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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 756/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CHIESA CARLO ANDREA, elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. CHIESA
CARLO ANDREA appellanti contro
IN DEL CURATORE DOTT. Controparte_1 CP_2 [...]
C.F. ) con sede in Reggio Emilia, Via Panisi n. 6/2: chiuso CP_3 P.IVA_1 CP_1
il 10.10.2018 e quindi per esso i soci della Società fallita:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNETTA Parte_3 C.F._3
ERCOLE, elettivamente domiciliata in VIA MARCO PACUVIO 5 72100 BRINDISI presso il difensore avv. PENNETTA ERCOLE appellata
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
quale erede del sig. C.F. ) Controparte_6 Persona_1 C.F._6
pagina 1 di 16 C.F. ) Parte_4 C.F._7
C.F. ) Parte_5 C.F._8
Appellati contumaci e
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_2
Appellata contumace e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIGGIANI Controparte_8 P.IVA_3
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO 50 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. TRIGGIANI GIANCARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASOIRA ROBERTO e Controparte_9 P.IVA_4 dell'avv. PRUSSO DAVIDE ( ) CORSO ITALIA N. 91 15011 ACQUI C.F._9
TERME, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. RASOIRA ROBERTO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 8.05.2025
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Contrariis reiectis; Avuto riguardo al fatto che i conchiudenti non hanno svolto domande nei confronti dei soci della con tutte le derivanti conseguenze;
Per le causali in atti ed in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, previa, occorrendo, ammissione dei mezzi di istruttoria orale e peritale, di cui sopra, accogliersi le conclusioni di e cioè: dichiararsi la decadenza CP_10 dell'esercizio degli attorei diritti azionati e/o la prescrizione dei diritti stessi;
Ritenersi in subordine, il concorso del fatto colposo del e quantificarsi la sua incidenza nel danno finale. Il Controparte_9
tutto, con le conseguenti pronunzie di rimborso di quanto corrisposto dai conchiudenti in forza della sentenza di Primo Grado. Vinte competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf.,
CPA ed IVA ex lege. E con distrazione di quelle di codesto grado, di cui l'esponente si dichiara antistatario”.
Per l'appellata Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- previo espresso richiamo ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate nel primo grado da intendersi espressamente richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio;
pagina 2 di 16 - dato atto che la nella prefata qualità, aderisce ai motivi di gravame Controparte_8 proposti dall' Ing. e dall' Arch. Parte_1 Parte_2
- rilevatane ed accertatane la fondatezza, riformare la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni rassegnate da in primo grado ossia: CP_8
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la prescrizione dell'azione avversaria e del diritto avversario oltre alla decadenza dell'azione in relazione all'articolo 1667 c.c. e la prescrizione della azione avversaria e del diritto avversario oltre alla eccezione di decadenza dall'azione nell'ipotesi di cui all'articolo 1669
c.c. per i motivi argomentati nell'atto di costituzione. Con vittoria di spese di giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, previa assunzione di ogni necessario incombente, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed allo stato non provata mandando di conseguenza assolta da ogni pretesa. Controparte_8
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, graduate le responsabilità delle parti in causa nella determinazione e/o aggravamento dei danni diretti ed indiretti lamentati da parte attrice, condannare l'Ing. nei limiti del giusto e del Pt_1
provato, secondo l'eventuale grado di responsabilità accertata e dichiarare Controparte_8
tenuta alla manleva sulla base del contratto assicurativo che la lega all'Ing. Pt_1
Con la conseguente condanna del a pagare a favore della Controparte_9 Parte_6
a titolo di rimborso, quanto da questa già corrisposto in forza ed esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellato Controparte_9
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, richiamato integralmente ex art. 346 c.p.c il contenuto e le difese svolte negli atti del procedimento di primo grado, rigettare integralmente l'appello proposto dall'Arch. e dall' Ing. avverso la sentenza n.258/2023 del Tribunale Parte_2 Parte_1 di Alessandria, pronunciata ad esito del procedimento civile n. 367/2018 r.g. e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre gli accessori di legge.”
Per l'appellata Parte_3
“Precisa le proprie conclusioni chiedendo che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellata – ovvero il suo difetto di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio dedotto in causa – e gli appellanti condannati alla rifusione dei compensi di lite secondo le tariffe professionali vigenti”.
pagina 3 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, nelle Controparte_9
loro rispettive qualità di impresa esecutrice e progettisti/direttori dei lavori, il Controparte_1 in persona del curatore dott. l'Arch. e l'Ing. Controparte_3 Parte_2 Parte_1
nonché le compagnie di assicurazione dei due professionisti, e Controparte_11 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_12 danni subiti, derivati da errori dei convenuti nella progettazione e nell'esecuzione di un immobile comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele II, quantificati nei costi da sostenere per CP_9
l'eliminazione dei vizi e/o dei difetti accertati dal CTU nominato in sede di ATP, Ing. per un Per_2 importo di € 58.000,00.
Riferiva in specie il Comune attore che, in forza di contratto d'appalto n. 80 del 04.06.2008 veniva realizzato in Piazza Vittorio Emanuele II un fabbricato destinato a centro di informazione e CP_9 circolo ricreativo;
l'esecuzione dei lavori era stata appaltata alla ditta –successivamente CP_1
dichiarata fallita - mentre l'attività sia di progettazione che di direzione lavori era stata assegnata all'Arch. ed all'Ing. l'importo dell'appalto era di € 117.500,00, di Parte_2 Parte_1
cui una parte a carico del e la parte restante a carico di fondi regionali. Controparte_9
Riferiva, inoltre, che, dopo l'edificazione dell'opera, concessa in gestione a soggetto privato, si erano presentate numerose fessurazioni all'interno ed all'esterno dei locali, ed a seguito delle segnalazioni del privato cui era stata consegnata l'opera, l'Ufficio Tecnico Comunale aveva incaricato l'Ing. Per_3
di provvedere ad effettuare una perizia tecnica che definisse i vizi, le cause ed i costi per gli
[...]
interventi necessari per la riparazione della situazione venutasi a creare;
tale perizia veniva trasmessa all'Arch. ed all'Ing. che ne contestavano il contenuto. Stante Parte_2 Parte_1
l'urgenza di poter intervenire, veniva depositato, quindi, il ricorso ex artt. 696 e 696 bis (RG 870/2017)
e in ambito di tale procedimento il CTU, Ing. individuava errori di progettazione, Persona_4
di direzione lavori e di esecuzione degli stessi, escludendo che i vizi fossero da ricondursi a cattiva manutenzione. In particolare, nella relazione finale venivano evidenziate in modo specifico e dettagliato sotto il profilo tecnico, rilevanti criticità sia in fase di esecuzione materiale dei lavori, sia soprattutto in fase di progettazione e di direzione lavori. Concludeva quindi chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 58.000,00.
Il rimaneva contumace, mentre si costituivano in giudizio l'Arch. Controparte_1
e l'Ing. eccependo l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti del Pt_2 Pt_1
risultando competente a conoscerne unicamente il Tribunale fallimentare, con Controparte_1 estensione dell'improcedibilità anche nei confronti di essi convenuti, ed eccependo, nel merito, la pagina 4 di 16 prescrizione e la decadenza del dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché Controparte_9
contestando le risultanze della CTU esperita in sede di ATP;
i convenuti chiedevano inoltre di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie Compagnie di assicurazione, al fine di essere manlevati dalle stesse, nei cui confronti evidenziavano profili di mala gestio del sinistro.
