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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa all'udienza del 14.3.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. T. D'Oronzo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Scarano CP_1
Resistente
Oggetto: progressione economica orizzontale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere aver lavorato, giusta contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del Comune di
Conversano, dal 16.12.2019 al 15.8.2021, come istruttore di vigilanza, cat. C1 e di essere transitata,
CP_ senza soluzione di continuità, in data 16.8.2021 presso il Comune di prestandovi servizio sino al 30.6.2023 - esponeva di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, indetta con avviso del 28.12.2022, per l'attribuzione delle progressioni orizzontali relative all'anno 2022.
A fondamento del ricorso eccepiva:
1) la nullità della procedura in quanto, nonostante fosse stato deputato alla valutazione delle domande il Segretario Comunale, di tanto si era occupato- senza alcuna delega- il responsabile del servizio;
2) l'illegittimità dell'esclusione atteso che, secondo quanto previsto dal bando, avrebbero potuto partecipare alla selezione i dipendenti con 24 mesi di anzianità nella categoria di appartenenza, compresi quelli “prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e/o presso altra amministrazione del comparto”.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità
o come meglio delle operazioni di selezione per la progressione economica orizzontale della categoria C per
1 l'anno 2022, con declaratoria di illegittimità, invaliditàà, nullità o come meglio dei singoli atti, anche attualmente non conosciuti, di ripartizione delle risorse del fondo per la categoria C e di selezione e valutazione dei candidati;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione della selezione per le progressioni economiche orizzontali della categoria C per l'anno 2022, con conseguente condanna del ad CP_1 effettuare nuovamente la selezione per le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 della categoria
C in attuazione dei principi e criteri sanciti dal c.c.n.l. nazionale e dalla contrattazione decentrata;
3) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la progressione economica orizzontale dalla categoria C1 alla categoria C2, nella misura massima possibile e secondo i criteri sanciti dal Bando e dal CCNL di categoria ( Enti Funzioni Locali), con riferimento alla procedura posta in essere
CP_ dal Comune di nell'anno 2022, e con decorrenza della progressione orizzontale dal 1 gennaio 2022 o da quando risulterà di legge o del caso;
4) dichiarare tenuta e condannare il ad assegnare all'istante nella misura massima la CP_1 progressione economica orizzontale dalla categoria C1 alla categoria C2 con decorrenza dal 1 gennaio 2022,
o da quando risulterà di legge o del caso;
5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento delle differenze retributive riconducibili alla progressione economica orizzontale con decorrenza dal 1 gennaio 2022, o da quando risulterà di legge
o del caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
CP_ 6) dichiarare tenuto e condannare il Comune di a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive fra il livello economicoC1 e il livello economico C2, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 o da quando risulterà di legge o del caso.
7) In subordine accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'atto impugnato ed il danno subito dal ricorrente nella perdita di risultato favorevole quale il passaggio di fascia retributiva
e/o possibilità di un risultato utile e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno da CP_1 mancata promozione ( differenza della retribuzione fra fascia C2 e fascia C1dall'01.01.2022 e sino al soddisfo), risarcimento danni da perdita di chance ( differenza della retribuzione fra fascia C2 e fascia
C1dall'01.01.2022 e sino al soddisfo),, risarcimento del danno esistenziale, professionale e morale da liquidarsi in €100.000 per come esposto in precedenza, ovvero da liquidare equitativamente dal Giudice, con interessi e rivalutazione interessi sino al soddisfo”.
Si costituiva tardivamente il convenuto che contestava gli avversi assunti insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 Parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2022 e, a supporto della propria domanda, ha eccepito l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale stante l'illegittima esclusione dalla procedura.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha richiamato la motivazione posta a fondamento di siffatta determinazione, ovvero “Non progredibile per mancanza dei requisiti di ammissibilità della istanza ossia non avere una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica
CP_ non inferiore a 2 anni essendo stata assunta nel Comune di in data 16/08/2021 per effetto dello scorrimento degli idonei in graduatoria concorsuale del Comune di San Vito dei Normanni”.
