Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 2.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. n° 1748/2023 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Balletti, Francesco Fimmanò e Parte_1
Antonio Fico elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Balletti, sito in NA alla via dei
Mille 16, è
Appellante
E
e rappresentati e difesi dagli CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 avv.ti Francesco Masi e Mario Cardillo e con essi elettivamente domiciliati in NA alla via Giosuè
Carducci n. 29
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/11/2020 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
[...]
già proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_5 Controparte_6
321/2020, notificato in data 1/10/2020 esponendo:
- che con decreto ingiuntivo notificato in data 01.10.2020 aveva intimato Parte_1 alla il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_5
109.042,50
- che tali importi erano stati richiesti dal sulla base delle statuizioni asseritamente Pt_1 contenute nella sentenza n. 2453/2019 della Corte di appello di NA sezione lavoro, a titolo di indennità sostitutiva di reintegrazione ex comma 3 art 18 l. n. 300/1970 e di una ulteriore quota del TFR maturato, secondo la prospettazione del per il periodo decorrente dal Pt_1
- che, nello specifico, con sentenza della Corte di Appello di NA n. 7652/14, in riforma della statuizione di primo grado, erano stati ritenuti illegittimi i licenziamenti intimati dalla opponente al con comunicazioni del 03.05.2010 e 27.05.2010 ed ordinata la sua Pt_1 reintegra nel posto di lavoro, con condanna della Società al pagamento di una indennità, a titolo risarcitorio, pari alle mensilità medio tempore maturate dalla data del primo licenziamento alla effettiva reintegrazione
- che l'ordine di reintegra era stato emesso nell'anno 2014 proprio a seguito della sentenza n.
7652/2014 depositata il 21.11.2014
- che a seguito di ricorso, la Cassazione, con sentenza n. 14306/16, confermava la sentenza
7652/14 della Corte d'Appello nelle statuizioni riguardanti l'illegittimità dei licenziamenti nonché l'ordine di reintegra, mentre accoglieva il motivo di ricorso relativo all'aliunde perceptum introitato dal per prestazioni rese alla S.a.s. Tecnav, operante nel settore Pt_1 navale in Roma.
- che entrambe le parti riassumevano la causa dinanzi alla Corte di Appello che, con la sentenza n. 2453/19, precisata la natura chiusa del procedimento di rinvio, decideva solo sul punto rimesso dalla Cassazione, ossia sulla misura dell'importo mensile da considerare ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, e riconosceva tale importo nella misura integrale pretesa dal senza detrarre nulla a titolo di aliunde Pt_1 perceptum
- che, erroneamente, tale sentenza n. 2453/19 era considerata dal il presupposto per Pt_1 esercitare il diritto di opzione ex art 18 comma 5 della l. n. 300/70 nel testo vigente all'epoca dei licenziamenti, che imponeva che l'opzione fosse esercitata non oltre 30 giorni dalla reintegra nel posto di lavoro o dalla conoscenza dell'ordine giudiziale che tale reintegra avesse disposto
- che, quindi, alla luce della norma suddetta, nel caso di specie tale opzione andava esercitata non oltre il 22.12.2014 considerando la data di comunicazione della sentenza alle parti e non oltre il 05.11.2014 considerando la data dell'avvenuta reintegra del nel posto di lavoro Pt_1
- che la busta paga del novembre 2014 comprovava l'avvenuta reintegra in data 05.11.2014 e la collocazione in Cigs in deroga
- che, inoltre, il aveva già in precedenza esercitato il diritto di opzione ex art 18 comma Pt_1
5 della L. n. 300/70 con sua comunicazione dell'11.11.2014 - che in data 01.12.2014, poi, la licenziava il ai sensi degli artt. 4 e 24 Controparte_5 Pt_1
L.n.223/91 con comunicazione del 28.11.2014.