Si costituiva nel giudizio eccependo il difetto di legittimazione Controparte_11 attiva del nei propri confronti, evidenziando l'improcedibilità della domanda attorea Controparte_9
nei confronti del sollevando eccezione di prescrizione e decadenza del Controparte_1
dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c. e chiedendo di contenere una eventuale condanna in CP_9
manleva della Compagnia nei limiti delle condizioni contrattuali.
Si costituiva anche la eccependo il difetto di Parte_6 legittimazione attiva del nei propri confronti, evidenziando l'improcedibilità della Controparte_9
domanda attorea nei confronti del e sollevando a sua volta eccezione di Controparte_1
prescrizione e decadenza del dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c., chiedendo quindi di CP_9
contenere una eventuale condanna in manleva della Compagnia nei limiti delle condizioni contrattuali.
Autorizzati i convenuti alla chiamata in giudizio delle rispettive compagnie assicuratrici, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda sia nei confronti del sia nei confronti delle Compagnie di assicurazione, ed il Giudice concedeva Controparte_1
termini ex art. 183, comma 6° c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo ATP RG 870/17 e rigettate le prove orali formulate da tutte le parti in quanto ritenute irrilevanti, dopo aver formulato una proposta conciliativa che aveva trovato l'adesione delle parti convenute costituite e delle terze chiamate, e non anche della parte attrice, con sentenza n. 258/2023 del 27/03/2023, il Tribunale di Alessandria, dato atto preliminarmente che la rinuncia, effettuata dal legale di parte attrice, in relazione alle domande svolte nei confronti del e di e doveva Controparte_1 Controparte_12 Controparte_11 essere intesa come rinuncia all'azione, la dichiarava inefficace in quanto non proveniente dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e dichiarava inammissibile nei confronti del la domanda attorea, per essere competente funzionalmente il Tribunale Controparte_1
Fallimentare.
Il Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda attorea nei confronti di
[...]
e di non essendo prevista, al di fuori dei casi Controparte_11 Controparte_12
espressamente previsti dalla legge, azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile a quest'ultimo legata da un rapporto contrattuale.
pagina 5 di 16 Nel merito rilevava che in corso di ATP il CTU nominato aveva accertato che la causa delle lesioni era da ricondurre sia ad errori commessi nelle scelte di carattere progettuale/architettonico/strutturale, sia ad errori commessi nell'esecuzione dei lavori;
in specie era stata la scelta progettuale inerente la tipologia di struttura portante con cui era stato realizzato il fabbricato in questione ad essere errata, in quanto, in considerazione della previsione di numerose aperture sulla muratura perimetrale (porte e finestre), con porzioni di muratura portante presente negli incroci murari aventi dimensioni troppo ridotte rispetto ai carichi di cui erano gravate, sarebbe stato necessario utilizzare per la struttura portante telai in cls armato. Inoltre molteplici fessurazioni sarebbero state causate dal fatto che numerose porzioni di muratura risultavano di lunghezza inferiore a quanto prescritto dalla normativa, o, ancora, dipendevano da una non corretta modalità di posa dei blocchi di muratura, in carenza di dovuti ammorsamenti ed immaschiamenti tra i mattoni, nonché dalla posizione di realizzazione del cordolo perimetrale gravante in parte sul cordolo esterno. Era stata poi poco corretta la scelta di scaricare il peso della capriata in legno utilizzata per la struttura di copertura del corpo centrale sulla muratura perimetrale sprovvista di cordolo. Il CTU aveva inoltre escluso che i fenomeni fessurativi fossero riconducibili a cattiva manutenzione, anche solo parziale, dell'immobile da parte della proprietà e/o del gestore ed aveva quindi individuato gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'opera, quantificandone anche il costo in modo onnicomprensivo in euro 58.000,00 IVA inclusa.
Riteneva quindi che le fessurazioni riscontrate dal CTU rientrassero nella nozione di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima.
Precisava inoltre che le fessurazioni o microfessurazioni di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, determinavano comunque, nel tempo, una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, sicché le fessurazioni o crepe potevano essere qualificate in via astratta, ove di rilievo non trascurabile, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. Nel caso in esame il CTU aveva evidenziato come le fessurazioni riscontrate sui muri interni ed esterni del fabbricato comunale, lungi dal rappresentare solamente un problema estetico, avevano valenza strutturale.
Il Tribunale rigettava peraltro l'eccezione sollevata dai convenuti di decadenza del attoreo CP_9 dalla garanzia per i vizi e difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., e di prescrizione della relativa azione, osservando che il termine decadenziale di un anno dalla scoperta previsto dall'art. 1669 c.c. per la denunzia dei vizi decorre dal momento in cui il danneggiato consegua un apprezzabile grado di pagina 6 di 16 conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e del rapporto di causalità tra gli stessi e la imperfetta progettazione e/o esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti e tale conoscenza, si debba ritenere di norma acquisita solo a seguito di indagini peritali. E, dunque, nel caso di specie, sebbene le fessurazioni fossero visibili già immediatamente all'ultimazione dell'opera, consegnata il 24.11.2008, tuttavia soltanto con la relazione del tecnico di parte, Ing. , consegnata l'08.09.2016, il aveva conseguito un Persona_3 CP_9
apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei vizi e della loro derivazione causale da errori di progettazione/esecuzione dell'opera. Sottolineava che la prima lettera raccomandata di denuncia e diffida inviata dal agli odierni convenuti era datata 20.12.2016 mentre il ricorso per CP_9 accertamento tecnico preventivo era stato notificato all'Arch. e all'Ing. Pt_2 Pt_1
rispettivamente in data 30.03.2017 e 29.03.2017; il procedimento di accertamento tecnico preventivo si concludeva in data 05.11.2017 con il deposito dell'elaborato peritale del CTU Ing. ed entro Per_2
l'anno il aveva radicato il giudizio di primo grado, sicché i termini di decadenza per Controparte_9
la denuncia e di prescrizione dell'azione previsti dall'art. 1669 c.c. erano stati rispettati. Riteneva poi prive di pregio le contestazioni mosse dai convenuti alla CTU e non ravvisava un concorso colposo del nell'aggravamento del danno, avendo il CTU escluso che le fessurazioni potessero ritenersi CP_9 ascrivibili ad una cattiva manutenzione del fabbricato da parte dell'ente comunale o del gestore privato, evidenziando come il acquisita compiuta conoscenza dei vizi, avesse tentato di Controparte_9 instaurare un confronto con l'impresa esecutrice e i due professionisti convenuti onde addivenire ad una soluzione stragiudiziale della problematica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Riteneva peraltro l'Arch. e l'Ing. responsabili in egual misura, stante il ruolo Parte_2 Parte_1
congiuntamente assunto da entrambi di progettisti/direttori dei lavori, ravvisando in specie errori di progettazione e meramente esecutivi. Riteneva quindi i due professionisti solidalmente responsabili della problematica fessurativa dei muri del fabbricato comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele 2 e li condannava in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal rappresentati dai Controparte_9 costi e dalle spese necessarie per il ripristino del fabbricato e per l'eliminazione delle cause fessurative, così come quantificati nel computo metrico allegato alla Relazione dell'Ing. per un importo Per_2
di € 58.000,00, da rivalutarsi dal dicembre 2016 alla liquidazione, e quindi di € 68.498,00, oltre interessi legali.
