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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3427/2020
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3427 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso la sentenza n. 1258/2020 resa dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nel procedimento recante R.G. n. 4917/2015, pubblicata il 27.8.2020, non notificata pendente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio (c.f.:
) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Roberto Coppola (c.f.: C.F._3
Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data
30.09.2020, l ha impugnato la sentenza indicata in Parte_3
epigrafe, n. 1258 del 27.8.2020, resa inter partes dalla II Sezione Civile del Tribunale di
Avellino, con la quale è stata integralmente respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 (n. 3610/2015 RG) notificato in data 29/09/2015, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1 della somma di € 115.000,00, a saldo delle prestazioni erogate a carico del
[...] CP_2
nell'anno 2013 per la patologia clinica, oltre interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo, e oltre spese legali.
Instaurato il contradditorio, si è costituito l'appellato Controparte_3
che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito
[...] dell'appello, chiedendone, in via principale, il rigetto;
ha poi proposto appello Parte incidentale condizionato, in relazione alla somma a suo dire non contestata dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di euro 26.258,55.
Fissata la comparizione per il 3.03.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13 luglio 2022; sono seguiti due rinvii d'ufficio prima al 29.05.2024 poi all'8 aprile 2026.
Con decreto del 9 gennaio 2025 la causa è stata anticipata all'udienza del 12.02.2025.
Disposta al contempo per detta data la trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
9.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 12.02.2025, depositata il 13.02.2025 e ritualmente comunicata il 15.02.2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 18 febbraio
2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
R.G. n. 3427/2020 Sentenza A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3427/2020 Sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3427 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso la sentenza n. 1258/2020 resa dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nel procedimento recante R.G. n. 4917/2015, pubblicata il 27.8.2020, non notificata pendente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in atti, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio (c.f.:
) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Roberto Coppola (c.f.: C.F._3
Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data
30.09.2020, l ha impugnato la sentenza indicata in Parte_3
epigrafe, n. 1258 del 27.8.2020, resa inter partes dalla II Sezione Civile del Tribunale di
Avellino, con la quale è stata integralmente respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 (n. 3610/2015 RG) notificato in data 29/09/2015, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1 della somma di € 115.000,00, a saldo delle prestazioni erogate a carico del
[...] CP_2
nell'anno 2013 per la patologia clinica, oltre interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo, e oltre spese legali.
Instaurato il contradditorio, si è costituito l'appellato Controparte_3
che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito
[...] dell'appello, chiedendone, in via principale, il rigetto;
ha poi proposto appello Parte incidentale condizionato, in relazione alla somma a suo dire non contestata dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di euro 26.258,55.
Fissata la comparizione per il 3.03.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13 luglio 2022; sono seguiti due rinvii d'ufficio prima al 29.05.2024 poi all'8 aprile 2026.
Con decreto del 9 gennaio 2025 la causa è stata anticipata all'udienza del 12.02.2025.
Disposta al contempo per detta data la trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
9.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 12.02.2025, depositata il 13.02.2025 e ritualmente comunicata il 15.02.2025, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 18 febbraio
2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
R.G. n. 3427/2020 Sentenza A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3427/2020 Sentenza