- che alla luce delle precedenti allegazioni risultava evidente che la sentenza n. 2453/19 non poteva costituire titolo per l'esercizio del diritto di opzione ex art 18 comma 5 l. n. 300/70 per molteplici motivi:
1) perché l'ordine di reintegra era già stato emesso dalla sentenza C.d.A. n. 7652/14 passata in giudicato su tale punto, in quanto confermato dalla sentenza Cass. n. 14306/16;
2) perché il diritto di opzione per l'indennità risarcitoria in luogo della reintegra doveva avvenire nel termine previsto dall'art 18 comma 5 l. n. 300/70 ampiamente decorso alla data di pubblicazione della sentenza C.d.A. n. 2453/19;
3) perché nello specifico, il decorso del termine di 30 giorni per l'esercizio del diritto di opzione risultava ancorato a tre momenti decisivi quali: la data di avvenuta conoscenza dell'ordine di reintegra contenuto nella sentenza n. 7652/14; l'avvenuta reintegra del con collocazione in Cig nel novembre 2014; l'esercizio del diritto di opzione per Pt_1
l'indennità sostitutiva della reintegra, comunicato dal alla opponente con lettera del Pt_1
11.11.2014;
4) per essersi consumato e anche estinto sin dall'anno 2014 – sia per rinuncia sia perché estinto per compiuta prescrizione non avendo controparte più coltivato tale diritto dopo l'iniziale richiesta del 11.11.2014 - il diritto alla indennità risarcitoria ex art. 18 comma 5
l. n. 300/70 vigente
- che, in ogni caso, l'opposto decreto violava il principio del divieto di parcellizzazione del credito, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a precetto azionato sulla medesima sentenza della Corte di Appello di NA n. 2453/2019.
- che si contestava la richiesta di un ulteriore somma a titolo di quota parte del TFR per il periodo intercorrente dal 2010 al 2019, considerato che il rapporto del lavoro con la Società si era interrotto nel novembre del 2014
- che la società aveva già corrisposto al non solo il TFR maturato in ragione Pt_1 dell'intercorso rapporto di lavoro, cessato in data 11.11.2014, ma anche la indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, nella misura prevista dalla sentenza della Corte di appello di NA n. 2453/2019, come emergeva dal cedolino del dicembre 2019
- che in via gradata si contestavano le somme domandate nel decreto ingiuntivo anche in ragione della loro quantificazione, poiché nel richiedere le 15 mensilità alternative alla reintegrazione, aveva individuato un importo di euro 71.114,70, prendendo a Pt_1 riferimento la retribuzione mensile indicata nella sentenza della Corte di appello di NA n. 2453/2019, e quantificata in euro 4.376,29; tale parametro non poteva valere come base per il calcolo dell'opzione alternativa alla reintegra che, per costante giurisprudenza, andava calcolata considerando il valore della retribuzione mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per cui il avrebbe dovuto nettizzare la retribuzione mensile per procedere Pt_1 alla quantificazione dell'importo richiesto a titolo di opzione, alternativa alla reintegra.
Con un secondo ricorso depositato in data 1/10/2020, la – già Controparte_5 [...] proponeva opposizione all'atto di precetto, notificato in data 11/9/2020 unitamente alla CP_6 sentenza della Corte di appello di NA n. 2453/2019 da . Osservava Parte_1
l'opponente che:
- il precetto era fondato sulla sentenza allegata che annullava il licenziamento del e Pt_1 condannava la al risarcimento del danno ex art. 18, legge n. 300/1970 nei CP_5 seguenti termini: <accoglie l'appello in parte qua e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dal CP_7 lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente dal ricorrente all'epoca del primo licenziamento -pari ad euro 4376,29- calcolata dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione sino al ripristino del rapporto;
condanna la società convenuta al pagamento degli interessi sulle suddette somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole rate di credito al soddisfo>>.
