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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DALLA VE ID che lo rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE CP_1 C.F._2
92 20021 BOLLATE presso lo studio dell'avv. LO BIANCO DONATO che lo rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI per Parte_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori Pt_1
e in regime di separazione dei beni nel Comune di Bollate (MI) il 30.06.2018.
[...] CP_1
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e presso la sua abitazione di Cinisello Balsamo via Dante Alighieri n. 49 nella quale vive anche il nuovo compagno della signora Parte_1
3.
pagina 1 di 10 Disporre che il padre prenderà il figlio, nel corso della settimana in cui ha il turno lavorativo al mattino e alla notte, il giorno del giovedì all'uscita dall'asilo alle ore 16.00 riportandolo presso la casa materna dopo cena entro e non oltre le ore 20.30. Nel corso della settimana in cui il padre ha il turno lavorativo al pomeriggio, avrà cura di comunicarlo all'inizio del mese alla madre e non potrà prendere e tenere il figlio il giorno del giovedì. 4.
Il signor , che ha trasferito il suo domicilio in San Giuliano Milanese via Privata Cavour n. 21 CP_1 che dista 30 km circa dall'abitazione materna, terrà con sé il figlio , nel corso del fine Per_1 settimana, a settimane alternate con la madre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica prendendo il figlio presso la casa materna entro e non oltre le ore 10.00 e riportandolo presso la casa materna, entro e non oltre le ore 20.30. Nell'ipotesi in cui vi sia un ritardo non dovuto al traffico e superiore all'ora e comunque non preventivamente comunicato, la madre sarà libera di organizzarsi diversamente con il figlio.
5. Per le vacanze invernali, tenendo conto di quanto è avvenuto per il dicembre 2024, per l'anno 2025
resterà con il padre dal giorno 23 alle ore 10 fino al giorno 24 sino alle ore 14,00 e poi la Per_1 madre lo prenderà presso la casa paterna alle ore 14,00 tenendolo con sé fino alle ore 10 del giorno 26.
Il padre avrà poi cura di prenderlo dal domicilio materno e tenerlo con sé fino alle ore 20.30, oppure fino al giorno 27 in base all'organizzazione delle feste scolastiche. E così ad anni alterni. Per i successivi giorni di vacanze scolastiche, i genitori le concorderanno in base alle rispettive ferie dal lavoro e ai turni lavorativi entro e non oltre il giorno 15 ottobre e, in difetto di accordo, verrà seguito il calendario ordinario di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
6.
Disporre che, fino a quando il bambino non sarà in grado di esprimersi e di farlo in modo Per_1 consapevole (tale risultato evolutivo è previsto che possa avvenire indicativamente al compimento dei dodici anni di età) il bambino trascorrerà una sola notte alla settimana del calendario ordinario con il padre e presso il domicilio di quest'ultimo che si indica sin d'ora in giorno di sabato.
7. Nell'ipotesi in cui anche il padre, compiuto un adeguato percorso con la terapista (così come ha fatto la madre) disponga delle risorse per attuare tale percorso con il figlio, i genitori potranno, valutato l'interesse ed il benessere esclusivo del bambino, concordare che resti a dormire anche una Per_1 notte in più con il padre.
8. Le festività pasquali, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e i ponti festivi sono alternati fra i genitori e il padre prenderà il figlio secondo le condizioni previste ai numeri 3,4, 6 e 7.
9.
Per il periodo estivo, i genitori concorderanno, entro il mese di aprile di ciascun anno, i periodi di vacanza nel corso dei quali il padre terrà con sé il figlio prevedendo sin d'ora che il padre, in difetto di quanto previsto alla condizione di cui al numero 7, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio o comunque fino a quando il bambino non sarà in grado di esprimere la sua volontà consapevole, il padre potrà tenere il figlio per una settimana di vacanza o nel mese di luglio o di agosto limitando il più possibile i pernottamenti lontani dalla madre.
10. Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro CP_1
450,00 entro il giorno 15 di ogni mese sul conto IBAN IT12N0347501605CC0011121995 intestato alla pagina 2 di 10 signora oltre rivalutazione Istat come per legge oltre al 50% della rata mensile della scuola Pt_1 dell'infanzia ES IN (di complessivi euro 60,00) e dei buoni pasto giornalieri (di complessivi euro 63,00 mensili) e oltre alla spesa per la pre-scuola pari a euro 45,00 mensili.
11.
I genitori si faranno carico del 50% delle spese straordinarie già in essere e necessarie e che si indicano qui espressamente e sono la terapia mono settimanale di neuropsicomotricità, la terapia mono settimanale di logopedia prescritta ma non ancora attuata e il corso di nuoto mono settimanale anch'esso fondamentale per il bambino e le altre spese secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, fino a che frequenterà la scuola dell'infanzia ES IN sita in via Ospitaletto 1, Bollate Per_1 che è previsto anche per l'anno 2025 quindi con un prolungamento di un anno di scuola per l'infanzia. 12. Disporre che l'indennità di euro 346,00 che percepisce per la sua invalidità venga utilizzata, Per_1 ove necessario, per far fronte alle spese di cura e assistenza del figlio.
13.
Dal mese di settembre 2026, , in accordo anche con la neuropsicomotricista che ha in cura il Per_1 bambino, verrà iscritto alle scuole elementari presso il Polo Educativo Bergamella e si chiede che anche il padre esprima il suo consenso. I genitori si faranno carico per la quota del 50% ciascuno della rata scolastica mensile pari a euro 350,00 oltre ad euro 5,00 per i buoni pasto giornalieri, euro 60 per la pre-scuola ed euro 450,00 per l'iscrizione annuale oltre alle eventuali spese che si ritenessero necessarie;
in difetto di consenso del padre si chiede sin d'ora che il Giudice disponga che venga utilizzata l'indennità che il figlio percepisce per la sua invalidità. 14. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre mentre le detrazioni saranno ripartite al 50% fra i genitori.
15. I genitori hanno l'obbligo reciproco di reperibilità quando hanno con sé il figlio minore.
16.
Il signor presta il consenso e si obbliga a procedere unitamente alla signora CP_1 Pt_1 all'adempimento delle pratiche per il rilascio del passaporto e al rinnovo della carta d'identità valida per il figlio . Per_1
17. Ciascun genitore avvertirà l'altro prima di effettuare viaggi con il figlio minore, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore solo per i viaggi extraeuropei.
18. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti rinunciando sin d'ora al reciproco mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
per CP_1
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in comune di Bollate (MI) in data30.06.2018; CP_1 Parte_1
pagina 3 di 10 2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori , con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Cinisello
Balsamo (MI) Via Danti Alighieri 49;
3. Disporre che il padre prenderà il figlio nel corso della settimana in cui ha il turno lavorativo del mattino , il giorno del giovedì all'uscita dall'asilo ad ore 16,00 e lo riaccompagnerà direttamente all'asilo la mattina successiva , quando avrà il turno notturno prenderà il figlio all'asilo ad ore 16,00 e lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21,00 ( con tolleranza della mezz'ora) . Nel corso della settimana in cui il padre ha il turno pomeridiano , lo comunicherà alla madre ad inizio mese non potendo tenere il bambino il giorno di giovedì ;
4. La madre comunicherà ad inizio del mese al padre e alla nonna paterna i giorni delle settimane in cui porterà il bambino prima delle 6,30 presso la casa dei nonni paterni i quali terranno qualche ora il bambino e lo accompagneranno all'asilo;
5. Disporre che il padre terrà con se il bambino nei fine settimane alternandosi con la madre , prendendo il bambino nella settimana di competenza il Venerdì all' asilo ad ore 16,00 per riaccompagnarlo il Lunedì successivo direttamente all'asilo;
6. Disporre che per le vacanze invernali il figlio trascorrerà ad anni alterni , la Per_1 settimana di Natale con il padre e quella dell'Epifania con la madre .
