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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2470/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2470/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PO, 102 ROMA presso lo studio dell'avv. ANELLO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AMORUSO GIANLUCA e all'avv. MACALUSO MARCELLO APPELLANTE contro
CP_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 15 MILANO presso lo studio dell'avv. GRASSO GIAMPAOLO UMBERTO PIO che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERARDI SIMONE APPELLATO
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello sentenza n. 5536/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 4/7/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, in totale riforma della impugnata Sentenza n. 5536/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Milano nel giudizio di primo grado r.g.n. 53000/2019
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa e in conseguenza dell'azione sociale di responsabilità, che il convenuto Sig. nell'espletamento CP_1 dell'incarico di Amministratore Unico della con riferimento al periodo dal Parte_1
2013 al 7 Novembre 2017, è incorso nella responsabilità ex art. 2476 c.c. per la violazione degli obblighi e doveri, come per legge e atto costitutivo, di cui in premessa;
- per l'effetto, accertare, dichiarare e condannare il medesimo convenuto Sig. CP_1 al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche in via equitativa, come
[...] meglio indicati in narrativa, per una somma non inferiore a Euro 2.000.000,00 (euro due milioni) oltre interessi e rivalutazione ovvero nella maggiore somma che sarà eventualmente accertata e determinata nel giudizio de quo;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, come per legge”
per parte appellata: “Pregiudizialmente, accertare e dichiarare la nullità della notifica della citazione introduttiva, per i motivi con comparsa di costituzione esposti;
preliminarmente dichiarare inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. l'appello introdotto da con atto di citazione in Parte_1 appello del 11 settembre 2023; confermare la sentenza n°5536/2023 del 04 luglio 2023 – Tribunale Milano, in riferimento alle statuizioni di merito ivi assunte;
subordinatamente, nel merito, rigettare l'appello introdotto da con atto Parte_1 di citazione in appello del 11 settembre 2023, perché inammissibile e infondato;
condannare alla rifusione integrale di spese e competenze del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti all'origine del contenzioso
I fatti da cui l'odierna vicenda processuale ha tratto origine possono essere così sintetizzati:
pagina 2 di 15 - la è stata costituita il 4/6/2010, con iscrizione del Registro delle Imprese in Parte_1 data 15/6/2010, quale società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e combustibili in genere (doc n. 1, fasc. I grado;
Parte_1
- ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della dalla data CP_1 Pt_1 di costituzione della società sino alla revoca dalla carica (cfr. doc. n. 1, fasc. I grado, ; Parte_1
- in data 2/2/2016, dunque nel periodo di amministrazione la CP_1 Parte_1 acquistava un complesso industriale, sito in Cavacurta di Castelgerundo (LO), strada provinciale n. 108, di proprietà della – di cui il al momento Controparte_2 CP_1 dell'atto di trasferimento, deteneva la quota di partecipazione al 10% - per un corrispettivo pari a € 1.185.000,00 (vd. doc. 3, fasc. I grado, ; Pt_1
- il complesso industriale constava di una parte immobiliare (area di sedime, palazzina, pensiline, capannoni e altro) e di una parte industriale (serbatoi gasolio, impianto antincendio, elettrico, smaltimento acque e altro);
- con la stipula di un contratto preliminare di cessione di partecipazione del 20/9/2017 (vd. doc. 4, fasc. I grado, e con successivo contratto definitivo del 4/10/2017, il Pt_1 cedeva a Tau Gas Srl il 100% del capitale sociale della (vd. doc. 5, CP_1 Parte_1 fasc. I grado, ; Parte_1
- Tau Gas srl, pertanto, diveniva proprietaria della e veniva Parte_1 CP_1 nominato presidente del Cda in data 7/11/2017;
- Tau Gas srl, procedeva ad una complessiva e globale valutazione della pregressa attività gestionale della in particolare, procedeva alla verifica della Parte_1 conformità del complesso industriale alle normative in tema di edilizia, urbanistica, sicurezza ed ambientale;
tale verifica sfociava nell'invio, nei confronti del di una CP_1 lettera datata 22/6/2018 (vd. doc. 7, fasc. I grado, attraverso la quale la stessa Pt_1 rappresentava a quest'ultimo gravi irregolarità, criticità e, più in generale, plurime condotte di mala gestio perpetrate dal CP_1
- la con due delibere del 5 e del 9/7/2018 (docc. n. 8 e 9, fasc. I grado, Parte_1
, disponeva la revoca, per giusta causa, del dalla carica di Pt_1 CP_1 amministratore della società e all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ., nei confronti di CP_1
I due gradi di giudizio
conveniva in giudizio chiedendo, all'adito Tribunale di Controparte_3 CP_1
Milano, di voler accertare e dichiarare che nell'espletamento dell'incarico CP_1 di Amministratore Unico della società (periodo dal 2013 al 7/11/2017) - era incorso nella responsabilità ex art. 2476 cod. civ. per la violazione dei propri obblighi e doveri.
pagina 3 di 15 La società attrice, conseguentemente, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, anche in via equitativa, per una somma non inferiore a € due milioni, oltre interessi e rivalutazione. Per quanto ancora d'interesse in relazione ai motivi di appello proposti, la società attrice, anche attraverso la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183, VI comma cpc, prospettando una mala gestio nell'amministrazione societaria imputava al le CP_1 seguenti condotte:
a) “difetto di istruttoria, verifiche e informazioni preventive prodromiche e preliminari all'acquisto del complesso industriale del 02.02.2016 effettuato peraltro a prezzo 5 volte superiore al valore di mercato – irrazionalità della scelta gestionale – mala gestio/dissipazione patrimoniale per dolo e/o colpa grave – operazione condotta anche in conflitto di interessi” (cfr. punto C.1 della memoria 183 c. 6 n. 1 cpc, pagina 1); b) “mancato adeguamento impianti e/o inadempimento obblighi di legge e/o omessa manutenzione straordinaria complesso industriale – negligenza e/o colpa grave nell'esercizio del mandato” (cfr. punto C.2 della memoria 183 c. 6 n. 1 cpc pagina 3); c) “negligente gestione dei piccoli serbatoi gpl installati presso la clientela (mancata procedura di messa in servizio e mancata verifica decennale)” (cfr. punto C.3 della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pagina 11); d) omessa predisposizione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001”: (cfr. punto C.4 della memoria 183 c. 6 n.1 cpc, pagina 13).
