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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 20.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Giulio Cesare, 95, presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Massimo
Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela Di
Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede INPS Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano , 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
1 RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei assegno ex art. 13 L. 118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 35349/2023, e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione del 5.9.2024 notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
Spirati i termini assegnati – fino al 20.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 5.9.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.3.2023 e che il ricorrente ha trasmesso all CP_1
tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. docc. allegati al ricorso).
2 Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dal 21.3.2023, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell al pagamento dei relativi ratei CP_1
arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno di Parte_1
invalidità ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dal 21.3.2023;
2. - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 20.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Giulio Cesare, 95, presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Massimo
Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela Di
Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede INPS Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano , 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
1 RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei assegno ex art. 13 L. 118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 35349/2023, e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione del 5.9.2024 notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
Spirati i termini assegnati – fino al 20.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 5.9.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.3.2023 e che il ricorrente ha trasmesso all CP_1
tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. docc. allegati al ricorso).
2 Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 dal 21.3.2023, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell al pagamento dei relativi ratei CP_1
arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno di Parte_1
invalidità ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dal 21.3.2023;
2. - condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3