Stante l'accoglimento della domanda attorea, condannava altresì le Compagnie assicurative terze chiamate, che nulla avevano eccepito rispetto alla operatività delle coperture assicurative azionate dai convenuti, a manlevare e tenere indenni i due professionisti di quanto dovuto alla parte attrice a titolo risarcitorio, nei limiti delle rispettive condizioni di polizza.
pagina 7 di 16 Condannava i convenuti e a rimborsare alla parte attrice le spese Parte_1 Parte_2
processuali sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP;
condannava quindi la
[...]
a rimborsare a il 50% delle spese processuali Parte_6 Parte_1
sostenute sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP e condannava la
[...]
a rimborsare a il 50% delle spese processuali sostenute, Controparte_11 Parte_7
per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP;
condannava infine il a Controparte_9
rimborsare ad ed alla le spese Controparte_11 Parte_6
processuali per le prime due fasi del giudizio.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello l'Arch. e l'Ing. Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia totalmente Parte_1
omesso di considerare i dati che pure attestavano come il fosse a conoscenza da Controparte_9
tempo dei vizi e della loro derivazione causale, rilevando che il già nel ricorso per ATP aveva CP_9
dichiarato che le lesioni murarie erano in effetti comparse sin dal periodo immediatamente successivo alla conclusione dei lavori dal 2011, riferendo che, a seguito di pec inoltrata in data 17.11.2015 dal stesso, era stata convocata presso la propria sede una riunione tecnica alla quale avevano CP_9 partecipato gli appellanti, il loro collaboratore, l'attuale Sindaco del e il CP_9 CP_13
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del in tale incontro si era discusso delle Controparte_14 lamentele del gestore del bar relative a fessurazioni nei muri ed ai vizi dell'opera. Alla fine dell'incontro era stato eseguito quindi un sopralluogo tecnico congiunto mirante ad individuare le cause delle fessurazioni e le modalità degli interventi manutentivi/riparatori dell'immobile e in tale sede i tecnici avevano individuato con precisione la tipologia dei vizi stessi e concordato gli interventi da eseguire: chiusura delle finestre centrali della facciata, esclusa quella del lato servizi igienici;
realizzazione di quattro rinforzi a tutt'altezza della muratura nei punti di unione tra il corpo centrale e i laterali;
cerchiatura delle bucature esistenti con elementi realizzati in modo tale da riproporre le cornici oggi solo disegnate con la tinteggiatura e ripristino dell'intonaco delle facciate.
Assumevano quindi gli appellanti, richiamando i dettagliati capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., che il avesse conseguito un apprezzabile grado CP_9
di conoscenza della gravità dei vizi e della loro derivazione causale da errori di progettazione/esecuzione dell'opera molto prima della relazione tecnica del tecnico ing. Per_3
consegnata l'08.09.2016, ed in effetti già dall'ottobre 2010, né aveva mai contestato in sede
[...]
giudiziale le circostanze storiche dedotte dagli esponenti nei propri atti di causa, da ritenersi quindi acclarate ex art. 115 c.p.c., chiedendo comunque, in via subordinata, ammettersi la prova testimoniale dedotta in primo grado.
pagina 8 di 16 Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale abbia comunque escluso il concorso colposo del stesso nell'aggravamento del danno, ribadendo che CP_9 nell'incontro del 02.12.2015 erano stati individuati non solo i vizi dell'opera, ma anche gli interventi atti a rimediarli, ma il non ne aveva disposto l'esecuzione. Rilevano infatti come durante CP_9
l'incontro del 20 ottobre 2010 alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom.
[...]
preso atto dell'aggravarsi delle lesioni, si fossero individuati interventi opportuni per il Tes_1
rimedio dei vizi;
l'Amministrazione Comunale non era tuttavia intervenuta, nonostante i reiterati solleciti da parte degli appellanti, finché era venuta a scadere la possibilità di richiedere l'approvazione della variante presso la Regione Piemonte ed il relativo finanziamento che sarebbe stato utile per l'ampliamento della struttura edilizia ed il contestuale rimedio dei vizi. Lamentavano quindi che il
Tribunale non abbia in specie applicato il disposto ex art. 1227 c.c., evidenziando che, ove si fossero immediatamente attuati interventi idonei per l'eliminazione dei vizi, le opere necessarie sarebbero state di minore entità e di minor spesa, chiedendo quindi che il ristoro dovuto sia valutato almeno sulla base del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte del 2010 e rinnovarsi al fine la CTU esperita.
Si è costituita nel gravame la assicuratrice RC Controparte_15 dell'Ing. ribadendo quanto già sostenuto avanti il Tribunale di Alessandria e associandosi alle Pt_1
contestazioni, istanze ed eccezioni proposte da parte appellante, in specie all'eccezione di prescrizione dell'azione avversaria e del diritto avversario ed all'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669
c.c., riconoscendo, pertanto, la fondatezza dei motivi proposti dagli appellanti in riforma della sentenza gravata e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in primo grado e la restituzione di quanto pagato al Controparte_9
Si è costituita nel giudizio di gravame la sig.ra figlia del sig. Parte_3 Per_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, precisando di aver rinunciato all'eredità
[...]
del padre con dichiarazione resa il 19.08.2021 innanzi al Cancelliere del Tribunale di Brindisi, luogo ove si era aperta la successione. Chiede quindi dichiararsi, anche con sentenza parziale, che
[...]
non è erede o comunque avente causa di e, per l'effetto, estromettersi la Parte_3 Persona_1
medesima dal processo, stante la sua carenza di legittimazione passiva con condanna degli appellanti in solido alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
Rileva anzitutto la Corte che, avuto riguardo al limitato oggetto dei motivi di gravame formulati dalla parte appellante, deve ritenersi ormai definitivamente accertato tra le parti in forza delle statuizioni già rese dal primo Giudice in merito che l'opera progettata dall'Arch. e dall'Ing. Pt_2
su incarico del fosse affetta da vizi e difetti di tale gravità da risultare Pt_1 Controparte_9
ascrivibili al disposto normativo ex art. 1669 ed addebitabili ad errori di progettazione ed esecuzione.
pagina 9 di 16 Assumono peraltro gli odierni appellanti che detti vizi siano in specie effettivamente emersi subito dopo la consegna dell'opera, sicché, a seguito di prima denuncia del a mezzo CP_9
comunicazione trasmessa con pec in data 17.11.2015, era stata convocata quindi una riunione tecnica in esito alla quale si era già compiutamente verificata l'esistenza, natura e gravità delle fessurazioni denunciate si erano quindi individuati gli interventi da eseguirsi per il consolidamento ed il ripristino dell'immobile riguardato. In relazione alle vicende così allegate gli appellanti lamentano quindi, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia anzitutto erroneamente ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate in rapporto all'azione risarcitoria promossa dal ex art. CP_9
1669 c.c., introdotta in specie solo con procedimento preliminare per A.T.P. avviato con ricorso notificato in data 23.03.2017 a seguito di denuncia formulata con lettera raccomandata in data
20.12.2016, e si dolgono dall'altro, con secondo motivo di impugnazione, che il Tribunale abbia erroneamente escluso un concorso di responsabilità del ex art. 1227 c.c. nell'aggravare i vizi CP_9
denunciati, determinando un aumento del costo delle opere necessarie per la loro eliminazione, omettendo di attuare tempestivamente gli interventi ravvisati necessari in esito alla riunione tecnica svoltasi presso la sede del ora appellato in data 2.12.2015. CP_9
I due motivi di gravame formulati dagli appellanti risultano, dunque, fondati sulla valutazione della documentazione richiamata nell'atto di impugnazione e che si assume depositata in atti in allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. promosso dal ora appellato prima dell'instaurazione del giudizio a quo, verosimilmente contenuta nel CP_9
fascicolo di parte prodotto dai resistenti in sede di A.T.P., non riversato in formato telematico agli atti del procedimento di primo grado né nell'ambito del presente giudizio, che non sussiste tuttavia in atti e non è, dunque, conoscibile e verificabile da questa Corte.