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, concludendo per il rigetto delle CP_1 domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento relativo alla propria carica di amministratore della società. La causa veniva istruita tramite espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, volta alla determinazione del valore di mercato del complesso industriale adibito a deposito idrocarburi e pertinenze a far data al 2/2/2016, allorquando tale complesso veniva acquistato dalla Parte_1
Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 5536/2023 rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento, in favore del convenuto delle spese di lite da questi sostenute. CP_1
Poneva definitivamente carico della le spese della CTU. Parte_1
Per quanto ancora di attuale rilievo, il Tribunale di Milano ha disatteso la doglianza sub. B, relativa al mancato adeguamento degli impianti e all'omessa manutenzione straordinaria del complesso industriale. Ravvisava la tardività della domanda di accertamento del danno con riguardo all'omessa predisposizione del modello pagina 4 di 15 organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 (doglianza sub. D), poiché proposta soltanto in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n.1, dichiarandola, pertanto, inammissibile. Quanto alla condotta sub. A, in ordine all'acquisto del complesso industriale in data 2/2/2016 ad un prezzo asseritamente antieconomico ed in costanza di presunta situazione di conflitto di interessi, il Tribunale di Milano ha ritenuto di dover parzialmente riconsiderare i valori emersi dalle indagini peritali. Il Giudice di primo grado, premesso che i Consulenti Tecnici nominati erano addivenuti a specifici risultati (con riferimento agli impianti, il valore stimato era stato accertato in € 325.000,00 - pur essendo stata evidenziata la necessità di opere necessarie per garantire le caratteristiche minime di idoneità normativa e fungibilità in sicurezza, quantificate in complessivi € 392.678,00 – mentre, con riguardo alla parte immobiliare, la stessa era tata valutata in € 1.008.239,90) e tenuto conto di come la compravendita del 2/2/2016 fosse avvenuta al prezzo di € 1.185.000,00, ha ritenuto di parzialmente discostarsi dalle risultanze della CTU, ritenendo di valorizzare i seguenti elementi: a) esclusione della svalutazione della parte immobiliare per la sussistenza di due servitù poiché tale operazione di riduzione finale del compendio immobiliare non poteva essere presa in considerazione, tenuto conto della novità della questione emersa nel corso delle operazioni peritali;
b) l'incertezza della situazione di fatto al 2016, considerando che la consulenza tecnica era stata svolta nel 2022, con conseguente margine di opinabilità̀ rispetto ai valori indicati dai consulenti;
c) il risparmio per la - ingenerato dalla compravendita – relativamente Parte_1 all'esborso dei canoni di locazione;
d) l'importanza strategica del complesso industriale per la che veniva Parte_1 utilizzato per il conseguimento dell'oggetto sociale, considerando anche il rischio di vendita a terzi degli impianti alla luce dello stato di liquidazione della società venditrice. In conclusione, il Giudice di primo grado, ha osservato che: “La differenza tra prezzo pagato e valore effettivo, ampiamente ridimensionata rispetto alla perizia di parte attrice ove addirittura tutto il compendio era valutato in 210.000,00 euro, ben può trovare giustificazione nei già citati elementi, ossia per il risparmio in termini di canoni di locazione, per la necessità di acquisto nei confronti di società in liquidazione nonché́ per l'utilità̀ in termini di conseguimento dell'oggetto sociale della ( cfr. Parte_1 pag. 7 della sentenza impugnata). Il Tribunale di Milano, inoltre, ha disatteso l'eccezione della in base alla Parte_1 quale l'acquisto sarebbe avvenuto in situazione in cui il risultava portatore di un CP_1 conflitto di interessi. A riguardo, il Giudice di primo grado ha valorizzato la limitata quota detenuta da CP_1 nella (10%) ed il fatto che questi, proprietario al 100% delle
[...] Controparte_2 quote della società acquirente non aveva alcun interesse a danneggiare la Parte_1 società di cui risultava essere l'unico proprietario. pagina 5 di 15 Quanto all'ulteriore doglianza, attinente alla negligente gestione dei serbatoi GPL della clientela, il Tribunale di Milano ha osservato che tale voce non rappresentava un danno per la società in quanto gli interventi erano, comunque, da effettuarsi. Con la sentenza impugnata, ha osservato, altresì, che il danno al più avrebbe potuto concretizzarsi nell'eventuale maggior costo in termini di sanzioni ed interessi derivanti dal ritardato adeguamento ma che, comunque, tale pregiudizio non risulta provato.
Avverso tale decisione ha interposto appello la affidando l'impugnazione a Parte_1 due motivi di appello così rubricati dalla medesima appellante:
1) “Acquisto complesso industriale 02.02.2016 al prezzo di euro 1.185.000,00 – motivazione apparente ed illogica – contrarietà e/o errata interpretazione della pronuncia delle ss.uu. della suprema corte n. 3086/2022 – omesso e/o incompleto esame di relazione peritale e atti di causa – illegittimità per violazione del disposto degli artt. 101 – 113 – 115 – 116 – 132 c.p.c.”
2) “Negligente gestione piccoli serbatoi – motivazione insufficiente omesso e/o incompleto esame degli atti di causa – illegittimità per violazione del disposto degli artt. 101 – 113 – 115 – 116 – 132 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito eccependo, in via preliminare, CP_1 la nullità della notifica dell'atto introduttivo. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta. La causa è stata rinviata ex art. 352 cpc. Depositati dalle parti gli scritti difensivi nei termini assegnati ai sensi della disposizione che precede, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio che, nella composizione in epigrafe riportata, ha deciso la controversia all'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, rileva l'infondatezza dell'eccezione di parte appellata relativa alla dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, per mancata allegazione della procura alle liti1.
L'art. 125, II comma, cpc, prevede la possibilità per il difensore di acquisire la procura anche in data posteriore alla notifica dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Nel caso di specie, la difesa della ha prodotto, con il primo atto difensivo in Parte_1 appello, la procura alle liti. Procura che, in ogni caso, risultava già acquisita in primo 1 Pag. 4 comparsa di costituzione. pagina 6 di 15 grado e conferita dalla ai procuratori avv.ti Anello, Macaluso e Amoruso per Parte_1 il contenzioso “in ogni sua fase e grado ivi compreso quello dell'esecuzione e dell'eventuale appello”. Del pari, risultano destituite di fondamento le eccezioni di inammissibilità dell'appello. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, va osservato che la difesa del ha sollevato tale eccezione sul CP_1 rilievo per cui la si sarebbe limitata a riproporre, nel presente grado di Parte_1 giudizio, le domande e le eccezioni già vagliate dal Tribunale, non indicando “con chiarezza le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini dell'impugnata decisione, con conseguente scostamento dai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”2. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione. Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte, in prima udienza, ha dato corso alla trattazione dell'appello secondo lo schema processuale ordinario. Passando al merito dell'impugnazione, osserva la Corte che l'appello può essere deciso sulla base del quadro probatorio acquisito in primo grado. 2 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 7 di 15 E' stata espletata ampia attività istruttoria e le ragioni poste a fondamento dei motivi di appello proposti non richiedono la riapertura dell'attività istruttoria.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla doglianza sub. A, avente ad oggetto il valore dell'opificio acquistato dalla in data Parte_1
2/2/2016. Il complesso motivo, sotto un primo profilo, contiene una critica alla decisione del Giudice di primo grado di escludere, nel calcolo del valore del complesso industriale, gli
“elementi negativi” delle servitù. Evidenzia la società appellante che il tema delle servitù era, in realtà, una circostanza sfornita del carattere della novità e che il diritto di difesa, nonché l'osservanza del principio del contraddittorio, erano stati ampiamente rispettati: i Consulenti nominati - in conformità ai principi sanciti dalle ss.uu. con pronuncia n. 31886/2019 - correttamente avevano esteso gli accertamenti peritali anche alle servitù esistenti. Sotto un secondo profilo, l'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale:
- per aver rilevato “un margine di opinabilità” rispetto ai valori indicati nella CTU, data l'incertezza della situazione di fatto al 2016 e considerato che le indagini erano state svolte molti anni dopo, nel 2022. Ha contestato, in particolare, la genericità di tale motivazione, affermando che si concretizzava “in una palese petizione di principio, non ancorata ad alcun elemento di logica ragionevolezza e credibilità se, non addirittura, in una “opinione personale” del Giudice di prime cure.”3;
- per il rilievo relativo alla compravendita del complesso industriale e che avrebbe permesso alla società di risparmiare quanto dovuto a titolo di canoni di Parte_1 locazione4.