- che aveva notificato l'atto di precetto per la somma pari alle retribuzioni mensili Pt_1 maturate nel periodo giugno 2010/luglio 2019 (per un totale di n. 110 mensilità), sulla base dell'importo della retribuzione mensile di € 4.375,29 indicata dalla sentenza Corte di Appello di NA n. 7652/2014, per un importo complessivo di € 481.391,90, alla luce del seguente calcolo aritmetico: € 4376,29 x n. 110 mensilità (giugno 2010/luglio 2019) = € 481.391,90, importo, che eccepiva di non aver ricevuto, eccetto la sola somma di € 150.000, Pt_1 erogatagli da con bonifico bancario 14 gennaio 2020 CP_5
- che tale calcolo era errato in quanto la sentenza 2453/19 non aveva avuto ad oggetto né il licenziamento, né l'ordine di reintegra, ma esclusivamente la questione relativa alla quantificazione dell'indennità risarcitoria alla luce dell'aliunde perceptum, ove accertato;
ne conseguiva che il rapporto di lavoro era cessato nel novembre del 2014, quando il era Pt_1 stato reintegrato a seguito della pronuncia della Corte di Appello n. 7652/2014, era poi stato collocato in cassa integrazione ed era stato nuovamente licenziato con collocazione in mobilità; - che il aveva ignorato anche che aveva finanche già esercitato il diritto di opzione con Pt_1 comunicazione dell'11.11.14.
- che tali circostanze dimostravano l'erroneità e temerarietà della richiesta del risarcimento commisurato alle 110 mensilità calcolate dal licenziamento di giugno 2010 fino al luglio 2019, dovendo esso determinarsi sino al 05.11.2014 (data della reintegra), o in subordine fino all'11.11.14 data del definitivo licenziamento.
Il Giudice di prime cure disponeva la riunione dei due giudizi e con sentenza n. 89/2023 evidenziava:
A) quanto all'opposizione al Decreto Ingiuntivo:
- aveva richiesto l'emissione di tale decreto nei confronti di Parte_1 [...]
per la somma di € 71.114,70 a titolo di indennità sostitutiva della Controparte_8 reintegrazione ex comma 3, art. 18, legge n. 300/1970 e per la somma di € 37.927,80, quale quota-parte di T.F.R sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di
NA-Sezione Lavoro n. 2453/2019
- tuttavia la sentenza di C.d.A. di NA n. 7652/2014 - che aveva dichiarato l'illegittimità sia del licenziamento intimato al il 3/5/2010 che di quello successivo del 27/5/2010, Pt_1 ordinato la sua reintegra nel posto di lavoro e, infine, condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno subito considerando il periodo che andava dal primo licenziamento del 3/5/2010 all'effettiva reintegra, indicando la somma di euro 4.376,29 al lordo quale retribuzione mensile globale di fatto - era stata confermata dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 14306/2016, che aveva accolto la censura datoriale limitatamente alla questione dell'aliunde perceptum e rigettato le restanti parti dell'impugnazione; ne conseguiva che l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del disposto con la sentenza 7652/14, era Pt_1 passato in giudicato proprio a seguito della sentenza di Cassazione n. 14306/2016.
- invero, la Corte d'Appello di NA, su rinvio della Cassazione (n. 14306/16), con la sentenza n. 2453/2019, aveva statuito esclusivamente sul risarcimento del danno spettante al a Pt_1 seguito dei licenziamenti illegittimi, valutando se sussistesse o meno nel caso in esame l'aliunde perceptum da portare in detrazione, nulla disponendo in ordine alla reintegra del lavoratore
- la sentenza n. 2453/2019 della Corte di appello era poi stata confermata dall'ordinanza n.
17051/21 della Cassazione.
- era pertanto smentita dagli atti di causa la prospettazione del secondo cui la sua Pt_1 reintegra sarebbe stata disposta nella sentenza n. 2453/2019 della Corte di appello di NA.
- anche l'eccezione della società opponente, la quale aveva sostenuto che il lavoratore non aveva richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità sostituiva, per cui non poteva più esercitare l'opzione, era infondata poiché risultava dedotto dal in via gradata, che il fondamento della richiesta delle Pt_1 quindici mensilità era identificabile anche nell'esercizio del diritto potestativo predetto in virtù della lettera del giorno 11/11/2014 con la quale aveva dichiarato di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 c. 5 L. 300/70, in relazione all'ordine di reintegra statuito nella sentenza della Corte di appello di NA n. 7652/2014.
- tale esercizio del diritto potestativo era stato sicuramente tempestivo rispetto alla sentenza della Corte di appello 7652/2014.
