Sentenza 4 luglio 2025
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- 1. art. 11 D.lgs. 150Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 agosto 2025
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 819 del 4 luglio 2025 (scarica QUI la sentenza), ha affrontato un tema centrale per il contenzioso agrario: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con particolare riferimento al tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie previsto dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 150/2011 e dall'art. 46 della L. 203/1982. Il caso Una società agricola ricorrente chiedeva di accertare la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati… Continue Reading ››
Leggi di più… - 2. Blog "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 13 novembre 2025
Il contratto di affitto agrario è lo strumento principale attraverso cui gli imprenditori agricoli accedono alla terra. La sua disciplina, contenuta principalmente nella Legge 3 maggio 1982, n. 203, tutela l'affittuario, considerato la parte debole del rapporto, garantendo stabilità e promuovendo gli investimenti. Questo articolo offre un quadro riassuntivo delle principali tutele previste, della durata minima, del ruolo dello IAP e dell'intervento delle associazioni di categoria, rimandando agli articoli articoli pubblicati nelle pagine di questo sito per i necessari approfondimenti.… Continue Reading ›› La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. …
Leggi di più… - 3. condizione di procedibilità Archives "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 agosto 2025
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 819 del 4 luglio 2025 (scarica QUI la sentenza), ha affrontato un tema centrale per il contenzioso agrario: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con particolare riferimento al tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie previsto dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 150/2011 e dall'art. 46 della L. 203/1982. Il caso Una società agricola ricorrente chiedeva di accertare la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati… Continue Reading ››
Leggi di più… - 4. sentenza 819/'25 Tribunale di Civitavecchia "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 agosto 2025
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 819 del 4 luglio 2025 (scarica QUI la sentenza), ha affrontato un tema centrale per il contenzioso agrario: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con particolare riferimento al tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie previsto dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 150/2011 e dall'art. 46 della L. 203/1982. Il caso Una società agricola ricorrente chiedeva di accertare la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati dal 2019, aventi ad oggetto porzioni di un fondo rustico di circa 24 ettari in agro di Tarquinia, sostenendo che la reale volontà delle parti …
Leggi di più… - 5. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Archives "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 agosto 2025
Contratti agrari e condizione di procedibilità: sentenza 819/'25 Tribunale di Civitavecchia La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 819 del 4 luglio 2025 (scarica QUI la sentenza), ha affrontato un tema centrale per il contenzioso agrario: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con particolare riferimento al tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie previsto dall'art. 11, comma 3, D.lgs. 150/2011 e dall'art. 46 della L. 203/1982. Il caso Una società agricola ricorrente chiedeva di accertare la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati… Continue Reading ›› SULLA (TALVOLTA) NON …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Riunito in camera di consiglio e così composto
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice relatore/estensore
Dott. Daniele Sodani giudice
Dott.ssa Paola Maggiorelli esperto
Dott. Gianluca Di Patti esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2025 promossa da:
L'NT ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Piazza
Leandra 12 con l'avv. RAUSEO NICOLETTA ) e l'avv. GUERRI C.F._1
ANNA MARIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Via Monte Zebio 00195 Roma con l'avv. C.F._3
CAMICI CLAUDIO ) e l'avv. DI MARZIANTONIO AUGUSTO, C.F._4 dai quali rappresentati e difesi giusta procura in cale alla comparsa di risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Con ricorso depositato il 19.2.2025, la Parte_2 ha adito l'intestato Tribunale al fine di senti accertare e dichiarare la natura simulata dei contratti di affitto stagionali conclusi tra le parti sin dall'anno 2019 aventi ad oggetto, di volta in volta, diverse porzioni del fondo rustico sito in Agro di Tarquinia (VT), Loc. Rimessa del Miglio, di complessivi Ha 24 circa, distinto in Catasto al Foglio 88, partt. 41, 44, 338, 46, 289, 291, 350, 13,
42, 43, 56, 336, 352, in proprietà indivisa tra le convenute e Controparte_1 Controparte_2
Secondo la prospettazione della società ricorrente, infatti, la reale intenzione delle parti, sottesa alla stipula dei contratti di affitto stagionali, era quella di assegnare una metà del fondo alla gestione della per la coltivazione di ortaggi, sulla base del criterio della c.d. Parte_2 rotazione agraria, mentre la residua metà del fondo, a rotazione annuale, rimaneva destinata alle colture cerealicole a spese delle proprietarie.
La società ricorrente ha esposto che tale consuetudine si è svolta in modo pacifico sino alla scadenza del contratto del 10.2.2023, quando le proprietarie, odierne convenute, le hanno intimato di non prendere iniziative finalizzate alla preparazione del terreno, manifestando l'intenzione di porlo in vendita. Ne è scaturita una controversia di natura possessoria, conclusasi con l'accoglimento della domanda di rilascio del terreno proposta dalle odierne convenute.