A parere dell'appellante, si tratterebbe di una motivazione apparente e lacunosa, in quanto il Tribunale di Milano avrebbe omesso di valutare altre variabili connesse al caso di specie (come, ad esempio, il fatto che la società, a seguito dell'acquisto del complesso industriale si era accollata anche l'onere della manutenzione straordinaria che gravava sull'originario proprietario). La ha criticato, inoltre, il passaggio della motivazione con cui si è Parte_1 affermato che il complesso industriale rivestiva un'importanza strategica per l'acquirente e che parte venditrice, trovandosi in stato di liquidazione, avrebbe potuto vendere, a terzi, tale complesso. Tale giudizio, a parere dell'appellante, contrastava con
“ i valori emersi dalla ctu”, posto che non era ancorato ad alcun elemento probatorio. Da ultimo, l'appellante ha contestato la motivazione sottesa all'esclusione della situazione di conflitto di interessi in capo al Ha argomenta che proprio il fatto CP_1 che parte venditrice avesse ottenuto un enorme vantaggio dall'operazione di compravendita, cedendo il complesso industriale ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello di mercato, comproverebbe la evidente posizione di conflittualità in cui ha agito l'Amministratore, ora appellato. Il motivo, nella sua amplia articolazione, è a giudizio della Corte infondato, per le ragioni che seguono.
La Corte osserva che la CTU espletata in primo grado è attendibile e la correttezza degli accertamenti peritali induce a condividere integralmente le conclusioni a cui il collegio peritale nominato è pervenuto. I Consulenti nominati dal Tribunale di Milano hanno dato puntuale risposta al quesito5 loro conferito all'udienza del 13/10/2021, quantificando il sito industriale, con stima calcolata al 2/2/2016, ossia al momento dell'acquisto del sito, in complessivi € 537.677,94. Sono pervenuti a tale quantificazione tenuto conto della parte immobiliare del complesso – indicata, quest'ultima, in € 605.355,94 (dall'originaria valutazione della parte immobiliare in € 1.008.239,90 hanno sottratto € 151.235,99 ed € 201.647,98 per la sussistenza di servitù deprezzanti il valore dell'immobile, nonché € 50.000,00 a titolo di incidenza dei costi di adeguamento amministrativo e catastale) e della parte industriale (quantificata in € 325.000,00); il tutto diminuito di € 392.678,00 a titoli di costi per adeguamenti. La Corte considera del tutto condivisibile il metodo di calcolo utilizzato dall' Ing.
per addivenire alla valutazione della parte industriale, poiché, così come chiarito Per_1 in sede di contraddittorio tecnico con i chiarimenti alla relazione tecnica a seguito delle osservazioni mosse dal il metodo utilizzato è quello “della loro conservazione (e CP_1 fungibilità); “in altre parole si è proceduto per ogni bene alla stima del valore a nuovo detraendo poi il deprezzamento dovuto alla vetustà e il costo delle attività di adeguamento intese come quelle strettamente necessarie a garantirne la fungibilità e sicurezza secondo i requisiti vigenti alla data della compravendita”.
Del pari, merita avallo il criterio di quantificazione seguito dall' Ing. per il calcolo Per_2 del valore della parte immobiliare atteso che, come chiarito sempre in sede di risposta pagina 9 di 15 alle osservazioni svolte dai CTP delle parti, l'applicazione del “criterio di stima” (vd. pag. 53 della CTU), puntualmente risponde all'esigenza di determinare il “verosimile valore di mercato alla data del 02.02.2016 del complesso industriale”, così come correttamente demandato con il quesito peritale.
A parere della Corte, anche il rilievo da parte dei Consulenti delle voci – in negativo – di € 151.235,99 e di € 201.647,98, rispettivamente per la sussistenza di una servitù regolamentata di accesso a degli impianti fotovoltaici e di un'ulteriore servitù di fatto sorta in favore del , appare meritevole di adesione. Controparte_5
In tema di materiale rinvenuto dal CTU, in assenza di allegazione o deposito delle parti in giudizio, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che: "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”6. Dirimente, a riguardo, è poi la pronuncia delle ss.uu. n. 3086/2022, secondo cui "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. Declinando tali principi di diritto al caso di specie, va osservato che i professionisti nominati - nella valutazione della parte immobiliare del complesso industriale della
- non hanno di certo travalicato i limiti dell'incarico loro affidato, posto che, Parte_1 6 Cass. 32935/2022, Cass. 25604/2022. pagina 10 di 15 al fine di dar compiuta risposta al quesito peritale nella parte in cui richiedeva di individuare il valore di mercato del complesso industriale al 2/02/20167, hanno rilevato la sussistenza di servitù inficianti il valore stesso del predetto sito industriale. In particolare, è stata rilevata la sussistenza:
- di una servitù di fatto nel sedime sub. 702, trattandosi di sedime detenuto dal in comune con la ove si svolge l'attività di Controparte_5 Parte_1 stoccaggio GPL;
a riguardo il CTU ha precisato che “infatti è di tutta evidenza che Per_2 si sia trattato del medesimo sito di stoccaggio, non avendo una divisione netta e strutturale tra le due attuali proprietà, con una evidente commistione di servitù reciproche tra i due fondi, che ne impediscono la separazione fisica” 8;
- di una seconda servitù costituita attraverso l'atto di compravendita del 2/2/2016 del complesso industriale, mediante il quale le parti hanno previsto la concessione, da parte dell'acquirente alla parte venditrice del diritto di servitù Parte_1 Controparte_2 sugli immobili compravenduti, al solo fine di consentire e garantire a quest'ultima l'uso degli impianti fotovoltaici. Rileva, inoltre, la Corte che il contraddittorio risulta essere stato pienamente rispettato posto che, successivamente all'invio della bozza, prima, e al deposito della relazione peritale definitiva, poi, le parti hanno avuto modo di contestare le risultanze tecniche in plurime occasioni, nelle varie udienze susseguitesi.
Del resto, le uniche contestazioni mosse sul punto avanti al Tribunale di Milano hanno avuto ad oggetto il criterio applicato per il deprezzamento utilizzato dal CTU per la presenza delle servitù. E sotto tale specifico profilo i consulenti, in sede di chiarimenti alla relazione tecnica depositata, hanno puntualmente ribadito che “la riduzione di valore nella misura del 15% e del 20% come già ampiamente ribadito, è in linea con l'incidenza di stima riferibile ai sedimi in ambito di un valore complessivo di siti industriali (IAS nuovi principi contabili), con tale criterio, si è inteso di fatto deprezzare l'intera area, in ragione di servitù che rendono vincolato l'immobile all'attuale utilizzo, nel senso che in ipotesi di riconversione dell'area , le servitù presenti ne impedirebbero qualsiasi tipo di sviluppo, proprio perché il “pregiudizio” esiste ed è presente, uno trascritto ed uno di fatto”9. Per le ragioni illustrate, la Corte condivide, e fa proprie, le risultanze cui la CTU è approdata e, dunque, la valutazione del verosimile valore di mercato del sito industriale di Cavacurta di Castelgerundo in € 537.677,94 quale stima riferibile al momento dell'acquisto, ossia nel febbraio 2016. Ciò posto, la Corte deve valutare se l'acquisto del complesso industriale da parte della in persona dell'allora Amministratore unico per la somma di Parte_1 CP_1
€ 1.185.000,00 – a fronte del valore di mercato del bene al 2/2/2016 pari ad € 537.677,94 accertato dai CTU – abbia costituito condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2476 cod. civ., invocato dalla società appellante come violato.
Orbene, va rammentato preliminarmente che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico. Una tale valutazione, difatti, ricade nell'ambito di applicazione della c.d. business judgment rule ed attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore e non certo come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore, nell'adempimento del proprio mandato, non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità10.