- ciò premesso, il rapporto di lavoro si estingueva con l'esercizio del diritto potestativo da parte del lavoratore e non permaneva alcun obbligo retributivo per il periodo successivo, anche in caso di mancato pagamento dell'indennità sostitutiva
- era irrilevante che l'ordine di reintegra del 5/11/2014 non avesse avuto concreta esecuzione, essendo stato il lavoratore contemporaneamente collocato in CIGS, perché il rapporto si era estinto in data 11/11/2014, con l'esercizio del diritto di opzione da parte del Pt_1
- il conteggio era stato eseguito dal sulla retribuzione globale di fatto di cui alla sentenza Pt_1
n. 2453/2019 della Corte di appello di NA ma calcolando la retribuzione globale di fatto mensile in base ad un importo non indicato nella sentenza n. 2453/2019 della Corte di appello di NA, ossia moltiplicando per 13 e diviso per 12 tale importo, mentre il giudicato aveva stabilito che la retribuzione globale di fatto percepita mensilmente dal ricorrente all'epoca del primo licenziamento era pari ad euro 4.376,29
- pertanto, il dovuto al per il suddetto titolo era pari ad euro 4.376,29 (importo Pt_1 comprensivo del rateo di 13.ma mensilità) per 15, per un totale di euro 65.644,35, oltre accessori come per legge a decorrere dal giorno 12/11/2014 fino all'effettivo soddisfo.
- quanto alla domanda di pagamento del residuo di TFR richiesto dal sempre in sede Pt_1 monitoria, tale richiesta era frutto di un errore, avendo il calcolato sussistente il rapporto Pt_1 di lavoro fino al 2019, laddove, come innanzi evidenziato, il vincolo di lavoro tra le parti era cessato in data 11/11/2014, giorno in cui il aveva richiesto l'indennità sostitutiva della Pt_1 reintegra stabilita con la sentenza della Corte di appello di NA n. 7652/2014 Di conseguenza, il TFR era maturato sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, ossia fino al giorno 11/11/2014,
- il C.T.U aveva quantificato l'importo ulteriore spettante al a titolo di TFR al lordo, Pt_1 maturato fino all'11.11.2024, in euro 2.941,19, oltre accessori.
B) Quanto al giudizio di opposizione al precetto - con tale procedimento aveva richiesto il pagamento del risarcimento danni pari alle Pt_1 mensilità della retribuzione globale di fatto dal primo licenziamento illegittimo fino all'effettiva reintegra,
- che, pertanto, per le ragioni innanzi chiarite, il aveva diritto al risarcimento del danno Pt_1 dal primo licenziamento illegittimo fino alla risoluzione del rapporto, avvenuta in data
11/11/2014, ossia con l'esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente
- riguardo al quantum dovuto per tale indennità risarcitoria e tenendo conto di quanto già corrisposto al lavoratore con il bonifico del 14/1/2020, ma nella sua ricostruzione al lordo operata dal C.T.U., il aveva diritto di percepire per questo titolo la somma al lordo di Pt_1 euro 56.740,19, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
- Ne conseguiva che quanto all'indennità risarcitoria spettante al doveva disporsi la Pt_1 riduzione del precetto opposto alla somma di euro 56.740,19, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Con ricorso depositato in data 18.7.2023 proponeva appello . Parte_1
Si costituiva chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile perché Controparte_5 proposto nei confronti di una società estinta e, nel merito ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 22.5.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 riassumeva il giudizio nei confronti dei Parte_1 soci della società estinta, i quali si costituivano regolarmente, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza e della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui, in Parte_1 evidente contrasto rispetto a quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2453/2019, aveva accolto l'opposizione a precetto ritenendo parzialmente non dovute le retribuzioni maturate in relazione al periodo giugno 2010/luglio 2019. In particolare, eccepiva il che avendo esercitato Pt_1 il diritto di opzione per la cd. “indennità sostitutiva della reintegrazione” ex art. 18, comma 3, legge n. 300/1970 in data 12 agosto 2019, ossia nel termine previsto dalla norma decorrente dalla sentenza n. 2453/2019, il rapporto di lavoro era cessato in quella data, per cui era pacifico che l'indennità risarcitoria andava calcolata fino al 12.8.2019.