Risulta, peraltro, che il primo Giudice, con ordinanza riservata in data 23-24/07/2020, aveva disposto “l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 870/2017 Tribunale di Alessandria)”, ma trattasi di provvedimento relativo al solo fascicolo d'ufficio ed a quanto in esso contenuto, né risulta dalla documentazione in atti se gli odierni appellanti abbiano quindi ritirato il fascicolo di parte che in effetti, dalla lettura della comparsa di costituzione nel giudizio a quo, risulterebbe ad essa allegata quale documento n. 1, descritto come “fascicolo atti e produzioni della fase di ATP”, ma non risulta compresa nel file.zip di cui al documento n. 2 allegato all'atto di impugnazione denominato “fascicolo di primo grado.zip”.
Orbene, secondo chiari principi dettati in materia dalla Suprema Corte con recente intervento a Sezioni
Unite, confermati anche da giurisprudenza successiva, “possono pertanto enunciarsi i seguenti principi di diritto.
pagina 10 di 16 Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”. E, dunque “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”. E, tuttavia, affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n.
4835 del 16/02/2023 ).
Tuttavia, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con pagina 11 di 16 conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 ).
Ed infatti, anche in situazione inversa, l'appellante, “ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025; assolutamente conforme: Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013 e giurisprudenza successiva ).
Orbene, in specie, il appellato, in sede di ricorso promosso per A.T.P. ante causam, ha CP_9
unicamente allegato che:
Identiche circostanze il ha quindi allegato in sede di citazione promossa per l'instaurazione del CP_9
giudizio a quo ed in sede di prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. ha quindi ribadito di avere avuto piena conoscenza della gravità e delle cause dei difetti denunciati solo a seguito del deposito della relazione tecnica depositata dal tecnico incaricato Ing. , consegnata Persona_3
pagina 12 di 16 l'08.09.2016. Non possono quindi ritenersi acclarate ex art. 115 c.p.c. le ulteriori circostanze dedotte dagli odierni appellanti a conforto dell'eccezione già formulata nel primo giudizio, nel rilevare che essi
Mancano infatti in atti tanto l'invocata pec che si assume inoltrata dal in data 17.11.2015, CP_9
quanto documentazione alcuna della conseguente riunione tecnica che si assume svolta in data
02.12.2015, in esito alla quale, secondo quanto esposto dagli odierni appellanti, erano stati individuati non solo i vizi dell'opera, ma anche gli interventi atti a rimediarli, mai realizzati quindi dal CP_9
Parte convenuta in primo grado aveva peraltro dedotto prova orale, riproposta quindi in sede di gravame, seppure in termini condizionati, per il solo caso la Corte ne ritenga “opportuna”
l'ammissione, ma tale prova non pare comunque idonea a comprovare quanto avvenuto nel suddetto incontro conseguente all'iniziale denuncia.
Si chiede infatti di provare unicamente “che il 02.12.2015 ore 8,30 veniva convocata presso il
[...]
una riunione con gli esponenti. Erano presenti il geom. e il Sindaco CP_9 CP_14 CP_13
Nell'incontro si è discusso dei vizi dell'opera e delle lamentele del nuovo gestore del bar. Alle ore
10,30 tutte le parti si recavano a visionare l'immobile ed ivi riscontrarono l'aggravamento dei vizi”.
Seppure, dunque, il Tribunale abbia ritenuto di non ammettere detta prova, vertendo il capo 19 dell'articolato in esame “su circostanza non specificamente contestata dalla controparte”, non potrebbe comunque ritenersi parimenti incontestato quanto ulteriormente allegato dagli appellanti a conforto dell'impugnazione svolta, e cioè che alla fine dell'incontro era stato eseguito un sopralluogo tecnico congiunto mirante ad individuare le cause delle fessurazioni e le modalità degli interventi manutentivi/riparatori dell'immobile e in tale sede i tecnici avevano individuato con precisione la pagina 13 di 16 tipologia dei vizi stessi e concordato gli interventi da eseguire: chiusura delle finestre centrali della facciata, esclusa quella del lato servizi igienici;
realizzazione di quattro rinforzi a tutt'altezza della muratura nei punti di unione tra il corpo centrale e i laterali;
cerchiatura delle bucature esistenti con elementi realizzati in modo tale da riproporre le cornici oggi solo disegnate con la tinteggiatura e ripristino dell'intonaco delle facciate.
La stessa eccezione ex art. 1227, comma II, c.c. tempestivamente formulata dagli odierni appellanti in comparsa di costituzione in primo grado e riproposta con il secondo motivo di gravame si appalesa peraltro infondata.
Correttamente infatti il Tribunale ha respinto l'istanza dei convenuti di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze unicamente enunciate nella seconda memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., non allegate in comparsa di costituzione e neppure nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. Trattasi infatti di circostanze del tutto nuove e solo tardivamente allegate a conforto del generico assunto, di cui all'atto di costituzione in primo grado, secondo cui
Deve peraltro evidenziarsi che anche in esito al procedimento preventivo per ATP il C.T.U. in quella sede nominato aveva unicamente riscontrato che
Emerge, dunque, che gli interventi realmente urgenti che il avrebbe potuto tempestivamente CP_9
eseguire allorché acquisita consapevolezza delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi denunziati erano comunque di portata ben modesta ed unicamente volti ad impedire possibili crolli che non risulta si siano verificati in seguito. pagina 14 di 16 L'appello in esame si appalesa, dunque, totalmente infondato e le spese del presente giudizio, nei rapporti fra i contraddittori principali, appellanti e seguono quindi la piena Controparte_9
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, pur con deposito di sola comparsa conclusionale da parte del CP_9
Si ravvisano invece sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione degli oneri di lite nei rapporti fra gli appellanti e la Compagnia assicuratrice costituita in sede di gravame,
[...]
che ha dichiarato di associarsi alle “contestazioni, questioni ed Parte_6
eccezioni” formulate dal proprio assicurato, Ing. Parte_1
Non può trovare infine accoglimento l'unica istanza formulata nel giudizio dalla sig.ra Parte_3
citata in sede di gravame quale erede del defunto sig. già socio della
[...] Persona_1 CP_1
che aveva eseguito le opere di cui si discute e quindi fallita, per la declaratoria di carenza di
[...]
legittimazione passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio e la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del gravame in suo favore.
Come puntualmente rilevato dal difensore alla prima udienza di comparizione dinanzi al Consigliere
Istruttore, gli odierni appellanti non hanno promosso infatti domanda alcuna nei confronti dei soci della
Società appaltatrice dei lavori in contestazione quindi fallita – e quindi dei loro eredi ed aventi causa -.
La scelta difensiva della sig.ra di costituirsi nel gravame per contestare la sua qualità di erede del Pt_3
defunto socio e di svolgere quindi attivamente le sue difese sino all'esito del giudizio Persona_1
non può ritenersi, dunque, necessitata o comunque giustificata in considerazione del contenuto dell'atto di appello, che non reca in effetti domanda alcuna nei suoi riguardi o verso il suo supposto dante causa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello in esame e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n.
258/2023 depositata dal Tribunale di Alessandria in data 27/03/2023;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore del appellato dele spese del Controparte_9
presente giudizio, che si liquidano in € 7.388,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese pagina 15 di 16 generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra gli appellanti e la Parte_6
[...]
4) Rigetta la domanda formulata dalla sig.ra di condanna degli appellanti al Parte_3
pagamento delle spese del gravame in suo favore.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 756/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CHIESA CARLO ANDREA, elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA OTTOLENGHI, 1 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. CHIESA
CARLO ANDREA appellanti contro
IN DEL CURATORE DOTT. Controparte_1 CP_2 [...]