Tanto premesso, gioverà preliminarmente rilevare che la disciplina delle “progressioni orizzontali” per il personale degli enti locali è contenuta interamente negli atti di contrattazione negoziale di primo e secondo livello.
Come noto, è il CCNL del 31-3-1999 (art. 3) che ha stabilito il “nuovo” sistema di classificazione del personale introducendo le categorie B, C, D. L'art. 5 del contratto nazionale ha poi individuato la procedura di progressione all'interno della categoria;
tale progressione assume una valenza esclusivamente economica che si concretizza in incrementi di posizione retributiva che il dipendente può – sulla base di un sistema di valutazione – successivamente acquisire.
Lo stesso art. 5 individua inoltre una griglia di criteri in base ai quali gli enti devono effettuare la selezione del personale che – nel rispetto del limite delle risorse disponibili per finanziare l'istituto della progressione economica – può accedere al conseguimento del beneficio. In via generale tali criteri possono così elencarsi: esperienza acquisita;
risultati ottenuti;
prestazioni rese;
qualità della prestazione;
impegno individuale;
arricchimento professionale;
modalità di rapporto con l'utenza; grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente; capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi;
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; iniziativa personale e capacità di produrre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
L'integrazione e il completamento di tali criteri sono demandati - in base all'art. 16 del contratto nazionale - alla contrattazione collettiva integrativa.
Infine, l'art. 6 del CCNL 31-3-1999 istituisce l'obbligo per gli enti di adottare metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti – di competenza dei dirigenti - anche ai fini della progressione economica.
La materia è, comunque, connotata da una logica di decentramento organizzativo, per cui, in uno spirito di autoresponsabilità, sono in definitiva i singoli enti ad adottare importanti scelte in materia di provvista e, quindi, gestione delle risorse umane, avvalendosi dei diversi strumenti offerti dall'ordinamento (concorsi esterni, interni, altre procedure selettive, mobilità).
3 Costituisce poi insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio per cui, nel caso di concorso interno, la discrezionalità valutativa che caratterizza le operazioni selettive non deriva dall'estrinsecazione di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma si risolve nell'esercizio di attività imprenditoriale privatistica, ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal giudice ordinario tanto sotto il profilo, esterno, dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto per l'aspetto, interno, dell'osservanza del principio generale della correttezza, di cui all'art. 1175 C.C.
In prospettiva generale, la giurisprudenza anche più recente ha ribadito che le progressioni orizzontali non possono essere assegnate solo per anzianità e non possono riguardare tutti i dipendenti, anche se il fondo delle risorse decentrate risulti così capiente da consentirlo.
L'obiettivo di tale progressione, invero, è di consentire, al lavoratore meritevole una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni.
I differenziali retributivi, a parità di mansioni, sono pertanto fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su criteri automatici, come l'anzianità di servizio.
Dunque, le progressioni economiche, sia orizzontali che verticali, sono finalizzate alla valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti con natura premiale e scevra da automatismi. La selettività nelle procedure per l'ottenimento della progressione economica superiore realizza la finalità del carattere meritocratico dell'impiego all'interno della pubblica amministrazione.
Le disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici premianti e, dall'altro, fissando il limite della disponibilità del fondo.
Trattasi della previsione di una procedura imprescindibile e rispetto alla quale le disponibilità di bilancio fungono solo da limite esterno (cfr. Cass. sez. Lavoro, ord. n. 27932/2020).
La materia è stata poi rivisitata dal D.lgs. n. 150/2009, che, nel ridisegnare la ripartizione delle competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscano principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legislativo ha nello specifico disciplinato sia le progressioni economiche (art. 23), intese come passaggi all'interno della medesima area senza mutamenti mansionali, sia le progressioni di carriera (art. 24), intese come passaggi tra differenti aree di inquadramento. Le progressioni economiche devono essere assegnate con la stessa logica delle retribuzioni di risultato, e, dunque,
4 secondo criteri di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione.