Pertanto, la società ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario ordinario in corso, della durata di 15 anni, avente ad oggetto il godimento da parte della dell'intero fondo rustico di Ha Parte_3
24, sebbene con applicazione del criterio della c.d. rotazione agraria sulla metà del fondo, con decorrenza dalla data della stipula del contratto del 18.11.2019 sino alla fine dell'annata agraria
2033/2034, ovvero, in subordine, dalla data di stipula del contratto del 12.11.2002 sino al termine dell'annata agraria 2031/2032.
Si sono costituite e eccependo in via preliminare Controparte_1 Controparte_2
l'improponibilità della domanda poiché il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 D.Lgs. n.
150/11, così come esperito dalla ricorrente, non risulta idoneo a perseguire gli scopi della norma;
sempre in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto indeterminata;
nel merito, hanno contestato l'infondatezza della domanda evidenziando come i contratti di affitto intercorsi tra le parti sono stati regolarmente conclusi in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982 e hanno avuto ad oggetto, di volta in volta, superfici e particelle catastali diverse tra loro;
in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna della società agricola ricorrente e di in solido al rilascio del fondo e al pagamento di una penale di € Parte_4
100,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
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All'udienza del 20.6.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e la ricorrente ha chiesto termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
il Tribunale si è quindi ritirato in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio il Collegio, nella composizione in epigrafe indicata, rileva il difetto di condizione di procedibilità della domanda per i motivi di seguito esposti.
2. Come è noto, il comma 3 dell'art. 11 D.lgs. 150/2011, in materia di controversie agrarie, prevede che “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio”.
In proposito, va ricordato che la valutazione del giudice in merito all'esistenza della condizione di procedibilità della domanda prevista dalla disposizione citata non si limita alla verifica formale del deposito di un verbale di conciliazione, ma deve consistere nel verificare la corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e quello della domanda.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con riferimento al tentativo di mediazione previsto dall'art 46 L. 203/1982 con un principio analogicamente applicabile al tentativo di conciliazione di cui all'art. 11, comma 3, D.lgs. 150/2011, che riproduce testualmente il disposto del suddetto art 46.
La Suprema Corte ha infatti recentemente chiarito che “Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del
1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)” (Cass. 18/06/2019, n. 16281).
Nel caso di specie, prima dell'introduzione del giudizio che ci occupa, le parti hanno espletato il tentativo di conciliazione su una domanda oggettivamente diversa da quella proposta in via giudiziale.
Invero, nella “Richiesta convocazione per tentativo di conciliazione” (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) la società agricola ricorrente, premesso di aver detenuto in affitto i terreni “di proprietà e in agro di Tarquinia di cui al fg 88 p.lla 41, 44, 338, 46, 289, Controparte_1 Controparte_2
291 e 350 e ciò in modo continuativo senza soluzione di continuità” e di aver “sottoscritto contratti in deroga solo perché impostigli dalle proprietarie”, manifesta l'intenzione di “rivendicare il riconoscimento avanti le sezioni Agrarie del Tribunale di Civitavecchia, il rapporto agrario ordinario quindicennale ex Lege 203/1982”,
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omettendo ogni riferimento all'azione di simulazione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
A ben vedere, inoltre:
- la comunicazione ex art. 11 citato, diversamente dal ricorso, non fa menzione del criterio della c.d. rotazione agraria;
- l'oggetto del rapporto da accertare è individuato con esclusivo riferimento alle particelle
41, 44, 338, 46, 289, 291 e 350 e non anche alle particelle 13, 42, 43, 56, 336 e 352 in relazione alle quali è stata proposta la domanda giudiziale.
In buona sostanza, mentre in sede di tentativo di conciliazione la società ricorrente ha manifestato l'intenzione di accertare l'esistenza di un rapporto di affitto continuativo su una porzione del terreno delle convenute, nel ricorso introduttivo è stato invece richiesto di accertare l'esistenza di un rapporto contrattuale di affitto secondo il criterio di rotazione agraria sull'intero terreno di proprietà delle CP_1
Pertanto, la domanda di simulazione come proposta nel ricorso introduttivo deve ritenersi priva della condizione di procedibilità di cui si tratta.
Si osserva inoltre che nelle controversie agrarie la condizione di procedibilità prevista dall'art 11, co 3 D.lgs. 150/2011 deve sussistere al momento della presentazione della domanda e non può essere integrata successivamente, in difetto di una previsione normativa espressa, come quella contenuta nell'art 412 bis c.p.c., che lo consenta.
In tal senso è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale “In materia agraria, la necessità del preventivo sperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 412-bis cod. proc. civ., l'esperimento del tentativo di conciliazione integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità "sui generis", avuto riguardo al regime della sua rilevabilità ed all'iter successivo a siffatto rilievo. Ne consegue che l'art. 412-bis cod. proc. civ., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46” (Cass. 18/06/2019, n. 16281;
Cass. 15/07/2008, n. 19436).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
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3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, così decide:
- dichiara improponibile la domanda proposta;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sorrentino dott.ssa Roberta Nardone
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