Le festività pasquali ed i ponti festivi saranno alternati tra i genitori secondo un calendario da concordare con un anticipo di un mese;
7. Disporre che per il periodo estivo i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ciascun anno i periodi di vacanza nel corso del quale il padre terrà con sè per complessivi Per_1 quindici giorni .
8) Determinare a carico del signor il contributo di mantenimento per il figlio nella misura CP_1 di Euro 200,00 mensili da versare entro il giorno 16 di ogni mese sul c/c intestato alla signora oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% della rata della scuola di infanzia e dei buoni pasto Pt_1 giornalieri.
9) Disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie già indicate in atti nonchè le spese per la logopedia , fermo restando l'applicazione del protocollo del Tribunale di Monza per le restanti spese straordinarie a cui fare fronte con la indennità di invalidità.
10. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 50% da entrambi i genitori nella medesima misura ripartite le detrazioni;
11.Disporre che ciascun genitore avvertirà l'altro con congruo anticipo prima di effettuare viaggi con il figlio minore fermo l'obbligo del preventivo consenso per i viaggi fuori dai confini nazionali;
12. Disporre che ciascun genitore deve garantire regolarmente i contati telefonici del figlio con l'altro genitore per il tempo che non è collocato presso lo stesso;
I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi rinunciando al reciproco mantenimento.
pagina 4 di 10 In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 7.12.2022. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
All'udienza del 25.6.2025 è comparsa solo la ricorrente che ha dichiarato:
“Il 20.6.2025 l' di US MI ha fatto la restituzione. CP_2 Ho chiesto una relazione che mi è stata consegnata ieri mattina, l'ho inviata al padre, dovrebbe iniziare la terapia logopedica, il padre non presta il consenso, dovrebbe essere sottoposto a intervento per le adenoidi, il padre non presta il consenso, neppure per il nuoto
e il centro estivo. Mi è stato fissato l'appuntamento per l'8.7.2025 per valutare l'eventuale aggravamento, il padre dovrebbe prestare il consenso. Percepisco euro 343 per 11 mensilità a titolo di indennità di frequenza.
Il bambino è rimasto al massimo tre giorni a Pasqua con il padre, che non capisce neppure quando deve andare in bagno,nell'ultima relazione è scritto che lo sviluppo delle funzioni comunicative e del linguaggio sono quelle di un bambino di tre anni, per questo motivo non sono d'accordo che rimanga con lui 15 giorni consecutivi. I tempi di permanenza presso il padre devono essere aumentati progressivamente. ” Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre del figlio minore nato a [...] il giorno Persona_2 24.12.2019 al quale è stato diagnosticato “Ritardo globale di sviluppo con secondario pagina 5 di 10 sviluppo del linguaggio”. Nella valutazione delle funzioni comunicative e di linguaggio ha ottenuto quoziente pari a quello di un bambino di 36 mesi (cfr. relazione del CP_2
20.6.2025).
La ricorrente così descrive le problematiche del figlio: il bambino non ha alcuna percezione del tempo, non avvisa quando deve andare in bagno e non riesce ad evacuare spontaneamente e la madre deve sottoporlo a clistere tre volte alla settimana (il martedì, il venerdì e la domenica sera); non ha il senso del pericolo e va sempre tenuto per mano oltre ad essere ipercinetico.
La ricorrente lavora a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la ASST Nord Milano dall'anno 2019 ma è dipendente dalla medesima struttura dall'anno 2014 con la qualifica di infermiere APSF (Area professionisti della Salute e dei Funzionari personale comparto sanità) e si occupa prevalentemente di assistere i chirurghi in sala operatoria.