C.F. ) con sede in Reggio Emilia, Via Panisi n. 6/2: chiuso CP_3 P.IVA_1 CP_1
il 10.10.2018 e quindi per esso i soci della Società fallita:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNETTA Parte_3 C.F._3
ERCOLE, elettivamente domiciliata in VIA MARCO PACUVIO 5 72100 BRINDISI presso il difensore avv. PENNETTA ERCOLE appellata
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
quale erede del sig. C.F. ) Controparte_6 Persona_1 C.F._6
pagina 1 di 16 C.F. ) Parte_4 C.F._7
C.F. ) Parte_5 C.F._8
Appellati contumaci e
C.F. ) Controparte_7 P.IVA_2
Appellata contumace e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIGGIANI Controparte_8 P.IVA_3
GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO 50 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. TRIGGIANI GIANCARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASOIRA ROBERTO e Controparte_9 P.IVA_4 dell'avv. PRUSSO DAVIDE ( ) CORSO ITALIA N. 91 15011 ACQUI C.F._9
TERME, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 72 15011 ACQUI TERME presso il difensore avv. RASOIRA ROBERTO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 8.05.2025
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Contrariis reiectis; Avuto riguardo al fatto che i conchiudenti non hanno svolto domande nei confronti dei soci della con tutte le derivanti conseguenze;
Per le causali in atti ed in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza sugli impugnati capi, previa, occorrendo, ammissione dei mezzi di istruttoria orale e peritale, di cui sopra, accogliersi le conclusioni di e cioè: dichiararsi la decadenza CP_10 dell'esercizio degli attorei diritti azionati e/o la prescrizione dei diritti stessi;
Ritenersi in subordine, il concorso del fatto colposo del e quantificarsi la sua incidenza nel danno finale. Il Controparte_9
tutto, con le conseguenti pronunzie di rimborso di quanto corrisposto dai conchiudenti in forza della sentenza di Primo Grado. Vinte competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf.,
CPA ed IVA ex lege. E con distrazione di quelle di codesto grado, di cui l'esponente si dichiara antistatario”.
Per l'appellata Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- previo espresso richiamo ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate nel primo grado da intendersi espressamente richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio;
pagina 2 di 16 - dato atto che la nella prefata qualità, aderisce ai motivi di gravame Controparte_8 proposti dall' Ing. e dall' Arch. Parte_1 Parte_2
- rilevatane ed accertatane la fondatezza, riformare la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni rassegnate da in primo grado ossia: CP_8
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la prescrizione dell'azione avversaria e del diritto avversario oltre alla decadenza dell'azione in relazione all'articolo 1667 c.c. e la prescrizione della azione avversaria e del diritto avversario oltre alla eccezione di decadenza dall'azione nell'ipotesi di cui all'articolo 1669
c.c. per i motivi argomentati nell'atto di costituzione. Con vittoria di spese di giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, previa assunzione di ogni necessario incombente, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed allo stato non provata mandando di conseguenza assolta da ogni pretesa. Controparte_8
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, graduate le responsabilità delle parti in causa nella determinazione e/o aggravamento dei danni diretti ed indiretti lamentati da parte attrice, condannare l'Ing. nei limiti del giusto e del Pt_1
provato, secondo l'eventuale grado di responsabilità accertata e dichiarare Controparte_8
tenuta alla manleva sulla base del contratto assicurativo che la lega all'Ing. Pt_1
Con la conseguente condanna del a pagare a favore della Controparte_9 Parte_6
a titolo di rimborso, quanto da questa già corrisposto in forza ed esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellato Controparte_9
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, richiamato integralmente ex art. 346 c.p.c il contenuto e le difese svolte negli atti del procedimento di primo grado, rigettare integralmente l'appello proposto dall'Arch. e dall' Ing. avverso la sentenza n.258/2023 del Tribunale Parte_2 Parte_1 di Alessandria, pronunciata ad esito del procedimento civile n. 367/2018 r.g. e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre gli accessori di legge.”
Per l'appellata Parte_3
“Precisa le proprie conclusioni chiedendo che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellata – ovvero il suo difetto di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio dedotto in causa – e gli appellanti condannati alla rifusione dei compensi di lite secondo le tariffe professionali vigenti”.
pagina 3 di 16 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, nelle Controparte_9
loro rispettive qualità di impresa esecutrice e progettisti/direttori dei lavori, il Controparte_1 in persona del curatore dott. l'Arch. e l'Ing. Controparte_3 Parte_2 Parte_1
nonché le compagnie di assicurazione dei due professionisti, e Controparte_11 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_12 danni subiti, derivati da errori dei convenuti nella progettazione e nell'esecuzione di un immobile comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele II, quantificati nei costi da sostenere per CP_9
l'eliminazione dei vizi e/o dei difetti accertati dal CTU nominato in sede di ATP, Ing. per un Per_2 importo di € 58.000,00.
Riferiva in specie il Comune attore che, in forza di contratto d'appalto n. 80 del 04.06.2008 veniva realizzato in Piazza Vittorio Emanuele II un fabbricato destinato a centro di informazione e CP_9 circolo ricreativo;
l'esecuzione dei lavori era stata appaltata alla ditta –successivamente CP_1
dichiarata fallita - mentre l'attività sia di progettazione che di direzione lavori era stata assegnata all'Arch. ed all'Ing. l'importo dell'appalto era di € 117.500,00, di Parte_2 Parte_1
cui una parte a carico del e la parte restante a carico di fondi regionali. Controparte_9
Riferiva, inoltre, che, dopo l'edificazione dell'opera, concessa in gestione a soggetto privato, si erano presentate numerose fessurazioni all'interno ed all'esterno dei locali, ed a seguito delle segnalazioni del privato cui era stata consegnata l'opera, l'Ufficio Tecnico Comunale aveva incaricato l'Ing. Per_3
di provvedere ad effettuare una perizia tecnica che definisse i vizi, le cause ed i costi per gli
[...]
interventi necessari per la riparazione della situazione venutasi a creare;
tale perizia veniva trasmessa all'Arch. ed all'Ing. che ne contestavano il contenuto. Stante Parte_2 Parte_1
l'urgenza di poter intervenire, veniva depositato, quindi, il ricorso ex artt. 696 e 696 bis (RG 870/2017)
e in ambito di tale procedimento il CTU, Ing. individuava errori di progettazione, Persona_4
di direzione lavori e di esecuzione degli stessi, escludendo che i vizi fossero da ricondursi a cattiva manutenzione. In particolare, nella relazione finale venivano evidenziate in modo specifico e dettagliato sotto il profilo tecnico, rilevanti criticità sia in fase di esecuzione materiale dei lavori, sia soprattutto in fase di progettazione e di direzione lavori. Concludeva quindi chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 58.000,00.
Il rimaneva contumace, mentre si costituivano in giudizio l'Arch. Controparte_1
e l'Ing. eccependo l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti del Pt_2 Pt_1
risultando competente a conoscerne unicamente il Tribunale fallimentare, con Controparte_1 estensione dell'improcedibilità anche nei confronti di essi convenuti, ed eccependo, nel merito, la pagina 4 di 16 prescrizione e la decadenza del dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché Controparte_9
contestando le risultanze della CTU esperita in sede di ATP;
i convenuti chiedevano inoltre di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie Compagnie di assicurazione, al fine di essere manlevati dalle stesse, nei cui confronti evidenziavano profili di mala gestio del sinistro.