Le conseguenze che sono discese dall'applicazione di questa nuova normativa sono riassumibili in tre aspetti: le progressioni orizzontali sono realizzate secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali e Decentrati, nei limiti delle risorse disponibili e con il vincolo del rispetto del principio di selettività; esse sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti;
infine, sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e dei risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione delle performance.
Ebbene, posto che l'art. 7 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 demanda alla contrattazione integrativa “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”, l'art. 16 di detto CCNL stabilisce che “
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
(…) 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi (…)
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista
l'attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina”.
L'art. 7 del CCNL 2022 ha previsto che “sono oggetto di contrattazione collettiva: ..C) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)”.
5 Ciò posto, l'art. 18 del CCDI del 12.12.2021 stabilisce che “
1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite
e certificate a seguito di processi formativi (…) 2. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. (…) 4. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni
e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio”.
Nel bando concernente la peo per l'anno 2022, è stato previsto quanto segue:
“Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo CP_ indeterminato nel Comune di che hanno una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica non inferiore a 2 anni.
Ai fini della progressione alla posizione immediatamente successiva a quella posseduta è comunque richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di ventiquattro mesi riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
Nel calcolo della anzianità di cui al precedente comma 2 sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente
e/o presso altre amministrazioni del comparto”.
Tale ultima disposizione non può che essere interpretata alla luce del CCDI ed in particolare in considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 18 che espressamente prevede le ipotesi in presenza delle quali nell'anzianità di servizio del dipendente dell'Ente che ha indetto il bando per il riconoscimento delle peo debba essere computato - ai fini della partecipazione alla relativa procedura - anche il servizio svolto presso altra amministrazione.
Ebbene, posto che la ricorrente, come è incontestato tra le parti, è stata assunta dal convenuto CP_1
in forza dello scorrimento della graduatoria del di San Vito dei Normanni, con conseguente CP_1
costituzione ex novo del rapporto di lavoro a far data dal 16.8.2021 (e inapplicabilità, per differenza di ratio, della previsione contenuta nell'art. 16 comma 9 del citato CCNL e nell'art. 18 co. 4 CCDI: ratio da ravvisare nell'esigenza di garantire al dipendente, che renda le sue prestazioni per una PA differente, di partecipare alla progressione orizzontale), appare fondato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'istante, al momento della presentazione della domanda, non poteva vantare il requisito per la partecipazione alla procedura, ovvero essere dipendente del Comune a tempo indeterminato con un'anzianità di inquadramento nella categoria non inferiore a 2 anni, laddove l'anzianità di
6 servizio maturata presso altre amministrazioni avrebbe potuto rilevare in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 CCNL 2022 (richiamato in ricorso), in termini di “esperienza professionale” ai fini dell'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, da considerare unitamente alle “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità”.
Alla luce dei rilievi che precedono, alcuna rilevanza potrebbe avere ai fini del decidere l'asserita nullità della procedura in contestazione, per assenza di delega conferita al Responsabile del servizio: posto che parte convenuta ha prodotto copia della delega attribuita in data 5.1.2023 alla dott.ssa si osserva che- anche ove fosse fondato tale assunto- in ogni caso la ricorrente, priva del Per_1
requisito per la partecipazione al bando, non avrebbe alcun concreto interesse ad ottenere la riedizione della procedura.
Quanto alla domanda risarcitoria, rilevato che in ricorso difettano specifiche allegazioni aderenti al caso concreto comprovanti la sussistenza, seppur in via presuntiva, di un danno morale, alla salute e d'immagine, appare evidente che alcun risarcimento del danno (in tesi da parametrare a quanto non percepito per un anno a titolo di peo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 comma 8 CCNL
2018) può essere accordato in favore della ricorrente, stante l'insussistenza di una condotta illegittima, addebitabile al convenuto, astrattamente suscettibile di determinare un CP_1
pregiudizio ristorabile in termini monetari.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento ma la complessità e la peculiarità delle questioni esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta il ricorso. compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa all'udienza del 14.3.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. T. D'Oronzo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Scarano CP_1
Resistente
Oggetto: progressione economica orizzontale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere aver lavorato, giusta contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del Comune di
Conversano, dal 16.12.2019 al 15.8.2021, come istruttore di vigilanza, cat. C1 e di essere transitata,
CP_ senza soluzione di continuità, in data 16.8.2021 presso il Comune di prestandovi servizio sino al 30.6.2023 - esponeva di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, indetta con avviso del 28.12.2022, per l'attribuzione delle progressioni orizzontali relative all'anno 2022.