La signora svolge la sua attività lavorativa su turni dalle ore 7.30 alle ore 15.12 dal Pt_1 lunedì al venerdì e per circa tre volte al mese dalle ore 12.30 alle ore 19.42 oppure dalle ore 13.20 alle ore 20.32; per cinque volte al mese nel corso della settimana o del fine settimana ha la reperibilità con guardia inattiva (quindi su chiamata) dalle ore 7.30 alle ore 19.30 se cade di sabato o di domenica, dalle ore 19.30 alle ore 7.30 se cade in settimana con turno per il giorno successivo dalle ore 12.30 alle ore 19.42.
La madre è solita organizzarsi con le colleghe e con la sua responsabile in modo tale che fa il turno il pomeriggio quando il padre tiene il figlio, accompagnandolo così lei stessa all'asilo il mattino. Vi è la possibilità che, per il prossimo anno scolastico 2025-2026, il figlio venga Per_1 iscritto al pre-scuola e ivi accompagnato direttamente dalla mamma che è riuscita ad ottenere dalla sua coordinatrice una maggior flessibilità per l'orario di ingresso al mattino al lavoro (alle 8.00 invece che alle 7.30) e quindi il bambino non dovrà più alzarsi alle 6.00 potendo frequentare la pre-scuola dalle 7.30 invece che dalle 8.30.
Il costo del pre-scuola è pari a euro 45,00 mensili e la ricorrente chiede che in quanto spesa da qualificarsi come ordinaria, il padre sia tenuto a sostenerla al 50% e debba essere considerata quale somma aggiuntiva al contributo ordinario di mantenimento. La signora si è fatta integralmente carico della spesa per il Centro estivo del piccolo Pt_1
per l'intero mese di luglio, poiché il padre si è rifiutato di contribuirvi Per_1 economicamente.
Si tratta del campus ITK SKATING EDUCAMP che si trova a Cinisello e, considerando le difficoltà del bambino che necessita di un accompagnamento nelle varie attività e che verrà seguito da un educatore laureato e specializzato che prima esaminerà il disturbo di Per_1 tramite le relazioni cliniche, la madre ritiene che nonostante il rifiuto del padre, possa essere molto utile al bambino anche per socializzare con gli altri bambini.
La spesa è di euro 360,00 (euro 90 a settimana prezzo calmierato per residenti) oltre ad euro
60 per pre-centro con ingresso ore 7.30 e chiede che il Giudice disponga che lei possa provvedere al suo pagamento utilizzando l'indennità mensile percepita da per il Per_1 mese di luglio che è pari ad euro 346,00. Il Collegio, fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, richiesto concordemente dalle parti, dispone che il minore prosegua la terapia riabilitativa neuropsicomotoria, inizi la logopedia, secondo l'indicazione pagina 6 di 10 di e sia inserito in un centro estivo,in quanto ciò potrà favorire i rapporti con i pari CP_2
e la socializzazione del figlio, che presenta un significativo ritardo nello sviluppo psicomotorio, equiparato a quello di un bambino di 3 anni.
I relativi costi saranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Con la ripresa dell'anno scolastico, il figlio potrà essere iscritto al prescuola, il cui costo viene computato nel mantenimento ordinario.
Autorizza, inoltre, la madre agli adempimenti necessari per valutare l'eventuale aggravamento.
Per i medesimi motivi, merita accoglimento la proposta della madre di regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, che andrà aumentata gradualmente. La regolamentazione indicata dal padre non tiene in alcun conto dei problemi del figlio. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Il signor lavora a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato per la società CP_1 Fosfantartiglio Spa sita a Rho via Moscova n. 12 dall'anno 2016 e anche la sua attività lavorativa si articola in turni settimanali: il primo turno è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 15.00; il secondo dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e il terzo dalle ore 23.00 alle ore
7.00. Nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.210,47 ricavato suddividendo su
12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari.
Vive nella casa della sua compagna.
La ricorrente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 2.332.
La signora è comproprietaria, unitamente al compagno convivente signor Pt_1 [...]
, della casa sita in Cinisello Balsamo (MI) via Dante Alighieri n. 49 che è stata Parte_2 acquistata nell'anno 2023 con mutuo della Banca Ing. Direct con rata mensile di euro 664,17.