L'errore del G.L. scaturiva dal fatto che aveva erroneamente ritenuto che <la Corte partenopea ha statuito nella decisione n. 2453/2019>> <esclusivamente sul risarcimento del danno spettante al
a seguito dei licenziamenti illegittimi, nulla disponendo in ordine alla reintegra del Pt_1 lavoratore>>, che secondo il giudice di prime cure era già stata disposta nella sentenza Corte di Appello NA n. 7652/2014 e confermata con la sentenza della Corte di Cass. n. 14306/2016, passando così in giudicato. Tale affermazione , eccepiva contrastava con l'inequivoco dictum Pt_1 della sentenza Corte Appello NA n. 2453/2019, che aveva appunto disposto la sua reintegra e sancito il suo diritto <al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente dal ricorrente all'epoca del primo licenziamento -pari ad euro 4376,29- calcolata dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra>> e pure <al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione sino al ripristino del rapporto>>.
La sentenza della Corte di Cass. n. 14306/2016, invero, aveva “cassato” la sentenza Corte App. NA
n. 7652/2014, con la relativa caducazione in toto di ogni efficacia o rilevanza, anche solo indiretta, di tale sentenza ex art. 336 cod. proc. civ. e di qualsivoglia atto o vicenda ad essa correlata anche solo indirettamente, compresa l'efficacia estintiva del rapporto di lavoro tra le parti in seguito all'esercizio dell'opzione per la cd. “indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, legge n.
300/1970” formulata in data 11 novembre 2014 a seguito della sentenza Corte Appello NA n.
7652/2014.
L'unico ed esclusivo, titolo per la sua reintegra nel suo posto di lavoro e per il calcolo del risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970 era, pertanto, la sentenza Corte di Appello NA-Sez.
Lavoro n. 2453/2019, a seguito della quale egli aveva esercitato il diritto di opzione per la cd.
“indennità sostitutiva della reintegrazione in data 12 agosto 2019, determinando la cessazione del rapporto di lavoro.
Per le medesime ragioni, eccepiva il Giudice di prime cure aveva errato laddove aveva rigettato Pt_1 la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'ulteriore somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto maturato fino al 12 agosto 2019, per un importo pari a € 37.927,80
Con un secondo motivo di appello, censurava la sentenza di primo grado laddove aveva Pt_1 riquantificato l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, legge n. 300/1970 in euro € 65.644,35, in luogo di quella effettivamente dovuta pari ad € 71.114,70 che era stata così correttamente determinata: [€ 4.376,29 (retribuzione mensile indicata nella sentenza C. App. NA
n. 2435/2019) x 13 = € 56.891,77 (retribuzione annuale); € 56.891,77: 12 = € 4.740,98; € 4.740,98 x
15 = € 71.114,70].
… …. … …
L'appello è parzialmente fondato.
Osserva la Corte che il contrasto relativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la cui soluzione consente di determinare il dies ad quem per il calcolo dell'indennità risarcitoria e del TFR maturato dal va risolto esaminando innanzitutto la sentenza della Corte di cassazione avente n. Pt_1
14306/16.
Dalla lettura della motivazione si ricava che la Corte - dopo aver rigettato i primi due motivi di ricorso formulati dalla società oggi appellata, riguardanti la pretesa legittimità dei licenziamenti irrogati al e confermato, quindi, quanto alla illegittimità degli stessi e alle sanzioni conseguenti, la Pt_1 sentenza impugnata della Corte di Appello avente n. 7652/2014 - accoglie il terzo motivo di ricorso con la seguente motivazione:
“3.- Con riferimento alla condanna al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300\1970, la società formula seguenti doglianze: omessa motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; omesso esame di fatti e prove decisive;
omessa applicazione del principio di non contestazione, oltre
a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 2909, 1227, comma 2, c.c., 18 L. n.
300\1970 e violazione del principio secondo cui il giudice, in presenza di eccezione di aliunde perceptum, deve rilevare d'ufficio le cause emergenti dagli atti processuali che possano comportare la riduzione del risarcimento in questione.