Questa Corte non ignora che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. Business judgement rule) non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica11. Ciò premesso, va detto che, in punto di onere probatorio, l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi12. La ripartizione dell'onere probatorio attribuisce, pertanto, alla parte attrice l'obbligo non solo di allegare l'inadempimento - nel caso di specie l'acquisto del complesso industriale identificato come operazione antieconomica per la società e, dunque, asseritamente lesiva del dovere di diligenza che impegna l'amministratore nei confronti della società stessa - ma anche l'onere di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, causalmente connesso alla condotta dell'amministratore. Orbene, la società appellante ha allegato il pregiudizio subito, per effetto Parte_1 dell'operazione di acquisto dell'opificio, limitandosi ad identificare, tale pregiudizio, nella differenza intercorsa fra il corrispettivo versato per l'acquisto del sito ed il suo verosimile valore di mercato al momento della compravendita mancando, tuttavia, di dar effettiva prova del fatto che tale operazione abbia comportato un depauperamento del patrimonio sociale. Per converso, il convenuto nei propri atti difensivi, ha dato prova di come il CP_1 fatturato della sia, invero, cresciuto esponenzialmente da 12 milioni di euro Parte_1 nell'esercizio 2016 – e dunque, nell'anno in cui veniva acquistato il sito industriale - ad oltre 43 milioni di euro nell'esercizio 2021 (vedi bilanci depositati in I grado, con la II memoria istruttoria e con successiva nota di deposito del 9/9/2022). Tale andamento positivo della società trova ulteriore conferma nella Parte_1 circostanza per cui, in data 4/10/2017, socio unico della CP_1 Parte_1 cedeva, alla Tau Gas srl, la totalità della sua partecipazione, per il corrispettivo di 3 milioni di euro (vd. doc. n. 5, fasc. I grado, . Parte_1
Tali evidenze documentali -a parere della Corte- dimostrano, inequivocabilmente, la totale assenza di prova di qualsivoglia danno sorto in capo alla a seguito Parte_1 dell'acquisizione del complesso industriale. Ferma, dunque, l'incolmabile carenza probatoria in punto di danno subito, va detto, inoltre, che l'acquisto del sito industriale per cui è causa si sia sostanziato in una scelta, dell'allora amministratore rientrante nella propria discrezionalità imprenditoriale CP_1
e, come tale insindacabile, scelta del tutto sprovvista dei requisiti di irragionevolezza, arbitrarietà ed imprudenza. E difatti, come anche valorizzato dal Tribunale di Milano, tale scelta ha permesso il conseguimento dell'oggetto sociale della garantendole degli indubbi e Parte_1 comprovati vantaggi economici. Quanto appena esposto assorbe la doglianza di parte appellante inerente alla possibile sussistenza della situazione di conflitto di interessi nella quale sarebbe occorsa la compravendita del sito industriale atteso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore per conflitto di interessi, è comunque richiesto il positivo accertamento, in concreto, di un effettivo pregiudizio per la società13. 13 In particolare, la Suprema Corte ha statuito che, nel caso di contratto concluso da soggetto che sia amministratore di entrambe le società parti dell'accordo, perché il conflitto di interessi possa dirsi sussistente, è necessario che ricorra un concreto interesse antagonistico tra le due società, che deve essere dedotto dal rappresentato e accertato in concreto dal giudice (cfr. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 29475 del 07/12/2017 “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.”) pagina 13 di 15 In conclusione, la Corte, quanto all'operazione di trasferimento dedotta, per le ragioni illustrate, esclude la sussistenza di responsabilità ex art. 2476 c.c. in capo all'ex amministratore della Parte_1 CP_1
Il motivo d'appello va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo la società appellante ha impugnato la parte della sentenza connessa alla doglianza di negligente gestione dei serbatoi, per asserita insufficiente motivazione ed incompleto esame dei documenti di causa. In tesi, il danno subito ammonterebbe a circa € 24.000. Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato. L'appellante assume che si era reso responsabile della mancata CP_1 effettuazione della procedura di messa in servizio in relazione a 160 serbatoi GPL installati presso la clientela – con conseguente necessario avvio della procedura di
“riavvio” (vd. pag. 12 della I memoria istruttoria), nonché della mancata verifica decennale obbligatoria per 115 serbatoi, con consequenziale “ritiro dei serbatoi” ed acquisto ed installazione di nuovi serbatoi presso la clientela (vd. pag. 13 della I memoria istruttoria).
Orbene, la doglianza mossa sul punto non è idonea a mettere in discussione quanto già osservato dal Tribunale di Milano che trova, pertanto, piena adesione di questa Corte, e cioè: “anche tale voce non rappresenta, di per sé, un danno per la società. Gli interventi erano comunque da effettuarsi da parte della . Semmai, come già Parte_1 detto per la voce precedente, il danno avrebbe potuto concretizzarsi nell'eventuale maggior costo in termini di sanzioni, interessi ecc. derivante dal ritardato adeguamento. Anche in questo caso, tuttavia, alcun elemento è stato apportato dalla società attrice, se non danni meramente astratti e potenziali che però, sino al momento di conclusione del processo, non si sono mai effettivamente concretizzati in specifici esborsi di denaro”14 Il doc. sub. 28, al quale rinvia parte appellante al fine di provare il danno subito (quest'ultimo “pari all'importo necessario per la sostituzione integrale di n. 160 serbatoi GPL e per la messa a norma di quelli per i quali la sostituzione non è attuabile” - pag. 13 della I memoria istruttoria) contiene talune fatture, per un totale di € 23.781,20 recanti causali “controlli non distruttivi serbatoi gpl” e “verifica periodica serbatoi gpl”, dalla cui analisi non è possibile evincere se detti interventi fossero riconducibili all'ordinaria amministrazione della società ovvero fossero conseguenza dell'asserita condotta di mala gestio del CP_1
Il difetto di prova in rapporto al nesso causale esime la Corte da ogni ulteriore valutazione. 14 Pag. 8 della sentenza impugnata. pagina 14 di 15 All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, seppur con differente motivazione.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 ad € 2.000.000) come previsti dal D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 5536/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in CP_1 data 4/7/2023 così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 5/2/2025.
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. pag. 24 dell'atto di citazione in appello. 4 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 8 di 15 5 I consulenti dell'Ufficio, sentite le parti e i loro consulenti ritualmente nominati, esaminati:
- A. i documenti agli atti (con particolare riguardo a quelli prodotti dall'attrice
- ai nn. 6 e 10 e alla perizia medio tempore pervenuta da , CP_4
- B. quelli di pubblico dominio che giudicheranno pertinenti
- C. e quegli altri che - con il consenso delle parti- riterranno di acquisire,
- quale fosse, anche alla luce dello stato di efficienza e conformità a norma
- degli impianti:
1. Dicano il più verosimile valore di mercato alla data del 2/02/2016 del complesso industriale adibito a deposito idrocarburi e pertinenze acquistato dalla in Cavacurta di Castelgerundo (LO), strada provinciale n. 108, Parte_1 con atto autentico di pari data (doc. 3 att.).
