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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 Pt_3 P.IVA_2 dall'avv. DE RINALDIS ADAMO e dall'Avv MAURO GIOVANARDI, elettivamente domiciliato in COMO VIA 5 GIORNATE N 61 22100
ATTORE/I – OPPONENTE/I contro
, cessionaria del credito di , rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. GALASSO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA CP_3
MUGIASCA, 4 22100 COMO
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, – ACCERTARE in Euro 284.210,87 o altra diversa somma ritenuta di giustizia il debito residuo di per capitale e interessi alla data del Parte_4
27.02.2019 sul contratto di finanziamento n.00/0060459651 di originari Euro 900.000,00 in linea capitale e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte, nella misura accertanda in corso di causa, dalla debitrice a , successivamente alla formazione di detto Parte_5 Controparte_2 titolo e fino alla data di notifica dell'atto di precetto;
quindi previo riconteggio degli interessi contrattualmente pattuiti, sui rapporti oggetto di titolo esecutivo come liquidati nello stesso, rideterminare il minor credito per capitale ed interessi di alla data dell'atto di precetto. Controparte_2
Conseguentemente ACCERTARE che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiore all'accertato credito alla data di notifica dell'atto di precetto determinato in accoglimento della svolta domanda di accertamento.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA (cessionaria del credito di CP_1 Controparte_4
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previo ogni adempimento di rito, ogni diversa istanza disattesa e reietta così giudicare: - alla luce della intervenuta cessione del credito e della costituzione in giudizio effettuata dalla cessionaria dichiarare l'estromissione di dal CP_1 Controparte_4 presente giudizio. IN PRINCIPALITA': - rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili e nulle e, conseguentemente, confermare anche in questa sede la legittimità e correttezza dell'azione esecutiva pendente avanti a
Codesto Tribunale e rubricata al n. 352/2019 Rg. Es. Con salvezza di ogni ulteriore diritto e con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione forzata immobiliare (RG 352/2019) intrapresa dal creditore procedente
[...]
, e per essa dalla mandataria , nei confronti dei fideiussori esecutati Controparte_2 Controparte_3
e , questi ultimi proponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 opposizione ex art 615 co 2 cpc chiedendo di accertare in Euro 284.210,87, per capitale e interessi, o altra diversa somma ritenuta di giustizia, il debito residuo del debitore principale e per Parte_4 l'effetto di dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte dalla formazione di detto titolo sino al e conseguentemente accertare che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato credito.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa dalla mandataria Controparte_2 Controparte_3 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio si è costituita, in esito a cessione in blocco dei crediti in contestazione nella titolarità di , sempre con la mandataria . Controparte_2 CP_1 Controparte_3
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Dall'esperita CTU (e dalle successive integrazioni), esperita sulla base dell'esame della documentazione contrattuale e contabile prodotta, emerge che le posizioni debitorie a partire dalla formazione del titolo (come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo del 3.10.2014), possono essere determinate come segue:
1 contratto 2685/1000 (posizione a sofferenza n. 9501/769) per euro 136.960,38;
2 contratto di finanziamento n. 00/0060180241 per euro 7.212,90;
3 mutuo ipotecario n. 00/0060459651 per euro 722.171,06;
4 contratto di finanziamento n. 60885171 per euro 96.665,11.
Considerando i pagamenti effettuati dalla formazione del titolo sino al 30.3.2022, risultano incassati dall'opposta somme per un totale di euro 506.001,39 da imputarsi come segue:
1 euro 25.450,00 a copertura parziale della posizione a sofferenza 9501/769;
2 euro 7.535,67 a copertura totale della posizione 00/0060180241;
3 euro 473.015,72 a copertura parziale della posizione n. 00/0060459651;
4 euro 0 per la posizione contratto di finanziamento n. 60885171.
