Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2022, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il difensore, in Frattamaggiore (NA), via F. A. Giordano, n. 36;
contro
- Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il difensore, in Napoli, Centro direzionale – isola E/2 – scala A;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, protocollo int. n. -OMISSIS-del 23 dicembre 2021, adottata dal dirigente del Settore Tutela del territorio attività produttive cimitero del Comune di Giugliano in Campania, notificata in data 4 gennaio 2022;
- del verbale di sequestro del Comando di Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS-, prot. Gen.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. NI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Comune di Giugliano in Campania (NA) del 23 dicembre 2021, con il quale è stata ordinata la demolizione di opere abusive.
1.1. Nel provvedimento gravato si contesta la realizzazione – in area classificata dal piano regolatore generale come “E1-zona agricola normale” – di un manufatto di circa 70 mq realizzato con tavelle e lapilcemento, con copertura di legno e pannelli coibentati. La struttura è risultata suddivisa in locale cucina, 2 vani wc, camera da letto e salone.
Secondo il Comune, tali interventi e sistemazioni – eseguiti in assenza di titoli abilitativi con trasformazione urbanistico edilizia del territorio – hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.
1.2. Il ricorrente ha innanzitutto evidenziato, in punto di fatto, come l’opera edilizia contestata fosse stata realizzata dal proprio padre (imprenditore agricolo) oltre trent’anni addietro rispetto all’adozione dell’ordine demolitorio e come la stessa struttura fosse stata, nel tempo, adibita a deposito di attrezzature agricole ed a ricovero per i coadiuvanti agricoli in caso di avversità meteorologiche. Ha poi sottolineato come, agli inizi del 2021, a causa di svariate e consistenti lesioni alle mura a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, si sono resi necessari improcrastinabili interventi di messa in sicurezza e di recupero e risanamento conservativo al fine di evitare il crollo della struttura in questione, con pericolo anche per l’adiacente fabbricato.
1.3. Tanto premesso, il ricorrente è insorto avverso l’ordinanza di demolizione di cui è stato destinatario, articolando sei motivi di ricorso, per mezzo dei quali ha dedotto:
i) violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di istruttoria, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto nonché illogicità manifesta;
ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 97 Cost. nonché eccesso di potere per motivazione incongrua ed insufficiente;
iii) violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale (art. 7 della l. n. 241/1990);
iv) violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che gli interventi eseguiti sarebbero, al più, subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività;
v) violazione degli artt. 22, 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 in ragione della mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria;
vi) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per incongruità e sproporzionalità dell’area da acquisire.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, il quale ha avversato ciascuna delle censure proposte dal ricorrente e ha concluso per la reiezione del gravame.
3. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, si rende necessario un preliminare chiarimento in punto di fatto.
Come già accennato poc’anzi, il ricorrente non giunge mai a contestare (ed anzi conferma con le proprie deduzioni difensive) l’abusività (originaria) del manufatto, limitandosi a censurare l’azione amministrativa, sotto diversi profili, sulla base del presupposto – invero non evincibile dal provvedimento – che l’azione amministrativa sarebbe stata indirizzata a reprimere gli interventi effettuati da ultimo (ossia nel 2021), i quali, invece, se correttamente qualificati come “risanamento conservativo”, non sarebbero stati oggetto della sanzione demolitoria.
Tuttavia, l’ordinanza in parola è stata adottata rispetto al manufatto tout court , abusivo in sé, a nulla rilevando la tipologia (o natura) dei lavori effettuati nel 2021, che il ricorrente qualifica come meri interventi risanativi e/o di messa in sicurezza. In altre parole, l’azione amministrativa, diversamente dalla ricostruzione attorea, è stata indirizzata a reprimere la costruzione perché realizzata abusivamente e non soltanto perché, successivamente, in ipotesi, “risanata” (parimenti) senza autorizzazione.
5. Tanto premesso in ordine al corretto inquadramento dei fatti di causa, il ricorso è infondato.
5.1. Con il primo gruppo di censure, si contesta la carenza di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare il verbale di sequestro operato dagli agenti di polizia giudiziaria senza però accertare l’effettiva consistenza delle opere e il loro contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
Più nello specifico, il ricorrente – pur senza contestare, come detto, la effettiva realizzazione delle opere edilizie – deduce la “superficialità” dell’Amministrazione “visto che si è unicamente limitata a richiamare il contenuto del verbale di sequestro elevato dal Comando di Polizia Municipale” .
La prospettazione del ricorrente, che sconta l’errato presupposto fattuale di partenza appena evidenziato, non può trovare favorevole apprezzamento.
Infatti, dalla piana lettura del provvedimento gravato (ma lo stesso può dirsi anche rispetto al presupposto verbale di sequestro richiamato nell’ordinanza), emerge con nitore l’accertamento di una edificazione di opere abusive, rispetto alla quale – correttamente – l’Amministrazione comunale ha contestato l’assenza di titoli abilitativi e la “realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile”.
Del resto, come accennato supra , è lo stesso ricorrente a confermare l’edificazione (abusiva) anche nell’atto di parte senza che, al riguardo, possa assumere alcun rilievo la circostanza – pur essa evidenziata nel ricorso – che la (originaria) realizzazione del manufatto fosse molto risalente nel tempo. Sotto tale ultimo aspetto, non è superfluo rammentare che il dato temporale, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ( cfr ., ex multis , Cons. Stato, Ad. Pl, n. 9/2017 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1060/2017).