2. Riferiscano altresì ogni elemento ritenuto necessario o anche solo utile all'evasione del quesito, adoperandosi con le parti - anche in riferimento al credito vantato da nei confronti della controllante di per CP_1 Parte_1 l'individuazione di ragionevoli ipotesi transattive”; 7 Inoltre, la seconda parte del quesito espressamente prevedeva: “Riferiscano altresì ogni elemento ritenuto necessario o anche solo utile all'evasione del quesito…”. 8 Cfr. pag. 34 della CTU. 9 Cfr. pag. 6 dei chiarimenti alla relazione peritale. pagina 11 di 15 10 Cass. n. 3652/1997; Cass. n. 18231/2009 e, da ultimo, Cass. n. 25260/2024. 11 Cass. n. 8069/2024). 12 Cass. n. 2975/2020; Cass. n. 17441/2016; Cass. n. 22911/2010. pagina 12 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2470/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PO, 102 ROMA presso lo studio dell'avv. ANELLO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AMORUSO GIANLUCA e all'avv. MACALUSO MARCELLO APPELLANTE contro
CP_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 15 MILANO presso lo studio dell'avv. GRASSO GIAMPAOLO UMBERTO PIO che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERARDI SIMONE APPELLATO
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello sentenza n. 5536/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 4/7/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, in totale riforma della impugnata Sentenza n. 5536/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di Milano nel giudizio di primo grado r.g.n. 53000/2019
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa e in conseguenza dell'azione sociale di responsabilità, che il convenuto Sig. nell'espletamento CP_1 dell'incarico di Amministratore Unico della con riferimento al periodo dal Parte_1
2013 al 7 Novembre 2017, è incorso nella responsabilità ex art. 2476 c.c. per la violazione degli obblighi e doveri, come per legge e atto costitutivo, di cui in premessa;
- per l'effetto, accertare, dichiarare e condannare il medesimo convenuto Sig. CP_1 al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche in via equitativa, come
[...] meglio indicati in narrativa, per una somma non inferiore a Euro 2.000.000,00 (euro due milioni) oltre interessi e rivalutazione ovvero nella maggiore somma che sarà eventualmente accertata e determinata nel giudizio de quo;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, come per legge”
per parte appellata: “Pregiudizialmente, accertare e dichiarare la nullità della notifica della citazione introduttiva, per i motivi con comparsa di costituzione esposti;
preliminarmente dichiarare inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. l'appello introdotto da con atto di citazione in Parte_1 appello del 11 settembre 2023; confermare la sentenza n°5536/2023 del 04 luglio 2023 – Tribunale Milano, in riferimento alle statuizioni di merito ivi assunte;
subordinatamente, nel merito, rigettare l'appello introdotto da con atto Parte_1 di citazione in appello del 11 settembre 2023, perché inammissibile e infondato;
condannare alla rifusione integrale di spese e competenze del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti all'origine del contenzioso
I fatti da cui l'odierna vicenda processuale ha tratto origine possono essere così sintetizzati:
pagina 2 di 15 - la è stata costituita il 4/6/2010, con iscrizione del Registro delle Imprese in Parte_1 data 15/6/2010, quale società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e combustibili in genere (doc n. 1, fasc. I grado;
Parte_1
- ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della dalla data CP_1 Pt_1 di costituzione della società sino alla revoca dalla carica (cfr. doc. n. 1, fasc. I grado, ; Parte_1
- in data 2/2/2016, dunque nel periodo di amministrazione la CP_1 Parte_1 acquistava un complesso industriale, sito in Cavacurta di Castelgerundo (LO), strada provinciale n. 108, di proprietà della – di cui il al momento Controparte_2 CP_1 dell'atto di trasferimento, deteneva la quota di partecipazione al 10% - per un corrispettivo pari a € 1.185.000,00 (vd. doc. 3, fasc. I grado, ; Pt_1
- il complesso industriale constava di una parte immobiliare (area di sedime, palazzina, pensiline, capannoni e altro) e di una parte industriale (serbatoi gasolio, impianto antincendio, elettrico, smaltimento acque e altro);
- con la stipula di un contratto preliminare di cessione di partecipazione del 20/9/2017 (vd. doc. 4, fasc. I grado, e con successivo contratto definitivo del 4/10/2017, il Pt_1 cedeva a Tau Gas Srl il 100% del capitale sociale della (vd. doc. 5, CP_1 Parte_1 fasc. I grado, ; Parte_1
- Tau Gas srl, pertanto, diveniva proprietaria della e veniva Parte_1 CP_1 nominato presidente del Cda in data 7/11/2017;
- Tau Gas srl, procedeva ad una complessiva e globale valutazione della pregressa attività gestionale della in particolare, procedeva alla verifica della Parte_1 conformità del complesso industriale alle normative in tema di edilizia, urbanistica, sicurezza ed ambientale;
tale verifica sfociava nell'invio, nei confronti del di una CP_1 lettera datata 22/6/2018 (vd. doc. 7, fasc. I grado, attraverso la quale la stessa Pt_1 rappresentava a quest'ultimo gravi irregolarità, criticità e, più in generale, plurime condotte di mala gestio perpetrate dal CP_1
- la con due delibere del 5 e del 9/7/2018 (docc. n. 8 e 9, fasc. I grado, Parte_1
, disponeva la revoca, per giusta causa, del dalla carica di Pt_1 CP_1 amministratore della società e all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ., nei confronti di CP_1
I due gradi di giudizio
conveniva in giudizio chiedendo, all'adito Tribunale di Controparte_3 CP_1
Milano, di voler accertare e dichiarare che nell'espletamento dell'incarico CP_1 di Amministratore Unico della società (periodo dal 2013 al 7/11/2017) - era incorso nella responsabilità ex art. 2476 cod. civ. per la violazione dei propri obblighi e doveri.
pagina 3 di 15 La società attrice, conseguentemente, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, anche in via equitativa, per una somma non inferiore a € due milioni, oltre interessi e rivalutazione. Per quanto ancora d'interesse in relazione ai motivi di appello proposti, la società attrice, anche attraverso la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183, VI comma cpc, prospettando una mala gestio nell'amministrazione societaria imputava al le CP_1 seguenti condotte:
a) “difetto di istruttoria, verifiche e informazioni preventive prodromiche e preliminari all'acquisto del complesso industriale del 02.02.2016 effettuato peraltro a prezzo 5 volte superiore al valore di mercato – irrazionalità della scelta gestionale – mala gestio/dissipazione patrimoniale per dolo e/o colpa grave – operazione condotta anche in conflitto di interessi” (cfr. punto C.1 della memoria 183 c. 6 n. 1 cpc, pagina 1); b) “mancato adeguamento impianti e/o inadempimento obblighi di legge e/o omessa manutenzione straordinaria complesso industriale – negligenza e/o colpa grave nell'esercizio del mandato” (cfr. punto C.2 della memoria 183 c. 6 n. 1 cpc pagina 3); c) “negligente gestione dei piccoli serbatoi gpl installati presso la clientela (mancata procedura di messa in servizio e mancata verifica decennale)” (cfr. punto C.3 della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pagina 11); d) omessa predisposizione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001”: (cfr. punto C.4 della memoria 183 c. 6 n.1 cpc, pagina 13).