Si costituiva nel giudizio eccependo il difetto di legittimazione Controparte_11 attiva del nei propri confronti, evidenziando l'improcedibilità della domanda attorea Controparte_9
nei confronti del sollevando eccezione di prescrizione e decadenza del Controparte_1
dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c. e chiedendo di contenere una eventuale condanna in CP_9
manleva della Compagnia nei limiti delle condizioni contrattuali.
Si costituiva anche la eccependo il difetto di Parte_6 legittimazione attiva del nei propri confronti, evidenziando l'improcedibilità della Controparte_9
domanda attorea nei confronti del e sollevando a sua volta eccezione di Controparte_1
prescrizione e decadenza del dalle garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c., chiedendo quindi di CP_9
contenere una eventuale condanna in manleva della Compagnia nei limiti delle condizioni contrattuali.
Autorizzati i convenuti alla chiamata in giudizio delle rispettive compagnie assicuratrici, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda sia nei confronti del sia nei confronti delle Compagnie di assicurazione, ed il Giudice concedeva Controparte_1
termini ex art. 183, comma 6° c.p.c.
Disposta l'acquisizione del fascicolo ATP RG 870/17 e rigettate le prove orali formulate da tutte le parti in quanto ritenute irrilevanti, dopo aver formulato una proposta conciliativa che aveva trovato l'adesione delle parti convenute costituite e delle terze chiamate, e non anche della parte attrice, con sentenza n. 258/2023 del 27/03/2023, il Tribunale di Alessandria, dato atto preliminarmente che la rinuncia, effettuata dal legale di parte attrice, in relazione alle domande svolte nei confronti del e di e doveva Controparte_1 Controparte_12 Controparte_11 essere intesa come rinuncia all'azione, la dichiarava inefficace in quanto non proveniente dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e dichiarava inammissibile nei confronti del la domanda attorea, per essere competente funzionalmente il Tribunale Controparte_1
Fallimentare.
Il Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda attorea nei confronti di
[...]
e di non essendo prevista, al di fuori dei casi Controparte_11 Controparte_12
espressamente previsti dalla legge, azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile a quest'ultimo legata da un rapporto contrattuale.
pagina 5 di 16 Nel merito rilevava che in corso di ATP il CTU nominato aveva accertato che la causa delle lesioni era da ricondurre sia ad errori commessi nelle scelte di carattere progettuale/architettonico/strutturale, sia ad errori commessi nell'esecuzione dei lavori;
in specie era stata la scelta progettuale inerente la tipologia di struttura portante con cui era stato realizzato il fabbricato in questione ad essere errata, in quanto, in considerazione della previsione di numerose aperture sulla muratura perimetrale (porte e finestre), con porzioni di muratura portante presente negli incroci murari aventi dimensioni troppo ridotte rispetto ai carichi di cui erano gravate, sarebbe stato necessario utilizzare per la struttura portante telai in cls armato. Inoltre molteplici fessurazioni sarebbero state causate dal fatto che numerose porzioni di muratura risultavano di lunghezza inferiore a quanto prescritto dalla normativa, o, ancora, dipendevano da una non corretta modalità di posa dei blocchi di muratura, in carenza di dovuti ammorsamenti ed immaschiamenti tra i mattoni, nonché dalla posizione di realizzazione del cordolo perimetrale gravante in parte sul cordolo esterno. Era stata poi poco corretta la scelta di scaricare il peso della capriata in legno utilizzata per la struttura di copertura del corpo centrale sulla muratura perimetrale sprovvista di cordolo. Il CTU aveva inoltre escluso che i fenomeni fessurativi fossero riconducibili a cattiva manutenzione, anche solo parziale, dell'immobile da parte della proprietà e/o del gestore ed aveva quindi individuato gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'opera, quantificandone anche il costo in modo onnicomprensivo in euro 58.000,00 IVA inclusa.
Riteneva quindi che le fessurazioni riscontrate dal CTU rientrassero nella nozione di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima.
Precisava inoltre che le fessurazioni o microfessurazioni di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, determinavano comunque, nel tempo, una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, sicché le fessurazioni o crepe potevano essere qualificate in via astratta, ove di rilievo non trascurabile, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c. Nel caso in esame il CTU aveva evidenziato come le fessurazioni riscontrate sui muri interni ed esterni del fabbricato comunale, lungi dal rappresentare solamente un problema estetico, avevano valenza strutturale.
Il Tribunale rigettava peraltro l'eccezione sollevata dai convenuti di decadenza del attoreo CP_9 dalla garanzia per i vizi e difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., e di prescrizione della relativa azione, osservando che il termine decadenziale di un anno dalla scoperta previsto dall'art. 1669 c.c. per la denunzia dei vizi decorre dal momento in cui il danneggiato consegua un apprezzabile grado di pagina 6 di 16 conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e del rapporto di causalità tra gli stessi e la imperfetta progettazione e/o esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti e tale conoscenza, si debba ritenere di norma acquisita solo a seguito di indagini peritali. E, dunque, nel caso di specie, sebbene le fessurazioni fossero visibili già immediatamente all'ultimazione dell'opera, consegnata il 24.11.2008, tuttavia soltanto con la relazione del tecnico di parte, Ing. , consegnata l'08.09.2016, il aveva conseguito un Persona_3 CP_9
apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei vizi e della loro derivazione causale da errori di progettazione/esecuzione dell'opera. Sottolineava che la prima lettera raccomandata di denuncia e diffida inviata dal agli odierni convenuti era datata 20.12.2016 mentre il ricorso per CP_9 accertamento tecnico preventivo era stato notificato all'Arch. e all'Ing. Pt_2 Pt_1
rispettivamente in data 30.03.2017 e 29.03.2017; il procedimento di accertamento tecnico preventivo si concludeva in data 05.11.2017 con il deposito dell'elaborato peritale del CTU Ing. ed entro Per_2
l'anno il aveva radicato il giudizio di primo grado, sicché i termini di decadenza per Controparte_9
la denuncia e di prescrizione dell'azione previsti dall'art. 1669 c.c. erano stati rispettati. Riteneva poi prive di pregio le contestazioni mosse dai convenuti alla CTU e non ravvisava un concorso colposo del nell'aggravamento del danno, avendo il CTU escluso che le fessurazioni potessero ritenersi CP_9 ascrivibili ad una cattiva manutenzione del fabbricato da parte dell'ente comunale o del gestore privato, evidenziando come il acquisita compiuta conoscenza dei vizi, avesse tentato di Controparte_9 instaurare un confronto con l'impresa esecutrice e i due professionisti convenuti onde addivenire ad una soluzione stragiudiziale della problematica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Riteneva peraltro l'Arch. e l'Ing. responsabili in egual misura, stante il ruolo Parte_2 Parte_1
congiuntamente assunto da entrambi di progettisti/direttori dei lavori, ravvisando in specie errori di progettazione e meramente esecutivi. Riteneva quindi i due professionisti solidalmente responsabili della problematica fessurativa dei muri del fabbricato comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele 2 e li condannava in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal rappresentati dai Controparte_9 costi e dalle spese necessarie per il ripristino del fabbricato e per l'eliminazione delle cause fessurative, così come quantificati nel computo metrico allegato alla Relazione dell'Ing. per un importo Per_2
di € 58.000,00, da rivalutarsi dal dicembre 2016 alla liquidazione, e quindi di € 68.498,00, oltre interessi legali.