Dunque, nessun difetto di istruttoria è dato cogliere nel caso di specie, dovendosi invece ritenere l’intervento pienamente sussumibile nel perimetro applicativo dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Tale disposizione chiarisce che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (come quelli richiamati nel provvedimento gravato) e sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di “nuova costruzione”, di “ristrutturazione urbanistica” ovvero di “ristrutturazione edilizia” dalla quale derivi un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici.
5.2. Quanto all’asserito deficit di motivazione, questo Tribunale, anche recentemente, ha avuto peraltro modo di ribadire come “la motivazione è ritenuta adeguata allorquando sia stato reso esplicito che il manufatto è stato realizzato in contrasto con la vigente normativa edilizia senza che si renda necessario precisare ulteriori profili” (T.A.R. Campania n. 4965/2024) . Nella stessa pronuncia, è stato pure ricordato che “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 2017 ha precisato a tale proposito che al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell’abusività dell’opera in rapporto alla strumentazione urbanistica (…), senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore, alcuna altra precisazione”.
Nel caso che qui occupa, l’ordinanza contesta chiaramente l'assenza di titoli abilitativi per una “trasformazione urbanistico edilizia del territorio” . Inoltre, il richiamo alla “zona agricola normale” e alla realizzazione di un “organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile” è sufficiente a rendere palese il deficit del titolo edilizio (circostanza peraltro mai contestata dal ricorrente) per un intervento edificatorio in un’area a vocazione agricola.
5.3. Non coglie nel segno neppure la censura mossa in ordine all’asserita violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Al riguardo, va dato seguito alla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia , per la quale l’attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ( cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 10340/2022 e Cons. stato, Sez. VI, n. 3707/2022).
Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto riportato proprio nel ricorso, la partecipazione dell’interessato avrebbe, al più, confermato la “circostanza che l’abuso contestato risale ad oltre trent’anni fa e che i lavori da ultimo eseguiti sono solo opere di messa in sicurezza e di risanamento conservativo del fatiscente manufatto” . Dunque, in disparte l’irrilevante qualificazione (di parte ricorrente) dell’ultimo intervento edilizio come mero “risanamento conservativo”, non viene messa in discussione l’abusività dell’opera in sé, pertanto, il manufatto va comunque abbattuto, “non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4640/2025).
5.4. Anche il quarto motivo di ricorso – concernente l’errata applicazione dell’art. 31 del testo unico edilizia (T.U.E.), sull’assunto che la fattispecie in questione sarebbe, al limite, sottoposta al regime di (sola) denuncia di inizio attività – va disatteso.
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione non si sarebbe avveduta del fatto che “le opere di cui si discorre, finalizzate - solo e soltanto - a garantire una manutenzione ed un recupero conservativo del preesistente manufatto, non possono ricomprendersi tra siffatti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” ( cfr. pag. 12 del ricorso).
Al riguardo, nel richiamare le precisazioni già operate al precedente punto 4, ci si limita qui a sottolineare che se (come nel caso di specie) il manufatto (nella sua consistenza originaria) è stato edificato senza il necessario permesso di costruire non ha alcun senso disquisire sulla corretta qualificazione degli ultimi interventi (del 2021), poiché la natura abusiva della struttura in questione precede (e, in un certo senso, assorbe) le più recenti attività edilizie, di guisa che nessun intervento di “recupero conservativo” (per quanto, ex se , realizzabile subordinatamente alla “semplice” segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001) potrebbe legittimamente “innestarsi” su un’opera originariamente realizzata in modo illecito.
5.5. Dall’inconferente richiamo all’art. 22 del Testo unico sull’edilizia deriva quale logica, diretta conseguenza l’infondatezza dell’ulteriore censura mossa in merito all’“errato convincimento circa l’impossibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria”.
Sul punto, è stato già evidenziato come le opere realizzate (e contestate) rientrino tra gli interventi subordinati al permesso di costruire, pertanto, la sanzione applicabile ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è quella demolitoria.
5.6. Da ultimo, è stata ritenuta sproporzionata la congruità della previsione di acquisizione dell’area de qua nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
In merito, basti rilevare che la censura è innanzitutto inammissibile perché afferente ad un “avvertimento” privo di autonoma ed immediata portata lesiva, atteso che l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune avverrà, peraltro solo in via ipotetica, “con provvedimento a parte” , come indicato nella stessa ordinanza gravata.
Peraltro, non è comunque dato cogliere nel provvedimento – diversamente da quanto asserito nel ricorso – alcuna “acquisizione dell’intera particella -OMISSIS-”, limitandosi invece l’ordinanza a richiamare il riferimento catastale nel cui ambito ricade l’area in questione; del resto, nello stesso avvertimento finale, l’Amministrazione puntualizza come l’acquisizione di diritto avverrà “secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche” . Va quindi disattesa anche l’ultima censura formulata.
6. Per le ragioni sopra esposte, destituiti di fondamento tutti i motivi di gravame, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Giugliano in Campania, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
TA LU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
NI TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TE | TA LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.