Nella predetta casa vivono la signora il figlio e il compagno;
la Pt_1 Per_1 Parte_2 casa è vicina all'asilo del bambino e alla casa dei nonni paterni. Percepisce assegno unico di euro 343 mensili circa, che continuerà a percepire nulla opponendo il Suffia, l'indennità di frequenza di euro 343 per 11 mensilità che viene accreditata su di un libretto intestato al minore.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso. Tiene conto del fatto che il contributo comprende la mensa scolastica e il pre-scuola.
IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 30.6.2018 in Bollate (trascritto al nr. 17 parte II serie A del registro Parte_1 atti di matrimonio di quel Comune); pagina 7 di 10 II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BOLLATE per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà tenerlo con le seguenti modalità: nel corso del fine settimana, a settimane alternate con la madre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica prendendo il figlio presso la casa materna entro e non oltre le ore 10.00 e riportandolo presso la casa materna, entro e non oltre le ore 20.30.
Per le vacanze invernali, tenendo conto di quanto è avvenuto per il dicembre 2024, per l'anno 2025 resterà con il padre dal giorno 23 alle ore 10 fino al giorno 24 sino Per_1 alle ore 14,00 e poi la madre lo prenderà presso la casa paterna alle ore 14,00 tenendolo con sé fino alle ore 10 del giorno 26. Il padre avrà poi cura di prenderlo dal domicilio materno e tenerlo con sé fino alle ore 20.30, oppure fino al giorno 27 in base all'organizzazione delle feste scolastiche. E così ad anni alterni. Per i successivi giorni di vacanze scolastiche, i genitori le concorderanno in base alle rispettive ferie dal lavoro e ai turni lavorativi entro e non oltre il giorno 15 ottobre e, in difetto di accordo, verrà seguito il calendario ordinario di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Disporre che, fino a quando il bambino non sarà in grado di esprimersi e di farlo Per_1 in modo consapevole (tale risultato evolutivo è previsto che possa avvenire indicativamente al compimento dei dodici anni di età) il bambino trascorrerà una sola notte alla settimana del calendario ordinario con il padre e presso il domicilio di quest'ultimo che si indica sin d'ora nella giornata di sabato. Nell'ipotesi in cui anche il padre, compiuto un adeguato percorso con la terapista (così come ha fatto la madre) disponga delle risorse per attuare tale percorso con il figlio, i genitori potranno, valutato l'interesse ed il benessere esclusivo del bambino, concordare che resti a dormire anche una notte in più con il padre. Per_1
Le festività pasquali, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e i ponti festivi sono alternati fra i genitori e il padre prenderà il figlio secondo le condizioni previste ai numeri
3,4, 6 e 7.
Per il periodo estivo, i genitori concorderanno, entro il mese di aprile di ciascun anno, i periodi di vacanza nel corso dei quali il padre terrà con sé il figlio prevedendo sin d'ora che il padre, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio o comunque fino a quando il bambino non sarà in grado di esprimere la sua volontà consapevole, potrà tenere il figlio per una settimana di vacanza o nel mese di luglio o di agosto limitando il più possibile i pernottamenti lontani dalla madre. IV. Dispone che il minore prosegua la terapia riabilitativa neuropsicomotoria, inizi la logopedia, secondo l'indicazione di e sia inserito in un centro estivo. I relativi costi saranno CP_2 suddivisi al 50% tra i genitori. Con la ripresa dell'anno scolastico, il figlio potrà essere iscritto al prescuola, il cui costo viene computato nel mantenimento ordinario;
Autorizza, inoltre, la madre agli adempimenti necessari per valutare l'eventuale aggravamento della patologia del figlio;
pagina 8 di 10 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 350, da versarsi con decorrenza dal mese di gennaio 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025. VI. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese per la logopedia, mediche, scolastiche compresa la retta della scuola dell'infanzia ES IN di Bollate e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). pagina 9 di 10 La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VII. Dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico familiare;
VIII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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