3.1-Il motivo è fondato.
La società risulta infatti aver tempestivamente allegato e documentato in sede di merito la sussistenza di altra attività lavorativa svolta dal in seguito ed a causa del licenziamento in questione (lo Pt_1 svolgimento di attività lavorativa presso la società TECNAV dal luglio 2010, circostanza in verità neppure esplicitamente contestata dal lavoratore), e dunque la detraibilità di tale aliunde perceptum da parte del lavoratore a causa della perdita del posto di lavoro.
Deve infatti rimarcarsi che il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso … …
La sentenza impugnata si limita, erroneamente, ad affermare che trattavasi di circostanza non provata ed avente "un carattere meramente esplorativo" …sicché essa va cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia sul punto.
4. In conclusione mentre debbono rigettarsi | primi due motivi, il terzo merita accoglimento, come da dispositivo….
PQM
La Corte accoglie la censura in ordine all'aliunde perceptum e rigetta le restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di NA in diversa composizione.”
La motivazione e il dispositivo della sentenza della Cassazione non potevano essere più chiari nell'individuare l'unica parte della decisione della Corte d'appello impugnata (sent. N. 7652/14) che veniva cassata, infatti, anche nel dispositivo la Cassazione precisa che “accoglie la censura in ordine all'aliunde perceptum” e “cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta” ossia quella relativa alla detraibilità dell'aliunde perceptum conseguito dal lavoratore in seguito alla perdita del posto di lavoro dall'ammontare dell'indennità risarcitoria a lui riconosciuta.
La sentenza della Corte d'appello di NA n. 7652/2014, cassata solo limitatamente alla questione dell'aliunde perceptum, e confermata nel resto, aveva così disposto:
“La Corte cosi provvede: … accoglie per il resto l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiarata la illegittimità sia del licenziamento intimato a in data Parte_1
3.5.2010 e sia del successivo del 27.5.2010, ordina la immediata reintegrazione del nel proprio Pt_1 posto di lavoro;
condanna la società al pagamento di una indennità, a titolo CP_6 risarcitori ,pari alle mensilità medio tempore maturate della data del primo licenziamento alla effettiva reintegrazione, quantificate in €.4.378,29 lorde mensili, oltre accessori, fino al soddisfo;
…”
La sentenza della Cassazione non ha in alcun modo riguardato né la dichiarata illegittimità dei due licenziamenti, né la sanzione della reintegra in favore del né la condanna al pagamento di una Pt_1 indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal primo licenziamento alla reintegra, statuizioni che, pertanto, passavano in giudicato.
La sentenza n. 2453 del 2019 della Corte di appello di NA, che decideva in seguito al rinvio dalla
Corte di Cassazione, precisava espressamente che l'ambito del giudizio di rinvio “è circoscritto ex legge e deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento”, e che era rimesso alla corte di merito “solo di decidere in ordine all'eccezione della convenuta in tema di aliunde perceptum come specificamente indicata dalla suprema corte”. In merito, poi, a tale eccezione la Corte di
Appello evidenziato che la stessa doveva ritenersi del tutto infondata, evidenziava che l' CP_5
“stante la definitività della pronuncia in ordine all'illegittimità dei licenziamenti- deve essere condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendosi una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente dal ricorrente all'epoca del primo licenziamento -pari ad euro 4.376.29- calcolata dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, nonché al versamento adi contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione sino al ripristino del rapporto, secondo la formulazione dell'art. 18 St. Lav nella formulazione anteriore alla
L. n. 92/2012, oltre accessori di legge”, ribadendo nuovamente la definitività della pronuncia in ordine all'illegittimità dei licenziamenti e alle conseguenze già statuite con la sentenza del 2014, oggetto del ricorso per Cassazione
In conclusione, contrariamente a quanto eccepito da la sentenza n. 2453/2019 della Corte di Pt_1
Appello nulla ha statuito in ordine alla illegittimità dei licenziamenti comminati e all'ordine di reintegra, che essendo stati già disposti con la sentenza della Corte di Appello n. 7652/14 e confermati dalla Corte di Cassazione n. 14306/16, passavano in giudicato.