A fondamento del ricorso eccepiva:
1) la nullità della procedura in quanto, nonostante fosse stato deputato alla valutazione delle domande il Segretario Comunale, di tanto si era occupato- senza alcuna delega- il responsabile del servizio;
2) l'illegittimità dell'esclusione atteso che, secondo quanto previsto dal bando, avrebbero potuto partecipare alla selezione i dipendenti con 24 mesi di anzianità nella categoria di appartenenza, compresi quelli “prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e/o presso altra amministrazione del comparto”.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità
o come meglio delle operazioni di selezione per la progressione economica orizzontale della categoria C per
1 l'anno 2022, con declaratoria di illegittimità, invaliditàà, nullità o come meglio dei singoli atti, anche attualmente non conosciuti, di ripartizione delle risorse del fondo per la categoria C e di selezione e valutazione dei candidati;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione della selezione per le progressioni economiche orizzontali della categoria C per l'anno 2022, con conseguente condanna del ad CP_1 effettuare nuovamente la selezione per le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 della categoria
C in attuazione dei principi e criteri sanciti dal c.c.n.l. nazionale e dalla contrattazione decentrata;
3) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la progressione economica orizzontale dalla categoria C1 alla categoria C2, nella misura massima possibile e secondo i criteri sanciti dal Bando e dal CCNL di categoria ( Enti Funzioni Locali), con riferimento alla procedura posta in essere
CP_ dal Comune di nell'anno 2022, e con decorrenza della progressione orizzontale dal 1 gennaio 2022 o da quando risulterà di legge o del caso;
4) dichiarare tenuta e condannare il ad assegnare all'istante nella misura massima la CP_1 progressione economica orizzontale dalla categoria C1 alla categoria C2 con decorrenza dal 1 gennaio 2022,
o da quando risulterà di legge o del caso;
5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento delle differenze retributive riconducibili alla progressione economica orizzontale con decorrenza dal 1 gennaio 2022, o da quando risulterà di legge
o del caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
CP_ 6) dichiarare tenuto e condannare il Comune di a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive fra il livello economicoC1 e il livello economico C2, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 o da quando risulterà di legge o del caso.
7) In subordine accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'illegittimità dell'atto impugnato ed il danno subito dal ricorrente nella perdita di risultato favorevole quale il passaggio di fascia retributiva
e/o possibilità di un risultato utile e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno da CP_1 mancata promozione ( differenza della retribuzione fra fascia C2 e fascia C1dall'01.01.2022 e sino al soddisfo), risarcimento danni da perdita di chance ( differenza della retribuzione fra fascia C2 e fascia
C1dall'01.01.2022 e sino al soddisfo),, risarcimento del danno esistenziale, professionale e morale da liquidarsi in €100.000 per come esposto in precedenza, ovvero da liquidare equitativamente dal Giudice, con interessi e rivalutazione interessi sino al soddisfo”.
Si costituiva tardivamente il convenuto che contestava gli avversi assunti insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 Parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2022 e, a supporto della propria domanda, ha eccepito l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale stante l'illegittima esclusione dalla procedura.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha richiamato la motivazione posta a fondamento di siffatta determinazione, ovvero “Non progredibile per mancanza dei requisiti di ammissibilità della istanza ossia non avere una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica
CP_ non inferiore a 2 anni essendo stata assunta nel Comune di in data 16/08/2021 per effetto dello scorrimento degli idonei in graduatoria concorsuale del Comune di San Vito dei Normanni”.