Operata la differenza tra le somme dovute e quelle pagate, il debito residuo totale al 30.3.2022 per capitale e interessi, tenuto conto dell'ipotesi formulata dal CTU nella relazione finale per come integrata (3 - A) deve ritenersi ammontare ad euro 330.999,05, da imputarsi come di seguito euro 190.429,18 posizione a sofferenza 9501/769;
euro 0 posizione 00/0060180241;
euro 38.146,51 posizione n. 00/0060459651, dovendo prendersi in considerazione come base di partenza per la definizione del debito residuo la somma indicata e riconosciuta dallo stesso creditore come residua di euro 284.210,67 (cfr documento n 4 allegato dalla stessa creditrice);
euro 102.423,36 per contratto di finanziamento n. 60885171.
I risultati e le conclusioni raggiunti dalla CTU, che appare scevra da errori logico giuridici e fondata sull'esame dei documenti prodotti in atti, sono condivisi dal giudicante.
pagina 3 di 4 Ne consegue che va accolta l'opposizione e per l'effetto, previo accertamento che il debito residuo del debitore principale e conseguentemente dei fideiussori esecutati e Parte_4 Parte_1 Parte_3
per capitale e interessi è pari ad Euro 330.999,05, con conseguente Parte_2 estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte, nella misura accertata dalla formazione del titolo fino al 30.3.2022, accerta e dichiara che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore del credito in contestazione (scaglione 260.000 / 520.000) per le varie fasi al valore medio.
Le spese di ctu liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'opposta, con obbligo di rimborso in favore degli opponenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa declaratoria di estinzione parziale del credito, accerta e dichiara che la creditrice opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti e per Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_2 gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato debito residuo (al 30.3.2022 pari ad Euro 330.999,05 per capitale e interessi);
2. condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 oltre iva, cp e rimborso spese generali (15% per 3368,55) nonché contributo unificato
+ marche bolli (euro 1241);
3. pone definitivamente le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dell'opposta con obbligo di rimborso a favore degli opponenti.
Como, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 Pt_3 P.IVA_2 dall'avv. DE RINALDIS ADAMO e dall'Avv MAURO GIOVANARDI, elettivamente domiciliato in COMO VIA 5 GIORNATE N 61 22100
ATTORE/I – OPPONENTE/I contro
, cessionaria del credito di , rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. GALASSO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA CP_3
MUGIASCA, 4 22100 COMO
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, – ACCERTARE in Euro 284.210,87 o altra diversa somma ritenuta di giustizia il debito residuo di per capitale e interessi alla data del Parte_4
27.02.2019 sul contratto di finanziamento n.00/0060459651 di originari Euro 900.000,00 in linea capitale e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte, nella misura accertanda in corso di causa, dalla debitrice a , successivamente alla formazione di detto Parte_5 Controparte_2 titolo e fino alla data di notifica dell'atto di precetto;
quindi previo riconteggio degli interessi contrattualmente pattuiti, sui rapporti oggetto di titolo esecutivo come liquidati nello stesso, rideterminare il minor credito per capitale ed interessi di alla data dell'atto di precetto. Controparte_2
Conseguentemente ACCERTARE che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiore all'accertato credito alla data di notifica dell'atto di precetto determinato in accoglimento della svolta domanda di accertamento.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA (cessionaria del credito di CP_1 Controparte_4
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previo ogni adempimento di rito, ogni diversa istanza disattesa e reietta così giudicare: - alla luce della intervenuta cessione del credito e della costituzione in giudizio effettuata dalla cessionaria dichiarare l'estromissione di dal CP_1 Controparte_4 presente giudizio. IN PRINCIPALITA': - rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili e nulle e, conseguentemente, confermare anche in questa sede la legittimità e correttezza dell'azione esecutiva pendente avanti a
Codesto Tribunale e rubricata al n. 352/2019 Rg. Es. Con salvezza di ogni ulteriore diritto e con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'esecuzione forzata immobiliare (RG 352/2019) intrapresa dal creditore procedente
[...]
