Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1630 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 29.09.1985, con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Lo Voi
Fernando e Basile Susanna, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.04.1979, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Li Vigni Francesco,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
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del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: Come indicate nell'accordo depositato telematicamente l'8.11.2024
e nelle note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024;
FATTO
Con note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, richiedendo — a modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte — che il giudizio venga definito sulla base delle condizioni indicate nel ricorso congiunto (denominato “Conclusioni congiunte con richiesta di udienza a
trattazione scritta” e datato 5.11.2024) depositato in corso di causa l'8.11.2024 e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta
Pag. 2 di 4 in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio nato a [...] il Persona_1
6.05.2010 non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Invece, con riguardo alle pattuizioni di cui al punto n. 9 del ricorso congiunto, il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Ficarazzi (PA), in data CP_1
12.08.2023, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
Pag. 3 di 4 12, parte II, serie A, dell'anno 2023 — alle condizioni indicate nel ricorso congiunto (denominato “Conclusioni congiunte con richiesta di udienza a
trattazione scritta” e datato 5.11.2024) depositato in corso di causa l'8.11.2024;
PRENDE ATTO delle pattuizioni di cui al punto n. 9 dell'accordo;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 7/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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