Tanto premesso, gioverà preliminarmente rilevare che la disciplina delle “progressioni orizzontali” per il personale degli enti locali è contenuta interamente negli atti di contrattazione negoziale di primo e secondo livello.
Come noto, è il CCNL del 31-3-1999 (art. 3) che ha stabilito il “nuovo” sistema di classificazione del personale introducendo le categorie B, C, D. L'art. 5 del contratto nazionale ha poi individuato la procedura di progressione all'interno della categoria;
tale progressione assume una valenza esclusivamente economica che si concretizza in incrementi di posizione retributiva che il dipendente può – sulla base di un sistema di valutazione – successivamente acquisire.
Lo stesso art. 5 individua inoltre una griglia di criteri in base ai quali gli enti devono effettuare la selezione del personale che – nel rispetto del limite delle risorse disponibili per finanziare l'istituto della progressione economica – può accedere al conseguimento del beneficio. In via generale tali criteri possono così elencarsi: esperienza acquisita;
risultati ottenuti;
prestazioni rese;
qualità della prestazione;
impegno individuale;
arricchimento professionale;
modalità di rapporto con l'utenza; grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente; capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi;
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; iniziativa personale e capacità di produrre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
L'integrazione e il completamento di tali criteri sono demandati - in base all'art. 16 del contratto nazionale - alla contrattazione collettiva integrativa.
Infine, l'art. 6 del CCNL 31-3-1999 istituisce l'obbligo per gli enti di adottare metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti – di competenza dei dirigenti - anche ai fini della progressione economica.
La materia è, comunque, connotata da una logica di decentramento organizzativo, per cui, in uno spirito di autoresponsabilità, sono in definitiva i singoli enti ad adottare importanti scelte in materia di provvista e, quindi, gestione delle risorse umane, avvalendosi dei diversi strumenti offerti dall'ordinamento (concorsi esterni, interni, altre procedure selettive, mobilità).
3 Costituisce poi insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio per cui, nel caso di concorso interno, la discrezionalità valutativa che caratterizza le operazioni selettive non deriva dall'estrinsecazione di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma si risolve nell'esercizio di attività imprenditoriale privatistica, ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal giudice ordinario tanto sotto il profilo, esterno, dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto per l'aspetto, interno, dell'osservanza del principio generale della correttezza, di cui all'art. 1175 C.C.
In prospettiva generale, la giurisprudenza anche più recente ha ribadito che le progressioni orizzontali non possono essere assegnate solo per anzianità e non possono riguardare tutti i dipendenti, anche se il fondo delle risorse decentrate risulti così capiente da consentirlo.
L'obiettivo di tale progressione, invero, è di consentire, al lavoratore meritevole una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni.
I differenziali retributivi, a parità di mansioni, sono pertanto fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su criteri automatici, come l'anzianità di servizio.
Dunque, le progressioni economiche, sia orizzontali che verticali, sono finalizzate alla valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti con natura premiale e scevra da automatismi. La selettività nelle procedure per l'ottenimento della progressione economica superiore realizza la finalità del carattere meritocratico dell'impiego all'interno della pubblica amministrazione.
Le disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici premianti e, dall'altro, fissando il limite della disponibilità del fondo.
Trattasi della previsione di una procedura imprescindibile e rispetto alla quale le disponibilità di bilancio fungono solo da limite esterno (cfr. Cass. sez. Lavoro, ord. n. 27932/2020).
La materia è stata poi rivisitata dal D.lgs. n. 150/2009, che, nel ridisegnare la ripartizione delle competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscano principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legislativo ha nello specifico disciplinato sia le progressioni economiche (art. 23), intese come passaggi all'interno della medesima area senza mutamenti mansionali, sia le progressioni di carriera (art. 24), intese come passaggi tra differenti aree di inquadramento. Le progressioni economiche devono essere assegnate con la stessa logica delle retribuzioni di risultato, e, dunque,
4 secondo criteri di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione.