Da tale ricostruzione discende che:
- la sentenza n. 2453/19 non ha rimesso il in termini per esercitare la facoltà di optare per Pt_1
l'indennità sostitutiva della reintegra ai sensi del comma 3 art 18 l. n. 300/1970, in quanto tale facoltà va esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione, sentenza che nel caso in esame è quella emessa dalla Corte di Appello di NA avente n.
7652/14 pubblicata il 21.11.2014, ne consegue che l'opzione doveva essere esercitata entro il
21.12.2014 considerando la data di pubblicazione della sentenza o entro il 5.12.2014 considerando la reintegra disposta dalla il 5.11.2024 CP_6
- il invero, in seguito alla sentenza 7653 del 2014 ha provveduto ad esercitare tale Pt_1 opzione con la missiva datata 11.11.2014 del seguente tenore:
“Il sottoscritto ing. … in relazione al dispositivo di sentenza della Parte_1 Corte di Appello di NA-Sezione Lavoro 30 ottobre 2014, n. 7652/2014, che ha dichiarato l'illegittimità ed ha annullato sia il licenziamento da Voi intimatogli <
“la risoluzione del rapporto di lavoro”, pertanto, sia la indennità risarcitoria al pagamento della quale la società datrice di lavoro è stata condannata con sentenza n. 7652/2014 e, sul punto, passata in giudicato, sia il TFR vanno determinati individuando quale dies ad quem la data di risoluzione del rapporto, ossia l'11.11.2014.
Il con l'appello ha censurato esclusivamente l'individuazione della data di cessazione del Pt_1 rapporto di lavoro, non anche la quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure, né per quanto riguarda l'importo ancora dovuto dalla ex datrice di lavoro a titolo di indennità risarcitoria (pari alle retribuzioni maturate dal primo licenziamento alla data di cessazione del rapporto, verificatasi per effetto dell'esercizio dell'opzione ex comma 3 art. 18), né per quanto riguarda l'importo ancora dovuto a titolo di TFR.
Pertanto, sotto tale profilo la sentenza di primo grado va integralmente confermata
Passando all'esame del secondo motivo di appello proposto dal riguardante l'importo della Pt_1 retribuzione globale di fatto da utilizzare per la quantificazione delle 15 mensilità a lui spettanti a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, occorre evidenziare che mentre il giudice di prime cure ha utilizzato l'importo di € 4.376,29, indicato nella sentenza 7652/14 della Corte di appello di NA
(e confermato dalla sentenza della Corte di appello 2435/2019) quale base di calcolo dell'indennità risarcitoria, il ha sostenuto che non comprendendo tale importo anche la 13ma mensilità, e Pt_1 dovendo l'indennità sostitutiva della reintegra comprendere invece anche tale mensilità, l'importo da assumere quale base di calcolo dell'indennità in discussione era pari ad € 4.740,98, così determinato:
€ 4.376,29 (retribuzione mensile indicata nella sentenza C. App. NA n. 7652/14 e n. 2435/2019)
x 13 = € 56.891,77 (retribuzione annuale); € 56.891,77: 12 = € 4.740,98, somma che andava moltiplicata per 15 mensilità.
L'eccezione è fondata. Ed invero dal ricorso con il quale il ha impugnato il licenziamento si Pt_1 ricava che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.L., l'importo di euro 4.376,29 non è comprensivo già della 13ma mensilità; infatti, il chiede un risarcimento da calcolarsi sulla base di una Pt_1 retribuzione mensile di € 4.376,29 per quattordici mensilità all'anno come risulta dalla busta paga di marzo 2010 (prodotta anche in questo procedimento dal . Del resto, anche la sentenza della Pt_1
Corte di Appello n. 7652/2014 quantifica la retribuzione lorda mensile in euro 4.376,29 da moltiplicare per le “mensilità medio tempore maturate dalla data del primo licenziamento del
3/5/2010 all'effettiva reintegra”, espressione da cui si ricava che l'importo indicato non è comprensivo della 13 sima mensilità. ma corrisponde alla retribuzione mensile lorda percepita dal
Pt_1
Tanto precisato, va rilevato che il comma 3 dell'art. 18 L. 300/70 stabilisce che al lavoratore che esercita la facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità, la stessa va determinata in quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, occorre pertanto chiarire quali siano le componenti di tale retribuzione.