Stante l'accoglimento della domanda attorea, condannava altresì le Compagnie assicurative terze chiamate, che nulla avevano eccepito rispetto alla operatività delle coperture assicurative azionate dai convenuti, a manlevare e tenere indenni i due professionisti di quanto dovuto alla parte attrice a titolo risarcitorio, nei limiti delle rispettive condizioni di polizza.
pagina 7 di 16 Condannava i convenuti e a rimborsare alla parte attrice le spese Parte_1 Parte_2
processuali sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP;
condannava quindi la
[...]
a rimborsare a il 50% delle spese processuali Parte_6 Parte_1
sostenute sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP e condannava la
[...]
a rimborsare a il 50% delle spese processuali sostenute, Controparte_11 Parte_7
per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP;
condannava infine il a Controparte_9
rimborsare ad ed alla le spese Controparte_11 Parte_6
processuali per le prime due fasi del giudizio.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello l'Arch. e l'Ing. Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia totalmente Parte_1
omesso di considerare i dati che pure attestavano come il fosse a conoscenza da Controparte_9
tempo dei vizi e della loro derivazione causale, rilevando che il già nel ricorso per ATP aveva CP_9
dichiarato che le lesioni murarie erano in effetti comparse sin dal periodo immediatamente successivo alla conclusione dei lavori dal 2011, riferendo che, a seguito di pec inoltrata in data 17.11.2015 dal stesso, era stata convocata presso la propria sede una riunione tecnica alla quale avevano CP_9 partecipato gli appellanti, il loro collaboratore, l'attuale Sindaco del e il CP_9 CP_13
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del in tale incontro si era discusso delle Controparte_14 lamentele del gestore del bar relative a fessurazioni nei muri ed ai vizi dell'opera. Alla fine dell'incontro era stato eseguito quindi un sopralluogo tecnico congiunto mirante ad individuare le cause delle fessurazioni e le modalità degli interventi manutentivi/riparatori dell'immobile e in tale sede i tecnici avevano individuato con precisione la tipologia dei vizi stessi e concordato gli interventi da eseguire: chiusura delle finestre centrali della facciata, esclusa quella del lato servizi igienici;
realizzazione di quattro rinforzi a tutt'altezza della muratura nei punti di unione tra il corpo centrale e i laterali;
cerchiatura delle bucature esistenti con elementi realizzati in modo tale da riproporre le cornici oggi solo disegnate con la tinteggiatura e ripristino dell'intonaco delle facciate.
Assumevano quindi gli appellanti, richiamando i dettagliati capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., che il avesse conseguito un apprezzabile grado CP_9
di conoscenza della gravità dei vizi e della loro derivazione causale da errori di progettazione/esecuzione dell'opera molto prima della relazione tecnica del tecnico ing. Per_3
consegnata l'08.09.2016, ed in effetti già dall'ottobre 2010, né aveva mai contestato in sede
[...]
giudiziale le circostanze storiche dedotte dagli esponenti nei propri atti di causa, da ritenersi quindi acclarate ex art. 115 c.p.c., chiedendo comunque, in via subordinata, ammettersi la prova testimoniale dedotta in primo grado.
pagina 8 di 16 Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale abbia comunque escluso il concorso colposo del stesso nell'aggravamento del danno, ribadendo che CP_9 nell'incontro del 02.12.2015 erano stati individuati non solo i vizi dell'opera, ma anche gli interventi atti a rimediarli, ma il non ne aveva disposto l'esecuzione. Rilevano infatti come durante CP_9
l'incontro del 20 ottobre 2010 alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom.
[...]
preso atto dell'aggravarsi delle lesioni, si fossero individuati interventi opportuni per il Tes_1
rimedio dei vizi;
l'Amministrazione Comunale non era tuttavia intervenuta, nonostante i reiterati solleciti da parte degli appellanti, finché era venuta a scadere la possibilità di richiedere l'approvazione della variante presso la Regione Piemonte ed il relativo finanziamento che sarebbe stato utile per l'ampliamento della struttura edilizia ed il contestuale rimedio dei vizi. Lamentavano quindi che il
Tribunale non abbia in specie applicato il disposto ex art. 1227 c.c., evidenziando che, ove si fossero immediatamente attuati interventi idonei per l'eliminazione dei vizi, le opere necessarie sarebbero state di minore entità e di minor spesa, chiedendo quindi che il ristoro dovuto sia valutato almeno sulla base del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte del 2010 e rinnovarsi al fine la CTU esperita.
Si è costituita nel gravame la assicuratrice RC Controparte_15 dell'Ing. ribadendo quanto già sostenuto avanti il Tribunale di Alessandria e associandosi alle Pt_1
contestazioni, istanze ed eccezioni proposte da parte appellante, in specie all'eccezione di prescrizione dell'azione avversaria e del diritto avversario ed all'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669
c.c., riconoscendo, pertanto, la fondatezza dei motivi proposti dagli appellanti in riforma della sentenza gravata e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in primo grado e la restituzione di quanto pagato al Controparte_9
Si è costituita nel giudizio di gravame la sig.ra figlia del sig. Parte_3 Per_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, precisando di aver rinunciato all'eredità
[...]
del padre con dichiarazione resa il 19.08.2021 innanzi al Cancelliere del Tribunale di Brindisi, luogo ove si era aperta la successione. Chiede quindi dichiararsi, anche con sentenza parziale, che
[...]
non è erede o comunque avente causa di e, per l'effetto, estromettersi la Parte_3 Persona_1
medesima dal processo, stante la sua carenza di legittimazione passiva con condanna degli appellanti in solido alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
Rileva anzitutto la Corte che, avuto riguardo al limitato oggetto dei motivi di gravame formulati dalla parte appellante, deve ritenersi ormai definitivamente accertato tra le parti in forza delle statuizioni già rese dal primo Giudice in merito che l'opera progettata dall'Arch. e dall'Ing. Pt_2
su incarico del fosse affetta da vizi e difetti di tale gravità da risultare Pt_1 Controparte_9
ascrivibili al disposto normativo ex art. 1669 ed addebitabili ad errori di progettazione ed esecuzione.
pagina 9 di 16 Assumono peraltro gli odierni appellanti che detti vizi siano in specie effettivamente emersi subito dopo la consegna dell'opera, sicché, a seguito di prima denuncia del a mezzo CP_9
comunicazione trasmessa con pec in data 17.11.2015, era stata convocata quindi una riunione tecnica in esito alla quale si era già compiutamente verificata l'esistenza, natura e gravità delle fessurazioni denunciate si erano quindi individuati gli interventi da eseguirsi per il consolidamento ed il ripristino dell'immobile riguardato. In relazione alle vicende così allegate gli appellanti lamentano quindi, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia anzitutto erroneamente ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate in rapporto all'azione risarcitoria promossa dal ex art. CP_9
1669 c.c., introdotta in specie solo con procedimento preliminare per A.T.P. avviato con ricorso notificato in data 23.03.2017 a seguito di denuncia formulata con lettera raccomandata in data
20.12.2016, e si dolgono dall'altro, con secondo motivo di impugnazione, che il Tribunale abbia erroneamente escluso un concorso di responsabilità del ex art. 1227 c.c. nell'aggravare i vizi CP_9
denunciati, determinando un aumento del costo delle opere necessarie per la loro eliminazione, omettendo di attuare tempestivamente gli interventi ravvisati necessari in esito alla riunione tecnica svoltasi presso la sede del ora appellato in data 2.12.2015. CP_9
I due motivi di gravame formulati dagli appellanti risultano, dunque, fondati sulla valutazione della documentazione richiamata nell'atto di impugnazione e che si assume depositata in atti in allegato alla comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. promosso dal ora appellato prima dell'instaurazione del giudizio a quo, verosimilmente contenuta nel CP_9
fascicolo di parte prodotto dai resistenti in sede di A.T.P., non riversato in formato telematico agli atti del procedimento di primo grado né nell'ambito del presente giudizio, che non sussiste tuttavia in atti e non è, dunque, conoscibile e verificabile da questa Corte.