Le conseguenze che sono discese dall'applicazione di questa nuova normativa sono riassumibili in tre aspetti: le progressioni orizzontali sono realizzate secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali e Decentrati, nei limiti delle risorse disponibili e con il vincolo del rispetto del principio di selettività; esse sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti;
infine, sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e dei risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione delle performance.
Ebbene, posto che l'art. 7 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 demanda alla contrattazione integrativa “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”, l'art. 16 di detto CCNL stabilisce che “
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
(…) 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi (…)
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista
l'attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina”.
L'art. 7 del CCNL 2022 ha previsto che “sono oggetto di contrattazione collettiva: ..C) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)”.
5 Ciò posto, l'art. 18 del CCDI del 12.12.2021 stabilisce che “
1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite
e certificate a seguito di processi formativi (…) 2. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. (…) 4. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni
e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio”.
Nel bando concernente la peo per l'anno 2022, è stato previsto quanto segue:
“Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo CP_ indeterminato nel Comune di che hanno una anzianità di inquadramento nella categoria o nella posizione economica non inferiore a 2 anni.
Ai fini della progressione alla posizione immediatamente successiva a quella posseduta è comunque richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di ventiquattro mesi riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
Nel calcolo della anzianità di cui al precedente comma 2 sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente
e/o presso altre amministrazioni del comparto”.
Tale ultima disposizione non può che essere interpretata alla luce del CCDI ed in particolare in considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 18 che espressamente prevede le ipotesi in presenza delle quali nell'anzianità di servizio del dipendente dell'Ente che ha indetto il bando per il riconoscimento delle peo debba essere computato - ai fini della partecipazione alla relativa procedura - anche il servizio svolto presso altra amministrazione.
Ebbene, posto che la ricorrente, come è incontestato tra le parti, è stata assunta dal convenuto CP_1
in forza dello scorrimento della graduatoria del di San Vito dei Normanni, con conseguente CP_1
costituzione ex novo del rapporto di lavoro a far data dal 16.8.2021 (e inapplicabilità, per differenza di ratio, della previsione contenuta nell'art. 16 comma 9 del citato CCNL e nell'art. 18 co. 4 CCDI: ratio da ravvisare nell'esigenza di garantire al dipendente, che renda le sue prestazioni per una PA differente, di partecipare alla progressione orizzontale), appare fondato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'istante, al momento della presentazione della domanda, non poteva vantare il requisito per la partecipazione alla procedura, ovvero essere dipendente del Comune a tempo indeterminato con un'anzianità di inquadramento nella categoria non inferiore a 2 anni, laddove l'anzianità di
6 servizio maturata presso altre amministrazioni avrebbe potuto rilevare in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 CCNL 2022 (richiamato in ricorso), in termini di “esperienza professionale” ai fini dell'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, da considerare unitamente alle “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità”.
Alla luce dei rilievi che precedono, alcuna rilevanza potrebbe avere ai fini del decidere l'asserita nullità della procedura in contestazione, per assenza di delega conferita al Responsabile del servizio: posto che parte convenuta ha prodotto copia della delega attribuita in data 5.1.2023 alla dott.ssa si osserva che- anche ove fosse fondato tale assunto- in ogni caso la ricorrente, priva del Per_1
requisito per la partecipazione al bando, non avrebbe alcun concreto interesse ad ottenere la riedizione della procedura.
Quanto alla domanda risarcitoria, rilevato che in ricorso difettano specifiche allegazioni aderenti al caso concreto comprovanti la sussistenza, seppur in via presuntiva, di un danno morale, alla salute e d'immagine, appare evidente che alcun risarcimento del danno (in tesi da parametrare a quanto non percepito per un anno a titolo di peo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 comma 8 CCNL
2018) può essere accordato in favore della ricorrente, stante l'insussistenza di una condotta illegittima, addebitabile al convenuto, astrattamente suscettibile di determinare un CP_1
pregiudizio ristorabile in termini monetari.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento ma la complessità e la peculiarità delle questioni esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta il ricorso. compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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