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, concludendo per il rigetto delle CP_1 domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento relativo alla propria carica di amministratore della società. La causa veniva istruita tramite espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, volta alla determinazione del valore di mercato del complesso industriale adibito a deposito idrocarburi e pertinenze a far data al 2/2/2016, allorquando tale complesso veniva acquistato dalla Parte_1
Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 5536/2023 rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento, in favore del convenuto delle spese di lite da questi sostenute. CP_1
Poneva definitivamente carico della le spese della CTU. Parte_1
Per quanto ancora di attuale rilievo, il Tribunale di Milano ha disatteso la doglianza sub. B, relativa al mancato adeguamento degli impianti e all'omessa manutenzione straordinaria del complesso industriale. Ravvisava la tardività della domanda di accertamento del danno con riguardo all'omessa predisposizione del modello pagina 4 di 15 organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 (doglianza sub. D), poiché proposta soltanto in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n.1, dichiarandola, pertanto, inammissibile. Quanto alla condotta sub. A, in ordine all'acquisto del complesso industriale in data 2/2/2016 ad un prezzo asseritamente antieconomico ed in costanza di presunta situazione di conflitto di interessi, il Tribunale di Milano ha ritenuto di dover parzialmente riconsiderare i valori emersi dalle indagini peritali. Il Giudice di primo grado, premesso che i Consulenti Tecnici nominati erano addivenuti a specifici risultati (con riferimento agli impianti, il valore stimato era stato accertato in € 325.000,00 - pur essendo stata evidenziata la necessità di opere necessarie per garantire le caratteristiche minime di idoneità normativa e fungibilità in sicurezza, quantificate in complessivi € 392.678,00 – mentre, con riguardo alla parte immobiliare, la stessa era tata valutata in € 1.008.239,90) e tenuto conto di come la compravendita del 2/2/2016 fosse avvenuta al prezzo di € 1.185.000,00, ha ritenuto di parzialmente discostarsi dalle risultanze della CTU, ritenendo di valorizzare i seguenti elementi: a) esclusione della svalutazione della parte immobiliare per la sussistenza di due servitù poiché tale operazione di riduzione finale del compendio immobiliare non poteva essere presa in considerazione, tenuto conto della novità della questione emersa nel corso delle operazioni peritali;
b) l'incertezza della situazione di fatto al 2016, considerando che la consulenza tecnica era stata svolta nel 2022, con conseguente margine di opinabilità̀ rispetto ai valori indicati dai consulenti;
c) il risparmio per la - ingenerato dalla compravendita – relativamente Parte_1 all'esborso dei canoni di locazione;
d) l'importanza strategica del complesso industriale per la che veniva Parte_1 utilizzato per il conseguimento dell'oggetto sociale, considerando anche il rischio di vendita a terzi degli impianti alla luce dello stato di liquidazione della società venditrice. In conclusione, il Giudice di primo grado, ha osservato che: “La differenza tra prezzo pagato e valore effettivo, ampiamente ridimensionata rispetto alla perizia di parte attrice ove addirittura tutto il compendio era valutato in 210.000,00 euro, ben può trovare giustificazione nei già citati elementi, ossia per il risparmio in termini di canoni di locazione, per la necessità di acquisto nei confronti di società in liquidazione nonché́ per l'utilità̀ in termini di conseguimento dell'oggetto sociale della ( cfr. Parte_1 pag. 7 della sentenza impugnata). Il Tribunale di Milano, inoltre, ha disatteso l'eccezione della in base alla Parte_1 quale l'acquisto sarebbe avvenuto in situazione in cui il risultava portatore di un CP_1 conflitto di interessi. A riguardo, il Giudice di primo grado ha valorizzato la limitata quota detenuta da CP_1 nella (10%) ed il fatto che questi, proprietario al 100% delle
[...] Controparte_2 quote della società acquirente non aveva alcun interesse a danneggiare la Parte_1 società di cui risultava essere l'unico proprietario. pagina 5 di 15 Quanto all'ulteriore doglianza, attinente alla negligente gestione dei serbatoi GPL della clientela, il Tribunale di Milano ha osservato che tale voce non rappresentava un danno per la società in quanto gli interventi erano, comunque, da effettuarsi. Con la sentenza impugnata, ha osservato, altresì, che il danno al più avrebbe potuto concretizzarsi nell'eventuale maggior costo in termini di sanzioni ed interessi derivanti dal ritardato adeguamento ma che, comunque, tale pregiudizio non risulta provato.
Avverso tale decisione ha interposto appello la affidando l'impugnazione a Parte_1 due motivi di appello così rubricati dalla medesima appellante:
1) “Acquisto complesso industriale 02.02.2016 al prezzo di euro 1.185.000,00 – motivazione apparente ed illogica – contrarietà e/o errata interpretazione della pronuncia delle ss.uu. della suprema corte n. 3086/2022 – omesso e/o incompleto esame di relazione peritale e atti di causa – illegittimità per violazione del disposto degli artt. 101 – 113 – 115 – 116 – 132 c.p.c.”
2) “Negligente gestione piccoli serbatoi – motivazione insufficiente omesso e/o incompleto esame degli atti di causa – illegittimità per violazione del disposto degli artt. 101 – 113 – 115 – 116 – 132 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito eccependo, in via preliminare, CP_1 la nullità della notifica dell'atto introduttivo. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta. La causa è stata rinviata ex art. 352 cpc. Depositati dalle parti gli scritti difensivi nei termini assegnati ai sensi della disposizione che precede, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio che, nella composizione in epigrafe riportata, ha deciso la controversia all'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, rileva l'infondatezza dell'eccezione di parte appellata relativa alla dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, per mancata allegazione della procura alle liti1.
L'art. 125, II comma, cpc, prevede la possibilità per il difensore di acquisire la procura anche in data posteriore alla notifica dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Nel caso di specie, la difesa della ha prodotto, con il primo atto difensivo in Parte_1 appello, la procura alle liti. Procura che, in ogni caso, risultava già acquisita in primo 1 Pag. 4 comparsa di costituzione. pagina 6 di 15 grado e conferita dalla ai procuratori avv.ti Anello, Macaluso e Amoruso per Parte_1 il contenzioso “in ogni sua fase e grado ivi compreso quello dell'esecuzione e dell'eventuale appello”. Del pari, risultano destituite di fondamento le eccezioni di inammissibilità dell'appello. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, va osservato che la difesa del ha sollevato tale eccezione sul CP_1 rilievo per cui la si sarebbe limitata a riproporre, nel presente grado di Parte_1 giudizio, le domande e le eccezioni già vagliate dal Tribunale, non indicando “con chiarezza le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini dell'impugnata decisione, con conseguente scostamento dai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”2. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione. Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte, in prima udienza, ha dato corso alla trattazione dell'appello secondo lo schema processuale ordinario. Passando al merito dell'impugnazione, osserva la Corte che l'appello può essere deciso sulla base del quadro probatorio acquisito in primo grado. 2 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 7 di 15 E' stata espletata ampia attività istruttoria e le ragioni poste a fondamento dei motivi di appello proposti non richiedono la riapertura dell'attività istruttoria.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla doglianza sub. A, avente ad oggetto il valore dell'opificio acquistato dalla in data Parte_1
2/2/2016. Il complesso motivo, sotto un primo profilo, contiene una critica alla decisione del Giudice di primo grado di escludere, nel calcolo del valore del complesso industriale, gli
“elementi negativi” delle servitù. Evidenzia la società appellante che il tema delle servitù era, in realtà, una circostanza sfornita del carattere della novità e che il diritto di difesa, nonché l'osservanza del principio del contraddittorio, erano stati ampiamente rispettati: i Consulenti nominati - in conformità ai principi sanciti dalle ss.uu. con pronuncia n. 31886/2019 - correttamente avevano esteso gli accertamenti peritali anche alle servitù esistenti. Sotto un secondo profilo, l'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale:
- per aver rilevato “un margine di opinabilità” rispetto ai valori indicati nella CTU, data l'incertezza della situazione di fatto al 2016 e considerato che le indagini erano state svolte molti anni dopo, nel 2022. Ha contestato, in particolare, la genericità di tale motivazione, affermando che si concretizzava “in una palese petizione di principio, non ancorata ad alcun elemento di logica ragionevolezza e credibilità se, non addirittura, in una “opinione personale” del Giudice di prime cure.”3;
- per il rilievo relativo alla compravendita del complesso industriale e che avrebbe permesso alla società di risparmiare quanto dovuto a titolo di canoni di Parte_1 locazione4.