La Cassazione ha ripetutamente precisato che “la nozione di “retribuzione globale di fatto non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale” e ancora a che:
“Per retribuzione globale di fatto deve intendersi quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento” (Cass. sent. n. 8040 del 11 marzo 2022 e sent. n. 6744 del 1° marzo 2022).
Applicando tale principio, la retribuzione mensile da considerare per il calcolo dell'indennità sostitutiva della reintegra deve certamente ricomprendere anche la 13ma mensilità.
Occorre quindi procedere innanzitutto alla determinazione della retribuzione globale di fatto comprensiva della 13ma mensilità, che è pari a: € 4.376,29 (retribuzione mensile) x 13 = € 56.891,77:
12 = € 4.740,98 retribuzione lorda mensile comprensiva della 13 ma.
Tale importo va poi moltiplicato per quindici mensilità, ottenendo così un totale di euro € 71.114,70 totale, dovuto al a titolo di indennità sostitutiva della reintegra. Pt_1
I soci della società vanno quindi condannati al pagamento in favore di CP_5 Parte_1
dell'indennità sostitutiva della reintegra, pari ad euro 71.114,70 e dell'importo di euro
[...]
2.941,19 quale quota di TFR ancora dovuta.
A tale fine è stata acquisita la relazione al bilancio finale di liquidazione della dalla CP_7 quale risulta che la suddivisione del patrimonio netto finale, pari ad euro 4.688.180,09, è stato rimborsato ai soci mediante assegnazione in loro favore dei crediti e delle disponibilità liquide che compongono l'attivo finale di liquidazione in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione, ossia:
-al socio euro 2.109.681,04 pari al 45% del capitale sociale CP_2
-al socio euro 1.172.045,02, pari al 25% del capitale sociale CP_1
-al socio euro 1.172.045,02, pari al 25% del capitale sociale Controparte_4
-al socio euro 234.409,00 pari al 5% del capitale sociale. CP_3
Ne consegue che ciascuno dei soci va condannato al pagamento delle somme innanzi indicate nella medesima misura.
Relativamente, invece, alla indennità risarcitoria spettante al per le ragioni innanzi esposte, va Pt_1 accolto il ricorso ex art. 615 c.p.c. e va dichiarato che aveva titolo per agire in Parte_1 executivis in danno della ino a concorrenza della somma di euro 56.740,19, oltre CP_5 accessori come per legge dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, considerato l'esito complessivo della lite, vanno compensate nella misura della metà e e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, nella qualità di soci della cessata vanno condannati in solido tra loro, al CP_4 CP_5 pagamento in favore di della residua metà, liquidata come da dispositivo Parte_1
P. Q. M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello dichiara che ha diritto alla indennità Parte_1 sostitutiva della reintegra in misura pari a euro 71.114,70, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo, e a differenze di TFR nella somma di euro 2.941,19, oltre accessori come per legge a decorrere dal 12/11/2014, e per l'effetto a) condanna al pagamento del 25% della detta somma, al pagamento CP_1 CP_2 del 45% della detta somma, al pagamento del 5% della detta somma e CP_3 [...]
al pagamento del 25% della detta somma, nella qualità di soci della cessata CP_4 CP_5
b) accoglie per quanto di ragione il ricorso ex art. 615 c.p.c. e per l'effetto dichiara che Parte_1
aveva titolo per agire in executivis in danno della ino a concorrenza della
[...] CP_5 somma di euro 56.740,19, oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo c) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura della metà e condanna CP_1
, nella qualità di soci della cessata
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di della residua metà, che CP_5 Parte_1 liquida in € 3.526,00 per il primo grado e in € 3.580,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all' avv. Emilio Balletti, dichiaratosi anticipatario.
NA 2.4.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa