CP_4
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Al contrario di quanto sostenuto dalla società appellata, l'appello proposto da
[...]
e va senza alcun dubbio ritenuto rispettoso di quanto prescritto Parte_3 Parte_2
dall'art. 342 c.p.c. poiché i motivi su cui si fonda sono sufficientemente specifici e idonei a de- limitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi della motivazione che, secondo gli appel- lanti, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini da loro indicati.
II.2.1. Come s'è detto, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha errato nel rigettare la loro domanda fondandosi esclusivamente sulle testimonianze da lui assunte e dunque senza considerare le risultanze degli atti del procedimento penale sfociato nella sen- tenza del Giudice di pace di Caserta n. 199/2016, pubblicata il 26 maggio 2016 e divenuta irre- vocabile il 27 giugno 2016, con la quale la IO è stata assolta dal delitto di lesioni personali colpose in danno di per l'insufficienza delle prove che ella lo avesse commesso. Parte_4
Va ora aggiunto che, ad avviso di questa Corte, il loro appello è, per le ragioni e nei termini che saranno di seguito esposti, fondato.
Non v'è dubbio che nessuno dei testimoni escussi dal Giudice di prime cure ha assistito al sinistro allegato dagli attori.
Ma è altresì indubbio che il Giudice di primo grado, nel formulare il proprio giudizio, ha del tutto trascurato di prendere in considerazione i dati rilevanti ai fini probatori emergenti dai documenti prodotti dai fratelli , che, ad avviso di questa Corte, valutati insieme alle te- Per_1
stimonianze assunte nel corso del processo di primo grado, dalle quali non sono smentiti, bensì indirettamente confermati, forniscono un quadro indiziario sulla cui base, ad avviso di questa
Corte, deve ritenersi provato:
a) che, verso le ore 12:00 del 26 novembre 2008, la bicicletta in sella alla quale l'allora sessantunenne viaggiava, provenendo da Caserta e diretto verso Santa Maria Persona_1
N. 816/2019 r.g.aa.cc. Ferraro Pasquale + 1 c. + 1 Pag. 4 di 13 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Capua Vetere, mentre attraversava l'incrocio tra la Via Nazionale Appia e la strada di innesto allo svincolo di uscita dall'autostrada A1 sito nel territorio del comune di Casagiove, venne ur- tata nella parte posteriore da un'autovettura di colore grigio che, provenendo da detto svincolo, aveva svoltato o stava svoltando verso la sua destra per immettersi sulla Via Nazionale Appia in direzione di Santa Maria Capua Vetere;
b) che, a causa di tale urto, perse il controllo della bicicletta e cadde a Persona_1
terra riportando la frattura scomposta della tibia e del perone della gamba sinistra;
c) che alla guida dell'autovettura investitrice v'era una donna che, fermata l'autovettura ed uscitane, si avvicinò ad per accertarsi del suo stato di salute, acconsentì a Persona_1
dargli un telefono cellulare, con il quale egli tentò di chiamare in proprio soccorso il figlio
[...]
, ma inutilmente, e quindi, rientrata nell'autovettura e rimessala in moto, si allontanò Pt_3
senza chiamare soccorsi, né fornire i dati identificativi propri e del veicolo da lei condotto;
d) che, subito dopo, intervennero sul posto alcune persone che si trovavano in un vicino negozio, grazie al telefono cellulare messogli a disposizione da una delle quali Persona_1
riuscì finalmente a contattare il figlio , il quale, sopraggiunto nel luogo indicatogli dal Pt_1
padre, provvide a trasportare quest'ultimo con la propria autovettura al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere;
e) lì giunto verso le ore 13:41 del 26 novembre 2008, riferì di essere rima- Persona_1
sto vittima di un incidente stradale avvenuto in Casagiove e di soffrire di diabete mellito e di un'epatopatia cronica e, verso le ore 14:54, venne trasferito, con la diagnosi di una «frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale di tibia e perone gamba sx» giudicata guaribile in
30 giorni, salvo complicazioni, al Reparto Ortopedia del Controparte_8
dal quale venne dimesso il 24 dicembre 2008 con la diagnosi conclusiva di una «[f]rat-
[...]
tura da scoppio complessa epifisi prossimale di tibia e persone a sx» trattata mediante un inter- vento chirurgico di «[r]iduzione e sintesi» e «terapia medica».
In tal senso, infatti, militano univocamente i dati ricavabili:
1) innanzitutto, dalla denunzia-querela di contro i (non specificamente Persona_1
indicati, ma comunque, alla luce dei dati dal suo autore forniti, certamente non inidentificabili) responsabili del sinistro de quo depositata negli uffici della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 dicembre 2008 ed integralmente confermata, per
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 5 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quanto di loro rispettiva conoscenza, dallo stesso e da in oc- Persona_1 Parte_1
casione delle sommarie informazioni testimoniali da loro rispettivamente rese ai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della suddetta Procura della Repubblica il 18 giugno 2010 e il 5 giugno 2012, nella quale è dettagliatamente descritto quanto accaduto anche successiva- mente a tale sinistro e, in particolare, è indicato il numero dell'utenza cellulare dalla quale lo stesso espose di aver tentato la prima volta inutilmente di contattare il figlio Persona_1 [...]
e, chiamando il quale, quest'ultimo, il giorno dopo, si era sentito rispondere da una Pt_3
donna identificatasi come che aveva ammesso di essere la stessa persona alla CP_4
guida dell'autovettura che aveva investito la bicicletta del padre e di non aver potuto attendere che costui venisse soccorso a causa di suoi «ulteriori impegni», ed aveva poi detto al suo inter- locutore ed al fine di fornirgli i dati necessari per richiedere il risarcimento dei danni alla società con la quale l'autovettura era assicurata per i danni derivanti dalla sua circolazione di richia- marla telefonicamente il successivo 29 novembre 2008, data in cui , richia- Parte_1
mata la predetta utenza telefonica, aveva potuto parlare solo con una persona qualificatasi come figlia della la quale si era rifiutata di fornirgli i suddetti dati affermando che la madre CP_4
le aveva riferito che, tornata sul posto del sinistro pochi minuti dopo che questo era avvenuto, aveva visto la persona da lei investita allontanarsi sulla sua bicicletta;
2) in secondo luogo, dalle risultanze delle indagini svolte dai suddetti Carabinieri, che consentirono di accertare che l'utenza telefonica 3341888556 dalla quale era partita la prima delle suddette chiamate telefoniche di al figlio era. All'epoca del sini- Persona_1 Pt_1
stro de quo, intestata ad , figlia di Controparte_9 CP_4
3) in terzo luogo, dalle sommarie informazioni testimoniali rese ai medesimi Carabinieri il 9 giugno 2012 da , il quale riferì che, in un imprecisato giorno del 2008, forse Testimone_1
di mattina, aveva visto una persona sola, seduta sul marciapiedi davanti alla sua rivendita di automobili, che, lamentando di sentire forti dolori alle gambe, gli aveva detto di essere stato poco prima investito da un'autovettura ed alla quale aveva dato il proprio telefono cellulare per consentirle di chiamare il figlio, che, dopo poco, era sopraggiunto e l'aveva portata via insieme ad una bicicletta danneggiata era lì vicino;
4) in quarto luogo, dai referti ospedalieri e dagli ulteriori documenti sanitari prodotti dagli attori e la relazione del dr. consulente tecnico nominato d'ufficio dal Giudice Persona_3
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 6 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di primo grado, da cui si evince che , in un giorno e ad un'ora pienamente compa- Persona_1
tibili con quanto riferito da lui stesso, dal figlio e da in ordine al mo- Pt_1 Testimone_1
mento del sinistro e agli accadimenti immediatamente successivi, venne trasportato al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ove riferì spontaneamente di essere rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in Casa- giove e gli vennero diagnosticate delle lesioni personali pure compatibili con quanto da lui rife- rito in ordine alla dinamica di detto sinistro.
D'altronde, sulla base di questi dati, il Giudice di Pace di Caserta ha assolto la al CP_4
delitto di lesioni personali colpose in danno di di cui la stessa era imputata per- Persona_1
ché ha ritenuto insufficiente la prova che ella avesse commesso il fatto ascrittogli, posto che non risultava essere proprietaria di un'autovettura con il marchio Ford, così ritenendo implicita- mente provata la sussistenza di quel fatto.
Sicché, ad avviso questa Corte, v'è quanto basta per ritener sufficientemente provato che il sinistro stradale de quo è effettivamente avvenuto nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dagli attori, ma non anche la sua precisa dinamica, con l'ulteriore conseguenza che non
è possibile stabilire se e in che misura la responsabilità dell'urto tra l'autovettura rimasta ignota nonostante i dati forniti da e dal figlio per identificarla e la bicicletta Persona_1 Pt_1
condotta da sia ascrivibile alla conducente della prima o a quello della seconda Persona_1
ed è dunque necessario applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.
2, c.c.
II.2.2. Sempre alla luce di quanto s'è esposto, sussistono poi i presupposti per porre i danni conseguenti al suddetto sinistro a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, posto che l'autovettura al cui conducente va addebitata una concorrente responsabilità nella loro produzione è rimasta ignota a causa di fattori certamente non imputabili ad un comporta- mento negligente di o dei suoi figli. Persona_1
II.2.3. Passando quindi all'individuazione dei danni patiti da in conse- Persona_1
guenza del suddetto sinistro stradale, va, innanzitutto, osservato che, secondo il consulente tecnico del Giudice di primo grado, dalle lesioni personali riportate dal predetto sono derivate un'invalidità totale per la durata di 30 giorni, del 75% per la durata di 60 giorni, del 50% per la durata di 50 giorni e del 25% per la durata di 40 giorni ed un'invalidità permanente del 9-10%.
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 7 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Va tuttavia altresì considerato che : Persona_1
a) sebbene costretto a letto dalla data del sinistro, cioè dal 26 novembre 2008, almeno fino al 27 gennaio 2009, data in cui – secondo quanto risulta dal diario clinico del suo secondo ricovero nell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero F. Pala- sciano di Capua – cominciò a deambulare autonomamente con l'ausilio di un girello, certa- mente non era totalmente incapace di attendere a qualsiasi occupazione (ben potendo, ad esempio, leggere, conversare, ascoltare la radio, ecc.);
b) dimesso il 2 febbraio 2009 dal nosocomio capuano, dovette sottoporsi, grosso modo, nei due mesi successivi, a 35 sedute di fisiokinesiterapia riabilitativa presso il proprio domicilio alla fine delle quali era ancora in grado di deambulare autonomamente solo con l'ausilio di un girello (v. la testimonianza resa al Giudice di prime cure dal fisioterapista che lo ebbe in cura,
); Persona_4
c) successivamente, può presumersi che la sua invalidità dovette progressivamente re- gredire, anche se senza mai scomparire, posto che dal 31 agosto all'11 settembre del 2009 si sottopose ad un ciclo di 10 sedute di terapie riabilitative, ma presso il Centro Pubblico di Riabi- litazione di Santa Maria Capua Vetere dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, e, secondo quanto emerge dalle testimonianze rese al Giudice di prime cure da , Tes_2 Tes_3
e rimase afflitto da forti dolori alla gamba sinistra che
[...] Testimone_4 Testimone_5
gli impedivano di camminare, se non per brevi tratti e con l'ausilio di un bastone, di marciare in bicicletta e di guidare l'autovettura;
d) il 20 dicembre 2011 morì per cause delle quali dalle risultanze processuali non emerge una sufficiente prova e che pertanto non è possibile ricondurre al suddetto sinistro, ve- rificatosi poco più di tre anni prima.
La sua invalidità temporanea, pertanto, può essere ragionevolmente stimata pari al 60% per un periodo di 61 giorni, al 40% per i successivi 60 giorni e al 20% per i 150 giorni ancora successivi, mentre pare congrua la fissazione nella misura del 10% di quella derivante dai po- stumi permanenti delle suddette lesioni.
II.2.4.1. Per la liquidazione, necessariamente equitativa, dell'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali conseguentemente patiti da può poi, ad avviso di questa Persona_1
Corte, essere utilizzato come base di calcolo del valore monetario di quelli derivanti
N. 816/2019 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 8 di 13 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dall'invalidità temporanea il parametro di 130,00 € per ogni giorno di invalidità temporanea, che
è lievemente superiore a quello di 128,07 € indicato dalle tabelle per la liquidazione dei danni non patrimoniali in uso presso il Tribunale di Roma elaborate nel corso del 2023 e dunque evi- dentemente senza tener conto della successiva perdita di valore reale dell'euro, pari, secondo l'ISTAT, all'incirca all'1,3% e rientra nell'ambito della massima misura entro cui, secondo le ta- belle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. l'importo di 115,00 €, corri- spondente al valore monetario del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, può essere personalizzato in considerazione del grado superiore alla media della sof- ferenza soggettiva interiore del danneggiato.