A parere dell'appellante, si tratterebbe di una motivazione apparente e lacunosa, in quanto il Tribunale di Milano avrebbe omesso di valutare altre variabili connesse al caso di specie (come, ad esempio, il fatto che la società, a seguito dell'acquisto del complesso industriale si era accollata anche l'onere della manutenzione straordinaria che gravava sull'originario proprietario). La ha criticato, inoltre, il passaggio della motivazione con cui si è Parte_1 affermato che il complesso industriale rivestiva un'importanza strategica per l'acquirente e che parte venditrice, trovandosi in stato di liquidazione, avrebbe potuto vendere, a terzi, tale complesso. Tale giudizio, a parere dell'appellante, contrastava con
“ i valori emersi dalla ctu”, posto che non era ancorato ad alcun elemento probatorio. Da ultimo, l'appellante ha contestato la motivazione sottesa all'esclusione della situazione di conflitto di interessi in capo al Ha argomenta che proprio il fatto CP_1 che parte venditrice avesse ottenuto un enorme vantaggio dall'operazione di compravendita, cedendo il complesso industriale ad un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello di mercato, comproverebbe la evidente posizione di conflittualità in cui ha agito l'Amministratore, ora appellato. Il motivo, nella sua amplia articolazione, è a giudizio della Corte infondato, per le ragioni che seguono.
La Corte osserva che la CTU espletata in primo grado è attendibile e la correttezza degli accertamenti peritali induce a condividere integralmente le conclusioni a cui il collegio peritale nominato è pervenuto. I Consulenti nominati dal Tribunale di Milano hanno dato puntuale risposta al quesito5 loro conferito all'udienza del 13/10/2021, quantificando il sito industriale, con stima calcolata al 2/2/2016, ossia al momento dell'acquisto del sito, in complessivi € 537.677,94. Sono pervenuti a tale quantificazione tenuto conto della parte immobiliare del complesso – indicata, quest'ultima, in € 605.355,94 (dall'originaria valutazione della parte immobiliare in € 1.008.239,90 hanno sottratto € 151.235,99 ed € 201.647,98 per la sussistenza di servitù deprezzanti il valore dell'immobile, nonché € 50.000,00 a titolo di incidenza dei costi di adeguamento amministrativo e catastale) e della parte industriale (quantificata in € 325.000,00); il tutto diminuito di € 392.678,00 a titoli di costi per adeguamenti. La Corte considera del tutto condivisibile il metodo di calcolo utilizzato dall' Ing.
per addivenire alla valutazione della parte industriale, poiché, così come chiarito Per_1 in sede di contraddittorio tecnico con i chiarimenti alla relazione tecnica a seguito delle osservazioni mosse dal il metodo utilizzato è quello “della loro conservazione (e CP_1 fungibilità); “in altre parole si è proceduto per ogni bene alla stima del valore a nuovo detraendo poi il deprezzamento dovuto alla vetustà e il costo delle attività di adeguamento intese come quelle strettamente necessarie a garantirne la fungibilità e sicurezza secondo i requisiti vigenti alla data della compravendita”.
Del pari, merita avallo il criterio di quantificazione seguito dall' Ing. per il calcolo Per_2 del valore della parte immobiliare atteso che, come chiarito sempre in sede di risposta pagina 9 di 15 alle osservazioni svolte dai CTP delle parti, l'applicazione del “criterio di stima” (vd. pag. 53 della CTU), puntualmente risponde all'esigenza di determinare il “verosimile valore di mercato alla data del 02.02.2016 del complesso industriale”, così come correttamente demandato con il quesito peritale.
A parere della Corte, anche il rilievo da parte dei Consulenti delle voci – in negativo – di € 151.235,99 e di € 201.647,98, rispettivamente per la sussistenza di una servitù regolamentata di accesso a degli impianti fotovoltaici e di un'ulteriore servitù di fatto sorta in favore del , appare meritevole di adesione. Controparte_5
In tema di materiale rinvenuto dal CTU, in assenza di allegazione o deposito delle parti in giudizio, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che: "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”6. Dirimente, a riguardo, è poi la pronuncia delle ss.uu. n. 3086/2022, secondo cui "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. Declinando tali principi di diritto al caso di specie, va osservato che i professionisti nominati - nella valutazione della parte immobiliare del complesso industriale della
- non hanno di certo travalicato i limiti dell'incarico loro affidato, posto che, Parte_1 6 Cass. 32935/2022, Cass. 25604/2022. pagina 10 di 15 al fine di dar compiuta risposta al quesito peritale nella parte in cui richiedeva di individuare il valore di mercato del complesso industriale al 2/02/20167, hanno rilevato la sussistenza di servitù inficianti il valore stesso del predetto sito industriale. In particolare, è stata rilevata la sussistenza:
- di una servitù di fatto nel sedime sub. 702, trattandosi di sedime detenuto dal in comune con la ove si svolge l'attività di Controparte_5 Parte_1 stoccaggio GPL;
a riguardo il CTU ha precisato che “infatti è di tutta evidenza che Per_2 si sia trattato del medesimo sito di stoccaggio, non avendo una divisione netta e strutturale tra le due attuali proprietà, con una evidente commistione di servitù reciproche tra i due fondi, che ne impediscono la separazione fisica” 8;
- di una seconda servitù costituita attraverso l'atto di compravendita del 2/2/2016 del complesso industriale, mediante il quale le parti hanno previsto la concessione, da parte dell'acquirente alla parte venditrice del diritto di servitù Parte_1 Controparte_2 sugli immobili compravenduti, al solo fine di consentire e garantire a quest'ultima l'uso degli impianti fotovoltaici. Rileva, inoltre, la Corte che il contraddittorio risulta essere stato pienamente rispettato posto che, successivamente all'invio della bozza, prima, e al deposito della relazione peritale definitiva, poi, le parti hanno avuto modo di contestare le risultanze tecniche in plurime occasioni, nelle varie udienze susseguitesi.
Del resto, le uniche contestazioni mosse sul punto avanti al Tribunale di Milano hanno avuto ad oggetto il criterio applicato per il deprezzamento utilizzato dal CTU per la presenza delle servitù. E sotto tale specifico profilo i consulenti, in sede di chiarimenti alla relazione tecnica depositata, hanno puntualmente ribadito che “la riduzione di valore nella misura del 15% e del 20% come già ampiamente ribadito, è in linea con l'incidenza di stima riferibile ai sedimi in ambito di un valore complessivo di siti industriali (IAS nuovi principi contabili), con tale criterio, si è inteso di fatto deprezzare l'intera area, in ragione di servitù che rendono vincolato l'immobile all'attuale utilizzo, nel senso che in ipotesi di riconversione dell'area , le servitù presenti ne impedirebbero qualsiasi tipo di sviluppo, proprio perché il “pregiudizio” esiste ed è presente, uno trascritto ed uno di fatto”9. Per le ragioni illustrate, la Corte condivide, e fa proprie, le risultanze cui la CTU è approdata e, dunque, la valutazione del verosimile valore di mercato del sito industriale di Cavacurta di Castelgerundo in € 537.677,94 quale stima riferibile al momento dell'acquisto, ossia nel febbraio 2016. Ciò posto, la Corte deve valutare se l'acquisto del complesso industriale da parte della in persona dell'allora Amministratore unico per la somma di Parte_1 CP_1
€ 1.185.000,00 – a fronte del valore di mercato del bene al 2/2/2016 pari ad € 537.677,94 accertato dai CTU – abbia costituito condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2476 cod. civ., invocato dalla società appellante come violato.
Orbene, va rammentato preliminarmente che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico. Una tale valutazione, difatti, ricade nell'ambito di applicazione della c.d. business judgment rule ed attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore e non certo come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore, nell'adempimento del proprio mandato, non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità10.