Risulta, peraltro, che il primo Giudice, con ordinanza riservata in data 23-24/07/2020, aveva disposto “l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 870/2017 Tribunale di Alessandria)”, ma trattasi di provvedimento relativo al solo fascicolo d'ufficio ed a quanto in esso contenuto, né risulta dalla documentazione in atti se gli odierni appellanti abbiano quindi ritirato il fascicolo di parte che in effetti, dalla lettura della comparsa di costituzione nel giudizio a quo, risulterebbe ad essa allegata quale documento n. 1, descritto come “fascicolo atti e produzioni della fase di ATP”, ma non risulta compresa nel file.zip di cui al documento n. 2 allegato all'atto di impugnazione denominato “fascicolo di primo grado.zip”.
Orbene, secondo chiari principi dettati in materia dalla Suprema Corte con recente intervento a Sezioni
Unite, confermati anche da giurisprudenza successiva, “possono pertanto enunciarsi i seguenti principi di diritto.
pagina 10 di 16 Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”. E, dunque “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”. E, tuttavia, affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n.
4835 del 16/02/2023 ).
Tuttavia, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con pagina 11 di 16 conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 ).
Ed infatti, anche in situazione inversa, l'appellante, “ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c.
e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025; assolutamente conforme: Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013 e giurisprudenza successiva ).
Orbene, in specie, il appellato, in sede di ricorso promosso per A.T.P. ante causam, ha CP_9
unicamente allegato che:
Identiche circostanze il ha quindi allegato in sede di citazione promossa per l'instaurazione del CP_9
giudizio a quo ed in sede di prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. ha quindi ribadito di avere avuto piena conoscenza della gravità e delle cause dei difetti denunciati solo a seguito del deposito della relazione tecnica depositata dal tecnico incaricato Ing. , consegnata Persona_3
pagina 12 di 16 l'08.09.2016. Non possono quindi ritenersi acclarate ex art. 115 c.p.c. le ulteriori circostanze dedotte dagli odierni appellanti a conforto dell'eccezione già formulata nel primo giudizio, nel rilevare che essi
Mancano infatti in atti tanto l'invocata pec che si assume inoltrata dal in data 17.11.2015, CP_9
quanto documentazione alcuna della conseguente riunione tecnica che si assume svolta in data
02.12.2015, in esito alla quale, secondo quanto esposto dagli odierni appellanti, erano stati individuati non solo i vizi dell'opera, ma anche gli interventi atti a rimediarli, mai realizzati quindi dal CP_9
Parte convenuta in primo grado aveva peraltro dedotto prova orale, riproposta quindi in sede di gravame, seppure in termini condizionati, per il solo caso la Corte ne ritenga “opportuna”
l'ammissione, ma tale prova non pare comunque idonea a comprovare quanto avvenuto nel suddetto incontro conseguente all'iniziale denuncia.
Si chiede infatti di provare unicamente “che il 02.12.2015 ore 8,30 veniva convocata presso il
[...]
una riunione con gli esponenti. Erano presenti il geom. e il Sindaco CP_9 CP_14 CP_13
Nell'incontro si è discusso dei vizi dell'opera e delle lamentele del nuovo gestore del bar. Alle ore
10,30 tutte le parti si recavano a visionare l'immobile ed ivi riscontrarono l'aggravamento dei vizi”.
Seppure, dunque, il Tribunale abbia ritenuto di non ammettere detta prova, vertendo il capo 19 dell'articolato in esame “su circostanza non specificamente contestata dalla controparte”, non potrebbe comunque ritenersi parimenti incontestato quanto ulteriormente allegato dagli appellanti a conforto dell'impugnazione svolta, e cioè che alla fine dell'incontro era stato eseguito un sopralluogo tecnico congiunto mirante ad individuare le cause delle fessurazioni e le modalità degli interventi manutentivi/riparatori dell'immobile e in tale sede i tecnici avevano individuato con precisione la pagina 13 di 16 tipologia dei vizi stessi e concordato gli interventi da eseguire: chiusura delle finestre centrali della facciata, esclusa quella del lato servizi igienici;
realizzazione di quattro rinforzi a tutt'altezza della muratura nei punti di unione tra il corpo centrale e i laterali;
cerchiatura delle bucature esistenti con elementi realizzati in modo tale da riproporre le cornici oggi solo disegnate con la tinteggiatura e ripristino dell'intonaco delle facciate.
La stessa eccezione ex art. 1227, comma II, c.c. tempestivamente formulata dagli odierni appellanti in comparsa di costituzione in primo grado e riproposta con il secondo motivo di gravame si appalesa peraltro infondata.
Correttamente infatti il Tribunale ha respinto l'istanza dei convenuti di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze unicamente enunciate nella seconda memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., non allegate in comparsa di costituzione e neppure nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. Trattasi infatti di circostanze del tutto nuove e solo tardivamente allegate a conforto del generico assunto, di cui all'atto di costituzione in primo grado, secondo cui
Deve peraltro evidenziarsi che anche in esito al procedimento preventivo per ATP il C.T.U. in quella sede nominato aveva unicamente riscontrato che
Emerge, dunque, che gli interventi realmente urgenti che il avrebbe potuto tempestivamente CP_9
eseguire allorché acquisita consapevolezza delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi denunziati erano comunque di portata ben modesta ed unicamente volti ad impedire possibili crolli che non risulta si siano verificati in seguito. pagina 14 di 16 L'appello in esame si appalesa, dunque, totalmente infondato e le spese del presente giudizio, nei rapporti fra i contraddittori principali, appellanti e seguono quindi la piena Controparte_9
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, pur con deposito di sola comparsa conclusionale da parte del CP_9
Si ravvisano invece sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione degli oneri di lite nei rapporti fra gli appellanti e la Compagnia assicuratrice costituita in sede di gravame,
[...]
che ha dichiarato di associarsi alle “contestazioni, questioni ed Parte_6
eccezioni” formulate dal proprio assicurato, Ing. Parte_1
Non può trovare infine accoglimento l'unica istanza formulata nel giudizio dalla sig.ra Parte_3
citata in sede di gravame quale erede del defunto sig. già socio della
[...] Persona_1 CP_1
che aveva eseguito le opere di cui si discute e quindi fallita, per la declaratoria di carenza di
[...]
legittimazione passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio e la condanna degli appellanti al rimborso delle spese del gravame in suo favore.
Come puntualmente rilevato dal difensore alla prima udienza di comparizione dinanzi al Consigliere
Istruttore, gli odierni appellanti non hanno promosso infatti domanda alcuna nei confronti dei soci della
Società appaltatrice dei lavori in contestazione quindi fallita – e quindi dei loro eredi ed aventi causa -.
La scelta difensiva della sig.ra di costituirsi nel gravame per contestare la sua qualità di erede del Pt_3
defunto socio e di svolgere quindi attivamente le sue difese sino all'esito del giudizio Persona_1
non può ritenersi, dunque, necessitata o comunque giustificata in considerazione del contenuto dell'atto di appello, che non reca in effetti domanda alcuna nei suoi riguardi o verso il suo supposto dante causa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello in esame e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n.
258/2023 depositata dal Tribunale di Alessandria in data 27/03/2023;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore del appellato dele spese del Controparte_9
presente giudizio, che si liquidano in € 7.388,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese pagina 15 di 16 generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra gli appellanti e la Parte_6
[...]
4) Rigetta la domanda formulata dalla sig.ra di condanna degli appellanti al Parte_3
pagamento delle spese del gravame in suo favore.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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