Sentenza breve 20 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/06/2022, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00995/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (Arca SU Salento), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo racc. A/R in data 8/03/22, di rigetto della richiesta di voltura del contratto di locazione, con contestuale invito alla riconsegna dell’immobile;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (Arca SU Salento);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. A. Pezzuto per Arca SU Salento;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Arca SU Salento gli ha comunicato che non aveva diritto alla voltura del contratto di locazione che era intestato alla di lui madre (deceduta il 23.8.2016), in quanto, ai sensi dell’art. 13, L.R. n. 10/2014, i requisiti per il subentro dovevano essere posseduti al momento del decesso dell’assegnatario, mentre, nel caso di specie, nel 2016 il ricorrente risultava sposato con la Sig.ra -OMISSIS-, dalla quale si è separato con accordo di separazione del 2019, trasmesso con prot. n. -OMISSIS-;
- b) con lo stesso atto Arca SU ha avvertito il ricorrente che, in caso di mancato riscontro entro 15 giorni, sarebbe stato ritenuto occupante sine titulo e che sarebbero state avviate le procedure di rilascio dell’immobile;
- c) l’Arca SU si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.;
- d) alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che, nella materia de qua , la Corte di Cassazione ha osservato quanto segue: « 3. - Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). 4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio […] . La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio » (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021).
3) Rilevato che, nel caso di specie, si controverte intorno al rigetto della richiesta di voltura, con la conseguenza che « va attribuita al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell’assegnazione non riserva all’amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. 19 agosto 2016, n. 17201; 26 ottobre 2017, n. 25411; 16 gennaio 2007, n. 757; 10 gennaio 2003, n. 178 )» (T.A.R. Salerno, sent. n. 28 del 12 gennaio 2022).
4) Ritenuto quindi che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. (« Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato» ).
5) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra parte ricorrente e Arca SU Salento, considerata la peculiarità del caso esaminato, e che nulla vada disposto sulle spese di lite nei confronti del Comune di Lecce, in quanto quest’ultimo non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e Arca SU Salento.
Nulla spese nei confronti del Comune di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.