Questa Corte non ignora che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. Business judgement rule) non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica11. Ciò premesso, va detto che, in punto di onere probatorio, l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi12. La ripartizione dell'onere probatorio attribuisce, pertanto, alla parte attrice l'obbligo non solo di allegare l'inadempimento - nel caso di specie l'acquisto del complesso industriale identificato come operazione antieconomica per la società e, dunque, asseritamente lesiva del dovere di diligenza che impegna l'amministratore nei confronti della società stessa - ma anche l'onere di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, causalmente connesso alla condotta dell'amministratore. Orbene, la società appellante ha allegato il pregiudizio subito, per effetto Parte_1 dell'operazione di acquisto dell'opificio, limitandosi ad identificare, tale pregiudizio, nella differenza intercorsa fra il corrispettivo versato per l'acquisto del sito ed il suo verosimile valore di mercato al momento della compravendita mancando, tuttavia, di dar effettiva prova del fatto che tale operazione abbia comportato un depauperamento del patrimonio sociale. Per converso, il convenuto nei propri atti difensivi, ha dato prova di come il CP_1 fatturato della sia, invero, cresciuto esponenzialmente da 12 milioni di euro Parte_1 nell'esercizio 2016 – e dunque, nell'anno in cui veniva acquistato il sito industriale - ad oltre 43 milioni di euro nell'esercizio 2021 (vedi bilanci depositati in I grado, con la II memoria istruttoria e con successiva nota di deposito del 9/9/2022). Tale andamento positivo della società trova ulteriore conferma nella Parte_1 circostanza per cui, in data 4/10/2017, socio unico della CP_1 Parte_1 cedeva, alla Tau Gas srl, la totalità della sua partecipazione, per il corrispettivo di 3 milioni di euro (vd. doc. n. 5, fasc. I grado, . Parte_1
Tali evidenze documentali -a parere della Corte- dimostrano, inequivocabilmente, la totale assenza di prova di qualsivoglia danno sorto in capo alla a seguito Parte_1 dell'acquisizione del complesso industriale. Ferma, dunque, l'incolmabile carenza probatoria in punto di danno subito, va detto, inoltre, che l'acquisto del sito industriale per cui è causa si sia sostanziato in una scelta, dell'allora amministratore rientrante nella propria discrezionalità imprenditoriale CP_1
e, come tale insindacabile, scelta del tutto sprovvista dei requisiti di irragionevolezza, arbitrarietà ed imprudenza. E difatti, come anche valorizzato dal Tribunale di Milano, tale scelta ha permesso il conseguimento dell'oggetto sociale della garantendole degli indubbi e Parte_1 comprovati vantaggi economici. Quanto appena esposto assorbe la doglianza di parte appellante inerente alla possibile sussistenza della situazione di conflitto di interessi nella quale sarebbe occorsa la compravendita del sito industriale atteso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore per conflitto di interessi, è comunque richiesto il positivo accertamento, in concreto, di un effettivo pregiudizio per la società13. 13 In particolare, la Suprema Corte ha statuito che, nel caso di contratto concluso da soggetto che sia amministratore di entrambe le società parti dell'accordo, perché il conflitto di interessi possa dirsi sussistente, è necessario che ricorra un concreto interesse antagonistico tra le due società, che deve essere dedotto dal rappresentato e accertato in concreto dal giudice (cfr. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 29475 del 07/12/2017 “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.”) pagina 13 di 15 In conclusione, la Corte, quanto all'operazione di trasferimento dedotta, per le ragioni illustrate, esclude la sussistenza di responsabilità ex art. 2476 c.c. in capo all'ex amministratore della Parte_1 CP_1
Il motivo d'appello va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo la società appellante ha impugnato la parte della sentenza connessa alla doglianza di negligente gestione dei serbatoi, per asserita insufficiente motivazione ed incompleto esame dei documenti di causa. In tesi, il danno subito ammonterebbe a circa € 24.000. Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato. L'appellante assume che si era reso responsabile della mancata CP_1 effettuazione della procedura di messa in servizio in relazione a 160 serbatoi GPL installati presso la clientela – con conseguente necessario avvio della procedura di
“riavvio” (vd. pag. 12 della I memoria istruttoria), nonché della mancata verifica decennale obbligatoria per 115 serbatoi, con consequenziale “ritiro dei serbatoi” ed acquisto ed installazione di nuovi serbatoi presso la clientela (vd. pag. 13 della I memoria istruttoria).
Orbene, la doglianza mossa sul punto non è idonea a mettere in discussione quanto già osservato dal Tribunale di Milano che trova, pertanto, piena adesione di questa Corte, e cioè: “anche tale voce non rappresenta, di per sé, un danno per la società. Gli interventi erano comunque da effettuarsi da parte della . Semmai, come già Parte_1 detto per la voce precedente, il danno avrebbe potuto concretizzarsi nell'eventuale maggior costo in termini di sanzioni, interessi ecc. derivante dal ritardato adeguamento. Anche in questo caso, tuttavia, alcun elemento è stato apportato dalla società attrice, se non danni meramente astratti e potenziali che però, sino al momento di conclusione del processo, non si sono mai effettivamente concretizzati in specifici esborsi di denaro”14 Il doc. sub. 28, al quale rinvia parte appellante al fine di provare il danno subito (quest'ultimo “pari all'importo necessario per la sostituzione integrale di n. 160 serbatoi GPL e per la messa a norma di quelli per i quali la sostituzione non è attuabile” - pag. 13 della I memoria istruttoria) contiene talune fatture, per un totale di € 23.781,20 recanti causali “controlli non distruttivi serbatoi gpl” e “verifica periodica serbatoi gpl”, dalla cui analisi non è possibile evincere se detti interventi fossero riconducibili all'ordinaria amministrazione della società ovvero fossero conseguenza dell'asserita condotta di mala gestio del CP_1
Il difetto di prova in rapporto al nesso causale esime la Corte da ogni ulteriore valutazione. 14 Pag. 8 della sentenza impugnata. pagina 14 di 15 All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, seppur con differente motivazione.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 ad € 2.000.000) come previsti dal D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 5536/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in CP_1 data 4/7/2023 così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 5/2/2025.
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. pag. 24 dell'atto di citazione in appello. 4 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 8 di 15 5 I consulenti dell'Ufficio, sentite le parti e i loro consulenti ritualmente nominati, esaminati:
- A. i documenti agli atti (con particolare riguardo a quelli prodotti dall'attrice
- ai nn. 6 e 10 e alla perizia medio tempore pervenuta da , CP_4
- B. quelli di pubblico dominio che giudicheranno pertinenti
- C. e quegli altri che - con il consenso delle parti- riterranno di acquisire,
- quale fosse, anche alla luce dello stato di efficienza e conformità a norma
- degli impianti:
1. Dicano il più verosimile valore di mercato alla data del 2/02/2016 del complesso industriale adibito a deposito idrocarburi e pertinenze acquistato dalla in Cavacurta di Castelgerundo (LO), strada provinciale n. 108, Parte_1 con atto autentico di pari data (doc. 3 att.).
2. Riferiscano altresì ogni elemento ritenuto necessario o anche solo utile all'evasione del quesito, adoperandosi con le parti - anche in riferimento al credito vantato da nei confronti della controllante di per CP_1 Parte_1 l'individuazione di ragionevoli ipotesi transattive”; 7 Inoltre, la seconda parte del quesito espressamente prevedeva: “Riferiscano altresì ogni elemento ritenuto necessario o anche solo utile all'evasione del quesito…”. 8 Cfr. pag. 34 della CTU. 9 Cfr. pag. 6 dei chiarimenti alla relazione peritale. pagina 11 di 15 10 Cass. n. 3652/1997; Cass. n. 18231/2009 e, da ultimo, Cass. n. 25260/2024. 11 Cass. n. 8069/2024). 12 Cass. n. 2975/2020; Cass. n. 17441/2016; Cass. n. 22911/2010. pagina 12 di 15