TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
PERRONE JESSICA MARIA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
LEIDI DANIELA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 15/07/2025, i rispettivi procuratori hanno depositato una nota scritta nella quale hanno chiesto
1 l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note depositate l'08-
09/07/2025).
Ebbene, merita accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia minore (n. il 12/08/2014 in Alzano Persona_1
Lombardo), nata dalla convivenza more uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, con l'unica precisazione che, avendo le parti previsto il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno, in assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la casa familiare sita in San Paolo d'Argon, via Divisione Julia n. 2/A rimarrà semplicemente in godimento esclusivo al signor ma non potrà formare oggetto di “assegnazione”. Parte_2
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge, con la precisazione contenuta in parte motiva.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
PERRONE JESSICA MARIA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
LEIDI DANIELA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 15/07/2025, i rispettivi procuratori hanno depositato una nota scritta nella quale hanno chiesto
1 l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note depositate l'08-
09/07/2025).
Ebbene, merita accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia minore (n. il 12/08/2014 in Alzano Persona_1
Lombardo), nata dalla convivenza more uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, con l'unica precisazione che, avendo le parti previsto il collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno, in assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la casa familiare sita in San Paolo d'Argon, via Divisione Julia n. 2/A rimarrà semplicemente in godimento esclusivo al signor ma non potrà formare oggetto di “assegnazione”. Parte_2
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge, con la precisazione contenuta in parte motiva.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2