Dal che consegue che l'equivalente monetario dei danni non patrimoniali patiti da
[...]
per l'invalidità temporanea conseguente alle lesioni personali subìte a causa del Parte_5
suddetto sinistro va equitativamente liquidato sommando al complessivo importo di [(130 x 0,6
x 61) + (130 x 0,4 x 60) + (130 x 0,2 x 150) =] 11.778,00 € quello, pari a 2.308,05 €, dei ccdd. interessi compensativi del danno derivante dal periodo di tempo trascorso dalla data del sini- stro alla data della presente decisione, calcolato sulla base degli interessi che, secondo il tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sarebbero stati prodotti fino alla data della presente decisione dal suddetto importo, devalutato del 23,792% alla data del sinistro e progressivamente rivalutato anno per anno secondo le corrispondenti variazioni dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel medesimo periodo, e dividendo l'importo risultante per due, in considerazione della pari responsabilità del medesimo Per_1
nella causazione del predetto sinistro, per un totale di [(11.778,00 + 2.308,05) : 2 =]
[...]
7.043,03 €.
Per quel che concerne poi la liquidazione dei danni non patrimoniali patiti da Parte_6
raro per i postumi permanenti delle lesioni personali subìte a causa del suddetto sinistro, va tenuto conto che, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, dal cui orientamento questo Collegio non ritiene di doversi discostare: «Il danno da premorienza – cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della con- clusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito – non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza
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dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un cri- terio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del
Tribunale di Roma)» (così Cass. 29832/2024. Conf. Cass. 41933/2021).
Pertanto, posto che , all'epoca del suddetto sinistro, aveva 61 anni e che Persona_1
la percentuale della sua invalidità permanente va stimata nella misura del 10% e che quindi, utilizzando il parametro delle tabelle in uso presso il tribunale di Roma, il valore monetario dei danni non patrimoniali derivanti da tale invalidità, se il medesimo fosse ancora vivo, do- Per_1
vrebbe essere liquidato sommando all'importo di base di 20.000,00 € quello, pari a 3.919,25 €, degli interessi compensativi, calcolati secondo lo stesso criterio sopra indicato, e dividendo l'importo risultante per due, per un totale di [(20.000 + 3.919,25) : 2 =] 8.040,38 €.
Siccome, però, è sopravvissuto al suddetto sinistro, senza considerare Persona_1
le frazioni d'anno inferiori a sei mesi, per soli tre anni dei sedici anni trascorsi dal medesimo sinistro fino alla data della presente decisione, l'equivalente monetario dei danni non patrimo- niali ora in considerazione va liquidato, applicando il cd. criterio proporzionale indicato dalla
Suprema Corte, in un importo pari a (8.040,38 x 3/16 =) 1.507,57 €.
Conseguentemente, l'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali subìti da Per_1
per effetto delle lesioni personali riportate a causa del suddetto sinistro va liquidato nel
[...]
complessivo importo di (7.043,03 + 1,507,57 =) 8.550,60 €, che va poi diviso in (8.550,60 : 2 =)
4.275,30 € per ciascuno degli appellanti, che del de cuius sono rimasti, in conseguenza della morte della madre, gli unici eredi legittimi, per quote eguali.
II.2.4.2. La domanda degli appellanti volta ad ottenere la condanna della società a pa- gare a ciascuno di loro la metà della somma di 10.000,00 € o della diversa somma ritenuta con- grua, oltre alla rivalutazione e agli interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e, in particolare, biologici e morali patiti dalla defunta madre, in conseguenza Persona_2
delle lesioni personali subite da a causa del suddetto sinistro va invece solo in Persona_1
parte accolta.