, e per essa dalla mandataria , nei confronti dei fideiussori esecutati Controparte_2 Controparte_3
e , questi ultimi proponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 opposizione ex art 615 co 2 cpc chiedendo di accertare in Euro 284.210,87, per capitale e interessi, o altra diversa somma ritenuta di giustizia, il debito residuo del debitore principale e per Parte_4 l'effetto di dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte dalla formazione di detto titolo sino al e conseguentemente accertare che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato credito.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa dalla mandataria Controparte_2 Controparte_3 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio si è costituita, in esito a cessione in blocco dei crediti in contestazione nella titolarità di , sempre con la mandataria . Controparte_2 CP_1 Controparte_3
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Dall'esperita CTU (e dalle successive integrazioni), esperita sulla base dell'esame della documentazione contrattuale e contabile prodotta, emerge che le posizioni debitorie a partire dalla formazione del titolo (come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo del 3.10.2014), possono essere determinate come segue:
1 contratto 2685/1000 (posizione a sofferenza n. 9501/769) per euro 136.960,38;
2 contratto di finanziamento n. 00/0060180241 per euro 7.212,90;
3 mutuo ipotecario n. 00/0060459651 per euro 722.171,06;
4 contratto di finanziamento n. 60885171 per euro 96.665,11.
Considerando i pagamenti effettuati dalla formazione del titolo sino al 30.3.2022, risultano incassati dall'opposta somme per un totale di euro 506.001,39 da imputarsi come segue:
1 euro 25.450,00 a copertura parziale della posizione a sofferenza 9501/769;
2 euro 7.535,67 a copertura totale della posizione 00/0060180241;
3 euro 473.015,72 a copertura parziale della posizione n. 00/0060459651;
4 euro 0 per la posizione contratto di finanziamento n. 60885171.
Operata la differenza tra le somme dovute e quelle pagate, il debito residuo totale al 30.3.2022 per capitale e interessi, tenuto conto dell'ipotesi formulata dal CTU nella relazione finale per come integrata (3 - A) deve ritenersi ammontare ad euro 330.999,05, da imputarsi come di seguito euro 190.429,18 posizione a sofferenza 9501/769;
euro 0 posizione 00/0060180241;
euro 38.146,51 posizione n. 00/0060459651, dovendo prendersi in considerazione come base di partenza per la definizione del debito residuo la somma indicata e riconosciuta dallo stesso creditore come residua di euro 284.210,67 (cfr documento n 4 allegato dalla stessa creditrice);
euro 102.423,36 per contratto di finanziamento n. 60885171.
I risultati e le conclusioni raggiunti dalla CTU, che appare scevra da errori logico giuridici e fondata sull'esame dei documenti prodotti in atti, sono condivisi dal giudicante.
pagina 3 di 4 Ne consegue che va accolta l'opposizione e per l'effetto, previo accertamento che il debito residuo del debitore principale e conseguentemente dei fideiussori esecutati e Parte_4 Parte_1 Parte_3
per capitale e interessi è pari ad Euro 330.999,05, con conseguente Parte_2 estinzione parziale del credito di cui al titolo esecutivo in ragione delle somme corrisposte, nella misura accertata dalla formazione del titolo fino al 30.3.2022, accerta e dichiara che la creditrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore del credito in contestazione (scaglione 260.000 / 520.000) per le varie fasi al valore medio.
Le spese di ctu liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'opposta, con obbligo di rimborso in favore degli opponenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa declaratoria di estinzione parziale del credito, accerta e dichiara che la creditrice opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti e per Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_2 gli importi di cui all'atto di precetto superiori all'accertato debito residuo (al 30.3.2022 pari ad Euro 330.999,05 per capitale e interessi);
2. condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 oltre iva, cp e rimborso spese generali (15% per 3368,55) nonché contributo unificato
+ marche bolli (euro 1241);
3. pone definitivamente le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dell'opposta con obbligo di rimborso a favore degli opponenti.
Como, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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