Invero, può dirsi provato, alla stregua delle dichiarazioni dei testi assunti dal Giudice di
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prime cure e dell'id quod plerumque accidit, che l'invalidità temporanea e quella permanente di , tenuto conto delle loro caratteristiche, causarono alla moglie – che, all'epoca Persona_1
del suddetto sinistro, aveva 60 anni e con lui conviveva insieme ai due figli, e , Pt_1 Pt_2
che avevano, rispettivamente, 29 e 23 anni – una sofferenza morale interiore e una significativa alterazione peggiorativa della vita di relazione, ma non anche delle patologie tali da essere con- siderate danni biologici, e perciò dei danni non patrimoniali il cui equivalente pecuniario può essere equitativamente liquidato, tenendo conto dei parametri orientativamente indicati dalle tabelle solitamente utilizzate dal Tribunale di Roma, in misura pari al 28% del suddetto equiva- lente pecuniario dei danni non patrimoniali subìti dal marito, cioè nell'importo di (8.550,60 x
0,28 =) 2.394,17 €, che va poi diviso in parti eguali tra i due appellanti, a ciascuno dei quali spetta pertanto l'importo di 1.197,09 €.
II.2.4.3. Per analoghe ragioni va accolta anche la domanda degli appellanti volta ad ot- tenere il risarcimento dei danni da loro personalmente patiti in conseguenza dell'invalidità del padre causata dal suddetto sinistro, il cui equivalente pecuniario può essere equitativamente liquidato in misura pari, per ciascuno di loro, nel 13% di quello liquidato per i danni patiti dal padre e dunque nell'importo di (8.550,60 x 0,13 =) 1.111,58 €.
II.2.4.4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello in esame e in riforma della sentenza appellata, la quale impresa designata per la liquidazione dei si- Controparte_1
nistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, va con- dannata a pagare a ciascuno degli appellanti il complessivo importo di (4.275,30 + 1.197,09 +
1.111,58 =) 6.583,97 €.
II.3. Considerato l'esito della controversia, la suddetta società va inoltre obbligata a te- nere indenni gli appellanti dalle spese di entrambi i gradi del processo, delle quali quella di rap- presentanza e difesa vanno distratte in favore dell'avv. Maria Rosaria Della Valle, che ne ha fatto richiesta, e liquidate, rapportando la relativa specifica alle risultanze processuali e ai parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudi- ziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, ragguagliato al decisum piuttosto che al petitum, in 6.000,00 € per il totale dei compensi, 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 933,90 € per il rimborso
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delle spese vive documentate delle quattro fasi del processo di primo grado ed in 5.200,00 € per il totale dei compensi, 780,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.186,80 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo d'appello, per un totale di (6.000 +
900 + 933,90 + 5.200 + 780 + 1.186,80 =) 15.000,70 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né peraltro necessario, liquidare in questa sede, dipendendo da fattori fu- turi ed incerti.
II.4. Va infine dichiarata inammissibile l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la cor- rezione dell'intestazione della sentenza appellata nella parte in cui risulta omesso il nome ed errato il domicilio dell'avvocata che li rappresentava e difendeva innanzi al Giudice di primo grado.
Tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza, non si vede quale interesse pos- sano più avere gli appellanti ad ottenere una tale correzione, in ordine alla quale comunque la competenza funzionale spetta, alla stregua di quanto disposto dall'art. 287 c.p.c., nel testo ri- sultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, al Giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3475/2018, pubblicata il 26 novembre 2018, proposto da Parte_7
e contro la quale impresa designata per la liquida-
[...] Parte_2 Controparte_1
zione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Cam- pania, e CP_4
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, con- danna la nella suddetta qualità, a pagare a ciascuno degli appellanti il Controparte_1
complessivo importo di 6.583,97 €, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal padre, , dalla madre, e da loro stessi personalmente in con- Persona_1 Persona_2
seguenza delle lesioni personali riportate dal padre a causa del sinistro stradale indicato nella motivazione della presente sentenza;
B) condanna altresì la suddetta società a rifondere agli appellanti le spese di rappresen- tanza e difesa di entrambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 15.000,70
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€, di cui 2.120,70 € per le spese vive, come specificato nella motivazione della presente sen- tenza, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Maria Rosaria Della
Valle;
C) pone definitivamente ed integralmente a carico della suddetta società, nei suoi rap- porti con le altre parti, l'onorario già liquidato nel corso del processo di primo grado in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di primo grado e i relativi accessori;
D) dichiara inammissibile l'istanza di correzione della sentenza appellata formulata da- gli appellanti.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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